CIRCOLARE 3 febbraio 1999, n. 334. GURS n.8 del 16/02/1999
Modalità documentali inerenti le procedure del collocamento e dei servizi
dell'impiego.
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e, p.c. | Alla Presidenza della Regione Segreteria generale - Gabinetto |
Alla Direzione formazione professionale
All'Agenzia regionale per l'impiego
Al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Ai gruppi della direzione lavoro: - II - Organizzazione e metodo - V -
Servizi informatici - VI - Osservatorio e segreteria della Commissione regionale
impiego
- VIII - Servizi del collocamento - IX - Interventi per l'occupazione -
X - Lavori socialmente utili
Alle OO.SS. dei lavoratori
Alle OO.SS. dei datori di lavoro
Ai componenti della Commissione regionale per l'impiego
Si ritiene indispensabile richiamare l'attenzione di codesti uffici sulle innovazioni
introdotte, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, dal recente
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 275 in data 24 novembre 1998, i cui contenuti qui di seguito si
riassumono, per la parte concernente specificatamente la materia del collocamento e dei
servizi dell'impiego, dettandosi, nel contempo, alcune direttive in ordine alle relative
modalità procedurali.
A) Disposizioni generali
1) Ai sensi dell'art. 1 del decreto, sono comprovati con dichiarazioni anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni, i seguenti stati, fatti e qualità personali:
- titolo di studio; qualifica professionale; titolo di specializzazione,
abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica;
- situazione reddituale;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato, di studente, di casalinga;
- posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
- qualità di vivenza a carico;
- dati a diretta conoscenza dell'interessato, contenuti nei registri dello stato
civile.
Sono, altresì, comprovati con le medesime modalità gli stati, fatti e qualità personali
previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tra i quali rientrano, oltre a
quelli ricompresi nella precedente elencazione, la cittadinanza, il godimento dei diritti
politici, l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione (e,
pertanto, anche l'iscrizione nelle liste di collocamento ordinarie e speciali e nella
lista regionale di mobilità).
2) Tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel punto 1) sono
comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge n. 15/68 (art. 2, comma 1, del
decreto); dichiarazione che può riguardare stati, fatti e qualità personali relativi ad
altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza (art. 2, comma 2).
La dichiarazione stessa può essere presentata anche contestualmente all'istanza ed è
sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3).
Essa ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce (art. 6).
Le dichiarazioni sostitutive in esame possono essere prodotte anche dai cittadini
extracomunitari regolarmente residenti in Italia, al fine di comprovare esclusivamente
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o provati italiani (art. 5, comma 2, del regolamento).
Per quanto concerne le predette dichiarazioni sostitutive, fermi restando i modelli
predisposti direttamente dall'amministrazione centrale e segnatamente i modelli
"C/Iscrizione" e "C/Variazione", di cui infra, gli uffici provinciali
provvederanno a predisporre gli schemi delle dichiarazioni medesime, da mettere a
disposizione dei competenti uffici così da assicurare uniformità di indirizzo alle
relative procedure conformemente peraltro a quanto stabilito nell'art. 6, comma 2, del
regolamento.
Da quanto esposto appare evidente l'importanza che le disposizioni riportate assumono nei
settori in esame, in quanto, con le debite eccezioni (vedasi il punto 3), gli stati, fatti
e qualità personali aventi rilevanza in ordine alle procedure del collocamento possono,
in linea generale, salvi quelli desumibili direttamente da parte degli uffici attraverso
gli atti in loro possesso, essere comprovati nei modi di cui sopra, con evidenti effetti
di semplificazione negli adempimenti burocratici e nei rapporti con gli utenti.
Restano ferme, ovviamente, le previsioni contenute in norme speciali e segnatamente, per
quanto riguarda la concessione di incentivi all'occupazione, quelle in materia di
certificazione antimafia e di certificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti
da parte dei soggetti a ciò abilitati, nonché delle successive verifiche ispettive.
3) Non possono, invece, essere sostituiti da altro documento, salve diverse,
specifiche norme di settore, i certificati medici e sanitari (art. 10).
