CIRCOLARE 12 gennaio 1999, n. 332. GURS n.4 del 23/01/1999.
Piani regionali ed interregionali di inserimento professionale per i giovani privi di
occupazione - Art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.
Alle Associazioni dei datori di lavoro
Agli ordini e/o collegi professionali
Alle imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese
individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel
territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo,
commerciale o di servizi
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
All'Associazione nazionale dei comuni italiani ANCI-Sicilia
All'Unione delle Province regionali della Sicilia
e, p.c. | Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto |
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per
l'impiego - Divisione VII
Alla sede regionale dell'l.N.P.S.
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Ai gruppi delle Direzioni lavoro e formazione professionale
Si emanano le seguenti direttive in conformità all'avviso della Commissione regionale per
l'impiego reso nella seduta del 12 gennaio 1999.
1) Mobilità interregionale dei giovani privi di occupazione
Il sesto comma dell'art. 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, dispone che lo svolgimento delle
attività connesse con i piani di inserimento professionale può realizzarsi anche in
regioni diverse rispetto a quelle di residenza in modo da favorire lo sviluppo di forme di
mobilità geografica interregionale dei lavoratori disponibili.
La predetta norma prevede la possibilità per i giovani che risiedono nelle regioni
dell'obiettivo 1 e nei territori dell'obiettivo 2 di essere utilizzati in regioni e
territori diversi da quelli di residenza, presso imprese del settore industriale anche
artigianali (classificazione ISTAT) che abbiano concordato, ai sensi del comma 203
dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, oppure tramite le loro associazioni territoriali,
rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle
aree di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree.
A tal fine la procedura già stabilita per l'attivazione dei piani di inserimento
professionale, di cui alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
n. 115/97 (cfr. circolare assessoriale 30 settembre 1997, n. 277, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 55 del 7 ottobre 1997), dovrà essere
integrata nel senso che, prima della sottoscrizione della convenzione quadro e dei
progetti esecutivi, le agenzie regionali per l'impiego competenti delle aree di
provenienza dovranno disporre dell'intesa "di gemellaggio" su richiamata, nel
cui ambito si svilupperanno i piani in argomento.
Per quanto riguarda la forma delle predette intese, si ritiene di dover lasciare la
massima libertà, dovendo soltanto le agenzie verificare i contenuti minimi:
a) i firmatari devono appartenere alle categorie indicate nella legge, e si
rammenta che sono possibili intese anche tra associazioni di datori di lavoro, tanto di
natura sindacale che di altro tipo;
b) l'intesa deve riguardare forme di collaborazione, volte allo sviluppo delle aree
di provenienza che non consistano unicamente nella realizzazione dei P.I.P., ma prevedano,
ad esempio, piani di investimento, attività formative per i nuovi imprenditori,
canalizzazione di commesse e ordini, cooperazione nel campo della ricerca o tecnologia;
c) l'intesa deve contenere i propri obiettivi occupazionali nel senso di posizioni
di lavoro stabili nel tempo che si intende promuovere;
d) ad integrazione, si potrà fare riferimento al patto territoriale, ovvero
contratto d'area (vedi art. 203 della legge n. 662/96) che risulti allegato all'intesa nel
cui contesto figuri inserita la collaborazione di che trattasi;
e) la volontà espressa di fare ricorso ai piani d'inserimento professionale;
f) il numero dei giovani, distinti per qualifica professionale che, in forza di
tale intesa, si intende utilizzare.
Nei predetti casi occorrerà che le convenzioni ex circolare ministeriale n.115/97 ed ex
circolare assessoriale n. 277/97 siano formulate e sottoscritte in modo specifico per i
giovani oggetto della mobilità interregionale, integrando il modello con i richiami
all'intesa recante il rapporto di collaborazione per le diverse aree.
In tutti questi casi, ai giovani sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva di L. 800.000
mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e per
l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione, nonché un'indennità pari a L. 200.000
mensili a carico dell'impresa, ad integrazione dell'indennità di cui all'art. 15, comma 4
della legge n. 451/94, così come modificato dall'art. 19 della legge regionale 7 agosto
1997, n. 30.
Sul piano delle somme che dovranno essere corrisposte al giovane, esse saranno liquidate
sulla scorta delle procedure previste dall'art. 81, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,
n. 454, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 i soggetti utilizzatori
corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza degli
uffici del lavoro a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno
conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti
all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno
trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
I pagamenti dei P.I.P. rientranti nel piano approvato con decreto assessoriale n.
