CIRCOLARE 16 aprile 1999, n. 344. GURS n.26 del 04/06/1999
Sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 12 marzo 1999. Iscrizione nella 1ª classe delle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), della legge n. 56/87.
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
Con sentenza n. 65 del 12 marzo 1999, la Corte costituzionale ha ritenuto che la interpretazione della disposizione in oggetto, secondo canoni che ne assicurino la conformità a Costituzione, porta ragionevolmente a reputare inclusi nella prima classe delle liste di collocamento non solo i lavoratori con rapporto di subordinazione a tempo parziale, ma anche quelli autonomi, la cui attività abbia assunto i caratteri della occasionalità o marginalità, tenuto conto che la "ratio" del disposto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 56 del 1987 è quella di salvaguardare la posizione di coloro che svolgono un lavoro di modesta entità, cioè un lavoro di carattere occasionale, saltuario e, in definitiva, marginale.
Per verificare se una attività di lavoro autonomo sia da considerare saltuaria va fatto riferimento, alla luce dei dettami della Corte, non al criterio delle venti ore settimanali, bensì alla disciplina dei lavori socialmente utili, alla stregua della quale le attività di lavoro autonomo "occasionale" vengono individuate in "quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di L. 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto".
Da tale disposizione è dato, dunque, desumere, conclude la Corte, criteri valutativi in ordine alle prestazioni autonome di modesta entità, tra i quali appare segnatamente dirimente il limite reddituale, da riferirsi all'anno solare; limite da potersi congruamente apprezzare anche in modo disgiunto ed autonomo dall'altro dato di riferimento.
I principi sopra affermati valgono, ovviamente, per motivi di uniformità, anche ai fini della iscrizione nella lista regionale di mobilità, come peraltro ritenuto dal Ministero del lavoro con nota n. 3178/08 del 24 giugno 1997.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad impartire le occorrenti disposizioni alle dipendenti SCICA perché uniformino la loro attività ai contenuti di detta sentenza.
L'Assessore: PAPANIA


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