CIRCOLARE 17 novembre 1998, n. 325. Pubblicato su GURS n.3 del 16/01/1999
Piano straordinario di lavori di pubblica utilità, art. 26 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 - Procedure di assegnazione dei giovani
ai progetti.
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c. | All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale |
Al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
Alla Direzione lavoro Gruppo X/L
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Pervengono numerosi quesiti circa l'assegnazione al piano in oggetto segnato. Sulla scorta
delle determinazioni assunte dalla Commissione regionale per l'impiego nelle sedute del 22
ottobre 1998 e del 17 novembre 1998, si emanano le seguenti direttive.
1. Criteri di assegnazione dei giovani ai progetti - Competenza della Commissione
regionale per l'impiego
L'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, dispone che per la
Regione siciliana, l'avviamento dei giovani nei progetti inerenti il piano straordinario
di lavori di pubblica utilità «avverrà secondo i criteri stabiliti dalla Commissione
regionale per l'impiego».
La Commissione regionale per l'impiego, con l'art. 5 della deliberazione n. 204 dell'8
maggio 1998, ha disposto che trovano applicazione, «ai fini dell'assegnazione dei
lavoratori ai progetti, i criteri e le priorità stabilite con la propria deliberazione n.
30 dell'11 aprile 1997, divulgata con la circolare assessoriale 22 aprile 1997, n. 261,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 25 del 17
maggio 1997, così come integrata dal punto 1 della circolare assessoriale 16 maggio 1997,
n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30
del 21 giugno 1997».
Precedentemente la circolare assessoriale 30 settembre 1997, n. 278, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 55 del 7 ottobre 1997, sulla scorta
delle determinazioni adottate dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del
30 settembre 1997, ha conformemente rinviato ai criteri precedentemente determinati per i
lavori socialmente utili ed in particolare facendo riferimento alla circolare assessoriale
16 settembre 1997, n. 275, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 52 del 20 settembre 1997.
Quest'ultima direttiva, al punto 9, dispone che «per l'assegnazione ai progetti gestiti
dagli enti di cui alle lett. a), b), d), e), f), e h) (tutti gli enti legittimati a
promuovere progetti di l.s.u. tranne le cooperative sociali e le cooperative di
disoccupati) del punto 5 della circolare assessoriale 25 marzo 1997, n. 255/97, si
procederà sulla scorta dei criteri determinati dalla deliberazione della Commissione
regionale per l'impiego n. 30 dell'11 aprile 1997 e cioè assegnando i lavoratori
appartenenti alla categoria prevista in progetto che siano in possesso di capacità
compatibili con i requisiti richiesti, secondo il seguente ordine di priorità:
1) residenza nel comune ove si svolgono i lavori socialmente utili, e, in subordine
residenza nell'ambito della sezione circoscrizionale per l'impiego che comprende il
comune;
2) maggiore carico familiare;
3) età più elevata;
4) anzianità di iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento.
Dovrà, altresì, tenersi conto della riserva in favore degli ex carcerati e dei soggetti
dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti o soggetti da
alcolismo di cui alla deliberazione della Commissione regionale per l'impiego n. 58 del 4
giugno 1997.
Per l'assegnazione ai progetti gestiti dagli enti di cui alla lett. c) (cooperative
sociali) del punto 5 della circolare assessoriale 25 marzo 1997, n. 255/97, si potrà
prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa (cfr. art. 1, comma 18, della
legge 28 novembre 1996, n. 608, e circolare assessoriale 16 maggio 1997, n. 266/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 21
giugno 1997).
