CIRCOLARE 16 aprile 1999, n. 344. GURS n.26 del 04/06/1999
Sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 12 marzo 1999. Iscrizione nella 1ª
classe delle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), della legge
n. 56/87.
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
Con sentenza n. 65 del 12 marzo 1999, la Corte costituzionale ha ritenuto che la
interpretazione della disposizione in oggetto, secondo canoni che ne assicurino la
conformità a Costituzione, porta ragionevolmente a reputare inclusi nella prima classe
delle liste di collocamento non solo i lavoratori con rapporto di subordinazione a tempo
parziale, ma anche quelli autonomi, la cui attività abbia assunto i caratteri della
occasionalità o marginalità, tenuto conto che la "ratio" del disposto di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 56 del 1987 è quella di
salvaguardare la posizione di coloro che svolgono un lavoro di modesta entità, cioè un
lavoro di carattere occasionale, saltuario e, in definitiva, marginale.
Per verificare se una attività di lavoro autonomo sia da considerare saltuaria va fatto
riferimento, alla luce dei dettami della Corte, non al criterio delle venti ore
settimanali, bensì alla disciplina dei lavori socialmente utili, alla stregua della quale
le attività di lavoro autonomo "occasionale" vengono individuate in
"quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione
nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di L. 7.200.000 lorde
percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto".
Da tale disposizione è dato, dunque, desumere, conclude la Corte, criteri valutativi in
ordine alle prestazioni autonome di modesta entità, tra i quali appare segnatamente
dirimente il limite reddituale, da riferirsi all'anno solare; limite da potersi
congruamente apprezzare anche in modo disgiunto ed autonomo dall'altro dato di
riferimento.
I principi sopra affermati valgono, ovviamente, per motivi di uniformità, anche ai fini
della iscrizione nella lista regionale di mobilità, come peraltro ritenuto dal Ministero
del lavoro con nota n. 3178/08 del 24 giugno 1997.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad impartire le occorrenti disposizioni alle dipendenti
SCICA perché uniformino la loro attività ai contenuti di detta sentenza.
L'Assessore: PAPANIA