CIRCOLARE 10 marzo 1999, n. 2. GURS n.12 del 13/03/1999
Indicazioni per l'attuazione delle procedure della circolare M.L.P.S. 22 dicembre 1998,
n. 139/98: Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, commi 3 e 3bis
della legge n. 236/93 per interventi di formazione continua. Avviso integrativo.
Premessa
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto previsto
all'art. 9, commi 3 e 3bis della legge n. 236 del 19 luglio 1993 e tenuto conto
delle disposizioni della legge n. 196 del 24 giugno 1997, con la circolare n. 139/98 del
22 dicembre 1998 ha impartito le disposizioni per la partecipazione al programma di
azioni.
Fermi restando i contenuti della circolare n. 139/98 del 22 dicembre 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 2 del 4 gennaio 1999, si forniscono le
seguenti indicazioni ad integrazione e chiarimento.
A) Soggetti presentatori
Le imprese ammissibili alle Azioni 1.C devono essere quelle definite dal codice civile,
indipendentemente dalla natura giuridica, a condizione che esse siano assoggettate al
contributo integrativo INPS, nella misura dello 0,30% del monte-salari, per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 12
della legge n. 160/75. I datori di lavoro, diversi dall'impresa così come definita dal
codice civile, possono beneficiare dei contributi previsti a condizione che siano in
regola con i contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria. Sono quindi escluse le imprese comunque non assoggettate al contributo sopra
specificato. A tal fine le imprese che presentano i progetti dovranno dimostrare di essere
nelle condizioni sopra evidenziate, o allegare dichiarazione in cui attestino di versare i
contributi sopra specificati. Il soggetto presentatore è in ogni modo anche soggetto
attuatore dell'intervento, e quindi il soggetto con il quale la Regione instaurerà il
rapporto.
1. Sono ammissibili alle azioni monoaziendali tutte le imprese (piccole, medie e
grandi), senza limitazione alcuna. Sono invece ammissibili ai progetti pluriaziendali solo
le piccole e medie imprese (PMI), definite secondo la classificazione comunitaria ai fini
della normativa degli aiuti di Stato, adottata dalla Commissione europea (nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 19 agosto 1992) e secondo il decreto del Ministero dell'industria
18 settembre 1997 (nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'1 ottobre 1997), con
esclusione dell'integrazione restrittiva recentemente definita per le imprese commerciali.
Si ricorda che la classificazione comunitaria individua come PMI le imprese che hanno meno
di 250 dipendenti, hanno un fatturato inferiore a 40 MECU ed un bilancio inferiore a 27
MECU, e rispettano i criteri di indipendenza (cioè non sono soggette a controllo per una
quota superiore al 25% del capitale da imprese o gruppi non definibili come PMI).
2. In relazione all'attuazione di quanto disposto dalla comunicazione della
Commissione europea relativa agli aiuti per la formazione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea dell'11 novembre 1998, si ricorda che l'attuazione
del comma 3 dell'art. 9 della legge n. 236/93 sin dalla circolare attuativa n. 174/96, è
stata impostata nel rispetto del tetto indicato dalle regole del "de minimis"
per gli aiuti di Stato (fissato in 100.000 Ecu in tre anni per impresa). Si ricorda che ai
fini del calcolo degli aiuti di Stato, vanno esclusi i finanziamenti ottenuti
dal-l'impresa nell'ambito del FSE.
3. Ogni singola azienda non può beneficiare di un intervento pubblico maggiore di
50 milioni per impresa.
4. Il soggetto presentatore può essere un ente bilaterale, o associazione di
categoria, o un organismo di formazione (ente o società con specifica finalità
statutaria), o consorzio di imprese o capofila di A.T.I. espressamente delegato a
presentare il progetto da parte delle imprese interessate di cui al punto 2. del
formulario. La delega dovrà ovviamente risultare da atto formale dell'impresa delegante
ritualmente formulata. Nel caso il progetto pluriaziendale venga presentato da un gruppo
di imprese che non hanno ancora costituito formalmente l'A.T.I., è sufficiente che esse
dichiarino nella domanda la loro intenzione di costituire l'A.T.I., indicando l'impresa
capofila; dopo l'approvazione del progetto (e comunque prima dell'avvio dell'attività
corsuale in caso di avvio sotto responsabilità) le imprese dovranno costituirsi
formalmente in A.T.I.
5. I progetti presentati dagli enti bilaterali devono riguardare singole imprese
specificamente indicate. L'ente bilaterale potrà gestire direttamente l'attività
formativa, se lo statuto dell'ente lo prevede, oppure, qualora lo statuto disponga
diversamente (e solo in tal caso ed a dimostrazione della norma statutaria), potrà
delegarlo ad un ente di formazione aderente all'ente bilaterale medesimo (mai a singole
imprese), senza che ciò precostituisca sub-delega dell'attività formativa.