Per l'assegnazione ai progetti gestiti dagli enti di cui alla lett. g) (cooperative
costituite esclusivamente da disoccupati) del punto 5 della circolare assessoriale 25
marzo 1997, n. 255/97, viene conferita priorità ai soci della cooperativa attuante, al
fine di promuovere la stabilizzazione dell'attività dopo la conclusione del progetto e
conseguentemente agevolare concrete misure di autoimpiego e inserimento professionale dei
lavoratori in chiave produttiva e non assistenzialistica. Nell'osservanza dei limiti
numerici delle unità impegnate nei progetti di lavori socialmente utili proposti dalle
predette cooperative, è consentito alle cooperative medesime anche l'opzione
dell'avviamento, totale o parziale, dei lavoratori mediante i criteri di assegnazione
numerica di cui alla deliberazione della Commissione regionale per l'impiego n. 30 dell'11
aprile 1997 (cfr. circolare assessoriale 16 maggio 1997, n. 266/97, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 21 giugno 1997).
In tal caso, prima della pubblicazione dei progetti, le cooperative di disoccupati
interessate provvederanno a raccogliere le disponibilità dei propri soci, rimettendo le
stesse alla S.C.I.C.A. competente che provvederà ad assegnare gli stessi soggetti
interessati. Ove i soci che hanno espresso la disponibilità siano in numero superiore si
terrà conto delle priorità di cui alla deliberazione della C.R.I. n. 30 dell'11 aprile
1997. Soltanto nel caso che dovessero restare disponibilità d'impiego nei progetti, si
provvederà a pubblicare gli stessi limitatamente alle residue disponibilità».
Occorre rimarcare che la Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 16 maggio
1997, si è determinata a conferire priorità ai soci della cooperativa attuante in
adesione all'ordine del giorno approvato dall'Assemblea regionale siciliana nel corso
della seduta n. 80 del 14 maggio 1997 (cfr. circolare assessoriale 16 maggio 1997, n.
266/97).
2. Problematiche applicative
Preliminarmente va chiarito che non trovano applicazione al piano straordinario di lavori
di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, il decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e la legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
Infatti, il terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, per le
modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità, all'art. 1 del
decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608.
Per l'assegnazione ai progetti del piano straordinario de quo non trovano ovviamente
applicazione i termini temporali di cui al punto 9 della circolare assessoriale 16
settembre 1997, n. 275, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 52 del 20 settembre 1997 (27 settembre
1997).
Parimenti va precisato che il termine per l'attivazione dei progetti non è da ritenersi
perentorio. Gli uffici provinciali del lavoro vorranno segnalare, con ogni immediatezza, i
progetti che risultano ancora inattivati.
Relativamente ai progetti promossi dalle cooperative costituite da disoccupati, la
Commissione regionale per l'impiego si è espressa, nella seduta del 22 ottobre 1998,
«come precedentemente deliberato in tema di progetti ex circolare n. 255/97, nonché
conformemente all'ordine del giorno a suo tempo deliberato dall'Assemblea regionale
siciliana. Ciò tenuto conto che, mentre per la predetta circolare era consentito alle
cooperative di disoccupati di presentare un solo progetto per un massimo di n. 30
disoccupati da utilizzare, per il piano straordinario dei lavori di pubblica nessuna norma
regolamenta il numero di soci disoccupati di cui tenere conto in sede di progettazione né
tanto meno in sede di avviamento. Viene precisato, altresì, che il predetto limite di n.
30 unità per ogni progetto attiene all'ambito di legittimazione alla presentazione di
progetti di l.s.u. ex circolare assessoriale n. 255/97 e non già alle modalità di
assegnazione ai progetti.».
In dipendenza di ciò, la predetta Commissione ha precisato che nell'ambito del piano
straordinario di lavori di pubblica utilità:
- non sussiste alcun limite numerico per la priorità prevista in favore dei soci
della cooperativa attuante;
- non viene specificata la data entro la quale bisognava essere soci al fine di
godere della priorità nell'assegnazione e, pertanto, detta priorità non va limitata ai
soci ammessi in data antecedente alla presentazione del progetto.
