CIRCOLARE 20 ottobre 2000, n. 26. GURS n.52 del 17/11/2000
Tirocini formativi e di orientamento - Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 -
Chiarimenti.
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Università e istituti di istruzione universitaria della Sicilia
Ai Provveditorati agli studi della Sicilia
e, p.c. | Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto |
All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Assessorato regionale della cooperazione
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
Al fine di consentire la più ampia divulgazione dei "tirocini formativi e di
orientamento" (definizione usata nel nostro ordinamento giuridico per indicare stage
ed intership in azienda), si forniscono i seguenti chiarimenti.
I predetti tirocini sono regolamentati dal decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 25 marzo 1998, n.
142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale,
n. 108 del 12 maggio 1998, che chiarisce ambiti e modalità applicative dell'art. 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196.
La misura in parola si concreta in una interessante opportunità per i giovani al fine di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e
per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Per le aziende rappresenta
certamente uno strumento che facilita la preselezione del personale senza, peraltro,
comportare obblighi di assunzione.
Il richiamato art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 delinea in modo organico il nuovo
assetto legislativo concernente i tirocini formativi e di orientamento, superando la
frammentazione normativa che caratterizzava in precedenza il settore e rimovendo alcune
limitazioni organizzative ed amministrative che avevano determinato uno scarso sviluppo
quantitativo e qualitativo delle iniziative.
E' da tenere presente che la legge n. 196/97 ed il decreto n. 142/98 fanno riferimento
alle attività di tirocinio individuandone due tipologie, in relazione alle rispettive
finalità: il tirocinio di orientamento, volto a facilitare le scelte professionali
mediante una diretta conoscenza dell'attività lavorativa ed il tirocinio formativo,
finalizzato a sviluppare le competenze professionali.
L'ottica che pervade le nuove disposizioni è, dunque, quella di una visione integrata tra
i percorsi di istruzione e formazione ed il mondo del lavoro, la cui valenza sia al
contempo formativa e di orientamento. Il tirocinio si configura, infatti, come un
intervento utilizzabile con una varietà di scopi:
- come strumento di orientamento attivo, per facilitare le scelte professionali
mediante una diretta esperienza lavorativa;
- come momento formativo, derivante dalla possibilità di ampliare il patrimonio di
competenze fornite dal percorso di formazione con competenze acquisibili esclusivamente in
ambito lavorativo;
- come opportunità di pre-inserimento lavorativo, in quanto consente una reciproca
conoscenza tra datore di lavoro e tirocinante e fornisce un banco di prova
sufficientemente valido, ma non eccessivamente impegnativo, per l'azienda ospitante.
Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, 25 marzo 1998, n. 142, in attuazione dell'art. 18 della suddetta legge,
definisce le finalità, le modalità di attivazione dei tirocini e gli obblighi
amministrativi per le parti contraenti.
Fissando il quadro operativo per la realizzazione dei tirocini, il decreto apporta
notevoli modifiche al precedente assetto, risolvendo una serie di criticità che
rischiavano di limitare lo sviluppo di questo istituto e ribadendo con forza la valenza
formativa dei tirocini. Viene altresì favorita la mobilità professionale mediante la
previsione di rimborsi, alle imprese di Regioni del centro e del nord Italia, degli oneri
finanziari relativi all'attuazione dei progetti di tirocinio a favore dei giovani del
Mezzogiorno.
La direttiva applicativa dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione n. 69/GAB-B, del 23 febbraio 2000 ripartisce le
attribuzioni e le competenze relative all'attivazione dei tirocini formativi e di
orientamento tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, la
Direzione regionale formazione professionale e l'Ispettorato regionale del lavoro, così
come di seguito indicato.
L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale:
- curerà l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento, di cui all'art. 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al regolamento approvato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25
marzo 1998, n. 142;
- acquisirà le convenzioni di cui all'art. 5 del Regolamento;
- provvederà a sottoporre, per la necessaria ratifica ed informazione, alla
Commissione regionale per l'impiego le convenzioni stipulate dalla stessa o pervenute ai
sensi dell'art. 5 del regolamento;
- curerà l'attivazione di tutte le procedure necessarie.
