CIRCOLARE 3 giugno 1999, n. 348

Oggetto: Contributi ex artt.9 e 10 L.R.27/91 e successive modifiche ed integrazioni - Art.20 L.R. 7 agosto 1997 n.30.

ALL 'Ufficio Reg.le del lavoro e M.O. Palermo
Agli Uffici Prov.li del Lavoro - LORO SEDI
All'Ispettorato Reg.le del Lavoro - Palermo
Agli Ispettorati Prov.li del Lavoro - LORO SEDI

e p. c. Alle Organizzazioni Datoriali - Sedi Regionali
Alle Organiz. Sind.li dei Lavoratori - Sedi Regionali
Alle Organizzazioni di rappres.za, assistenza e tutela del movimento coop. Agli Ordini e Collegi Professionali della Sicilia

L'art.20 della L R. 7 agosto 1997 n. 30, concernente le norme transitorie delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 10 della L.R. l5 maggio 1991 n. 27, così testualmente recita:

mentre non esiste un'analoga esigenza di tutela per le assunzioni successive all'introduzione della nuova normativa contenente il nuovo sistema di incentivi alle imprese, sostitutivo del precedente.

Di conseguenza non può rilevarsi alcuna contraddizione tra la statuizione del primo e del secondo comma del più volte citato art.20 in quanto, mentre il primo comma riguarda l'efficacia generale delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 che cessano di operare dal 1° gennaio 1999, il secondo comma, invece, riguarda esclusivamente l'efficacia delle disposizioni stesse in relazione alle assunzioni effettuate dalle imprese nel vigore della precedente normativa e quindi, solo alle assunzioni effettuate entro il termine del 12 agosto 1997.

In relazione a quanto precede i contributi in oggetto possono essere concessi soltanto fino alla data del 31/12/98 alle imprese che hanno proceduto alle assunzioni di nuovo personale successivamente alla entrata in vigore della L.R.30/97, non essendo stata prevista per tali assunzioni deroga alcuna nè facoltà di opzione tra vecchi e nuovi benefici.

L'ASSESSORE
( On.le Antonino Papania )


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