ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
CIRCOLARE 26 aprile 1999, n. 4.
Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria
delle attività formative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 6 marzo
1976, n. 24. Anno formativo 1998/99.
Ai Componenti della Commissione regionale per l'impiego
Agli Uffici provinciali del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Enti gestori
Alle Amministrazioni provinciali
Alle Provincie regionali
Ai Provveditorati agli studi
Alla C.I.S.L. U.S.R. Sicilia
Alla U.I.L. - Segreteria regionale
Alla C.G.I.L. - Segreteria regionale
Alla U.G.L. - Segreteria regionale
Alla C.I.S.A.L. Mobas - Segreteria regionale
Al CIAPI di Palermo
Al CIAPI di Priolo
PREMESSA
1. In applicazione degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 24/76 e successive
modifiche ed integrazioni, in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi
regionali n. 27/91 e n. 25/93, avuto riguardo della contrattazione decentrata, ex art. 10
C.C.N.L. 1994/97, approvata nella seduta di giunta del 17 novembre 1998, e del C.C.N.L.
delle previsioni generali e di principio di cui all'art. 17 della legge n. 196/97 e della
relativa norma di applicazione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, acquisito il parere della
Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 20 aprile 1999, adotta le seguenti
disposizioni in materia di gestione delle azioni formative, per la regolare utilizzazione
del contributo al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale, nonché la coerenza con il progetto formativo approvato.
Il rispetto delle seguenti disposizioni, oltre a prevenire eventuali irregolarità, può
assicurare l'efficace conseguimento degli obiettivi formativi.
2. L'Assessorato regionale del lavoro adotta entro il mese di luglio il programma
annuale di tutti gli interventi promossi e finanziati, avuto riguardo a verificare
eventuali duplicazioni o sovrapposizioni con azioni finanziate da altri interventi
programmati e attuati in virtù di altri programmi comunitari, nazionali e regionali.
3. L'Assessorato regionale del lavoro con le azioni formative individuate nel
programma svolge un servizio pubblico per fornire competenze tecniche e professionali
nella prospettiva occupazionale di primo impiego e di inserimento lavorativo ed inoltre
garantisce supporti specialistici alle aziende per adeguare le capacità professionali dei
propri addetti in misura idonea alla evoluzione dei processi produttivi, all'utilizzo di
nuove tecnologie e alle strategie commerciali.
4. I requisiti e le modalità per la partecipazione alle azioni sono stabilite
nell'ambito di ogni singolo progetto formativo e, per l'anno formativo 1998/99, in
conformità alle disposizioni impartite nella circolare assessoriale n. 2/FP/98 del 4
giugno 1998.
5. Il programma approvato viene attuato attraverso lo svolgimento di iniziative nel
rispetto della durata prevista, dell'articolazione programmata e della ubicazione
territoriale richiesta.
6. L'Assessorato regionale del lavoro per lo svolgimento delle attività corsuali,
inserite nel programma formativo 1998/99, si avvale dei soggetti di cui all'art. 4 della
legge regionale n. 24/76.
7. Possono iscriversi ai corsi di formazione finanziati ai sensi della legge
regionale n. 24/76 i soggetti, residenti in Sicilia, che abbiano assolto all'obbligo
scolastico, o in difetto, che abbiano compiuto il 15° anno di età, con riserva di
disporre le opportune modifiche coerentemente alle norme sull'obbligo scolastico e
formativo.
Per i limiti massimi di età di iscrizione ai corsi si rinvia alle disposizioni vigenti in
materia di iscrizione nelle liste di collocamento, fatta eccezione per i corsi di cui alla
lett. b), art. 3 della legge regionale n. 24/76, per quelli destinati alla formazione dei
detenuti adulti, nonché per i corsi di prima formazione agricola.
8. Per i requisiti di accesso (titolo di studio, posizione nei confronti
dell'ufficio di collocamento, destinatari, etc.) specificatamente previsti per ogni
qualifica, si rimanda a quanto previsto nei singoli progetti formativi approvati ed
inseriti nel piano formativo 1998/99.
1. Disposizioni generali
1. La realizzazione delle attività formative è subordinata alla concessione del
contributo assegnato giusto decreto n. 568/98/III/FP del 31 luglio 1998 e decreto n.
656/98/III/FP del 22 ottobre 1998, registrati alla Corte dei Conti rispettivamente il 1°
dicembre 1998, reg. n. 1, fg. n. 143 e 1° dicembre 1998, reg. n. 1, fg. n. 144.
2. Al fine di consentire a questa amministrazione il rispetto degli standard di
prodotto e di processo delle azioni formative, non sono ammesse richieste da parte degli
enti gestori relative a variazioni di corsualità e/o richieste per cambio di tipologie
corsuali diverse da quelle già stabilite in sede di approvazione del piano formativo
1998/99, fatte salve le autorizzazioni già concesse alla data della presente circolare.
3. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle singole corsualità:
- qualora si verificasse una riduzione del numero degli allievi previsti, al di
sotto delle cinque unità, questa amministrazione provvederà alla chiusura anticipata del
corso; in questo caso si procederà al riconoscimento delle spese sostenute alla data di
comunicazione di chiusura anticipata. Per consentire la frequenza a quegli allievi che ne
facciano richiesta e garantire così il diritto alla formazione, l'ente, su indicazione
dell'Amministrazione regionale, dovrà indirizzare gli stessi su altre corsualità con
eguale tipologia attuate da altri organismi gestori e comunque previa comunicazione
scritta a questa amministrazione e all'U.P.L.M.O.;
- qualora non si ottemperasse all'avvio dell'attività formativa entro 60 giorni
dalla notifica di approvazione del piano, questa amministrazione provvederà alla revoca
del finanziamento concesso, fatte salve eventuali deroghe disciplinate al punto 2, lett.
c) 1 della presente.
4. L'inosservanza di quanto sopra disposto costituirà pregiudizio nella concessione
all'ente gestore, per l'attività formativa dell'anno seguente, del monte orario
corrispondente a quella corsualità.
5. I soggetti destinatari del finanziamento sono tenuti all'adempimento dei seguenti
obblighi:
a) osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di
formazione professionale;
b) osservare l'applicazione del C.C.N.L. dei lavoratori della formazione e
della contrattazione decentrata ex art. 10 del C.C.N.L. approvata nella seduta di giunta
del 17 novembre 1998 e delle vigenti disposizioni;
c) predisporre i registri obbligatori curandone la preventiva vidimazione;
d) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza
dei lavoratori;
e) comunicare agli organi di controllo competenti per territorio, la data di
inizio e la sede di svolgimento delle attività formative, specificando contestualmente
gli avvenuti adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed
osservando le prescrizioni e le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 242/96;
f) mantenere presso la sede dell'attività corsuale i registri didattici;
g) adottare un sistema contabile distinto con adeguata codificazione
contabile per singola azione formativa, onde consentire la facilità del controllo e la
trasparenza dei costi;
h) documentare i costi sostenuti;
i) predisporre le condizioni per snellire ed agevolare il controllo degli
organi competenti, garantendo la presenza di persone competenti per carico di lavoro.
6. Gli enti gestori sono tenuti altresì ad inviare al gruppo V/FP dell'Assessorato
regionale del lavoro, entro i 30 giorni successivi alla notifica del decreto di
approvazione del piano formativo, la seguente documentazione:
a) dichiarazione del legale rappresentate, validata ai sensi di Legge,
contenente le generalità complete del legale rappresentante e di tutti i componenti del
consiglio di amministrazione, con allegati i rispettivi stati di famiglia;
b) convenzione per il servizio cassa;
c) disciplinare a firma del legale rappresentante e del direttore validate ai
sensi di legge;
d) codice fiscale o partita I.V.A. dell'ente;
e) verbale di elezione o di nomina del consiglio di amministrazione.
7. Entro dieci giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività didattica, l'ente
dovrà trasmettere all'U.P.L.M.O. competente per territorio la seguente documentazione:
a) comunicazione della data inizio dell'attività;
b) comunicazione dell'ubicazione della sede di svolgimento del corso
(distinguendo la sede utilizzata per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, se
diversa da quella di svolgimento delle lezioni teoriche);
c) relazione attività di orientamento e informazione;
d) la documentazione dell'eventuale pubblicità;
e) verbale di selezione degli allievi, unitamente a relazione dettagliata su
criteri e metodi di selezione;
f) richiesta di vidimazione dei registri delle presenze allievi e contabili;
g) articolazione del programma didattico, specificando le ore destinate alla
teoria con quelle destinate alle ore di pratica, stage e/o project work;
h) calendario settimanale delle lezioni;
i) elenco del personale docente a tempo indeterminato e determinato, a tempo
pieno, a tempo parziale, prestazione occasionale e a contratto interinale, incluso il
personale di sostegno e secondo istruttore, distinto per: corso, numero di ore, materia di
insegnamento, numero di ore destinate alle attività di sperimentazione;
j) progetto esecutivo approvato;
k) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante validata ai sensi di
legge, dalla quale risulti che fra gli allievi che hanno fatto richiesta di partecipazione
al corso non vi siano soggetti in situazione di handicap, motorio o sensoriale. Ulteriori
disposizioni in materia di barriere architettoniche sono contenute al punto C
dell'allegato n. 3.
L'U.P.L.M.O., competente per territorio, dovrà restituire i registri vidimati prima
dell'inizio dell'attività formativa.
8. Entro dieci giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività didattica, l'ente
dovrà trasmettere all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, la seguente
documentazione:
a) comunicazione della data inizio dell'attività;
b) richiesta per il rilascio del parere d'idoneità dei locali e delle
attrezzature correlata dalla documentazione di rito, differenziata a seconda che trattasi
di sede stabile o sede occasionale;
c) certificato di agibilità dei locali, nel rispetto delle indicazioni che
si impartiscono ai punti A1, A2, A3, A4 dell'allegato n. 3, ad integrazione e chiarimento
di quanto già previsto dalla circolare assessoriale n. 1/98;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale
rappresentante validata ai sensi di legge, dalla quale risulti che fra gli allievi che
hanno fatto richiesta di partecipazione al corso vi siano soggetti in situazione di
handicap, motorio o sensoriale. In caso positivo valgono le disposizioni di cui al
precedente punto 7, lett. k);
e) L'ente provvederà entro 15 giorni successivi l'inizio delle attività
formative, ad inviare agli organi competenti (U.P.L.M.O. e Ispettorato del lavoro) la
documentazione di seguito elencata:
a) | Sede di ubicazione definitiva dello svolgimento dell'attività corsuale con indicazione della sede da destinare alla ore di teoria se diverse da quelle da destinare alle ore di pratica. | U.P.L.M.O. | Ispettorato del lavorob) | Elenchi dei destinatari con dati anagrafici, residenza e condizione professionale, con indicazione dell'eventuale frequenza di portatori di handicap | U.P.L.M.O. | |||||
Ispettorato del lavoroc) | Calendario delle lezioni su base mensile | U.P.L.M.O. | Ispettorato del Lavorod) | Polizza di assicurazione INAIL e polizza assicurazione RC per le persone e i tempi delle azioni formative | U.P.L.M.O. | Ispettorato del Lavoroe) | Elenco delle attrezzature utilizzate (che dovrà rispondere a quanto previsto in sede di programmazione) | U.P.L.M.O. | Ispettorato del Lavoro |
9. Al momento dell'avvio dell'attività formativa, l'ente provvederà a comunicare
tempestivamente al gruppo III/FP e gruppo V/FP la data di inizio dei corsi.
10. L'ente è tenuto altresì a comunicare al competente gruppo V/FP della direzione
II formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro, la sede presso la quale
è conservata tutta la documentazione amministrativo-contabile.