1124/97/Gab del 29 dicembre 1997 (cfr. circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 5 del 28
gennaio 1998) continueranno ad essere effettuati con le disposizioni previgenti, atteso
che le risorse finanziarie non gravano sul Fondo nazionale per l'occupazione, mentre, per
quanto riguarda i pagamenti dei P.I.P. relativi al piano integrativo approvato con decreto
assessoriale n. 1570/98/Gab dell'11 novembre 1998, notificato agli enti convenzionati con
nota prot. n. 15858 del 2 dicembre 1998, si applica quanto contenuto nell'art. 81, comma
8, della legge 23 dicembre 1998, n. 454.
2. Modifiche alla normativa nazionale sui piani regionali ed interregionali dei giovani
La Regione siciliana, avvalendosi della competenza legislativa concorrente in materia di
lavoro, con l'art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, ha apportato modifiche
ed integrazioni alle disposizioni contenute nel comma 6, dell'art. 1 del decreto legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Dette
disposizioni trovano, infatti, applicazione ai giovani residenti nel territorio della
Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) i piani interregionali possono prevedere lo svolgimento di attività presso
imprese, anche artigianali o cooperative, operanti in qualsiasi settore produttivo,
commerciale o di servizi;
b) ai piani interregionali trovano applicazione le disposizioni contenute negli
articoli 19, 24 e 25 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
c) l'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare i piani
interregionali, di cui al comma 6 dell'art. 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, con le risorse statali e
comunitarie e con le modalità di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
d) i piani interregionali devono prevedere l'impegno ad assumere almeno il sessanta
per cento dei giovani nei progetti, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o di
apprendistato. Sarà conferita priorità al finanziamento dei piani interregionali che
prevedano, alla conclusione, il posizionamento lavorativo nell'ambito del territorio della
Regione siciliana;
e) i piani interregionali ed i piani regionali possono attivarsi fino al 31
dicembre 2000.
In dipendenza della particolare normativa siciliana, per i giovani residenti nella
Regione, i piani interregionali:
- possono prevedere lo svolgimento di attività presso imprese, anche artigianali o
cooperative, operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi,
diversamente dalla normativa statale che prevede lo svolgimento della misura presso
imprese del settore industriale anche artigianali (classificazione ISTAT);
- ai giovani impegnati nei progetti è erogata un'indennità oraria pari a L. 8.000
per un impegno massimo di 100 ore mensili e per un periodo non superiore a 12 mesi e
pertanto trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 19, 24 e 25 della
legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
- possono essere finanziati con le risorse statali e comunitarie e con le modalità
di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
- devono prevedere l'impegno ad assumere almeno il sessanta per cento dei giovani
nei progetti, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o di apprendistato, con
priorità per i piani che prevedano, alla conclusione, il posizionamento lavorativo
nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
- come i piani regionali, possono attivarsi fino al 31 dicembre 2000. Pertanto, non
sussistono i termini temporali previsti dalla disciplina statale e, in dipendenza di ciò,
le relative convenzioni applicative, concernenti i gemellaggi, potranno essere approvate
dalle Commissioni regionali per l'impiego della regione di destinazione del giovane
neoinserito anche oltre il 31 dicembre 1998. Dopo di che le Agenzie regionali per
l'impiego di tali regioni comunicheranno a questo coordinamento regionale delle misure di
politica attiva del lavoro l'avvenuta approvazione dei piani medesimi. Parimenti le
convenzioni relative ai piani di inserimento professionale che si svolgono in ambito
regionale potranno essere, ovviamente, approvate dalla Commissione regionale per
l'impiego, anche oltre il 31 dicembre 1998.
3. Piano integrativo da attivarsi a seguito delle economie verificatesi sul piano di
cui alla deliberazione della Commissione regionale per l'impiego n. 103 del 23 dicembre
1997
Sulla scorta delle economie accertate dal piano approvato con decreto assessoriale n.
1124/97/Gab del 29 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1998,
registro 1, foglio 15 (cfr. circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 5 del 28 gennaio
1998), nonché da eventuali ulteriori risorse disponibili, sarà redatto un ulteriore
piano integrativo regionale, destinando il 50% delle risorse a nuove convenzioni. Le
modalità di suddivisione delle risorse fra i soggetti convenzionati richiedenti saranno
quelle stabilite dalla deliberazione della Commissione regionale per l'impiego n. 140 del
18 marzo 1998 e dalle determinazioni della Commissione regionale per l'impiego del 6
novembre 1998.
Le richieste di nuova convenzione e di ulteriore disponibilità dovranno pervenire, pena
l'esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana della presente circolare, all'Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione -
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, via Imperatore
Federico n. 52 - Palermo.
L'Assessore: PAPANIA |
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