La Direzione regionale formazione professionale:
- emanerà, con provvedimento assessoriale, le autorizzazioni di cui all'art. 2,
comma 2, del regolamento, sentito il Coordinamento regionale delle misure di politica
attiva del lavoro e l'Ispettorato regionale del lavoro;
- approverà i programmi formativi inerenti tirocini;
- nel caso in cui i soggetti promotori siano quelli individuati dall'art. 1, lettere
a), e) e g), del regolamento, segnalerà - sentito l'ente di formazione interessato - il
tutore, come responsabile didattico-organizzativo delle attività, da scegliere tra il
personale impegnato negli enti di cui alla legge regionale n. 24/76 fornito di specifica
professionalità.
L'Ispettorato regionale del lavoro:
- svolgerà le attività di controllo e vigilanza sui tirocini, anche attraverso gli
ispettorati provinciali del lavoro competenti, a cui saranno trasmesse le convenzioni.
Per quanto riguarda gli stage effettuati con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la circolare ministeriale n. 52/99
del 9 luglio 1999, ha disposto quanto segue: "Con riferimento agli stage effettuati
presso le aziende da giovani che svolgono attività di formazione professionale
nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo, si precisa che gli stessi
non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 recante norme sui
tirocini formativi e di orientamento. Ciò dal momento che lo stage in ambito corsuale
costituisce semplicemente un modulo, peraltro di durata assai limitata, di un più
articolato percorso formativo, volto a permettere una fase di alternanza tra teoria e
pratica. Comunque, per quanto attiene ai tirocini svolti nell'ambito dei Programmi
operativi nazionali e regionali e delle iniziative comunitarie, si rileva che per i
soggetti attuatori permane l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul
lavoro e i danni civili, nonché quello di comunicare alle Direzioni provinciali del
lavoro l'avvio delle stesse, che dovranno essere regolate da apposita convenzione e da
lettera d'incarico, controfirmata per accettazione tra soggetto attuatore e soggetto
ospitante.".
Vanno, poi, richiamate le indicazioni fornite dalla Direzione formazione professionale di
questo Assessorato con nota 3278/13g/1°/FP del 7 aprile 2000 in merito al progetto
formativo e di orientamento. Esso, infatti, deve mirare al potenziamento delle competenze,
intese come insieme di conoscenze e capacità che il tirocinante deve avere acquisito al
termine dell'esperienza formativa.
Pertanto, il progetto dovrà essere articolato in modo tale da sviluppare le seguenti aree
di competenza:
- competenze di base che fanno riferimento al "sapere minimo" riconosciuto
come prerequisito fondamentale per favorire l'occupabilità degli individui ed il loro
sviluppo professionale. Si tratta di una gamma di competenze chiave per l'acquisizione di
conoscenze e la socializzazione al lavoro, quali ad esempio: informatica, lingue
straniere, economia, organizzazione d'impresa, legislazione sul lavoro;
- competenze trasversali che fanno riferimento alle abilità necessarie per favorire
la trasferibilità da un ambito professionale all'altro di competenze non connesse in modo
specifico ad un'attività o posizione lavorativa, ma relative ai comportamenti
professionali: le competenze comunicative, diagnostiche, decisionali, di problem solving;
- competenze tecnico-professionali che indicano l'insieme delle conoscenze e delle
tecniche operative specifiche di una determinata attività professionale nei diversi
comparti/settori. Si tratta di competenze costituite dai saperi e dalle capacità
richieste al soggetto per un efficace esercizio della professionalità nel settore di
riferimento. Riguardano, cioè, il know how legato ai processi lavorativi a cui fa
riferimento la figura professionale oggetto del tirocinio.
Al fine di rendere accessibile la misura, si allega alla presente la scheda A, esplicativa
della stessa.
LASSESSORE - On.le Dott. Benedetto Adragna
Scheda A
I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
Cos'è il tirocinio?
Il tirocinio è indubbiamente lo strumento più semplice per entrare in contatto con le
aziende, per imparare sul campo, per farsi conoscere. Indipendentemente dagli esiti
occupazionali immediati (che comunque sono spesso interessanti) l'inserimento in una
organizzazione aziendale è importante per le relazioni che ne possono derivare.