4) Particolare rilievo rivestono, altresì, le disposizioni concernenti:
a) l'autenticazione di copie di documenti (art. 3, comma 4), da effettuarsi
da parte del responsabile del procedimento o, comunque, del dipendente competente a
ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di
deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica
può essere utilizzata solo nel procedimento in corso;
b) l'acquisizione d'ufficio, da parte dell'amministrazione procedente, dei
certificati relativi a stati, fatti e qualità personali risultanti da atti e pubblici
registri tenuti o conservati da altra amministrazione (art. 7, comma 1), su indicazione da
parte dell'interessato dell'amministrazione che li detiene, quando lo stesso non possa o
non intenda avvalersi degli strumenti indicati ai punti 1) e 2);
c) l'acquisizione di documenti trasmessi tramite fax, o con altro mezzo
telematico o informatico (art. 7, comma 3), idoneo ad accertare la fonte di provenienza
del documento, soddisfacendo, tale procedura, al requisito della forma scritta e non
essendo necessaria la successiva trasmissione dell'originale attraverso il sistema
postale;
d) l'acquisizione di informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di
riconoscimento in corso di validità (art. 7, comma 4), provvedendosi, in tal caso, alla
registrazione dei dati attraverso l'acquisizione di copia fotostatica del documento
stesso, ancorché non autenticata.
B) Modalità procedurali. Iscrizione nelle liste di collocamento, formazione
delle graduatorie e relative variazioni - Censimento
I criteri sopra indicati, valevoli, ovviamente, per tutti i procedimenti amministrativi
facenti capo agli uffici aventi competenza in materia di collocamento e di servizi
dell'impiego, compresi, pertanto, quelli inerenti all'assegnazione ai progetti per LSU e
LPU, ai PIP, alle borse di lavoro ed ai cantieri di lavoro per disoccupati, trovano, in
particolare, applicazione ai fini della presentazione alle sezioni circoscrizionali:
a) dei modelli "C/Censimento", per i quali il termine del 31
dicembre 1998, fissato dalla delibera della CRI n. 139 del 18 marzo 1998, è stato
prorogato, con delibera della stessa CRI adottata in data 22 dicembre u.s., al 28 febbraio
1999.
Conseguentemente, in conformità a detta delibera ed alla circolare n. 302/98, il predetto
modello verrà utilizzato, fino alla medesima data del 28 febbraio 1999, oltre che per il
censimento e per le nuove iscrizioni o reiscrizioni nelle liste, anche per la conferma
periodica dello stato di disoccupazione, nonché per la comunicazione e la raccolta dei
nuovi elementi di valutazione e di punteggio valevoli ai fini della formazione delle
graduatorie dell'anno 1999.
Si avverte tuttavia, che per tale ultima finalità i modelli stessi dovranno fare menzione
esclusivamente di fatti, stati e qualità suscettibili di influire sulla formazione delle
graduatorie (reddito, carico familiare, qualifiche, titoli di studio etc.), sussistenti e
maturatisi alla data del 31 dicembre 1998, trattandosi, come è noto, di un termine
fissato tassativamente dalla normativa vigente e pertanto non suscettibile di deroga.
Per l'esame dei modelli "C/Censimento" da parte degli uffici vale quanto esposto
al punto c) a proposito del modello "C/Iscrizione".
Con l'occasione, si rappresenta l'esigenza di velocizzare l'informatizzazione dei modelli
"C/Censimento", al duplice scopo di fornire alla Commissione regionale per
l'impiego un quadro quanto più aggiornato della disoccupazione in Sicilia e, nel
contempo, di provvedere tempestivamente alla redazione delle nuove graduatorie valevoli
per il 1999, conformemente agli obiettivi individuati con la delibera n. 139 del 18 marzo
1998;
b) dei modelli "C/Variazione", secondo l'accluso fac-simile, già
trasmesso dall'U.R.L.M.O., da parte di quei lavoratori nei cui confronti si siano
verificate, nel corso del 1998, modifiche rispetto alle situazioni in precedenza
comunicate con il modello "C/Censimento", da prendere parimenti in
considerazione, o da fare valere, ai fini della formazione delle graduatorie aventi vigore
per il 1999.