Relativamente alle cooperative sociali, la Commissione regionale per l'impiego si è
determinata di consentire che le stesse possano operare la richiesta nominativa, ai sensi
dell'art. 1, comma 18, della legge n. 608/96, anche se tale procedura non sia
espressamente prevista in progetto.
3. Destinatari del piano - Requisiti
Con circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 119/97 del 10
settembre 1997, recepita nella Regione siciliana con circolare assessoriale 30 settembre
1997, n. 278, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I,
n. 55 del 7 ottobre 1997, sono state emanate direttive inerenti il piano in oggetto.
Occorre qui ricordare che il piano straordinario è rivolto a giovani in cerca di prima
occupazione con età compresa tra i 21 e 32 anni iscritti da più di trenta mesi nella
prima classe delle liste di collocamento, ossia a giovani che risultano iscritti nelle
liste di collocamento alla classe, individuata al fine delle rilevazioni statistiche, come
1B cioè «disoccupati in cerca di prima occupazione». Solo nel caso in cui il numero dei
giovani iscritti alla classe 1B sia inferiore a quello necessario per l'attivazione di
lavori di pubblica utilità si potrà attingere per gli avviamenti alla classe 1A delle
liste di collocamento, cioè «disoccupati a seguito di cessazione del precedente rapporto
di lavoro».
Appare pacifico, quindi, che in caso di cooperative costituite esclusivamente da
disoccupati, vanno assegnati soltanto i soci disoccupati in cerca di prima occupazione
(classe 1B). Ove non sussistano, parzialmente o totalmente, soci in possesso dei predetti
requisiti, verrà pubblicato il bando per il numero dei giovani non assegnati ai soggetti
prioritari.
In caso di carenza di disponibilità fra i giovani iscritti alla classe 1B, i soci delle
cooperative attuanti, in possesso dei requisiti, avranno priorità rispetto agli altri
giovani iscritti alla classe 1A.
E', poi, pleonastico ricordare che anche i soci della cooperativa attuante debbono essere
in possesso dei requisiti professionali previsti dal progetto (titoli di studio o
attestati di qualifica aventi valore legale) di cui all'art. 4, comma 6, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
Appare utile ricordare che, essendo il piano straordinario diretto alle regioni
meridionali e alle province con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale,
i giovani inoccupati da inserire nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro
devono risiedere nei territori indicati nell'art. 1 del decreto legislativo n. 280/97.
Si sottolinea, in particolare, il fatto che i giovani che partecipano ai lavori di
pubblica utilità e alle borse di lavoro non vengono cancellati dalle liste di
collocamento e vengono iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge 28 novembre
1996, n. 608, così come modificata dall'art. 21 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Riassumendo tutti i giovani da impegnare nel piano debbono possedere i seguenti requisiti:
- età ricompresa tra i 21 e i 32 anni alla data del 31 ottobre 1997;
- iscrizione da più di trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento
alla data del 31 ottobre 1997;
- residenza nei territori indicati nell'art. 1 del decreto legislativo n. 280/97;
- possesso dei requisiti professionali previsti dal progetto (titoli di studio o
attestati di qualifica aventi valore legale) di cui all'art. 4, comma 6, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
4. Assegnazione di soggetti fruitori di altre misure
In merito all'assegnazione nei progetti in parola ai giovani fruitori di altre misure che
non comportino l'instaurazione di rapporto di lavoro (piani di inserimento professionale,
lavori socialmente utili, borse di lavoro, cantieri di lavoro ecc.) va precisato che la
stessa risulta possibile, pur sussistendo incompatibilità per l'impiego in più di una
misura. Pertanto, il giovane assegnato al piano, ove fruisca di altra misura, dovrà
immediatamente optare per quella in cui intenda essere utilizzato.
Al riguardo va specificato che nessuna disposizione normativa o direttiva dispone la non
assegnabilità dei giovani fruitori di altra misura. Conseguentemente, risulterebbe
illegittima ogni altra diversa interpretazione.
L'Assessore: BRIGUGLIO |
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