1.1Procedure di avvio e svolgimento delle attività formative
a) Pubblicità e orientamento
1. Gli enti sono chiamati a svolgere sul territorio della regione attività di
orientamento realizzando connessioni a rete tra l'ente e il territorio (scuola,
l'università e aziende) per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di formazione.
2. Per rapportarsi con gli utenti potenziali, gli enti dovranno organizzare
attività di promozione, informazione, pianificare programmi e servizi orientativi,
counseling e quant'altro trovi armonia con le politiche formative di sviluppo dell'ente
stesso. Di tali attività dovrà essere predisposta apposita relazione a firma degli
operatori e controfirmata dal direttore dell'ente, che dovrà essere inviata alla
direzione formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro e, nel caso di
selezione, allegata al verbale e trasmessa all'U.P.L.M.O competente.
3. Per favorire l'informazione e la conoscenza delle politiche formative, gli enti
devono ricorrere, oltre che a strumenti tipici delle attività di orientamento, alla
pubblicizzazione delle attività utilizzando manifesti murari e/o avvisi nei quotidiani a
diffusione regionale, radio o televisione.
4. Si rammenta altresì che tali avvisi devono contenere: intestazione della Regione
siciliana - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione e
dell'emigrazione -, denominazione e sede dell'organismo, qualifica da conseguire, durata
dell'attività espressa in ore, sede di svolgimento dell'attività formativa, requisiti
richiesti per la partecipazione alle azioni di selezione, modalità e sede di svolgimento
di selezione, indennità o eventuali rimborsi spettanti, luogo di presentazione e termine
ultimo per la presentazione delle domande.
b) Selezione allievi
1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle
attività formative messe a bando, che dovranno essere rigorosamente protocollate secondo
l'ordine cronologico di presentazione, qualora il numero degli aspiranti sia superiore a
quello degli allievi previsti nel progetto approvato, l'ente provvederà alle operazioni
di selezione direttamente sotto la propria responsabilità. A parità di punteggio sarà
data priorità assoluta a quei soggetti selezionati che dichiarano sotto la propria
responsabilità di non avere mai frequentato corsi di formazione.
2. Nelle domande di ammissione alla selezione, gli aspiranti allievi dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità, oltre alle generalità, il possesso dei
requisiti e l'eventuale conseguimento di qualifiche ottenute a seguito della
partecipazione ad altre iniziative formative. Il modello di domanda, che l'ente dovrà
predisporre, dovrà contenere una parte "a strappo" numerata che dovrà essere
consegnata all'aspirante allievo. Per gli aspiranti allievi che non hanno compiuto il 18°
anno di età tale dichiarazione dovrà essere prodotta dall'esercente la patria potestà.
3. Le azioni di selezione delle attività formative dell'ente saranno svolte dal
proprio personale dipendente. L'ente qualora fosse sprovvisto del personale in possesso
dei titoli, dovrà far riferimento al personale in forza agli altri enti ex legge n.
24/76, compatibilmente alle attività di quest'ultimo. Limitatamente all'anno formativo
1998/99 e per le azioni già svolte, questa amministrazione procederà al riconoscimento
delle spese relative.
4. Le procedure, i criteri, i metodi e gli strumenti di selezione, che dovranno
essere contenuti nel progetto formativo approvato, dovranno essere coerenti con la
tipologia di utenza e con la qualifica da formare. Eventuali cambiamenti in corso d'opera,
derivanti da esigenze in relazione all'utenza e di natura didattica, dovranno essere
comunicati tempestivamente all'U.P.L.M.O. competente per territorio.
5. Al termine delle operazioni di selezione sarà redatta una graduatoria degli
aspiranti idonei che dovrà essere trasmessa all'U.P.L.M.O. competente per territorio e
allo stesso tempo resa pubblica almeno cinque giorni prima della richiesta di avviamento
all'U.P.L.M.O. Entro lo stesso termine gli allievi potranno proporre motivato ricorso al
medesimo U.P.L.M.O., il quale adotterà la decisione finale.
6. Delle operazioni di selezione sarà redatto apposito verbale, firmato da tutti i
componenti della commissione, nel quale andranno specificati le procedure, i metodi e gli
strumenti utilizzati e trasmesso all'U.P.L.M.O. competente per territorio per l'avviamento
dei soggetti.
7. Qualora venisse fatta esplicita richiesta, devono essere ammessi alla frequenza
ai corsi portatori di handicap le cui condizioni psicofisiche sono compatibili con
l'espletamento delle attività formative, nella misura del 20% degli allievi previsti nel
progetto formativo. Per l'ammissione ai corsi di questi soggetti sarà necessario che
l'ente acquisisca il modello C1, il possesso del titolo di studio, e quant'altro possa
agevolare la conoscenza del soggetto, nonché il parere vincolante di avvio del soggetto
portatore di handicap che dovrà essere espresso dall'equipe pluridisciplinare presso la
competente A.S.L. Nel caso di indisponibilità dell'equipe, la certificazione potrà
essere rilasciata da un medico specialistico che dovrà formulare una diagnosi medica e
funzionale, supportata da intervento di uno psicologo e da un assistente sociale (purché
facciano parte di una struttura pubblica) che rilascino una diagnosi funzionale e
psicosociale. I pareri espressi dal personale specializzato menzionato dovranno fare parte
integrante della documentazione di avvio dei partecipanti ai corsi e dovranno essere
trasmessi dal competente U.P.L.M.O. Si precisa che dall'ammissione ai corsi per
normodotati dei soggetti disabili (in situazioni di handicap) debba essere data precedenza
assoluta, a parità di condizioni, il soggetto disabile (in situazione di handicap) che
non abbia mai frequentato corsi di formazione professionale. Solo nel caso in cui il
numero dei soggetti disabili (in situazioni di handicap) iscritti a corsi ordinari di
qualificazione ed in possesso dei sopra citati requisiti, superi il numero del 20%, l'ente
procederà a selezione degli stessi secondo criteri dallo stesso individuati sulla base di
indicazioni fornite dall'equipe pluridisciplinare o dagli "esperti in attività di
integrazione" in servizio presso l'ente o qualora fosse sprovvisto in servizio presso
altri enti, compatibilmente alle attività di quest'ultimo.
8. Per quanto attiene alle procedure di selezione rivolte a detenuti adulti e
minori, sarà necessario che l'ente stabilisca forme di collaborazione con
l'amministrazione penitenziaria. In via generale sarà preferibile ammettere alle prove
selettive coloro i quali hanno avuto fissato la decorrenza della pena entro l'anno in cui
si svolge il corso.
9. Negli interventi rivolti ai disadattati sociali potranno essere avviati ai corsi
solo soggetti nei confronti dei quali lo stato di "disagio sociale" si rilevi
inequivocabilmente attraverso elementi documentabili (es.: "ex carcerati, soggetti
sottoposti a misure di sorveglianza da parte dell'autorità giudiziaria, soggetti
assistiti dai "servizi sociali" del Ministero di grazia e giustizia o dagli enti
locali, purché si trovino in situazioni di devianza o in condizioni familiari di
riconosciuto disagio").
10. Nel caso di indisponibilità di posti derivanti da rinunce o espulsioni degli
avviati, saranno ammessi gli aspiranti che avranno titolo a subentrare secondo l'ordine
della graduatoria (sempreché il numero delle ore già effettuate non superi il 20% del
monte orario complessivo); possono essere ammessi alla frequenza uditori in numero non
superiore al 20% del totale degli allievi del corso. Se l'ente non ha proceduto ad
effettuare la selezione, in quanto il numero delle istanze risultava pari al numero degli
allievi da inserire, gli uditori potranno essere ammessi secondo l'ordine cronologico di
presentazione dell'istanza di ammissione.
11. L'elenco degli allievi ammessi alla frequenza del percorso didattico dovrà
essere trasmesso all'U.P.L.M.O. e alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente
per territorio o alle sezioni di collocamento, correlati dal tesserino mod. C1 (tranne per
i corsi agricoli), anche nel caso in cui non sia stata svolta la selezione.
12. Nei casi di azioni formative rivolte ad occupati, è necessario acquisire il
certificato di servizio, ed ove effettuati, eventuali accordi sindacali, aziendali e/o
territoriali.
c) Attività didattiche
1. Il termine di avvio delle attività è fissato per il 30 ottobre, fermo restando
la possibilità per gli enti di dare avvio alla corsualità entro e non oltre il 15
dicembre di ogni anno, sulla base di obiettive motivazioni, che dovranno essere comunicate
al competente U.P.L.M.O. ed al gruppo III/FP dell'Assessorato regionale del lavoro.
Eventuali deroghe ai termini suddetti potranno essere inoltre concesse per quei corsi di
durata pari o inferiore a 450 ore, dall'U.P.L.M.O. competente che ne darà comunicazione
al gruppo III/FP dell'Assessorato regionale del lavoro.
2. L'inizio delle attività corsuali rivolte a detenuti e disadattati sociali potrà
avvenire nel rispetto dell'anno formativo, soltanto quando siano assicurate le condizioni
per un ottimale svolgimento.
3. Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti disabili in
situazione di handicap, si attua attraverso le seguenti modalità:
- inserimento in corsi ordinari di qualificazione (utenza prevalente costituita da
normodotati);
- inserimento in corsi speciali di qualificazione per soggetti disabili in
situazione di handicap sensoriali;
- inserimento in corsi speciali (utenza costituita esclusivamente da soggetti
handicappati) articolati in corsi di orientamento professionale e corsi di preformazione
professionale.
4. Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti detenuti minori e
adulti, data la peculiarità degli interventi, unico requisito richiesto per l'ammissione
ai corsi è l'età minima prevista dal codice penale, mentre non vi è alcun limite di
età massima.
Il numero degli allievi partecipanti i corsi va da un minimo di 7 ad un massimo di 10;
qualora si verifichino forzate defezioni degli allievi, l'attività formativa potrà
continuare con il numero minimo di tre allievi; al di sotto di tale numero l'ente dovrà
inoltrare formale richiesta di chiusura anticipata; potranno essere ammessi alla frequenza
nuovi allievi in qualsiasi momento, fermo restando che il computo della frequenza minima
ai fini dell'ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno il 40% delle
ore previste; ai fini del computo delle assenze non saranno calcolati gli allontanamenti
temporanei dall'aula fino a 90 minuti causa colloqui.
Agli allievi che frequentano i corsi sarà corrisposta l'indennità giornaliera così come
previsto dalla legge regionale n. 27/91. La ricevuta relativa agli assegni di frequenza
degli allievi sarà quietanzata, secondo le modalità dell'amministrazione penitenziaria,
dal direttore della casa circondariale o un funzionario dallo stesso delegato, che
provvederà al versamento delle somme nei conti degli allievi.
5. Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti disadattati
sociali, potranno essere ammessi alla frequenza nuovi allievi in qualsiasi momento, fermo
restando che il computo della frequenza minima ai fini ammissione agli esami rimane
fissata al 40% delle ore di durata dell'attività corsuale.
6. Tutte le attività didattiche devono concludersi entro il 31 luglio successivo
alla notifica dell'approvazione del piano, fatte salve le proroghe d'inizio attività
autorizzate per l'anno formativo 1998/99.
7. Tutti i corsi comportano l'obbligo della frequenza.
8. L'orario giornaliero di frequenza delle attività didattiche è fissato in tre
ore per il settore agricoltura, in quattro ore per i corsi DAD e DIM, in cinque ore per il
settore commercio-sociale e turismo e per i corsi DIS e HDC, sei ore per il settore
industria; ogni disposizione precedentemente impartita è abrogata dalla presente.
9. Si precisa altresì che il numero degli allievi minimo per l'inizio dei corsi di
secondo anno è fissato in sette unità; l'accesso ai corsi di secondo anno è consentito
anche a coloro che ne facciano espressa richiesta, purché in possesso dei titoli
richiesti dal bando e comunque dopo il superamento di un esame di idoneità dinanzi ad un
commissione presieduta da un funzionario dell'U.P.L.M.O. competente.
