CIRCOLARE 20 ottobre 2000, n.25. GURS n.52 del 17/11/2000
Primi indirizzi interpretativi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - Articoli
6, 7 e 9 - Ulteriori chiarimenti ed integrazioni in ordine al requisito della
"transitorietà" e al proseguimento nelle attività socialmente utili.
Agli enti utilizzatori di attività socialmente utili
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
e, p.c. | Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto |
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale: - Segreteria del Sottosegretario
di Stato, dott. Raffaele Morese
- Direzione generale per l'impiego - Divisione II
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Alla sede regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
Con circolare assessoriale 16 maggio 2000, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 26 del 2 giugno 2000, è stata formulata riserva di
impartire direttive in merito agli articoli 6 (misure volte alla creazione di opportunità
occupazionali), 7 (incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile)
e 9 (disciplina sanzionatoria) del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81.
A seguito della nota di indirizzo del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, prot. n. 2251/06.14 del 4 agosto 2000, su conforme
determinazione della Commissione regionale per l'impiego, resa nella seduta del 19 ottobre
2000, ed in conformità alle norme di attuazione dello Statuto della Regione di cui al
D.P.R. n. 1138/52 e successive modifiche, si emanano le seguenti direttive.
1. MISURE VOLTE ALLA CREAZIONE DI OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI (art. 6)
1.1 Proroga delle disposizioni concernenti l'esternalizzazione di opere e servizi
aggiuntivi (comma 1)
Tale comma proroga fino al 31 dicembre 2001 le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 10 del decreto legislativo n. 468/97, concernenti l'esternalizzazione di opere e
servizi aggiuntivi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 29/93, attraverso l'affidamento a terzi ovvero la costituzione
di società miste, cooperative, consorzi, finalizzato all'occupabilità dei soggetti
utilizzati in attività socialmente utili. Le attività esternalizzabili sono quelle
definite dal punto 5 della richiamata circolare assessoriale 16 maggio 2000, n. 12.
Si rammenta, altresì, che possono essere individuate attività aggiuntive funzionali allo
sbocco occupazionale dei soggetti tra le iniziative che comportano trasferimenti di
risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi
strutturali europei o siano oggetto di programmazione negoziata.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha sottolineato che la proroga delle
norme in esame, derogatorie rispetto alla disciplina generale in materia societaria e di
appalti, è finalizzata a consentire l'occupabilità dei soggetti LSU considerati
categoria "svantaggiata" nell'ambito della disoccupazione di lunga durata e,
quindi, bisognosa di misure straordinarie che favoriscano l'inserimento in attività
occupazionali stabili.
1.2 Collaborazione coordinata e continuativa e contratti di lavoro autonomo nella
P.A. (comma 2)
Il comma 2 prevede, ove ne ricorrano le condizioni e le esigenze, che le amministrazioni
pubbliche, così come individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93 e
successive modificazioni, possano affidare ai soggetti destinatari delle disposizioni del
decreto in esame, mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché
attraverso contratti di lavoro autonomo (art. 2222 codice civile, locatio operis o
contratto d'opera), attività uguali, analoghe o connesse a quelle originariamente
previste nei progetti di lavori socialmente utili. La durata del regime derogatorio è
quella prevista dall'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 468/97.
1.3 Utilizzo risorse delle province e dei comuni (comma 3)
Al fine di favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui trattasi, la
Regione, le province regionali ed i comuni, anche in cooperazione con altri comuni,
possono ricorrere all'utilizzo di risorse proprie.
1.4 Assunzioni presso le imprese commissionarie di lavori pubblici - Riserve (comma
4)
Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2001 la norma di cui all'art. 8 del decreto
interministeriale 21 maggio 1998, relativa alla possibilità di introduzione nei
capitolati d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche di una riserva obbligatoria
di assunzione nominativa tra i soggetti in lavori socialmente utili in possesso delle
qualifiche professionali richieste, estendendo le disposizioni anche ai committenti
privati che utilizzino finanziamenti pubblici. La riserva obbligatoria di assunzione
nominativa a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto in esame potrà
esplicitarsi attraverso opzioni premiali, ai fini dell'aggiudicazione delle gare di
appalto.
L'inserimento di tali indicazioni andrà previsto dalle stazioni appaltanti nei capitolati
di appalto.