Anche ai fini dell'inoltro di detto modello "C/Variazione" vale il termine del
28 febbraio 1999, con l'avvertenza che lo stesso dovrà, per i motivi già esposti,
riflettere le situazioni esistenti e maturate al 31 dicembre 1998.
Tale modello "C/Variazione" ha carattere provvisorio e pertanto sarà
utilizzato, fino al 28 febbraio 1999, per le finalità sopra indicate, in attesa del nuovo
modello definitivo in corso di predisposizione, attraverso il quale, con effetto dal 1°
gennaio 1999, potranno comunicarsi le variazioni intervenute, a partire dall'anno solare
1999, entro il 31 dicembre di ciascun anno, così che le stesse vengano prese in
considerazione ai fini delle graduatorie valevoli per l'anno solare immediatamente
successivo.
Si evidenzia l'esigenza che gli interessati comunichino qualsiasi variazione e pertanto
anche quelle che dovessero influire negativamente sulla determinazione della posizione e
dei punteggi da assegnare in sede di redazione della graduatoria, contribuendo ciò a
facilitare l'azione degli uffici e le verifiche che gli stessi dovranno, comunque,
effettuare, come precisato al punto F);
c) dei modelli "C/Iscrizione", da presentarsi, a partire dal 1°
marzo 1999, ai fini dell'iscrizione o della reiscrizione nelle liste di collocamento.
Al riguardo, fermo restando che, come s'è detto, fino al 28 febbraio 1999 il modello
"C/Censimento" sarà ancora utilizzato anche come modello
"C/Iscrizione", questo Assessorato provvederà ad elaborare un modello
"C/Iscrizione" interamente rinnovato.
Infatti la nuova modulistica dovrà tenere conto, oltre che delle note innovazioni
normative frattanto intervenute, di esigenze di semplificazione, anche attraverso
l'elaborazione di un unico modello "C/Iscrizione", utilizzabile, possibilmente,
ai fini dell'iscrizione nella lista regionale di mobilità, in sostituzione, pertanto, del
modello L/M attualmente in uso.
Ovviamente i modelli "C/Censimento" e "C/Iscrizione", presentati
durante il 1999 ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, varranno anche per
l'inclusione nelle graduatorie, ove richiesto dagli interessati, valevoli per l'anno
solare immediatamente successivo.
I modelli "C/Iscrizione" ed i modelli "C/Censimento", qualora questi
ultimi siano utilizzati per l'iscrizione o la reiscrizione nelle liste di collocamento,
potranno essere corredati, in luogo del libretto di lavoro, della dichiarazione da
rendersi ai sensi del punto A, n. 2), attestante il possesso del libretto di lavoro e gli
estremi del relativo rilascio (ente e data), essendo tale documento necessario, ai sensi
della vigente normativa, ai fini dell'inclusione nelle medesime liste. In tal caso
l'annotazione sul libretto di lavoro dell'avvenuta iscrizione sarà effettuata alla prima
occasione utile.
Qualora, invece, gli interessati, unitamente ai predetti modelli, esibiscano l'originale
del libretto di lavoro, gli uffici provvederanno ad annotarvi l'avvenuta iscrizione nelle
liste, restituendolo, quindi, ai titolari.
Per il resto i responsabili addetti alla ricezione dei modelli si limiteranno a
verificarne la completezza, con particolare riferimento a quegli elementi essenziali la
cui mancanza determini esclusioni o penalizzazioni (estremi anagrafici completi, titolo di
studio, qualifica professionale, richiesta di inclusione nelle graduatorie, dati inerenti
al reddito ed alla consistenza del carico familiare), curando, attraverso il contatto
diretto con l'utenza, che gli interessati provvedano all'eventuale integrazione dei dati
occorrenti.
Gli addetti, in particolare, provvederanno a restituire immediatamente agli interessati la
documentazione eventualmente allegata al modello, di cui, per quanto detto, non sia
necessaria la presentazione; mentre tratteranno agli atti la documentazione già prodotta
ai sensi della circolare n. 302/98, che sarà ovviamente utilizzata ai fini delle
verifiche di cui al punto F).