10. Eventuali assenze di allievi non giustificate da motivi di salute o da
comprovati motivi di forza maggiore, e comunque protratte per più di 10 giorni
consecutivi, comporteranno l'esclusione dal corso.
11. La comunicazione di fine attività deve essere trasmessa ai gruppi III e V
dell'Assessorato regionale del lavoro e al competente U.P.L.M.O. e all'Ispettorato del
lavoro competenti per territorio entro 30 giorni antecedenti la data prevista di chiusura
dell'attività formativa.
d) Stage
1. Gli stage potranno svolgersi solo se dettagliatamente previsti in sede di
progettazione didattica. L'ente gestore dovrà comunicare, almeno 30 giorni prima, agli
U.P.L.M.O. competenti le date di svolgimento dello stage, complete di orario giornaliero,
della copertura assicurativa, che dovrà includere il rischio "in itinere", le
modalità organizzative del trasferimento degli allievi, nota di accettazione della
struttura ospitante.
2. Si rammenta che l'attività svolta in stage è riconosciuta quale docenza
frontale perché svolta all'interno dell'attività didattica.
e) Esami finali
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1. Gli enti gestori dovranno comunicare all'Assessorato, gruppo III/F.P., almeno
trenta giorni prima della data presunta di chiusura delle attività, la designazione di 4
docenti (due titolari e due supplenti) che faranno parte della commissione esaminatrice
che sarà nominata con decreto assessoriale, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale
n. 24/76 con le modifiche intervenute ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 12/86,
entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione della chiusura delle attività.
2. La commissione esaminatrice dei corsi rivolti agli handicappati, detenuti e
disadattati sociali dovrà essere integrata da un esperto nominato dall'Assessorato del
lavoro su una terna di nominativi dietro segnalazione dell'ente.
3. Non è prevista la figura del tutor tra i componenti della commissione
esaminatrice (tranne in sostituzione per uno dei docenti designati e i supplenti assenti
il giorno degli esami).
Ammissione
1. Potranno essere ammessi agli esami finali quegli allievi che hanno frequentato il
70% delle ore previste, ad eccezione dei portatori di handicap, inseriti nei corsi
ordinari che saranno ammessi agli esami se non hanno superato il 40% delle ore di assenza.
2. Per gli allievi frequentanti i corsi di recupero sociale (HDC, DIS, DAD, DMI)
l'ammissione agli esami è subordinata alla frequenza minima pari al 40% delle ore di
durata dell'attività corsuale.
3. Per particolari situazioni insorgenti in attività corsuali per detenuti, la
percentuale di frequenza potrà computare eventuali periodi di attività formativa
frequentata in corsi di analoga qualifica svolti nell'anno precedente.
4. L'ammissione agli esami è subordinata ad una relazione dettagliata elaborata dal
corpo docente, che illustri il programma svolto e le metodologie seguite, nonché una
scheda di valutazione redatta per singolo allievo, contenente il profilo iniziale, la
valutazione intermedia, e la valutazione finale e il giudizio di ammissione espresso dal
collegio dei docenti.
5. La valutazione finale dovrà essere espressa con giudizio a partire da scarso,
insufficiente, sufficiente, buono, discreto, distinto e ottimo (agli esami potranno essere
ammessi coloro i quali avranno conseguito un giudizio non inferiore a sufficiente).
6. Nel caso in cui l'allievo, per motivi di forza maggiore, non è in grado di
partecipare agli esami, dovrà darne comunicazione di giustificato motivo all'ente gestore
che provvederà a segnalarne l'assenza giustificata, per la conseguente presa d'atto nel
verbale d'esame. In questi casi l'U.P.L.M.O. potrà autorizzare l'allievo ad esami di
eguale qualifica e/o equivalente presso lo stesso od altro ente gestore, prioritariamente
nell'ambito del territorio provinciale, ove non possibile presso ente operante in altra
provincia; in questi casi sarà cura dell'ente ove l'allievo ha effettuato la frequenza,
fare acquisire agli atti della commissione esaminatrice la documentazione curriculare
dell'allievo.
7. Gli allievi detenuti adulti o minori che non possono partecipare agli esami
finali poiché, pur avendo ottemperato alla frequenza del numero minimo di ore, si trovano
in scadenza di pena, possono svolgere la prova di esami secondo le procedure previste per
gli allievi dei corsi ordinari assenti dagli esami per motivi di forza maggiore.
8. Gli allievi dei corsi del settore orientamento non saranno sottoposti alle
verifiche finali.
RIUNIONE PRELIMINARE
1. La commissione si insedierà in una riunione preliminare al fine di definire
metodi, procedure e durata dello svolgimento delle prove d'esame, in tale occasione l'ente
gestore dovrà rendere disponibile i programmi didattico-formativi effettivamente svolti
sottoscritti da almeno 2 allievi, i sussidi didattici utilizzati durante lo svolgimento
dell'attività, le metodologie didattiche, una relazione illustrativa elaborata dal
collegio dei docenti, il verbale del collegio dei docenti riguardante la valutazione e
l'ammissione degli allievi, elenco degli allievi ammesso alle prove completo delle ore
effettuate da ciascuno di essi sottoscritto dal direttore, schede di valutazione per
singolo allievo.
2. Per i corsi di recupero sociale (HDC, DIS, DAD, DIM) la relazione dovrà inoltre
evidenziare la funzione svolta dall'attività corsuale in relazione all'obiettivo del
recupero sociale voluto dalla legge.
3. Dei lavori sarà redatto apposito verbale cui saranno allegati i documenti sopra
specificati, debitamente siglati dai componenti la commissione.
SVOLGIMENTO ESAMI FINALI
1. La commissione, il giorno stabilito per l'espletamento degli esami,
preliminarmente effettuerà la verifica dei presenti, accertandone l'identità personale,
indi procederà allo svolgimento delle prove.
2. La durata complessiva delle prove di esami di ogni corso (a qualsiasi settore
esso appartenga) dovrà essere di un solo giorno; fatta eccezione per quelle attività
corsuali contemplanti qualifiche soprattutto del settore "industria" per le
quali appare obiettivamente necessario impegnare un tempo maggiore (che in nessun caso
potrà superare i due giorni obbligatoriamente consecutivi). Nei casi in cui lo
svolgimento di un esame abbia richiesto, in sede di riunione preliminare, due giorni, il
presidente della commissione dovrà motivare tale circostanza nella sua relazione
riservata.
3. I temi oggetto delle prove dovranno essere sorteggiati sulla base di una terna di
proposte formulate, ed integrate da colloqui individuali.
4. Lo svolgimento degli esami sarà articolato da una prova scritta e da una prova
pratica in relazione alla qualifica del corso ed un esame colloquio sulle materie svolte
durante il percorso formativo.
5. Particolare attenzione dovrà essere dedicata allo svolgimento della prova
pratica obbligatoria per tutti i settori.
6. Limitatamente al settore agricolo si derogherà all'obbligo della prova pratica
in presenza dell'impossibilità legata al ciclo colturale proprio della stagione; in
questo caso dovrà effettuarsi una simulazione d'aula.
7. Per i corsi del settore sociale l'esame della prova pratica dovrà svolgersi
presso la sede ove è stato effettuato il tirocinio. Nel caso in cui tale sede non sarà
disponibile per motivi che devono risultare dal verbale della riunione preliminare, è
consentito in sostituzione lo svolgimento di una prova scritta.
VALUTAZIONE DELLE PROVE E GIUDIZIO FINALE
1. Le valutazioni delle varie prove finali dovranno tenere conto dell'apprendimento
dimostrato dal candidato durante l'iter didattico.
2. Il giudizio finale sarà espresso nei termini "idoneo" o "non
idoneo", senza attribuzione di punteggio.
3. Per i corsi di aggiornamento, perfezionamento, riqualificazione e prima
formazione il giudizio finale sarà espresso nei termini di "insufficiente",
"sufficiente", "discreto", "buono", "distinto" e
"ottimo".
4. Per i corsi rivolti a lavoratori occupati di aggiornamento, perfezionamento,
riqualificazione e prima formazione, il giudizio finale sarà espresso nei termini
"idoneo" o "non idoneo".
5. Per i corsi del settore sperimentale il giudizio finale sarà espresso nei
termini di "con profitto" o "senza profitto".
6. Per i corsi rivolti a favore dei soggetti portatori di handicap l'esito del
giudizio sarà espresso così come di seguito indicato distinto in base alle tipologie dei
corsi:
Tipologia | Giudizio | NoteCorsi ordinari | Idoneità piena | Idoneità | Specificare mansioni lavorative | Non idoneità | Giudizio negativoCorsi speciali di qualificazione per handicap sensoriali | Idoneità piena(audiolesi e non vedenti) | Idoneità parziale | Specificare mansioni lavorative | Non idoneità | Giudizio negativoCorsi di orientamento professionale per portatori handicap | Ammesso | Indicare almeno l'attitudine a due tipolo- | Non ammesso | gie lavorativeCorsi di preformazione per portatori di handicap | Positivo (*) | Indicare le mansioni che sono in grado di | Negativo | svolgere(*) In questo caso sarà segnalato l'inserimento in corso di qualificazione rispondente alle attitudini dimostrate. |
7. Il verbale di esame, compilato in tutte le sue parti dovrà essere firmato dai
componenti la commissione esaminatrice ed a cura del presidente trasmesso in duplice copia
al gruppo III/FP dell'Assessorato, entro 10 giorni dalla data di svolgimento degli esami.
Al verbale dovrà essere accluso il verbale della riunione preliminare. Copia del verbale
degli esami, completo degli allegati, rimarrà presso l'ente gestore.
8. Tutte le disposizioni precedentemente impartite in materia di esami sono con la
presente annullate e revocate.
f) Attestati di qualifica
1. Gli enti sono tenuti al rilascio del certificato di frequenza a tutti gli allievi
che hanno frequentato le attività formative. Tale certificato dovrà indicare, oltre alle
generalità complete dell'allievo, anche il numero delle ore di presenza.
2. Per gli allievi che hanno superato positivamente gli esami finali, dovrà essere
rilasciato un attestato di qualifica redatto secondo il modello allegato al decreto del
Ministero del lavoro 12 marzo 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 5 aprile 1996. L'attestato dovrà inoltre specificare la sua
validità ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 24/76,
nonché dall'art. 14 della legge n. 845/78.
3. Entro un mese dall'espletamento delle prove finali, l'ente inoltrerà
all'U.P.L.M.O. competente formale richiesta per la vidima degli attestati.
2.Articolazione del controllo
1. L'attività di controllo sarà esercitata articolandosi in visite ex ante, visita
in itinere e visita ex-post. Gli incaricati del controllo riferiranno, utilizzando il
verbale, sull'esito delle visite i gruppi III e V dell'Assessorato regionale del lavoro.
Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità, e/o i soggetti gestori lo richiedano,
questi ultimi devono essere informati dell'esito delle predette visite a cura dell'organo
istituzionale cui appartengono gli incaricati del controllo.
a. La visita ex-ante sarà effettuata dal competente Ispettorato del lavoro
prima dell'inizio dell'attività formativa programmata, ed ha come obiettivo il controllo
preventivo delle condizioni di attuabilità e di fattibilità dell'azione formativa in
armonia con le disposizioni normative vigenti e coerentemente alle indicazioni progettuali
espresse. L'Ispettorato del lavoro rilascerà il previsto parere di idoneità locali e
delle attrezzature in conformità anche alle previsioni impartite nella circolare
assessoriale n. 1 dell'8 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. In assenza
del prescritto sopralluogo, per la valutazione d'idoneità locali e delle attrezzature,
può essere consentito l'utilizzo delle strutture previa perizia tecnica giurata dalla
quale risulti la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme di cui al decreto
legislativo n. 626/94, anche sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene del lavoro
osservando le prescrizioni e le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 242/96,
firmata da un tecnico abilitato e corredata da planimetria dei locali ed elenco delle
attrezzature.