Al fine di incentivare l'occupazione dei soggetti LSU, resta confermata l'applicabilità
delle norme di cui all'art. 12, commi 3 (titolo di preferenza nei pubblici concorsi) e 4
(riserva del 30% nelle assunzioni della pubblica amministrazione), del decreto legislativo
n. 468/97 (cfr. anche circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.
100/98, punto 1.5, e circolare assessoriale 3 settembre 1999, n. 357, punto 7, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 45 del 21 settembre 1999),
ferme restando le prerogative, in materia, della Regione siciliana.
2. INCENTIVI ALLE INIZIATIVE VOLTE ALLA CREAZIONE DI OCCUPAZIONE STABILE (art. 7)
2.1 Incentivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (commi 1, 2, 5,
9 e 10)
Ipredetti commi integrano e, in parte, modificano le disposizioni contenute nell'art. 4,
commi 1, 2, 3 e 5, del decreto interministeriale 21 maggio 1998 concernenti la concessione
di un incentivo di pari importo di 18 milioni ai datori di lavoro che assumono a tempo
indeterminato i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto in esame, nonché ai
soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori di cooperative o consorzi tra
cooperative.
L'incentivo è erogato dall'INPS, in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima
all'atto dell'assunzione. I datori di lavoro possono utilizzare tale incentivo anche in
conto conguaglio contributivo, secondo modalità e procedure stabilite dal medesimo
Istituto previdenziale.
Nelle ipotesi di stipulazione di contratti a tempo parziale e indeterminato, con orario
settimanale pari o superiore alle 30 ore,l'incentivo viene concesso in misura intera, in
assimilazione ai contratti a tempo pieno e indeterminato, senza la proporzionale riduzione
del relativo importo.
Nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo parziale e indeterminato con orario
inferiore a 30 ore settimanali medie, calcolate anche su base annuale, il citato
contributo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore
costituenti l'orario a tempo pieno.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto interministeriale 21 maggio
1998, l'incentivo in esame, destinato anche ai soci lavoratori di cooperative, è
cumulabile con altri incentivi all'assunzione ed, in particolare, con il beneficio di cui
all'art. 25, comma 9, legge n. 223/91 (agevolazione contributiva a favore del datore di
lavoro, per un periodo di 18 mesi, della contribuzione pari a quella in misura fissa per
l'apprendista) e con quello di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90 (riduzione
del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un
periodo di 36 mesi ovvero, in caso di impresa operante nel mezzogiorno, esonero integrale
della contribuzione per 36 mesi).
In proposito si rammenta, altresì, quanto precisato con circolare n. 138/98 del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, in merito all'assolvimento dell'onere della riserva
del 12% di cui all'art. 2, comma 1, legge n. 223/91.
Con la nota di indirizzo del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, prot. n. 2251/06.14 del 4 agosto 2000, è stato ricordato che tali
benefici economici, in quanto diretti ai soggetti utilizzati in attività socialmente
utili, appartenenti alla categoria dei disoccupati di lunga durata (disoccupati da oltre
12 mesi), considerata categoria svantaggiata ai fini della collocazione nel mercato del
lavoro, non si configurano quale aiuto pubblico all'impresa.
In proposito, la richiamata direttiva ministeriale rammenta la decisione della Commissione
europea dell'11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per
interventi a favore dell'occupazione pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Comunità
europea n. L042 del 15 febbraio 2000.
2.2 Assunzioni a tempo determinato (comma 3)
Tale comma, nel disciplinare le assunzioni a tempo determinato dei soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto in esame, ribadisce l'applicabilità a tale fattispecie
contrattuale delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/91
(contribuzione previdenziale pari a quella degli apprendisti per un periodo di 12 mesi per
assunzione a tempo determinato. Nell'ipotesi di trasformazione del contratto in tempo
indeterminato pieno, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi ai lavoratori
con età inferiore a 50 anni, per 24 mesi per gli ultracinquantenni e per 36 mesi per i
soggetti con più di 50 anni residenti nel Mezzogiorno).
Nell'ipotesi di successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato, l'elemento
innovativo consiste nell'ammissione al beneficio dei 18 milioni da parte dei datori di
lavoro, a partire dalla data di assunzione a tempo determinato, secondo le modalità e le
procedure stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2.3 Contratti di fornitura di lavoro temporaneo (comma 4)
Il comma regola gli incentivi per l'ipotesi dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo.
Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 del medesimo art. 7 risulta che l'erogazione degli
incentivi va modulata diversamente a seconda che ricorrano le seguenti fattispecie:
- assunzione dei soggetti da parte delle società di fornitura con contratto di
lavoro temporaneo, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso
l'impresa utilizzatrice (art. 3, comma 1, lett. a), legge n. 196/97). In detto caso
spettano all'impresa fornitrice gli incentivi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge
n. 223/91 per un periodo complessivo di dodici mesi;
- nel caso di assunzione del soggetto con contratto a tempo indeterminato, da parte
di impresa utilizzatrice, a seguito di contratti di fornitura di lavoro temporaneo, il
citato contributo dei 18 milioni spetta alla stessa impresa utilizzatrice, mentre alla
società di fornitura di lavoro temporaneo spetta un contributo pari a 3 milioni, da
erogare secondo le modalità definite al comma 13 di seguito esaminato.
2.4 Servizi esternalizzati con collaborazione coordinata e continuativa o lavoro
autonomo (comma 6)
La disposizione consente anche nell'ipotesi di servizi esternalizzati mediante incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo, di cui all'art. 6, comma 2,
di riconoscere l'incentivo dei 18 milioni, utilizzabile, a fronte della copertura
dell'onere contributivo totale, previsto per tali tipologie contrattuali, nei limiti delle
tre rate annuali precedentemente indicate.
Ai fini del riconoscimento del contributo, l'ente affidante comunica alla Sezione
circoscrizionale per l'impiego e all'INPS il nominativo del soggetto affidatario,
attestando la sua appartenenza al regime transitorio e la durata della committenza.
La corresponsione di detto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio
previsto dal decreto legislativo in esame, a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto in parola.
L'Istituto della previdenza sociale fornirà le conseguenti modalità e procedure
applicative.
2.5 Esclusione dal computo dei limiti numerici (comma 7)
Il comma dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 4, della
legge n. 223/91, escludendo quindi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e
dai contratti collettivi vigenti per l'applicazione di particolari normative e di
istituti, i soggetti LSU assunti ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 del decreto in esame.
2.6 Cancellazione dagli elenchi LSU (comma 8)
L'erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è condizionata alla
cancellazione, a cura dei servizi per l'impiego, dei soggetti interessati dagli elenchi
delle attività socialmente utili in cui gli stessi risultano impegnati, salvo che i
contratti di lavoro a tempo determinato o di fornitura di lavoro temporaneo abbiano durata
complessiva inferiore a dodici mesi. Al fine di consentire l'erogazione dell'incentivo da
parte dell'INPS, le sezioni circoscrizionali per l'impiego segnalano tempestivamente
l'avvenuta cancellazione dei soggetti a detto Istituto previdenziale che accerterà, nel
corso del triennio, la sussistenza delle condizioni nonché la regolarità dei versamenti
contributivi dovuti dal datore di lavoro.
Nelle ipotesi di contratti a termine e contratti di lavoro temporaneo con durata
complessivamente inferiore a dodici mesi, la cancellazione dalle liste non ha luogo e i
soggetti potranno continuare a beneficiare della disciplina recata dal decreto legislativo
n. 81/2000.
Tale disposizione, in assenza di espressa previsione normativa, è applicabile anche agli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché al lavoro autonomo.
2.7 Erogazione contributo - Adempimenti (comma 9)
Ai fini dell'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 il datore di lavoro,
oltre ad adempiere gli obblighi di cui all'art. 9 bis, legge n. 608/96 e successive
modificazioni ed integrazioni, comunicherà ai servizi per l'impiego e all'INPS il
nominativo del soggetto assunto.
L'INPS erogherà il contributo successivamente alla ricezione del provvedimento di
cancellazione adottato dai servizi per l'impiego.
2.8 Costituzione di imprese o di cooperative (comma 11)
La disposizione integra quella dell'art. 9, comma 1, del decreto interministeriale 21
maggio 1998, specificando che il contributo fino ad un massimo di 20 milioni è concesso
esclusivamente per le spese notarili sostenute per la costituzione di imprese o di
cooperative finalizzate alla stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto in esame, e che la concessione medesima può avvenire nei limiti della
preordinazione, a tal fine effettuata, nell'ambito del Fondo per l'occupazione.
L'ammontare di detto contributo, nel limite massimo di 20 milioni, sarà erogato
dall'INPS, secondo quanto disposto dal comma 10, sulla base di dichiarazione notarile,
previa verifica dell'avvenuta collocazione lavorativa dei soggetti interessati.