E' appena il caso di sottolineare che analoghe modalità trovano applicazione in sede di
presentazione della dichiarazione di disponibilità all'avviamento, valevole ai fini delle
procedure di reclutamento tra i presenti disciplinate dalla delibera della C.R.I. n. 139
del 18 marzo 1998, prorogate al 30 aprile 1999 con delibera del 19 gennaio 1999.
Infine, tenuto conto del differimento fino al 28 febbraio 1999 delle operazioni
concernenti anche la conferma periodica dello stato di disoccupazione ed il conseguente
mantenimento dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento, con le conseguenti
refluenze in ordine all'iscrizione negli elenchi speciali di cui all'art. 19 della legge
n. 482/68, si intende prorogata fino allo stesso termine la presentazione delle istanze e
dei modelli valevoli ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di cui al decreto
legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, per l'avviamento presso le
pubbliche amministrazioni dei soggetti appartenenti alle categorie protette.
Con l'occasione si richiamano le nuove modalità introdotte dall'unita delibera della
commissione centrale per l'impiego in data 25 luglio 1997, resa esecutiva con
lettera-circolare n. 5372 del 18 novembre 1998, secondo cui, tra l'altro, non è più
necessaria, a partire dal 1° gennaio 1999, l'iscrizione preventiva del lavoratore nelle
liste di collocamento, ai fini dell'assunzione presso datori di lavoro privati, in quanto
questi potranno procedere direttamente all'assunzione, effettuando, quindi, la
comunicazione di cui all'art. 9bis della legge n. 608/96 entro i termini prescritti,
mentre gli uffici faranno luogo, in tale caso, alla contestuale iscrizione ed eventuale
cancellazione d'ufficio dell'interessato dalle medesime liste.
C) Modalità riguardanti il possesso della qualifica professionale
Fermo restando quanto riportato al punto 1), lett. A, circa la facoltà degli interessati
di comprovare il possesso delle qualifiche attraverso dichiarazione personale di
responsabilità, appare, tuttavia, opportuno evidenziare che riguardo alle qualifiche non
generiche, aventi uno specifico contenuto professionale, l'acquisizione delle stesse
discende:
- da titoli di studio;
- da corsi di formazione professionale che hanno dato luogo al regolare rilascio del
relativo attestato di qualifica in conformità alle procedure di legge, finanziati o
autorizzati da enti pubblici, ovvero da corsi di studio svolti nell'ambito delle strutture
scolastiche e d'istruzione superiore, finalizzati al conseguimento di qualifiche
professionali e di titoli di specializzazione;
- da altri titoli professionali e abilitativi specifici, ove richiesti dalla legge;
- da precedenti lavorativi debitamente documentabili, attraverso le risultanze del
libretto di lavoro, ovvero mediante certificazioni rilasciate dal datore di lavoro o da
enti titolari di albi professionali, concernenti l'espletamento di mansioni corrispondenti
a quelle proprie della qualifica che si intende fare valere, per periodi non inferiori a
90 giorni, o per periodi di diversa durata, ove previsti specificatamente dai contratti
collettivi;
- dall'accertamento della professionalità ai sensi dell'art. 14 della legge n.
56/87, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.
Al riguardo appare indispensabile che gli interessati, nel rilasciare le dichiarazioni,
abbiano esatta nozione dei presupposti, dei requisiti e dei titoli occorrenti, ai fini
dell'acquisizione di specifiche qualifiche professionali, risultando, in tale ottica, di
primaria importanza l'azione di consulenza e di informazione delle competenti strutture
nei riguardi dell'utenza, anche al fine di evitare dichiarazioni che in sede di verifica
potrebbero risultare non fondate.