Tale certificazione non sostituisce gli effetti del successivo accertamento da parte
dell'Ispettorato del lavoro.
Il giudizio conclusivo che attesti l'idoneità dei locali e delle strutture potrà avere
valenza anche per azioni formative svolte successivamente se il soggetto gestore,
anteriormente all'inizio di ogni nuova azione, attesta, con dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, che non sono mutate le tipologie formative e le condizioni in relazione alle
quali a suo tempo è stato espresso il giudizio stesso.
b. La visita in itinere sarà effettuata dall'U.P.L.M.O., senza preavviso,
nelle varie sedi di svolgimento delle attività e/o nelle sedi amministrative di
riferimento per verificare il corretto svolgimento dell'attività finanziata nel rispetto
delle norme vigenti.
Il controllo sarà effettuato secondo i seguenti criteri:
- ciò che forma esame di oggetto istruttorio non necessita di controllo all'atto
del sopralluogo;
- quanto può essere controllato mediante l'acquisizione di atti, anche eventuali
esiti di precedenti sopralluoghi, snellisce la visita in itinere.
Il controllo verterà a verificare la rispondenza del programma didattico di dettaglio con
calendario delle lezioni, elenco dei docenti, e quant'altro trovi riferimento nel progetto
stesso. L'obiettivo della visita sarà completato con un monitoraggio sul grado di
soddisfazione dei partecipanti e le informazioni inerenti il processo formativo mediante
apposita griglia di monitoraggio.
Gli esiti saranno tempestivamente comunicati alla direzione II/FP che effettuerà una
campionatura rappresentativa dei risultati monitorati valutando quindi l'andamento
dell'attività formativa.
c. La visita ex-post
La vista ex-post mira ad esercitare un controllo consuntivo sul corretto svolgimento
dell'azione finanziata attraverso la verifica di rendiconti parziali e finali, con
particolare priorità all'ammissibilità dei costi sostenuti, alla loro concordanza con i
documenti giustificativi ed alla loro inerenza con l'attività formativa autorizzata.
Il controllo finanziario sui rendiconti parziali e finali sarà esercitato dagli organi
competenti così come previsto dalla tabella seguente.
Organi competenti per la verifica dei rendiconti parziali e finali
Tipologia ente | Organo competenteEnti gestori con sede provinciale autonoma | U.P.L.M.O. competente per territorioEnte gestore con sede in più provincie e con accentramento contabile amministrati- | Assessorato regionale al lavorovo autorizzato |
1. Gli enti gestori avranno i seguenti diritti:
- essere informati preventivamente dell'effettuazione del controllo finanziario e
contabile del rendiconto;
- farsi assistere da persone da loro scelte durante il controllo;
- conoscere l'esito del controllo;
- presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni sui predetti risultati prima
delle determinazioni da parte degli organi istituzionali competenti e comunque entro i
termini fissati dagli organi di controllo e nei tempi compatibili con le scadenze fissate
dall'autorità pubblica referente.
4.Costi-prescrizioni generali
1. Al fine di razionalizzare il contributo assegnato a favore dei soggetti di cui
all'art. 4 della legge regionale n. 24/76 ed attuare un processo di snellimento delle
procedure di verifica amministrativo-contabile, per l'attività formativa 1998/99, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17, comma g) della legge n. 196/97 e della
relativa norma di applicazione saranno adottati strumenti e procedure operative
"standardizzate" comuni e condivise.
2. L'introduzione del sistema cofinanziato impone il riscontro parziale delle
risorse utilizzate secondo tempi e modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della
Comunità europea. Gli strumenti e i modelli che gli enti gestori dovranno adottare,
secondo un sistema di rilevazione di tipo economico basato sulla contabilità generale e
sulla contabilità analitica, consentiranno di garantire un processo di programmazione,
gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati del finanziamento erogato.
3. L'allineamento delle procedure di controllo, secondo le indicazioni del M.L.P.S.
e della Corte dei conti europea, impone la tenuta obbligatoria dei seguenti registri:
a) registro didattici e di presenza;
b) registro prima nota delle spese;
c) registro protocollo;
d) registro fatture;
e) registro di carico e scarico;
f) registro dei beni prodotti.
4. L'ente avrà cura di numerare le pagine del registro didattico e di presenza e a
farlo vidimare dall'U.P.L.M.O. competente per territorio. Le pagine degli altri registri
citati dovranno essere numerati a cura dell'ente gestore.
5. La tenuta dei registri contabili è stata resa obbligatoria anche in correlazione
alla normativa I.V.A. Tuttavia, tali registri, laddove esista una contabilità
informatizzata, possono eventualmente essere sostituiti anche da un estratto
computerizzato della contabilità generale che risponda ai criteri di trasparenza già
enunciati fra i doveri dei soggetti destinatari dei finanziamenti pubblici.
6. Il registro didattico e di presenza deve essere tenuto, distintamente per ciascun
corso, nella sede in cui si svolge l'azione formativa. Gli altri registri, se la
contabilità è accentrata, possono essere tenuti nella sede legale dell'ente gestore, se
diversa da quella di svolgimento della predetta azione, e riferirsi cumulativamente a
tutti i corsi che hanno sede e/o costi comuni.
7. Il luogo di conservazione dei registri deve essere comunicato agli organi di
controllo contestualmente alla comunicazione d'inizio dell'attività corsuale.
8. Per il contenuto dei registri e le modalità di compilazione di rinvia al
prospetto allegato alla presente circolare.
9. La spesa dell'attività formativa è articolata in quattro voci:
a) personale;
b) allievi;
c) gestione;
d) consumi.
10. Non potranno effettuarsi storni compensativi tra la voce personale e le altre
voci di spesa, se non previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale
del lavoro. Eventuali economie di gestione della voce personale saranno destinate
prioritariamente al pagamento degli arretrati contrattuali e alle pendenze contrattuali a
qualsiasi titolo dovute.
11. Nell'ambito delle voci di spesa per allievi, gestione e consumi, potranno
intervenire dopo l'avvenuta revisione contabile parziale, storni, di cui è necessario
dare comunicazione al gruppo V/FP dell'Assessorato regionale del lavoro, purché non venga
superato il costo totale ammesso a finanziamento.
12. Eventuali storni compensativi tra le varie voci di spesa potranno operarsi dopo
la realizzazione dell'attività formativa sia a livello provinciale che interprovinciale
per quegli enti con sedi di coordinamento autorizzato.
13. Fermo restando che i parametri di spesa determinati e di seguito descritti sono
da considerarsi costi massimi ammissibili si espongono qui di seguito i parametri del
costo/allievo per ciascun obiettivo contenuti nel P.O. approvato dalla Commissione europea
e che dovranno risultare in sede di rendicontazione quale media degli assi di intervento:
1997 | 1998 | 1999Obiettivo 1 | 16,54 ecu | 17,20 ecu | 17,80 ecu | Ecu = L. 2.016 Cambio aprile 1996Obiettivo 3 | 12,00 ecu | 12,00 ecu | 12,00 ecuObiettivo 4 | 16,54 ecu | 17,20 ecu | 17,80 ecu |
14. Al riguardo si evidenzia che gli interventi formativi del piano annuale ex legge
n. 24/76 sono coerenti con le azioni previste nel P.O.P. Sicilia 1994/99, e la loro
classificazione trova riscontro nei sottoprogrammi individuati nel documento di
programmazione citato.
15. La qualificazione Q/A, la qualificazione biennale Q/1 e Q/2, i corsi di
orientamento (ORI) e specializzazione (SPE) rivolti a "giovani disoccupati" sono
coerenti con il Sottoprogramma 7.2, il Sottoprogramma 7.3, il Sottoprogramma 6.5, il
Sottoprogramma 6.2.
16. I corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione AGG, RIQ, SPE, PRF
sono coerenti con il Sottoprogramma 6.1.
17. I corsi di prima formazione agricola (PF) e conduttore di aziende agricole (CAA)
sono coerenti con il Sottoprogramma 6.3.
18. I corsi per detenuti adulti (DAD), disadattati (DIS) e detenuti minori (DMI)
sono coerenti con il Sottoprogramma 7.3.
A. PERSONALE
1. Rientrano in questa voce i costi sostenuti per il personale impegnato nelle
attività formative, i relativi oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi, gli
accantonamenti TFR, l'indennità di vacanza contrattuale in applicazione all'art. 9, comma
3 del vigente C.C.N.L. e quant'altro dovuto per disposizione di legge, di contrattazione
collettiva e decentrata, nonché i costi per eventuali visite fiscali, utilizzando i
modelli allegati alla presente circolare (REND-MENS-GEN; REND-MENS-ASF; REND-MENS-ASD;
REND-MENS-ATL).
2. L'adozione dei modelli è obbligatoria.
3. Sarà cura degli enti - inclusi quelli con accentramento contabile ed
amministrativo - presentare all'U.P.L.M.O competente per territorio, entro il 20 di ogni
mese, i mandati di pagamento con allegati i prospetti riepilogativi delle competenze da
erogare al personale. Per i mesi successivi, ai mandati di pagamento con i modelli di cui
sopra. L'ente dovrà altresì allegare le buste paghe del personale in originale, relative
al mese precedente, debitamente quietanzate, cui sarà apposto il timbro e restituite.
Nella compilazione dei modelli non sarà necessario, nel rispetto della legge n. 675/96,
che i dipendenti appongano la propria firma.
4. Il parametro relativo al costo del personale, risultante da indicatori
individuati in sede di determinazione dei decreto assessoriale n. 568/98/III/FP del 31
luglio 1998 e decreto assessoriale n. 656/98/III/FP del 22 ottobre 1998, registrati alla
Corte dei Conti rispettivamente 1 dicembre 1998, reg. 1/FP/143 e 1 dicembre 1998, reg.
1/FP/144, viene riportato nella seguente tabella:
Personale docente impegnato in attività di formazione diretta | L. 74.185 | Ora/corsoPersonale docente impegnato nei corsi rivolti ai settori DAD-DIS-DIM-HDC | L.112.404 | Ora/corsoPersonale tutor | L. 8.542 | Ora/corsoPersonale direttivo | L. 11.614 | Ora/corsoPersonale - doppio istruttore esclusivamente per le ore di pratica | L. 74.185 | Ora/corsoPersonale di sostegno impegnato nei corsi rivolti a normodotati | L. 74.185 | Ora/corso |
5. Nelle more della predisposizione di un progetto che, tenendo conto delle
priorità di revisione richiamate dagli ultimi interventi del MPI e del MLPS che
coinvolgono il sistema formativo, delinei un impianto organico ed attui un percorso di
adeguamento operativo dei CFP in agenzie di servizi, in via sperimentale e sino alla
realizzazione del progetto, gli enti gestori dovranno utilizzare le nuove professionalità
acquisite dagli operatori riqualificati per l'attivazione di servizi innovativi
all'interno e/o all'esterno dell'ente stesso, quali quelli informativi, di orientamento,
analisi dei bisogni, progettazione, tutoraggio e integrazione dei disabili.
6. Per l'attivazione dei servizi da erogare all'interno, gli enti faranno
riferimento prioritariamente al proprio personale, in possesso dei titoli, nell'ambito
delle ore a disposizione assegnate a ciascun operatore, e successivamente, qualora fosse
sprovvisto, al personale in forza agli altri enti.
7. Con successiva disposizione saranno individuate le modalità per l'utilizzo dei
predetti operatori presso strutture esterne agli enti, in base alla disponibilità già
espressa dei Provveditorati agli studi, provincie ed enti locali.
