REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE

_______________

CIRCOLARE n° 27/ 2000. GURS n.52 del 17/11/2000

Prot. n° 595-B/GAB lì, 25 ottobre 2000.-

OGGETTO: Lavori socialmente utili – Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 – Prosecuzione delle attività dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001 – Erogazione sussidi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2000.-

- Agli enti promotori e utilizzatori di lavori e attività socialmente utili
- Alla Direzione regionale lavoro – Gruppi I, VI e X
- All’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
- All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
- All’Ispettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
- Alle Sezioni circoscrizionali per l’impiego

e, p.c., - Alla V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato, dott. R. Morese Direzione generale per l’impiego - Divisione II
- Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
- Alla sede regionale dell’I.N.P.S. della Sicilia
- Ai Gruppi di lavoro dell’Assessorato regionale del lavoro

LORO SEDI

1. Prosecuzione delle attività finanziate con il fondo nazionale per l’occupazione

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l’impiego – Divisione II, con nota prot. n°2827/06.14 del 18 ottobre 2000, ha fornito chiarimenti in merito all’oggetto. Conseguentemente s’impartiscono le seguenti direttive.

L’art.4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, ha fissato in sei mesi la durata della prestazione in attività socialmente utili a decorrere dal 1° maggio 2000, rinnovabili per un ulteriore periodo di sei mesi.

Ne consegue che tutte le iniziative in argomento (utilizzo in attività, progetti di LSU e progetti di LPU di cui al decreto legislativo n.468 del 1997, per cui non si è provveduto all’esternalizzazione) vanno a cessare il 31 ottobre 2000.

Gli enti utilizzatori che per proseguire le attività dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000 hanno adottato la delibera prevista dall’art.5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, debbono adottare una nuova delibera qualora intendano rinnovare le attività stesse dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.

Copia della delibera di rinnovo dovrà essere inviata alle Sezioni circoscrizionali per l’impiego, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed alle Sedi INPS competenti per territorio, nonché a questo Assessorato – Direzione regionale lavoro – Gruppo X.

Secondo quanto stabilito dall’art.4, comma 2, del citato decreto, il 50% dell’ammontare dell’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, spettante ai soggetti interessati durante il periodo di rinnovo, è a carico del fondo nazionale per l’occupazione e il restante 50% è a carico del soggetto utilizzatore.

Al riguardo risulta opportuno fare conoscere che con iniziative legislative in corso:

risulterà possibile finanziare la quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili di cui il soggetto utilizzatore è l'Amministrazione regionale;
verrà posta a carico dell'Amministrazione regionale la quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, per le attività socialmente utili finanziate con il Fondo nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per le attività socialmente utili, di cui il soggetto finanziatore è questo Assessorato.

In dipendenza di ciò si fa riserva, non appena entreranno in vigore le disposizioni legislative in parola, di darne formale comunicazione alla Sede regionale INPS, impegnandosi ad accreditare il corrispondente importo complessivo con le modalità che saranno concordate.

Si richiama, altresì, la nota prot. n.1240 del 24 ottobre 2000 con la quale il Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rassegna: "Atteso che, le risorse da attribuire alle Regioni mediante convenzioni in corso di stipula, ai sensi dell’art.8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.81/2000, destinate alla stabilizzazione dei soggetti LSU, sono comprensive anche delle somme corrispondenti all’ammontare del 50% degli assegni per i mesi di novembre e dicembre 2000 e, tenuto conto delle difficoltà manifestate da alcuni enti utilizzatori a deliberare l’impegno finanziario delle somme necessarie, è consentita, limitatamente al mese di novembre 2000, la copertura del 50% a carico degli stessi enti, da erogare da parte dell’INPS, con le risorse del fondo per l’occupazione, a titolo di mera anticipazione contabile, a valere sull’ammontare della competenza per l’anno 2000 di pertinenza delle Regioni. Per accedere a tale possibilità le Regioni devono inviare richiesta scritta allo scrivente Ministero ed all’INPS. Ai fini del corretto utilizzo delle risorse, le regioni sono, comunque, impegnate a destinare lo stesso ammontare anticipato dal fondo per l’occupazione, conformemente agli obiettivi di stabilizzazione indicati in convenzione e ad effettuare gli eventuali conguagli con gli enti utilizzatori.".

Va, inoltre, precisato che l’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili dovrà essere corrisposto dall’INPS nell’intero suo ammontare (attualmente pari a £. 860.170 mensili), a condizione che sia stata adottata la delibera di rinnovo e che siano state operate le procedure di accreditamento concordate con il predetto Istituto.