D) Rilascio di certificati
Continueranno ad essere rilasciati a cura dei competenti uffici, su richiesta degli
interessati e di uffici ed enti:
- i certificati "ordinari" di disoccupazione e cioè le certificazioni
comprovanti, oltre che l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo stato di
disoccupazione, la data di decorrenza dell'ultima iscrizione, nonché la classe e
sottoclasse di appartenenza;
- i certificati "storici" di disoccupazione e cioè quelli che, a partire
da una data stabilita, contengono tutti i dati e gli elementi concernenti i fatti
giuridicamente rilevanti verificatisi, nei riguardi degli interessati, con riferimento
alle liste di collocamento (iscrizioni, cancellazioni, avviamenti al lavoro, radiazioni
per mancata revisione etc.).
Si ritiene, infatti, che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. citato, l'interessato possa
comprovare, attraverso la dichiarazione di responsabilità, lo stato di disoccupazione e
l'iscrizione nelle liste, ma non tutti quegli altri fatti e circostanze, anche pregressi,
inerenti comunque alla sua situazione occupazionale, di cui non ha, o può non avere,
esatta cognizione.
Dovranno, altresì, rilasciarsi, a richiesta le certificazioni inerenti l'iscrizione nelle
graduatorie di cui all'art. 16 della legge n. 56/87, con l'indicazione delle qualifiche
fatte valere in tale sede e dei relativi punteggi, nonché quelle riguardanti l'iscrizione
nella lista regionale di mobilità.
Le certificazioni attestanti il possesso di qualifiche professionali non generiche,
qualora espressamente richieste dagli interessati o da enti ed amministrazioni, dovranno
essere rilasciate con la specifica menzione che trattasi di qualifiche dichiarate dallo
stesso interessato ai sensi del D.P.R. n. 403/98, a meno che la relativa documentazione
non si trovi in possesso dell'ufficio, essendo stata acquisita in occasione di procedure
di verifica, o risultando comunque dagli atti.
E) Conferma periodica dello stato di disoccupazione
Ai sensi dell'art. 2 della già citata delibera adottata dalla Commissione centrale per
l'impiego in data 25 luglio 1997, la conferma periodica dello stato di disoccupazione
dovrà essere effettuata, a decorrere dal 1° gennaio 1999, con cadenza annuale, secondo
le modalità e procedure ivi previste.
Dei contenuti di tale delibera la Commissione regionale impiego ha preso atto nella seduta
del 22 dicembre u.s., ritenendola, in linea generale, operativa anche in Sicilia.
Tenuto conto, tuttavia, della proroga fino al 28 febbraio 1999 delle operazioni di
censimento, nel cui ambito sono ricompresi gli adempimenti inerenti alla conferma dello
stato di disoccupazione, la C.R.I., con delibera in data 19 gennaio u.s., ha stabilito di
sospendere provvisoriamente l'efficacia di detto provvedimento statale, riservandosi di
deliberare le modalità da seguire per il c.a. 1999, a partire dal 1° marzo p.v., anche
alla luce delle proposte operative formulate, in sede di conferenza dei direttori degli
uffici del lavoro.
Ovviamente, tenuto conto della proroga dei termini di cui alla lett. B, punto a), il
termine finale di validità della conferma periodica dello stato di disoccupazione in
corso di svolgimento deve corrispondentemente ritenersi differito al 28 febbraio 1999.
Per ogni altro aspetto, le procedure concernenti la conferma periodica dello stato di
disoccupazione, a meno di diverse statuizioni da adottarsi da parte della Commissione
regionale per l'impiego ai sensi della legge n. 56/87 e della legge regionale n. 36/90,
restano disciplinate dalle previsioni contenute nella legge n. 264/49 e si espletano,
pertanto, di norma, attraverso la presentazione del lavoratore interessato agli sportelli
delle competenti sezioni, che provvederanno nei modi consueti alla vidimazione del modello
C/1 (tesserino rosa) ed alle annotazioni di rito negli schedari, trattandosi di
adempimenti scaturenti dalla specifica normativa di settore.
Sull'argomento, comunque, i direttori degli uffici del lavoro, in sede di conferenza di
coordinamento, potranno proporre nuove o diverse procedure innovative o semplificative da
sottoporre per le determinazioni di competenza alla C.R.I., anche sulla scorta delle
indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 74/88.