8. Si rammenta che:
a) la presenza dell'insegnante di sostegno nei corsi ordinari dove sono
inseriti soggetti disabili in situazioni di handicap, è consentita, previa comunicazione
all'Assessorato e all'U.P.L.M.O.; l'utilizzazione di questa figura è espressamente
limitata ad una unità per centro di formazione professionale nel quale si realizzano
corsi di integrazione;
b) la presenza di un secondo insegnate di sostegno è prevista solo
nell'ipotesi della presenza nel centro di formazione professionale di un numero di
soggetti disabili in situazioni di handicap superiore alle cinque unità. L'utilizzo di
questa figura dovrà essere autorizzato, dall'Assessorato, gruppo IV/FP sulla base ed in
relazione alle valutazioni che la legge regionale n. 16/86 demanda alla equipe
pluridisciplinare;
c) la presenza dell'esperto in attività di integrazione e/o assistente
sociale può essere consentita, nei limiti del finanziamento decretato, solo nelle
strutture formative destinate ai soggetti disabili in situazioni di handicap e ai
disadattati. Il suo impegno sarà articolato in funzione delle ore a disposizione
assegnate a ciascun operatore;
d) la presenza del doppio istruttore, intendendo con questa figura
esclusivamente gli operatori inquadrati a tempo indeterminato e già riconosciuti, è
consentita solo nei corsi cosiddetti "ad alto rischio" in cui vi è la presenza
di un numero di allievi superiore a 20 frequentanti e per le sole ore di pratica, ivi
compresi i corsi rivolti a detenuti e disadattati sociali con più di 10 allievi
frequentanti; la specificità del corso "ad alto rischio" dovrà essere
certificata dal responsabile della sicurezza dell'ente gestore; si precisa altresì che
tale figura è da ritenersi ad esaurimento per effetto della futura riduzione del numero
degli allievi previsti per singolo corso non superiori a 15 unità, ed in rispetto anche
di quanto previsto dalla contrattazione decentrata;
e) la presenza del tutor in aula è fondamentale per assicurare il
collegamento fra docenza, allievi e personale direttivo, nell'attuare un costante
monitoraggio del percorso formativo, nel compiere osservazioni critiche delle dinamiche di
apprendimento, nell'animare l'aula e nell'orientare il processo formativo in relazione
alle caratteristiche ed alle capacità dei destinatari;
f) la presenza dell'esperto in attività di orientamento e selezione risponde
alle esigenze introdotte dalle previsioni generali e di principio di cui all'art. 17 della
legge n. 196/97 e della relativa norma di applicazione al fine di assicurare il
collegamento con gli altri sistemi sociali. Egli predisporrà quegli strumenti necessari
per gestire il processo di selezione degli allievi e gestirà i servizi di orientamento ex
ante, in itinere ed ex post alla formazione e al mercato del lavoro con interventi anche
in strutture esterne. Il suo impegno sarà articolato in funzione delle ore a disposizione
assegnate a ciascun operatore;
g) la presenza dell'esperto in analisi dei bisogni e progettazione di sistemi
risponde alle esigenze introdotte dalle previsioni generali e di principio di cui all'art.
17 della legge n. 196/97 e della relativa norma di applicazione per elevare la qualità di
prodotto che il sistema formativo riesce ad assicurare alle esigenze del mercato del
lavoro e per delineare scenari di contesto indirizzando le scelte di intervento e i
percorsi di professionalizzazione.
9. L'ente è tenuto ad inviare alla direzione II dell'Assessorato regionale del
lavoro, relazione trimestrale su modalità, svolgimento e risultati dell'attività svolta
da ogni singolo operatore nell'espletamento dei servizi suddetti, inviando copia per
conoscenza agli U.P.L.M.O. competenti per territorio.
10. Si rammenta altresì che:
a) il costo del personale direttivo, degli eventuali Tutor (qualificati a
seguito della partecipazione ad appositi percorsi formativi) e/o insegnante di sostegno
(anche nei corsi dove sono inseriti soggetti disabili in situazioni di handicap) e/o
doppio istruttore è riconosciuto nei limiti del finanziamento decretato e nel rispetto
del vigente C.C.N.L.;
b) il costo del personale non docente, fatta eccezione per la salvaguardia
dei livelli occupazionali, non dovrà superare il 50% della spesa sostenuta per il
personale dell'area servizi formativi e servizi direttivi, e comunque nel rispetto dei
limiti del finanziamento decretato. Tale percentuale dovrà ridursi al 40% negli anni
successivi;
c) è previsto il ricorso alla consulenza fiscale/tributaria, secondo i
parametri indicati al punto 6 - spese per il personale - conto A e comunque nell'ambito
del finanziamento decretato.
11. Non saranno riconosciute da parte dell'amministrazione eventuali spese relative
ai passaggi di livello non conformi a quanto previsto dal C.C.N.L., dalla contrattazione
decentrata e dalle vigenti disposizioni.
12. Si precisa che eventuali spese per servizi di pulizia, comunque resi, graveranno
sulla voce personale non docente.
13. Per la eventuale copertura di ore libere, si farà ricorso prioritariamente al
personale docente con contratto a tempo indeterminato in organico all'ente e
successivamente al personale inserito negli elenchi di mobilità degli operatori legge
regionale n. 24/76 e n. 16/86.
14. Rimanendo nel limite del parametro fissato per il costo del personale docente,
è consentito, previa autorizzazione da parte dell'Assessorato, il ricorso a personale
esterno, in qualità di esperto per materie e tipologie di corsi altamente specialistici.
Con il personale esperto che si intenderà coinvolgere, l'ente stipulerà un contratto per
prestazioni specialistiche per un totale massimo di ore pari al 6% della durata del corso
e comunque nell'ambito del finanziamento decretato.
Per la determinazione del compenso si rimanda all decreto assessoriale 8 maggio 1996
"Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate
dal FSE", Cap VII voce B5) - Docenza.
15. Nell'eventualità che venga utilizzato personale esterno esperto è necessario
che:
a) se trattasi di persone dipendenti dalla P.A., esista autorizzazione
dell'ente di appartenenza a prestare la propria opera nell'ambito del progetto ed a quali
condizioni;
b) se trattasi di docenti universitari, l'affidamento dell'incarico, nonché
la relativa accettazione, siano avvenuti nel rispetto delle disposizioni legislative che
disciplinano il regime di compatibilità della docenza universitaria a tempo pieno ed a
tempo definito (D.P.R. 19 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni);
c) se trattasi di personale dipendente da società di consulenza, il ricorso
alle quali si giustifichi con l'apporto di esperienze esclusive in specifiche discipline,
esista comunque autorizzazione degli organi istituzionali referenti;
d) sia stata comunque resa dichiarazione, da parte dell'interessato sulla
propria posizione lavorativa.
16. In linea di principio tali collaborazioni sono ammissibili alle seguenti
condizioni:
a) che si renda indispensabile l'apporto di esperti in specifiche discipline;
b) che si tratti di prestazioni aventi carattere di occasionalità e comunque
per un totale massimo di ore pari al 6% della durata del corso;
c) che sia stato acquisito dichiarazione antimafia nei casi in cui è
previsto dalla legge resa ai sensi dell'art. 20 della legge 15/68;
d) che i termini e le condizioni della collaborazione (natura della
prestazione, durata, compenso, etc.) risultino precisati in dettaglio nella lettera di
incarico e nei giustificativi di spesa.
17. Si ricorda altresì che l'intervento del personale esperto dovrà essere
previsto già nel progetto formativo approvato.
18. L'ente, per l'eventuale ulteriore fabbisogno di personale (docenti, docenti di
sostegno, personale ausiliario e amministrativo), potrà ricorrere a rapporti di
collaborazione occasionale e/o ad apposito contratto temporaneo, così come previsto dalla
normativa vigente, stipulato con le Agenzie di lavoro interinale abilitate dal Ministero
del lavoro ed iscritte all'albo previsto dalla normativa in materia ed operanti in
Sicilia.
B. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Rientrano in questa voce i costi sostenuti per la attuazione delle attività
formative, effettuate nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente disposizione
e coerenti con il rispetto delle seguenti condizioni:
a) essere connessi all'attività formativa autorizzata;
b) essere giustificati da prove documentate ed originali;
c) essere conformi alle leggi contabili e fiscali vigenti;
d) essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto
gestore;
e) essere sostenuti e impegnati nel periodo compreso tra la data di avvio e
la fine dell'attività formativa prevista, fatte salve le spese di preparazione
dell'attività formativa che possano risalire alla data di pubblicità del bando di
accesso e le spese successive alla fine delle attività corsuali, compresi i giorni
previsti per l'espletamento degli esami finali.
2. La determinazione del parametro per la voce gestione è stato individuato tenuto
conto di indicatori individuati in sede di determinazione del finanziamento decretato e
fissato in lire 17.000 ora corso. Tale costo comprende:
a) | acqua; | |
b) | acquisto piccola attrezzatura leggera (entro il limite di L. 1.000.000 cadauno); | |
c) | ammortamento arredi e attrezzature proprietà dell'ente; | |
d) | ammortamento locali; | |
e) | assicurazione attrezzature; | |
f) | assicurazione locali; | |
g) | assistenza e manutenzione attrezzature; | |
h) | cancellerie e stampati; | |
i) | canone abbonamento internet e e-mail; | |
j) | carburante trasporto di automezzo in dotazione dell'ente; | |
k) | certificazione e perizie locali; | |
l) | condominio; | |
m) | disinfestazione locali; | |
n) | energia elettrica; | |
o) | fitto locali; | |
p) | fitto terreni; | |
q) | lavanderia; | |
r) | manutenzione automezzo trasporto, in dotazione dell'ente; | |
s) | manutenzione ordinaria locali; | |
t) | materiale igienico sanitario; | |
u) | medicinali pronto soccorso; | |
v) | pubblicazioni specialistiche; | |
w) | pubblicità e orientamento; | |
x) | rimborso spese missione; | |
y) | riscaldamento e condizionamento; | |
z) | servizi postali; | |
aa) | tassa raccolta rifiuti; | |
bb) | tasse automobilistiche trasporto di automezzo in dotazione dell'ente; | |
cc) | tasse registrazione contratti; | |
dd) | telefono; |
3. Eventuali altre spese inerenti l'attività formativa dovranno essere
preventivamente autorizzate dal Gruppo V/F.P. dell'Assessorato al lavoro, e dovranno
essere ricomprese nell'ambito del finanziamento decretato.