B) Utenti azioni formative
1. Gli utenti delle Azioni 1.C devono essere necessariamente lavoratori dipendenti
delle imprese interessate, in costanza di rapporto di impiego, indipendentemente dalla
tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno/parziale, tempo indeterminato/determinato,
lavoro stagionale, ecc.) e dalla qualifica (operaio, impiegato, quadro, ecc.), a
condizione che essi siano dipendenti di imprese assoggettate al contributo di cui al
precedente punto A.1). Sono ammissibili soci di cooperative, comunque costituite, solo se
lavoratori iscritti a libro paga e se le cooperative stesse risultano assoggettate al
contributo specificato.
2. Sono esclusi i titolari o imprenditori delle aziende, e, nel caso delle
cooperative, i presidenti delle stesse ed i soci non dipendenti.
C) Procedure di presentazione e criteri di ammissibilità
1. Le domande devono pervenire, in duplice copia, corredate dal progetto formativo
redatto secondo le prescrizioni del formulario allegato alla circolare MLPS n. 139/98 del
22 dicembre 1998, con indicazione del riferimento in calce a sinistra della busta di
invio: - Formazione continua Azioni 1-C progetto aziendale o progetto pluriaziendale
annualità 1999 - all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione, Direzione IIª Formazione professionale
ed orientamento, via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo a decorrere dal 31 marzo
1999, con inizio dall'orario di apertura al pubblico degli uffici; per i progetti che
pervengono per posta non fa fede il timbro di partenza ma l'effettiva consegna
all'Assessorato regionale, che sarà attestata dall'apposizione del timbro
dell'amministrazione.
2. Alla data del 31 maggio 1999 si provvederà alla prima graduatoria dei progetti
pervenuti nel periodo dal 31 marzo al 20 maggio 1999. Saranno formulate due distinte
graduatorie, sempre nell'ordine di presentazione ed a condizione di ammissibilità: una,
prioritaria, dei progetti che presentano il parere positivo delle parti sociali o accordo
tra le parti sociali o parere delle rappresentanze sindacali territorialmente più
rappresentative, ed un'altra per i progetti che ne sono privi. I finanziamenti verranno
quindi assegnati, fino alla concorrenza della somma disponibile, alla graduatoria dei
progetti con parere positivo delle parti sociali, e poi alla graduatoria dei progetti
privi di parere, seguendo sempre l'ordine di protocollo in arrivo. Il parere o accordo
delle parti sociali è espresso nelle forme disposte dalla circolare n. 139/98. I progetti
presentati dagli enti bilaterali non hanno bisogno di parere delle parti sociali in quanto
gli stessi sono già enti paritetici rappresentativi delle associazioni di categoria
datoriali e sindacali.
3. Ai fini dell'ammissibilità formale dei progetti, le domande di richiesta di
contributi devono essere presentate in bollo. I progetti devono riportare la firma
autenticata del legale rappresentante in calce al formulario ai sensi della legge n.
15/68.
4. L'ammissibilità dei progetti sarà riscontrata in relazione agli elementi di
seguito indicati:
- rispondenza alle finalità precisate al punto 4. della circolare MLPS n. 139/98;
- rispetto dei parametri di costo di cui al successivo E punto 1.;
- completa compilazione del formulario;
- rispetto della quota di cofinanziamento del 20% per singola impresa.
La mancata presenza di uno solo dei criteri esposti determina l'esclusione del progetto.
D) Procedure di avvio
1. Alle attività formative relative alla presente disposizione andranno applicate
le disposizioni regionali vigenti in materia di corsi di formazione per lavoratori
occupati D.A. 8 maggio 1996.
E) Parametri finanziari e rendicontazione costi
1. I progetti dovranno rispettare il parametro finanziario ora/corso/allievo fissato
in 18 Ecu, calcolato sul solo contributo pubblico (pari a £. 50.000.000 a impresa).
2. Le modalità ed i criteri di rendicontazione finale sono regolate da quanto
disposto con decreto 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 27 del 25 maggio 1996.
3. Il cofinanziamento del 20% deve essere effettivamente garantito da ogni singola
impresa partecipante al progetto, in coerenza con il disposto dell'art. 9 della legge n.
236/93. Non sarà quindi possibile consentire che nei progetti pluriaziendali il
cofinanziamento sia coperto solo da una parte delle imprese interessate o solo dal
soggetto presentatore.
4. Il costo dei salari dei lavoratori impegnati in formazione è ammissibile solo
quale forma di cofinanziamento delle imprese.
5. Il cofinanziamento delle imprese è consentito anche a riconoscimento di costi
reali impiegati per risorse umane o materiali messe a disposizione dall'impresa per la
realizzazione dell'intervento formativo.
Per quanto non previsto nella presente circolare si rinvia alle «Disposizioni per la
gestione dei fondi relativi all'art. 9, commi 3 e 3bis della legge n. 236/93»
impartite dalla circolare MLPS n. 139/98 del 22 dicembre 1998 ed alle disposizioni
regionali impartite in materia con decreto 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 25 maggio 1996.
L'Assessore: PAPANIA |
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