Con effetto dal 1° gennaio 2001 l’importo dell’assegno verrà rivalutato, ai sensi dell’art.8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, nella misura dell’ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, con conseguente proporzionale aumento anche della quota a carico del soggetto utilizzatore.

Nessun onere è posto a carico degli enti utilizzatori a titolo di assegni per il nucleo familiare e di spese di amministrazione dell’assegno per attività socialmente utili, per le quali continueranno a trovare applicazione le disposizioni già previste fino al 31 ottobre 2000.

 

2. Prosecuzione delle attività finanziate con risorse del bilancio regionale

La circolare assessoriale 16 maggio 2000, n.12, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.26 del 2 giugno 2000, al punto 4, richiama la direttiva del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rimessa con nota prot. n.187/SDGI/00 del 21 aprile 2000, con cui si evidenzia che i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 (lavoratori impegnati in lavori socialmente utili finanziati totalmente o parzialmente con risorse diverse da quelle del fondo nazionale per l’occupazione), possono continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, in attesa degli interventi normativi regionali in materia, escludendo al contempo la possibilità di ricorrere a risorse economiche del fondo nazionale per l’occupazione.

La Giunta Regionale, con atto n.253 del 9 ottobre 2000, nelle more dell’emanazione delle sopra richiamate disposizioni normative regionali, ha deliberato di:

  1. richiedere all’INPS il ricorso, in via eccezionale, ad un’apposita anticipazione per il pagamento delle competenze dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2000 inerenti gli assegni LSU ed i relativi ANF da erogare ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili promossi e finanziati dall’Amministrazione regionale, impegnandosi alla restituzione delle relative somme anticipate dall’INPS;
  2. disporre la prosecuzione delle attività socialmente utili per il mese di novembre 2000.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con nota prot. n.3745 del 18 ottobre 2000, ha ritenuto la predetta delibera sufficiente perché l’INPS possa corrispondere alle richieste formulate in attuazione della delibera stessa.

Nelle more, pertanto, dell’emanazione delle più volte richiamate disposizioni legislative, gli enti utilizzatori di lavoratori impegnati in LSU, già totalmente o parzialmente finanziati con risorse del bilancio regionale, potranno procedere all’utilizzazione prevista dalla normativa recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81.

Al riguardo porranno in essere tutte le iniziative contenute nella circolare assessoriale 16 maggio 2000, n.12, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.26 del 2 giugno 2000.

In particolare si richiamano le seguenti direttive contenute nella predetta circolare n.12/2000:

punto 4 – individuazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili tramite presentazione della dichiarazione di responsabilità;

punto 7 – adozione di apposita delibera da parte degli enti utilizzatori contenente tutti gli elementi indicati all’art.5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81. Relativamente agli sbocchi occupazionali assumere l’impegno, facendo riserva di esplicitare lo stesso in sede di adozione del programma complessivo di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, così come previsto nell’emanande disposizioni legislative regionali. Al fine di predisporre la suddetta deliberazione, gli enti potranno opportunamente adeguare lo schema allegato alla circolare assessoriale n.12/2000;

punto 7 – trasmissione immediata della deliberazione alle sezioni circoscrizionali per l’impiego, alla Segreteria della Commissione regionale per l’impiego ed alle competenti Sedi INPS;

punto 7 – trasmissione da parte di ciascun ente utilizzatore al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro dei dati relativi ai soggetti utilizzati a seguito dell’avvenuto rinnovo.

 

3. Prosecuzione delle attività finanziate con risorse degli utilizzatori

Analogamente gli enti utilizzatori potranno attivare gli interventi finanziati con risorse dei propri bilanci ponendo in essere tutte le procedure previste dal precedente punto 2, nonché i conseguenti impegni di spesa, a carico dei propri bilanci, sia per le spese inerenti gli assegni LSU ed oneri connessi, sia per gli oneri assicurativi INAIL e RCT.

Per tali interventi nessun onere può gravare sul fondo nazionale dell’occupazione o sul bilancio della Regione Siciliana.

Per quanto attiene il pagamento degli assegni, gli stessi enti valuteranno di attivare le necessarie convenzioni con l’INPS, in conformità alle direttive emanate con circolare assessoriale 25 agosto 2000, n.24, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.45 del 6 ottobre 2000.-

 

L’ASSESSORE - On.le Dott. Benedetto Adragna

 

back.gif (1289 byte) BackPage