E' un momento formativo da sfruttare a fondo, è quindi determinante scegliere un
tirocinio di qualità che arricchisca il curriculum e le proprie competenze concrete.
E' importante che il tirocinio rientri in un progetto personale di formazione o ricerca
del lavoro che può essere perfezionato con gli enti promotori.
Cos'è e come va redatto il progetto formativo?
Il progetto formativo è il documento in cui vengono dichiarati gli obiettivi e le
modalità del tirocinio e nel quale viene descritto l'iter formativo che dovrà seguire lo
stagista. Esso viene redatto dall'ente promotore in base alle indicazioni fornite
dall'azienda che attiva lo stage. Il progetto formativo compilato deve essere firmato dal
tutor dell'ente, dal tirocinante e dal tutor aziendale.
Nel progetto formativo sono indicate le modalità di svolgimento dello stage e gli
obiettivi che lo stagista dovrà raggiungere.
L'azienda è tenuta ad assegnare, per ogni stage che intende attivare, un tutor preposto
alla formazione dello stagista. Stesso compito spetta all'ente promotore, che garantirà
il regolare svolgimento del progetto formativo attraverso un proprio tutor, che
interverrà in caso di inadempimento.
Cosa s'intende per stage?
Lo stage è un periodo di tirocinio in azienda che costituisce la fase pratica della
formazione individuale. La finalità dello stage è quella di far conoscere la realtà del
mondo del lavoro e far acquisire, a chi non ha esperienza, gli elementi operativi di una
specifica attività.
Chi può fare uno stage?
Lo stage si rivolge a tutti coloro che stanno svolgendo un periodo di formazione
(scolastica o universitaria) o che hanno già terminato il ciclo di studi ed intendano
acquisire esperienza sul campo in un determinato ambito professionale. Possono fare uno
stage anche i lavoratori inoccupati o disoccupati, le persone svantaggiate ed i portatori
di handicap.
Quanto dura uno stage?
La normativa determina solo la durata massima dello stage per ogni categoria di persone,
lasciando che la durata minima venga decisa coerentemente al progetto formativo:
- studenti di scuola media secondaria | max 4 mesi |
- disoccupati inoccupati | max 6 mesi |
- allievi di istituti professionali | max 6 mesi |
- studenti di corsi post diploma/laurea | max 6 mesi |
- studenti universitari | max 12 mesi |
- laureati | max 12 mesi |
- studenti di dottorati di ricerca | max 12 mesi |
- studenti di scuola di specializzazione | max 12 mesi |
- persone svantaggiate | max 12 mesi |
- portatori di handicap | max 24 mesi |
Quali sono gli obblighi dell'azienda nei confronti dello stagista?
- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito
dello stage;
- osservare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- permettere al tutor dell'ente promotore di monitorare l'andamento dello stage;
- tenere informato l'ente promotore su qualsiasi eventualità: infortuni,
interruzione dello stage, mal funzionamento, etc.
Costi
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, di conseguenza non è prevista alcuna
retribuzione. La copertura INAIL e assicurativa è a carico dell'ente promotore.
Qualora l'ente promotore sia una struttura pubblica competente in materia di collocamento,
il datore di lavoro può assumersi l'onere dell'assicurazione INAIL e per la
responsabilità civile verso terzi.
E' consentito il rimborso al tirocinante di spese documentate (buoni pasto,
trasporti,...).
Lo stage può essere retribuito?
La legge non prevede per l'azienda l'obbligo di retribuzione nei confronti dello stagista.
Tuttavia l'impresa, a sua discrezione, può riconoscere al tirocinante un premio stage o
assegno di studio, che viene specificato nel progetto formativo alla voce
"Facilitazioni previste".
L'importo e le modalità di erogazione vengono anch'esse decise dall'azienda.
Quali sono i doveri dello stagista nei confronti dell'azienda?
Come specificato nel progetto formativo lo stagista deve:
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi
esigenza;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od
altre notizie relative all'azienda;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
Che cos'è un ente promotore e cosa fa?