4. Nell'ambito della voce gestione si rammenta che:
a) sono ammissibili i costi relativi ai locali autorizzati come sede di
svolgimento dell'azione formativa, per l'attività organizzativa connessa; tali costi si
riferiscono al canone di locazione se i locali sono in affitto, all'ammortamento se i
locali sono di proprietà del soggetto gestore; alla manutenzione ordinaria. E' prevista
inoltre la manutenzione straordinaria, entro i limiti del finanziamento decretato, previa
autorizzazione da parte dell'Assessorato, di edifici di proprietà degli enti o in uso
gratuito, a seguito di prescrizioni degli Ispettorati del lavoro, per migliorare
l'agibilità e l'adeguamento alle misure antinfortunistiche;
b) nel caso in cui nella sede delle attività formative si svolgano anche
attività formative finanziate con altri fondi (FSE - POM-PIC - Attività Libera) andrà
computata l'incidenza percentuale dedotta dal monte ore di utilizzo in queste attività,
relativamente al personale, alle sedi ed alle attrezzature;
c) è consentito effettuare buoni di prelevamento mensile per le spese di
economato non superiori a L. 2.000.000 per gli enti ad accentramento contabile
amministrativo autorizzato e di L. 1.000.000 per quegli enti con sede provinciale
autonoma. A ricezione delle anticipazioni l'ente emetterà buoni di prelevamento per il
recupero delle spese anticipate, esclusivamente per quelle ritenute urgenti ed
indifferibili, per il normale svolgimento della attività formativa (esempio: Enel,
Telecom, registrazione contratti, spese sino ad un milione);
d) è consentito emettere buoni di prelevamento a favore degli enti gestori
per il pagamento di quote di ammortamento maturate a beni necessari al normale corso
dell'attività formativa, dopo l'avvenuta verifica parziale dell'U.P.L.M.O. o Assessorato
del lavoro;
e) sono riconosciute le spese di missione legate all'esercizio delle funzioni
svolte in conformità al C.C.N.L. e contrattazione decentrata, e per il coordinamento ed
il raccordo tra le sedi territoriali, regionali, così come le spese di organizzazione,
promozione, partecipazione e diffusione di iniziative legate all'assolvimento dei compiti
istituzionali, sulla base di prove documentali che attestino la relativa effettuazione che
dovranno essere prodotte in sede di rendiconto. Le missioni saranno riconosciute se svolte
nell'ambito della attività formativa e comunque entro i limiti del finanziamento
decretato;
f) le quote di riscatto di contratti già stipulati ai sensi della circolare
n. 2 del 1996 graveranno sulla voce gestione, nei limiti del parametro fissato. Ad
integrazione della circolare citata, per ciò che concerne il noleggio della attrezzature,
si dispone che la documentazione prevista da trasmettere agli uffici ivi indicati entro e
non oltre 30 giorni dalla data della stipula del connesso contratto, venga integrata da
preventivo corredato di visto di conformità della Camera di commercio competente per
territorio. Si rammenta altresì che la data di stipula e connessa registrazione dei
contratti di noleggio attrezzature deve intervenire entro e non oltre il 50% della durata
della attività corsuale.
5. Per la determinazione dei coefficienti di ammortamento si applicherà la
disciplina vigente relativamente alle norme concernenti l'ammortamento ordinario;
pertanto, prescindendo dai vari rami di attività economica, si possono ritenere congrui i
coefficienti di ammortamento mediamente individuati per la specie di beni strumentali la
cui presenza nell'attività formativa si riscontra con maggiore frequenza:
Specie | Percentuale | Coefficiente annuo d'ammortamentoImmobili | 4% | Per 25 anniMacchinari e impianti generici | 15% | Per 6 anniMobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% | Per 8 anniAttrezzatura varia e minuta | 25% | Per 4 anniMacchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche | 20% | Per 5 anniHardware | 33% | In analogia a valutazioni |
C. CONSUMI
1. La determinazione del parametro per la voce consumi è stato determinato tenuto
conto di indicatori individuati in sede di determinazione del finanziamento decretato e
comunque in relazione al numero degli allievi e alla durata del corso secondo una media
per settore:
Agricolo | L. 300 | Ora/allievoCommercio | L. 430 | Ora/allievoIndustria | L. 640 | Ora/allievoTurismo | L. 380 | Ora/allievoSociale | L. 265 | Ora/allievoHDC | L. 400 | Ora/allievoDMI | L. 400 | Ora/allievoDIS | L. 400 | Ora/allievoDAD | L. 400 | Ora/allievo |
I suddetti costi comprendono le voci seguenti:
a) materiale didattico in dotazione collettiva;
b) materiale didattico in dotazione individuale;
c) materiale didattico di consumo;
d) indumenti di lavoro;
e) uso e licenze d'uso di software.
2. Si rammenta che ai fini del computo dell'importo massimo si farà riferimento al
parametro ora/allievo per le ore di effettiva presenza.
D. ALLIEVI
1.La status dei singoli soggetti destinatari delle azioni deve corrispondere a quello
previsto dal bando di accesso, al P.O.P. Sicilia 1994/99 e dal progetto formativo
approvato, sia in relazione alla posizione del mercato del lavoro, sia in relazione al
titolo di studio e/o qualifica professionale.
2.Si rammenta che i prodotti delle esercitazioni ed attività pratiche svolte nell'ambito
dei corsi sono assegnati gratuitamente ai comuni o ad enti pubblici di assistenza e
beneficenza così come previsto dall'art. 21 della legge regionale n. 24/76.
3.Il controllo, per quanto riguarda i partecipanti, viene effettuato in ordine alle
presenze, eventualmente alla loro identità, alla corrispondenza con quelli risultati
idonei in fase di selezione, al loro status.
4. La voce allievi comprende:
- il rimborso delle spese di viaggio e vitto;
- l'assicurazione in itinere;
- le spese connesse alle visite obbligatorie, per gli interventi formativi con
attività pratica "a rischio";
- le spese per il rimborso dell'abbonamento del mezzo pubblico urbano per quegli
allievi residenti nel comune dove è sita la sede di svolgimento del corso ed il rimborso
dell'abbonamento del mezzo extraurbano ed urbano per quegli allievi non residenti;
- indennità di frequenza.
5. Fatto salvo l'orientamento di trasformare l'attuale configurazione automatica
dell'indennità (frequenza giornaliera), in misure di sostegno alla professionalità,
secondo forme che saranno successivamente individuate con apposito provvedimento
legislativo, l'indennità giornaliera da erogare ai destinatari è conforme al disposto
dell'art. 16 della legge regionale n. 27/91 ed è fissata in lire 8.000.
6. Il riconoscimento dell'indennità giornaliera è subordinata al rispetto delle
seguenti disposizioni:
a) partecipanti disoccupati;
b) commisurata all'effettiva presenza dei partecipanti (esclusi gli uditori)
e pertanto non spetta in caso di assenze anche se dovute a malattie o infortuni;
c) assoggettata a ritenuta fiscale ai sensi della legge 835/82;
d) corrisposta mediante assegno circolare non trasferibile intestato ad ogni
singolo partecipante, se maggiorenne o intestato a chi esercita la patria potestà se
minorenne.
7. Per gli allievi dei corsi per detenuti adulti e minori l'indennità giornaliera
sarà corrisposta, così come previsto nel punto 2 sezione C) 4 della presente.
8. Nei limiti del finanziamento decretato per la voce allievi è consentita la spesa
per stage, esercitazioni pratiche, project work, espletati nell'ambito delle disposizioni
di cui alla nota assessoriale n. 2511 dell'11 dicembre 1997.
9. Per le attività formative che prevedono il regime di convittualità e
semiconvittualità, sempre che le spese relative non gravino già sul bilancio di altra
pubblica amministrazione, è previsto il riconoscimento della spesa per servizi
convittuali sino a un massimo di lire 40.000 al giorno per allievo non residente e sino ad
un massimo di lire 10.000 al giorno per allievo per i servizi di semiconvittualità, che
possono essere forniti anche attraverso la distribuzione di buoni pasto o ticket ad
esclusione del settore turistico-alberghiero.
10. Agli allievi che beneficiano dell'assistenza convittuale l'assegno di frequenza
sarà corrisposto nella misura del 20%, a quelli che beneficiano invece, dell'assistenza
semi-convittuale l'assegno sarà corrisposto nella misura del 50%.
11. L'indennità di frequenza sarà corrisposta agli aventi diritto entro trenta
giorni dalla data di chiusura dell'attività formativa e comunque successivamente
all'erogazione del contributo da parte dell'Assessorato regionale al lavoro.
5. Modalità di erogazione del contributo
1ª anticipazione
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 27/91 e
successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato provvederà entro 90 giorni
dall'approvazione del piano e, comunque dalla registrazione alla Corte dei conti del
relativo decreto approvato, al versamento delle somme impegnate nell'esercizio in corso
destinandone il 70% al pagamento delle competenze dovute al personale impegnato
nell'attività formativa e il restante 30% al pagamento delle spese di gestione e consumi,
fermo restando gli adempimenti descritti nel paragrafo "Disposizioni generali"
punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 della presente.
2ª anticipazione
1. L'amministrazione, compatibilmente con l'approvazione del bilancio regionale,
provvederà all'erogazione delle somme necessarie alla totale copertura per la spesa per
il personale e delle somme occorrenti, nel limite del 90%, per la copertura delle spese di
gestione, allievi, consumi.
2. La copertura delle spese di gestione sarà assicurata, previa verifica dei costi
globali da sostenere per il completamento dell'attività formativa 1998/99. Detta verifica
sarà effettuata dal competente gruppo V dell'Assessorato del lavoro su appositi modelli
previsionali (Scheda anagrafica; PREV-GEN; PREV-ALL; PREV-PERS-1; PREV-PERS-2;
PREV-PERS-3;).
3. L'adozione dei modelli è obbligatoria. Dei predetti modelli sarà fornito
supporto magnetico che dovrà essere consegnato al Gruppo V/FP dell'Assessorato al lavoro
unitamente ai modelli prodotti in forma cartacea entro 30 giorni dalla emanazione della
presente circolare.
4. La seconda anticipazione delle spese di gestione e di consumi potrà essere
erogata entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto rendiconto parziale effettuato
dagli U.P.L.M.O. o dall'Assessorato, acquisita, la certificazione di idoneità locali e
attrezzature rilasciata dal competente Ispettorato provinciale del lavoro.
5. Qualora l'Ispettorato del lavoro non avesse provveduto alla visita ispettiva,
l'ente dovrà, se la documentazione presentata entro i dieci giorni antecedenti l'inizio
di ciascuna attività didattica risultasse carente di qualche elemento, produrre
dichiarazione resa da libero professionista iscritto al proprio albo ed abilitato, resa
così come previsto al punto 2 lettera a) della presente, unitamente a dichiarazione resa
dal legale rappresentante dell'ente, validata ai sensi di legge, che attesti:
a) di avere presentato tutta la documentazione di rito all'Ispettorato del
lavoro ed, eventualmente, di aver prodotto gli ulteriori documenti con perizia giurata;
b) di non aver ricevuto la visita ex ante da parte dell'Ispettorato al
lavoro;
c) di essere in possesso delle condizioni di attuabilità e fattibilità
dell'azione formativa in armonia con le disposizioni normative vigenti;
d) di essere consapevole che il successivo accertamento, da parte
dell'Ispettorato al lavoro, di situazioni non conformi a quanto dichiarato e, comunque,
ostative per il rilascio del previsto parere di idoneità locali ed attrezzature, ove non
suscettibili di regolarizzazione, determineranno l'assunzione a proprio carico delle spese
sostenute.
6. I predetti uffici opereranno la revisione secondo le modalità del
contraddittorio, nel momento in cui l'ente, esaurito il 90% della prima anticipazione
delle somme destinate alla gestione e consumi, presenta agli stessi la richiesta di
revisione con allegati i giustificativi di spesa in originale, in regola sotto il profilo
fiscale, distinti per voci (vedi tabelle del punto 6 - modelli - della presente circolare)
dai quali deve emergere il titolo del corso e l'anno di svolgimento dell'attività
formativa. Ove il pagamento non fosse stato ancora effettuato, l'ente produrrà relativa
nota di debito, controfirmata dal legale rappresentante. Potrà essere prodotta
auto-certificazione attestante di avere inoltrato formale richiesta per la verifica finale
all'Ufficio competente e di avere esaurito il 90% della 1ª anticipazione. Tale richiesta
dovrà essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale del lavoro Gruppo V/FP.
7. L'U.P.L.M.O. comunicherà tempestivamente all'Assessorato regionale al lavoro le
risultanze contabili effettuate.
Saldo e rendicontazione
1. L'ente, entro trenta giorni dalla chiusura dell'attività, presenterà apposito
rendiconto corredato dai giustificativi di spesa in originale agli L'U.P.L.M.O. o
Assessorato al lavoro (per le competenze degli uffici si rinvia alla tabella del punto 2 -
articolazione controllo - lettera c della presente circolare) che procederanno alla
verifica definitiva secondo le modalità del contraddittorio.
