REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLEMIGRAZIONE
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CIRCOLARE n° 27/ 2000
. GURS n.52 del 17/11/2000Prot. n° 595-B/GAB lì, 25 ottobre 2000.-
OGGETTO
: Lavori socialmente utili Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 Prosecuzione delle attività dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001 Erogazione sussidi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2000.-- Agli enti promotori e utilizzatori di lavori e attività socialmente
utili
- Alla Direzione regionale lavoro Gruppi I, VI e X
- AllAgenzia regionale per limpiego e la formazione professionale
- AllUfficio regionale del lavoro e della massima occupazione
- AllIspettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
- Alle Sezioni circoscrizionali per limpiego
e, p.c., - Alla V Commissione legislativa dellAssemblea regionale
siciliana
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Segreteria Particolare del
Sottosegretario di Stato, dott. R. Morese Direzione generale per limpiego -
Divisione II
- Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
- Alla sede regionale dellI.N.P.S. della Sicilia
- Ai Gruppi di lavoro dellAssessorato regionale del lavoro
LORO SEDI
1. Prosecuzione delle attività finanziate con il fondo nazionale per loccupazione
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per limpiego Divisione II, con nota prot. n°2827/06.14 del 18 ottobre 2000, ha fornito chiarimenti in merito alloggetto. Conseguentemente simpartiscono le seguenti direttive.
Lart.4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, ha fissato in sei mesi la durata della prestazione in attività socialmente utili a decorrere dal 1° maggio 2000, rinnovabili per un ulteriore periodo di sei mesi.
Ne consegue che tutte le iniziative in argomento (utilizzo in attività, progetti di LSU e progetti di LPU di cui al decreto legislativo n.468 del 1997, per cui non si è provveduto allesternalizzazione) vanno a cessare il 31 ottobre 2000.
Gli enti utilizzatori che per proseguire le attività dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000 hanno adottato la delibera prevista dallart.5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, debbono adottare una nuova delibera qualora intendano rinnovare le attività stesse dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.
Copia della delibera di rinnovo dovrà essere inviata alle Sezioni circoscrizionali per limpiego, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed alle Sedi INPS competenti per territorio, nonché a questo Assessorato Direzione regionale lavoro Gruppo X.
Secondo quanto stabilito dallart.4, comma 2, del citato decreto, il 50% dellammontare dellassegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, spettante ai soggetti interessati durante il periodo di rinnovo, è a carico del fondo nazionale per loccupazione e il restante 50% è a carico del soggetto utilizzatore.
Al riguardo risulta opportuno fare conoscere che con iniziative legislative in corso:
![]() | risulterà possibile finanziare la quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili di cui il soggetto utilizzatore è l'Amministrazione regionale; |
![]() | verrà posta a carico dell'Amministrazione regionale la quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, per le attività socialmente utili finanziate con il Fondo nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per le attività socialmente utili, di cui il soggetto finanziatore è questo Assessorato. |
In dipendenza di ciò si fa riserva, non appena entreranno in vigore le disposizioni legislative in parola, di darne formale comunicazione alla Sede regionale INPS, impegnandosi ad accreditare il corrispondente importo complessivo con le modalità che saranno concordate.
Si richiama, altresì, la nota prot. n.1240 del 24 ottobre 2000 con la quale il Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rassegna: "Atteso che, le risorse da attribuire alle Regioni mediante convenzioni in corso di stipula, ai sensi dellart.8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.81/2000, destinate alla stabilizzazione dei soggetti LSU, sono comprensive anche delle somme corrispondenti allammontare del 50% degli assegni per i mesi di novembre e dicembre 2000 e, tenuto conto delle difficoltà manifestate da alcuni enti utilizzatori a deliberare limpegno finanziario delle somme necessarie, è consentita, limitatamente al mese di novembre 2000, la copertura del 50% a carico degli stessi enti, da erogare da parte dellINPS, con le risorse del fondo per loccupazione, a titolo di mera anticipazione contabile, a valere sullammontare della competenza per lanno 2000 di pertinenza delle Regioni. Per accedere a tale possibilità le Regioni devono inviare richiesta scritta allo scrivente Ministero ed allINPS. Ai fini del corretto utilizzo delle risorse, le regioni sono, comunque, impegnate a destinare lo stesso ammontare anticipato dal fondo per loccupazione, conformemente agli obiettivi di stabilizzazione indicati in convenzione e ad effettuare gli eventuali conguagli con gli enti utilizzatori.".
Va, inoltre, precisato che lassegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili dovrà essere corrisposto dallINPS nellintero suo ammontare (attualmente pari a £. 860.170 mensili), a condizione che sia stata adottata la delibera di rinnovo e che siano state operate le procedure di accreditamento concordate con il predetto Istituto.
Con effetto dal 1° gennaio 2001 limporto dellassegno verrà rivalutato, ai sensi dellart.8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, nella misura dellottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, con conseguente proporzionale aumento anche della quota a carico del soggetto utilizzatore.
Nessun onere è posto a carico degli enti utilizzatori a titolo di assegni per il nucleo familiare e di spese di amministrazione dellassegno per attività socialmente utili, per le quali continueranno a trovare applicazione le disposizioni già previste fino al 31 ottobre 2000.
2. Prosecuzione delle attività finanziate con risorse del bilancio regionale
La circolare assessoriale 16 maggio 2000, n.12, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.26 del 2 giugno 2000, al punto 4, richiama la direttiva del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rimessa con nota prot. n.187/SDGI/00 del 21 aprile 2000, con cui si evidenzia che i soggetti esclusi dallambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 (lavoratori impegnati in lavori socialmente utili finanziati totalmente o parzialmente con risorse diverse da quelle del fondo nazionale per loccupazione), possono continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, in attesa degli interventi normativi regionali in materia, escludendo al contempo la possibilità di ricorrere a risorse economiche del fondo nazionale per loccupazione.
La Giunta Regionale, con atto n.253 del 9 ottobre 2000, nelle more dellemanazione delle sopra richiamate disposizioni normative regionali, ha deliberato di:
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con nota prot. n.3745 del 18 ottobre 2000, ha ritenuto la predetta delibera sufficiente perché lINPS possa corrispondere alle richieste formulate in attuazione della delibera stessa.
Nelle more, pertanto, dellemanazione delle più volte richiamate disposizioni legislative, gli enti utilizzatori di lavoratori impegnati in LSU, già totalmente o parzialmente finanziati con risorse del bilancio regionale, potranno procedere allutilizzazione prevista dalla normativa recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81.
Al riguardo porranno in essere tutte le iniziative contenute nella circolare assessoriale 16 maggio 2000, n.12, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.26 del 2 giugno 2000.
In particolare si richiamano le seguenti direttive contenute nella predetta circolare n.12/2000:
3. Prosecuzione delle attività finanziate con risorse degli utilizzatori
Analogamente gli enti utilizzatori potranno attivare gli interventi finanziati con risorse dei propri bilanci ponendo in essere tutte le procedure previste dal precedente punto 2, nonché i conseguenti impegni di spesa, a carico dei propri bilanci, sia per le spese inerenti gli assegni LSU ed oneri connessi, sia per gli oneri assicurativi INAIL e RCT.
Per tali interventi nessun onere può gravare sul fondo nazionale delloccupazione o sul bilancio della Regione Siciliana.
Per quanto attiene il pagamento degli assegni, gli stessi enti valuteranno di attivare le necessarie convenzioni con lINPS, in conformità alle direttive emanate con circolare assessoriale 25 agosto 2000, n.24, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.45 del 6 ottobre 2000.-
LASSESSORE - On.le Dott. Benedetto Adragna