Si dicono enti promotori tutti quegli organismi autorizzati, dal D.M. n. 142/98 art. 5,
all'attivazione di stage:
- agenzie regionali per l'impiego;
- strutture di collocamento riconosciute dalle Regioni;
- Università ed istituti di istruzione universitaria;
- Provveditorati agli studi;
- scuole statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici di formazione e/o orientamento;
- centri a partecipazione pubblica (per esempio centri organizzatori di corsi FSE);
- comunità terapeutiche e cooperative sociali (purché iscritti negli specifici
albi regionali);
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati
dalle Regioni;
- istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni.
Il compito dell'ente promotore è quello di gestire e garantire il corretto svolgimento
dello stage attraverso la predisposizione della convenzione, la stesura del progetto
formativo e tutte le pratiche necessarie affinché il tirocinio sia efficace e conforme
alle normative per ambo le parti.
Solo gli enti promotori hanno la facoltà di attivare stage. Tutti gli altri enti
(associazioni di categoria, enti di formazione privati, ecc.) possono attivare stage solo
con l'aiuto di un ente promotore che stipula la convenzione.
Chi sono i tutor? E quali sono i loro ruoli?
Lo stage vede impegnati due diversi tutor: il tutor aziendale e il tutor dell'ente
promotore.
Il tutor aziendale è la persona all'interno dell'impresa che si occupa dell'inserimento e
della formazione dello stagista e che lo segue in tutte le fasi dello stage,
dall'accoglienza all'assistenza operativa. Nominato dal soggetto ospitante (azienda
pubblica o privata) ha il compito di:
- seguire il tirocinante nell'area/e aziendale dove opera e nei momenti formativi;
- illustrare le modalità delle fasi lavorative;
- chiarire le eventuali problematiche che possono emergere durante il tirocinio.
Il tutor dell'ente promotore è il responsabile didattico-organizzativo dello stage. Deve
verificare la correttezza del progetto formativo, assicurandosi della serietà delle
motivazioni e dell'impegno sia dello stagista che dell'azienda, nonché intervenire in
caso di inadempimento.
Entrambi i tutor sono invitati a confrontarsi durante il periodo del tirocinio per
verificare il buon andamento dello stage.
Uno stage può essere prolungato?
La proroga di uno stage può avvenire solo se il periodo già svolto dallo stagista in
azienda è inferiore a quello massimo previsto dalla legge (4 mesi per studenti di scuola
media superiore e diplomati; 6 mesi per inoccupati, disoccupati, studenti di istituti
professionali, studenti di attività formative post-diploma e post-laurea; 12 mesi per
laureati, studenti universitari, studenti di dottorati di ricerca e scuole di
specializzazione e per persone svantaggiate; 24 mesi per i portatori di handicap).
Valore dei tirocini
Le attività svolte nel corso di un tirocinio possono avere valore di credito formativo e,
ove certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello
studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei
servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Cosa sono i crediti formativi?
La legge (D.P.R. del 23 luglio 1998, n. 323, art. 12; D.M. 10 febbraio 1999, n. 34 e il
D.L. 25 marzo 1998, n. 142, art. 9, comma 3) prevede che il periodo di stage possa avere
uno specifico valore all'interno del percorso di studi, denominato "credito
formativo". Per essere considerato tale, lo stage dovrà essere qualificato,
debitamente documentato e coerente con il tipo di studi. Il credito formativo permette
allo studente dell'ultimo anno della scuola media superiore di ottenere un punteggio che
si aggiunge al punteggio riportato nelle prove scritte ed orali dell'esame di maturità.
Nelle Università la modalità secondo la quale viene convertita l'esperienza di stage in
punteggio di esame o laurea viene stabilita autonomamente da ogni Accademia.
A chi rivolgersi?
Lo schema della Convenzione e quello del progetto formativo e di orientamento sono
allegati al D.M. 25 marzo 1998.
Una copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento deve essere
trasmessa ai seguenti soggetti:
- Regione;
- Ispettorati del lavoro competenti territorialmente;
- rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, organismi locali delle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
E' possibile rivolgersi, per avere informazioni sui tirocini formativi e di orientamenti,
a: Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale della Sicilia - via
Imperatore Federico n. 52 - Palermo, telefono 091/6960556, fax 091/362353, e-mail orienta@regione.sicilia.it.