2. L'erogazione del saldo (restante 10%) del contributo per le spese di gestione e
consumi sarà effettuata a seguito di tale revisione che costituisce valido documento per
attuare la verifica amministrativo-contabile ai sensi dell'art 23 della legge regionale n.
36/90.
3. Unitamente alla presentazione dei giustificativi di spese allegato al prospetto
di rendiconto distinto per corso e per provincia, per l'erogazione del restante 10% del
contributo per le spese di gestione e consumi, l'ente dovrà esibire la seguente
documentazione:
a) registro di prima nota spese;
b) schede riepilogative delle ripartizioni di spesa distinte per corso (Mod.
REND-CORSO-GEN) e per provincia (Mod. REND-GEN);
c) schede riepilogative allievi distinte per corso (Mod. REND-ALL-CORSO);
d) elenco personale docente e non docente secondo i modelli (REND-ASF,
REND-ASD, REND-ATL).
4. Contestualmente all'inoltro della documentazione di cui sopra l'ente dovrà dare
tempestiva comunicazione all'Assessorato al lavoro Gruppo V/FP dell'avvenuta presentazione
del rendiconto finale.
Gli enti che non sono stati ancora sottoposti alla verifica contabile finale relativa agli
anni pregressi, dovranno presentare alla Direzione II/FP dell'Assessorato regionale al
lavoro, apposita istanza per la definizione dei relativi rendiconti entro 30 giorni dalla
pubblicazione della presente. Nel caso in cui l'ente gestore sia stato già sottoposto
alla suddetta verifica contabile dovrà produrre, nei termini suddetti, apposita
dichiarazione, validata ai sensi di legge, nella quale si evinca che "le procedure di
verifica finale per gli anni precedenti al presente anno formativo sono state
completate".
Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni nei termini suddetti comporterà
pregiudizio nell'affidamento all'ente gestore delle corsualità assegnate per la attività
formativa dell'anno 1999/2000.
6. Modelli
1. Al fine di uniformare le procedure di controllo, gli enti sono tenuti alla
compilazione dei modelli allegati alla presente circolare che contengono le voci di spesa
effettivamente sostenute. Dei predetti modelli sarà fornito supporto magnetico che dovrà
essere consegnato al momento della verifica finale unitamente ai modelli prodotti in forma
cartacea.
Spese per il personale - Conto A
1. Il prospetto riepilogativo include tutte le voci di spesa per il personale
docente e non docente.
2. Per il personale dell'area servizi formativi si farà riferimento al modello
REND-ASF, dove dovrà essere precisato, oltre al nominativo del docente, anche il numero
delle ore di impegno per ciascun corso, incluso i nominativi del personale docente esterno
all'ente.
3. Per il personale dell'area servizi direttivi si farà riferimento al modello
REND-ASD dove dovrà essere indicato la sede di esercizio.
4. Per il personale dell'area servizi amministrativi tecnici e logistici si farà
riferimento al modello REND-ATL dove dovrà essere indicato la sede di esercizio.
5. Qualora l'U.P.L.M.O. in occasione della vidimazione dei prospetti mensili delle
retribuzioni richiedesse accertamenti e/o chiarimenti su uno o più dipendenti, il visto
sarà ugualmente apposto accompagnato da una nota con la quale si richiede all'ente di
fornire i chiarimenti o apportare le dovute rettifiche, pena la mancata autorizzazione,
nel mese successivo, al pagamento dello stipendio del lavoratore o dei lavoratori
interessati.
6. Si rammenta altresì che, qualora si facesse riferimento a personale esterno per
prestazioni specialistiche e/o contratto di lavoro interinale e/o collaborazioni
occasionali, l'ente avrà cura di compilare il prospetto contemplato nel modello
REND-PREST relativo a questa tipologia di personale docente, e avrà cura di allegare
relativa lettera d'incarico firmata per accettazione dell'interessato, dalla quale si
evinca l'incarico affidato, la tipologia corsuale, le ore di docenza ed il relativo
compenso, nonché la ricevuta di pagamento o lettera di credito qualora non si fosse
proceduto al pagamento, oppure contratto stipulato con Agenzia lavoro interinale, relative
fatture o note di credito.
7. Per ciò che concerne le voci di spesa di viaggi, vitto e alloggio sostenute dal
personale esterno di cui al precedente punto 6, qualora proveniente da località site
oltre i 40 Km. dalla sede corsuale, si rammenta che saranno riconosciute solo quelle
commisurate al costo dei biglietti dei mezzi pubblici. Qualora non si renda possibile il
ricorso al mezzo pubblico, può essere autorizzato, dal legale rappresentante dell'ente,
l'uso del mezzo proprio, nel caso è riconoscibile la relativa spesa nella misura
corrispondente ad un 1/5 del costo medio di un litro di benzina super per ciascun
chilometro percorso (le distanze percorse dovranno calcolarsi secondo le tabelle
polimetriche delle distanze vigenti). L'eventuale ricorso al mezzo aereo, e solo per il
personale docente esterno per prestazioni specialistiche, deve trovarsi comunque riscontro
motivato nel progetto formativo approvato.
8. Di detta spesa dovrà essere predisposta una distinta per ciascun soggetto
coinvolto.
9. Nessuna spesa relativa a taxi o vetture noleggiate verrà riconosciuta.
10. Nel compilare i modelli per le spese sostenute nell'ambito della voce personale,
gli enti gestori dovranno allegare tutti i documenti giustificativi in originale, distinti
per singola voce, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'indicazione del numero
del corso e la sede, così come di seguito indicato:
VOCE | IMPORTO | DOCUMENTI DA ALLEGARE | |||||||||||||
PERSONALE INTERNO | Come da CCNL e Contrattazione decentrata | Prospetto mensile riepilogativo delle somme erogate | |||||||||||||
Libro paga e matricola | Copia delle buste paga | Ricevute di versamento oneri fiscali e previdenziali | Prospetto della spesa relativa al TFR | Polizze assicurative quietanzate | |||||||||||
PERSONALE ESPERTO ESTERNO | Per l'importo si fa riferimento ai parametri previsti dal D.A. 8 maggio 1996 "Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal FSE", Cap VII voce B5) - Docenza. | Prospetto delle ore di insegnamento con riferimento ai giorni, al corso/i | Lettera di incarico sottoscritta dalle parti | Ricevute versamento IRPEF relative alla ritenuta d'acconto (se previsto) | Ricevuta versamento INPS (se previsto) | Curriculum vitae | Lettera di credito | Ricevuta di pagamento | |||||||
CONSULENZE ESTERNE | Secondo il volume di attività nel rispetto dei seguenti parametri differenziati: | - fino a 15.000 ore £. 500/ora corso | - da 015.001 a 060.000 ore £. 325/ora corso | - da 060.001 a 100.000 ore £. 225/ora corso | - da 100.001 a 200.000 ore £. 125/ora corso | - oltre 200.000 ore £. 100/ora corso | Lettera di incarico sottoscritta dalle parti | Fattura e/o ricevuta | Ricevute versamento IRPEF relativa alla ritenuta d'acconto (se previsto) | Lettera di credito | Ricevuta di versamento |
PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO INTERINALE | Secondo parametri previsti dalla normativa vigente | Contratto stipulato con l'Agenzia interinale | Fatture e/o note di credito |
11. Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione regionale è
da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
Spese di gestione - Conto B
1. Per le spese previste all'interno della voce gestione, gli enti gestori avranno
cura di attenersi a quanto sotto specificato. Al modello REND-GEST previsto, andranno
allegate tutte le spese sostenute, distinte per singola voce, e documentate con
giustificativi in originale, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'indicazione
del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:
VOCE | IMPORTO | DOCUMENTI DA ALLEGAREPUBBLICITA' | Secondo il volume di attività nel rispetto dei seguenti parametri differenziati: | Relazione sulle attività di informazione e orientamento ed eventuale copia degli strumenti utilizzati; | fino a 15.000 ore £. 350/ora corso | Copia giornale e/o manifesto murale e/o testo di | eventuali annunci e/o spot televisivo o radiofonico | da 015.001 a 060.000 ore £. 250/ora corso | Bolla di accompagnamento e Fattura | da 060.001 a 100.000 ore £. 200/ora corso | Ricevuta o fattura concernente spese di distribuzione, nonché copia della richiesta di affissione al Comune | da 100.001 a 200.000 ore £. 150/ora corso | oltre 200.000 ore £. 130/ora corso | GESTIONE | Per l'importo si fa riferimento al parametro di lire 17.000 ora/corso | Fatture di acquisto quientanzate o note di credito | Ricevute, bollettini postali, bollette telefoniche, etc | Lettera di incarico rilasciata dal Legale Rappresentate per missione Direttore Ente, unitamente a dichiarazione di esonero per utilizzo del mezzo proprio e fatture o ricevute concernenti le spese sostenute CONSUMI | Per l'importo si fa riferimento al parametro ora/allievo per il numero di allievi ammessi all'inizio del corso | Elenco materiale e dei servizi acquistati o/o leasing | Fatture di acquisto in originale e nel caso di software o abbonamenti, licenze d'uso o fatture d'acquisto | Lettere di credito | Ricevute consegna materiale didattico individuale AFFITTO LOCALI | Contratto di affitto registrato | Fatture e/ o ricevuteAFFITTO ATTREZZATURE | Contratto di affitto registrato | Copia polizza di assicurazione attrezzature | Fatture e relativi documenti accompagnatori | N. 3 preventivi delle attrezzature | Preventivo scelto correlato di visto di conformità della C.C.I.A.A. | Dettagliata relazione illustrativa delle esigenze che hanno determinato il ricorso al noleggio | Elenco dei corsi ai quali sono state destinate le attrezzature oggetto del noleggio | Stralcio dell'inventario, regolarmente vidimato e aggiornato, contenete l'indicazione dell'ubicazione di ogni attrezzatura e del numero di registrazione | Prospetto di ammortamento (per i beni di proprietà dell'ente) secondo la normativa fiscale vigente corredato della fattura originaria |
2. Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione regionale è
da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
Spese per gli allievi - Conto C
1. Per le spese previste all'interno della voce allievi, gli enti gestori avranno
cura di attenersi a quanto sotto specificato, allegando al modello REND-ALL, tutte le
spese sostenute, distinte per singola voce, e documentate con giustificativi in originale,
in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'indicazione del numero del corso e la sede,
così come di seguito indicato:
VOCE | IMPORTO | DOCUMENTI DA ALLEGAREREDDITO ALLIEVI | Indennità di lire 8.000 | Ricevute o dichiarazioni di credito firmate dagli allievi | Quietanze di pagamento | Prospetto numero ore svolte con indicazione dell'indennità complessiva a firma del Tutor e Direttore | Copie assegni circolariASSICURAZIONE | Copia denuncia INAIL | Copia contratto per rischi in itinere | Ricevute di pagamentoALLOGGIO E VITTO | 40.000 per le attività convittuali | Distinta per ogni singolo allievo da dove si evinca la data di fruizione del servizio | 10.000 per le attività semiconvittuali o buoni pasto o ticket | Dichiarazione di ciascun allievo completa dell'indicazione dei giorni e attestante il godimento del servizio | Autocerticazione di residenza | Fatture e/o ricevute acquisto derrate alimentari | Fotocopie ticket buoni pasto per servizi semiconvittualiVIAGGI ALLIEVI | Dichiarazione dell'allievo del numero di viaggi effettivamente effettuati | Autocerticazione di residenza | Autorizzazione del direttore per ciascun allievo | Ricevute o dichiarazioni di credito firmate dagli allievi, corredate dai biglietti o dagli abbonamenti ai mezzi pubblici urbani o extraurbani utilizzatiSTAGE - VISITE OBBLIGATORIE | Dichiarazione della struttura ospitante allegata al registro delle presenze | Fattura quietanzata o dichiarazione di credito della struttura che ha erogato il servizio compresi i servizi resi da agenzie di viaggio | Biglietti dei mezzi di trasporto o contratto con la ditta di trasporto scelta sulla base di tre preventivi di spesa di cui occorre produrre copia | Fatture quietanzate o lettere di credito della ditta di trasportoFatture quietanzate o dichiarazioni di credito della struttura ospitante |
2. Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione regionale è
da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
7. Norme finali e transitorie
1. Fermo restando quanto già presentato in ossequio alla precedenti disposizioni,
gli enti entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dovranno presentare o integrare
la documentazione richiesta, con quanto previsto dalla presente.
