CIRCOLARE 9 marzo 1999, n. 340. GURS n.12 del 13/03/1999
Progettazione di lavori di pubblica utilità rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24. Circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335. Circolare assessoriale 18 febbraio 1999, n. 337. Ulteriori direttive.
Agli enti promotori e attuatori di progetti di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione

e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 


Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II
Agli uffici di Gabinetto degli Assessori regionali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
La Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 9 marzo 1999, ha ritenuto di emanare ulteriori direttive in merito alle circolari assessoriali 9 febbraio 1999, n. 335, e 18 febbraio 1999, n. 337, pubblicate, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 8 del 16 febbraio 1999 e n. 11 del 6 marzo 1999.
1. Termine per la presentazione dei progetti
Il termine del 10 marzo 1999, previsto dal punto 1 della circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335, per la presentazione dei progetti è differito al 18 marzo 1999, onde consentire agli enti un tempo più congruo per la predisposizione delle iniziative.
Eventuali carenze progettuali potranno essere regolarizzate anche successivamente.
Con riferimento alla circolare assessoriale 18 febbraio 1999, n. 337, il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, assegnato per la presentazione del modello allegato D, viene differito alla data del 18 marzo 1999.
2.  Opzione fra le varie misure previste in favore dei lavoratori interessati
I soggetti interessati potranno optare per le varie misure previste per l'allocazione lavorativa dalle vigenti disposizioni in parola. Pertanto, ad esempio, ove un soggetto impegnato in lavori di pubblica utilità consegua il diritto ad intrattenere un rapporto di lavoro per il tramite di un contratto di lavoro di diritto privato nell'ambito dei progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, potrà optare per quest'ultimo.
Si ritiene utile precisare che la dichiarazione di disponibilità è riferita all'impiego nella misura. Tale dichiarazione consentirà di abbreviare i tempi di attuazione del piano consentendo alle sezioni circoscrizionali per l'impiego di poter censire la platea degli interessati al fine di predisporre le relative graduatorie. I progetti approvati saranno pubblicati, secondo le disposizioni vigenti, consentendo la facoltà d'opzione agli stessi.
3.  Modalità di assegnazione ai progetti -- Chiarimenti
La priorità all'assegnazione nei nuovi progetti è riservata ai soggetti utilizzati in qualunque progetto di lavori socialmente utili, purché gestito dallo stesso ente proponente, all'atto della scadenza degli stessi (31 marzo 1999) e, comunque, fino al completamento dei sei mesi (vedi delibera della Commissione regionale per l'impiego n. 252 del 10 novembre 1998). Detta priorità precede i criteri stabiliti dalla delibera della Commissione regionale per l'impiego n. 30 dell'11 aprile 1997, divulgata con la circolare assessoriale 22 aprile 1997, n. 261, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 25 del 17 maggio 1997.
Relativamente alla priorità conferita alla residenza, va precisando che la stessa va conferita a tutti i soggetti residenti nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente promotore del progetto. Ne consegue che se l'ente ha dimensioni regionali (ad esempio, Assessorato regionale, ente regionale, ufficio regionale ecc.) tutti i soggetti interessati residenti nella regione hanno diritto alla priorità. Così di seguito a livello provinciale, intercomunale (ad esempio, consorzi fra comuni, istituzioni, sezioni circoscrizionali, enti parchi ecc.) e comunale.
La delibera della Commissione regionale per l'impiego n. 30 dell'11 aprile 1997, divulgata con la circolare assessoriale 22 aprile 1997, n. 261, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 25 del 17 maggio 1997, trova applicazione con le disposizioni integrative e modificative in atto vigenti per i lavori socialmente utili.
L'individuazione nominativa potrà essere proposta solo ove il personale precedentemente utilizzato venga interamente e complessivamente confermato per le figure professionali richieste, nelle avviande attività progettuali di lavori di pubblica utilità.
L'individuazione di lavoratori, precedentemente utilizzati presso altri enti, potrà essere proposta solo ove tra il personale utilizzato non si disponga delle necessarie figure professionali richieste. In tal caso, l'individuazione avverrà con le modalità previste per l'avviamento numerico.
Onde evitare la richiesta di profili professionali, anche solo similari, a quelli già esistenti nei progetti di lavori socialmente utili gestiti dallo stesso ente, si prevede un controllo sociale sia da parte delle organizzazioni sindacali, sia da parte dei lavoratori stessi.
In caso di dissenso in sede di protocollo d'intesa da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ovvero in presenza di reclami o di osservazioni da parte dei lavoratori interessati da presentarsi entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, le individuazioni potranno avere corso dopo un confronto tra le parti presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti o gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che assumeranno le conseguenti determinazioni entro i successivi dieci giorni.
4.  Sospensione dei provvedimenti di mobilità nei e tra i progetti di L.S.U. nei confronti dei soggetti di cui all'art.1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24
A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, sono sospesi i provvedimenti di mobilità tra e nei progetti, anche quelli fra progetti gestiti dallo stesso ente, con eccezione di quelli relativi ad istanze, complete di documentazione, pendenti pressi questo Assessorato.

L'Assessore: PAPANIA 

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