F) Verifiche
Ai sensi dell'art. 11 del decreto, le amministrazioni sono tenute a procedere a controlli,
anche a campione, sulla validità delle dichiarazioni rese.
Per quanto concerne specificatamente le procedure di avviamento al lavoro di cui all'art.
16 della legge n. 56/87 e successive modifiche ed integrazioni, le competenti sezioni, in
conformità a quanto disposto dalla Commissione regionale per l'impiego con delibera n.
139 del 18 marzo 1998, effettueranno i necessari controlli sui contenuti delle
dichiarazioni rese dagli interessati, in sede di formazione delle graduatorie valevoli ai
fini dell'avviamento, limitatamente alle unità utilmente posizionate in relazione alle
richieste da evadere, e ciò all'ovvio fine di evitare l'instaurarsi di rapporti di lavoro
non supportati dalla sussistenza dei necessari presupposti e requisiti voluti dalla legge.
In merito a tali controlli, si richiama l'attenzione sul comma 3 dell'art. 2 del
regolamento, secondo cui l'amministrazione procedente deve richiedere la documentazione
necessaria direttamente al soggetto competente, qualora gli stati, i fatti e le qualità
personali siano certificabili o attestabili da parte di altro soggetto pubblico, fermo
restando che in tal caso l'interessato, per accelerare il procedimento, può trasmettere,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, anche se non
autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Ovviamente appare superfluo sottolineare l'esigenza che i competenti organi ed uffici
adottino i necessari provvedimenti amministrativi, nei casi in cui si riscontri la non
rispondenza della situazione reale alle dichiarazioni rese.
G) Sistemazione degli atti
La semplificazione amministrativa introdotta, riducendo notevolmente l'entità della
documentazione da acquisirsi a cura degli uffici, potrà, inoltre, costituire l'occasione
per un più razionale ordinamento degli atti.
Si ritiene, al riguardo, che gli atti stessi, a partire dal modello
"C/Censimento" e della relativa documentazione, dovranno, dopo le occorrenti
operazioni di informatizzazione, essere ordinati in modo da aversi, per ciascun
lavoratore, un unico fascicolo comprendente tutta la documentazione ad esso pertinente.
Ciò consentirà un facile accesso ai fascicoli personali, così da potere eseguire con
facilità le necessarie verifiche, evitando, tra l'altro, la presentazione di documenti
superflui.
Tali criteri dovranno, ovviamente, procedere di pari passo con un efficace sistema
informatico, che consenta il mantenimento dei dati via via accumulati e la successiva
modifica di essi attraverso la registrazione delle variazioni intervenute.
Intanto codesti uffici adotteranno gli opportuni interventi, affinché le modalità
attualmente in uso presso le sezioni vengano opportunamente adeguate, così da potere
rispondere alle esigenze di cui sopra.
H) Responsabilità e sanzioni
Si sottolinea che la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, nei casi
consentiti, come pure il rifiuto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità
personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità,
costituiscono, comunque, a prescindere da altre sanzioni poste dall'ordinamento,
violazione dei doveri di ufficio (art. 3, comma 3 e art. 7, comma 5, del D.P.R.).
Inoltre, ferme sempre restando altre e diverse responsabilità, l'accertamento della non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base stessa (art. 11, comma 3),
nonché l'esigenza di provvedere, in base ai principi generali, in relazione alle
specifiche fattispecie, all'annullamento, revoca o riforma degli atti amministrativi
emanati dai competenti organi del collocamento.
Si invitano, pertanto, codesti uffici a dare la massima diffusione alla presente,
impartendo le occorrenti istruzioni ai dipendenti uffici e sezioni.
In particolare dovrà essere richiamata l'attenzione dei funzionari sulla esigenza di dare
puntuale attuazione alle nuove disposizioni, anche in relazione alle responsabilità che
vi si riconnettono, nell'ottica della semplificazione delle procedure e di rapporti più
snelli con l'utenza, conformemente agli obiettivi che la nuova normativa ha inteso
perseguire.
L'Assessore: PAPANIA |
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