2. Non sono ammessi importi integrativi al finanziamento decretato.
3. Tutte le disposizioni impartite precedentemente in materia di gestione attività
e personale, se in contrasto con la presente sono revocate.
4. L'amministrazione si riserva di adottare eventuali successivi atti resi necessari
da innovazioni legislative.
Allegato n. 1
Carta intestata dell'ente
DICHIARAZIONE ATTO NOTORIO
(ai sensi delle normative vigenti)
(da inviare all'Assessorato gruppo III/FP, Ispettorato Lavoro, U.P.L.M.O.)
Il sottoscritto | nella qualità di legale rappresentante dell'ente gestore | ||
con sede in | via | n. |
DICHIARA
1) di avere presentato, in data ________ tutta la documentazione di rito all'Ispettorato del lavoro di ___________e, (eventualmente), di aver prodotto in data __________________ gli ulteriori documenti a suo tempo attestati con perizia giurata;
2) di non aver ricevuto, alla data odierna, la visita ex ante da
parte dell'Ispettorato del lavoro;
3) di essere in possesso delle condizioni di attuabilità e fattibilità dell'azione
formativa in armonia con le disposizioni normative vigenti;
4) di essere consapevole che l'accertamento, da parte dell'Ispettorato del lavoro in
occasione di interventi successivi, di situazioni non conformi a quanto dichiarato, ove
non suscettibili di regolarizzazione, determineranno l'assunzione a proprio carico delle
spese sostenute per l'attuazione dell'attività formativa.
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
Allegato n. 2
CONTENUTI E MODALITA' DI COMPILAZIONE REGISTRI OBBLIGATORI
1. Registro didattico e di presenza
Costituisce il documento fondamentale dell'azione formativa in quanto consente di
verificare la presenza dei partecipanti, l'orario, i docenti, le materie trattate in
corrispondenza al progetto di fattibilità approvato e al programma didattico in
dettaglio.
Il frontespizio del registro deve recare ogni riferimento utile per l'individuazione
dell'azione formativa finanziata: numero del corso, sede operativa, qualifica e codice
professionale, settore di riferimento, tipologia, numero allievi e durata del corso.
Il contenute del registro prevede, oltre al programma svolto, le firme dei partecipanti e
del personale di docenza.
Più in dettaglio il registro, con riferimento ad ogni ora di insegnamento (o unità
didattica), deve fornire i seguenti dati: ora di inizio e termine, firma del docente,
dell'eventuale conducente e del tutor, materia e argomenti trattati.
Il direttore, o comunque il responsabile del corso, deve apportare la propria firma sul
registro, per certificarne la veridicità del contenuto, nonché giornalmente come visto
di controllo.
I docenti, o altro personale incaricato, devono annotare puntualmente le assenze dei
partecipanti, sbarrando gli spazi vuoti in corrispondenza dei rispettivi nominativi,
all'inizio delle lezioni antimeridiane e/o pomeridiane, e curare che la firma dei presenti
venga apposta all'atto dell'entrata e all'atto dell'uscita.
Tutto ciò che rende possibile il controllo didattico e contabile mediante conteggio delle
ore di presenza, dei singoli partecipanti e di quelle totali da riportare negli appositi
riepiloghi, nonché delle ore di docenza.
In caso di stage individuate in sedi diverse da quella di conservazione del registro
didattico, si devono istituire appositi registri, fogli o schede che contengano i
nominativi degli allievi, preventivamente vidimati, da tenere costantemente nella sede di
svolgimento dello stage, e la circostanza deve essere annotata nel registro originario a
fianco dei partecipanti interessati. Ciò vale anche in caso di sdoppiamento dei corsi in
moduli diversificati per gruppi di partecipanti.
I funzionari incaricati del controllo devono apporre la propria firma sui registri
controllati.
2. Registro di prima nota delle spese
Tale registro, in forma di giornale mastro (giornale di cassa e partitario delle spese),
deve riportare in tempo reale ed in ordine cronologico le spese impegnate e sostenute con
il riferimento all'azione finanziata cui fanno carico ed al documento di impegno e di
pagamento della spesa.
Contemporaneamente dette spese dovranno essere trascritte nell'apposito partitario per
voci.
3. Registro protocollo
Il registro protocollo risponde all'esigenza di controllare che tutte le domande degli
aspiranti partecipanti, pervenute al soggetto gestore nei termini previsti, siano state
prese in considerazione per la corretta sostituzione di partecipanti dimissionari. Ciò al
fine dell'eventuale inserimento di uditori o altri partecipanti risultati idonei nella
graduatoria di selezione iniziale. Tale registro può sopperire, inoltre, all'esigenza di
documentare le spese postali.
4. Registro delle fatture
Il registro delle fatture, reso obbligatorio a seguito dell'emanazione della legge n.
537/93 che, con l'art 14, comma 10, attrae nella normativa IVA i versamenti degli enti
pubblici per i corsi di formazione professionale, deve essere tenuto in conformità e nei
limiti degli artt. 21, 23, 24, 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sull'istituzione e
disciplina dell'I.V.A..
5. Registro di carico e scarico
Per il carico e lo scarico del materiale di consumo, sia che si tratti di materiale in
dotazione individuale (cioè consegnato ai partecipanti), sia che si tratta di materiale
in dotazione collettiva (cioè per esercitazioni pratiche), deve essere istituito un
registro-partitario nel quale devono essere indicati, in ordine cronologico e per voci
merceologiche raggruppate in modo omogeneo, i materiali acquistati o prelevati dalle
scorte di magazzino a fronte di quelli distribuiti gratuitamente ai partecipanti
(materiale didattico individuale, indumenti protettivi) o utilizzati per esercitazioni
pratiche.
Il registro può essere sostituito, laddove esista una contabilità informatizzata, da
schede di magazzino codificate.
I materiali distribuiti ai partecipanti devono comunque essere riportati anche su schede o
elenchi individuali di consegna controfirmati per ricevuta dai partecipanti stessi.
Le operazioni di carico e scarico devono essere registrate contestualmente all'acquisto o
al prelievo del materiale ed all'utilizzo del materiale stesso.
Se l'utilizzo dei materiali in dotazione collettiva per le esercitazioni pratiche dà
luogo, durante l'azione formativa, a produzione di beni, di semilavorati o residui di
lavorazione, deve esserne presa nota nel registro dei beni prodotti.
6. Registro dei beni prodotti
Tale registro deve essere tenuto in correlazione a quello dei materiali di consumo
nell'eventualità che l'azione formativa produca beni o semilavorati fruibili.
Nel registro devono risultare inventariati tutti i beni prodotti.
Allegato n. 3
A.1 Agibilità dei locali (sedi stabili)
a) Possono essere consentiti certificati di agilità con destinazioni d'uso
diverse da quella prevista per la specifica attività, a condizione che l'ente produca
relazione a firma di professionista abilitato (redatta ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15 e successive modifiche) da cui risulti che la specifica attività "non
contrasta con le zonizzazioni omogenee territoriali, né con gli usi e funzioni prevalenti
della zona nella quale i locali sono ubicati".
b) In caso di certificati di agilità non contenenti indicazioni sulla
destinazione d'uso la compatibilità dei locali con le "zonizzazioni omogenee"
deve essere attestata da professionista abilitato con le modalità di cui al precedente
punto.
c) In caso di attività formative contenenti tipologie diverse, la
destinazione d'uso dovrà riferirsi alla tipologia prevalente.
A.2 Agibilità/abitabilità sedi occasionali
Per le sedi occasionali può essere richiesto alternativamente:
a) o il certificato di abitabilità/agibilità;
b) o nulla osta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei
locali all'uso didattico;
A.3 Sanatoria
Per quanto riguarda la "dimostrazione del pagamento dei relativi oneri (di sanatoria,
n.d.r) da parte del proprietario dei locali" di cui si riferisce a pag. 4 della
circolare n. 1/98, in considerazione dei tempi lunghi con cui le Amministrazioni comunali
determinano tali importi, si ritiene che possa essere sufficiente l'esibizione
dell'istanza di sanatoria presentata e dell'avvenuto pagamento dell'ammenda prevista per
la sanatoria stessa.
L'ente, in tal caso, dovrà contestualmente dichiarare formalmente che "a tutt'oggi
il comune non si è espresso in merito alla pratica di sanatoria dei locali".
A.4 Pareri di idoneità sospesi- A.F. 1997/98
Per opportuni criteri di uniformità, le anzidette indicazioni, riguardanti
l'agibilità/abitabilità e la sanatoria, dovranno avere effetto anche sul rilascio dei
pareri di idoneità relativi all'A.F. 1997/98, ancora sospesi o esitati negativamente per
motivi esclusivamente riconducibili alle problematiche sopra esposte. Fermo restando che,
contestualmente al rilascio del parere di idoneità locali, l'ente gestore per l'A.F.
1999/2000, provveda al reperimento di locali provvisti delle necessarie certificazioni
comunali.
B.1 Stesse attrezzature utilizzate in diverse attività formative
Si ritiene che possa essere consentito l'utilizzazione di attrezzature nei casi sopra
esposti, a condizione che vengano posti a carico dell'ente, con modalità da stabilirsi, i
seguenti oneri:
a) oneri di manutenzione programmata;
b) oneri di ammortamento, opportunamente rapportati al tempo di utilizzo
delle attrezzature.
C.1. Barriere architettoniche
a) Attesa la complessità delle norme che disciplinano l'abbattimento delle
barriere architettoniche (interventi strutturali, parametri, dimensioni, etc) si ritiene
opportuno che la rispondenza dei locali ai requisiti previsti dalla circolare n. 1/98
venga attestata a cura dell'ente gestore, da professionista abilitato.
b) Uso sistemi mobili "cingolati".
In alternativa ai sistemi previsti dal D.M.LL.PP. n. 236/89 (ascensori, servoscala,
piattaforme elevatrici), può essere consentito l'uso di sistemi mobili
"cingolati" per il superamento di barriere architettoniche, a condizione che
l'ente gestore produca la seguente documentazione:
1) dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza da parte della casa
costruttrice, prevista dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (direttiva macchine);
2) dichiarazione da parte di tecnico abilitato, che attesti la idoneità del mezzo
cingolato al superamento delle barriere architettoniche della sede formativa in cui viene
utilizzato;
3) siano comunicati all'Ispettorato del lavoro competente per territorio le persone
incaricate alla manovra del mezzo cingolato.
c) Proroga.
Attese le difficoltà prospettate dagli enti per l'abbattimento delle barriere
architettoniche nelle sedi formative, è estesa all'A.F. 1998/99 la deroga - già attuata
per A.F. 97/98, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, a condizione che gli
enti gestori dichiarino, con apposita attestazione sottoscritta dal legale rappresentante
e validata ai sensi di legge, di non avere ricevuto alcuna istanza di partecipazione,
all'attività corsuale, da parte di soggetti disabili in situazioni di handicap.
L'ente gestore dovrà provvedere alla regolarizzazione, in conformità di legge e norme
regolanti la materia, inderogabilmente per la attività formativa 1999/2000, ricorrendo se
del caso al reperimento di nuovi locali idonei provvisti delle necessarie condizioni di
accessibilità.
L'Assessore: PAPANIA |
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