2.9 Attività formative (comma 12)
Le disposizioni di cui al presente comma rispondono alle esigenze formative
"funzionali all'inserimento in attività lavorative" e consentono ai soggetti
beneficiari della disciplina transitoria di parteciparvi, per un periodo massimo di 6
mesi, con erogazione dell'assegno di cui all'art. 4, comma 1, del decreto in esame.
Le modalità applicative di questa opportunità di avvicinamento graduale tra domanda e
offerta di lavoro sono due:
- per quanto attiene al caso di cui alla lettera a), si prevedono convenzioni tra
l'ente utilizzatore e l'impresa i cui contenuti saranno articolati sulla base delle
seguenti opzioni:
1) assunzione a tempo indeterminato differerita alla scadenza del periodo di
formazione; in tale ipotesi il soggetto beneficia per la durata del periodo di formazione
dell'assegno di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 corrispondente
ad un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere e il datore di
lavoro provvederà al pagamento dei premi assicurativi INAIL e responsabilità civile
verso terzi;
2) assunzione immediata a tempo parziale e indeterminato con svolgimento di
attività formativa alle condizioni e nei limiti di cui al citato art. 4, comma 1, e per
un monte ore di prestazione a saturazione dell'orario pieno di lavoro di cui all'art. 1,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 61/2000;
3) assunzione immediata a tempo pieno e indeterminato con contestuale applicazione
del CCNL e con possibilità del datore di lavoro di beneficiare dell'ammontare
corrispondente all'assegno, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto citato, a fronte dello
svolgimento di attività formative, all'interno dell'orario contrattuale di lavoro, nei
limiti di cui al citato art. 4, comma 1;
- per quanto attiene al caso di cui alla lettera b), si fa riferimento ai tirocini
formativi richiesti dai datori di lavoro seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. Tale strumento è consentito per incentivare l'occupabilità dei
soggetti favorendo la crescita professionale degli stessi.
Entro due mesi dell'avvio, le imprese che hanno attivato lo stage devono dare conferma, in
forma scritta, ai servizi per l'impiego e all'INPS, territorialmente competenti, della
prosecuzione o meno del periodo formativo dei soggetti, con contestuale impegno
all'assunzione al termine dello stesso. La durata della prestazione, a fronte della
corresponsione dell'assegno, non potrà superare le 20 ore settimanali e il pagamento dei
premi assicurativi INAIL e responsabilità civile verso terzi, sarà a carico dei datori
di lavoro.
2.10 Incentivo per le aziende di promozione di lavoro e di impresa (comma 13)
La disposizione sostituisce quella dell'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale del
21 maggio 1998, precisando che l'incentivo per le aziende di promozione di lavoro e di
impresa, già riconosciute con decreto ministeriale del 24 febbraio 1998, è fissato in 3
milioni pro-capite (anziché sino ad un massimo di 3 milioni), nelle ipotesi di assunzione
dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L'INPS provvederà all'erogazione di tale contributo, secondo le modalità di cui al comma
10, a fronte di dichiarazione resa dal datore di lavoro con l'indicazione dell'avvenuta
assunzione e del nominativo dell'azienda di promozione di lavoro intervenuta.
2.11 Contributo straordinario società miste, cooperative e consorzi (comma 14)
Il contributo straordinario ivi previsto viene erogato in un'unica soluzione e s'intende
alternativo a quelli di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4. Tale contributo verrà erogato
dall'INPS su richiesta delle società miste, cooperative e consorzi, costituiti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nelle ipotesi di
assunzione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto in esame, con contratto a
tempo pieno e indeterminato. Al fine di consentire l'erogazione dell'incentivo da parte
dell'INPS, i servizi per l'impiego segnalano tempestivamente l'avvenuta cancellazione dei
soggetti a detto Istituto previdenziale, che accerterà l'avvenuta accensione della
posizione INPS da parte delle società in questione, nonché la permanenza del rapporto di
lavoro con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto in esame.
3. DISCIPLINA SANZIONATORIA (art. 9)
3.1 Comma 1
L'art. 9, nel prevedere le sanzioni a carico dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto in esame ivi compresi i titolari dei trattamenti previdenziali, sostituisce la
disciplina sanzionatoria di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 468/97, in quanto
abrogato, e di cui all'art. 10 del decreto interministeriale 21 maggio 1998.
Sulla base della nuova disciplina i predetti soggetti sono cancellati dagli elenchi delle
attività di cui all'art. 3, comma 1, decadono dai benefici previsti dal decreto in esame
e cessano di essere destinatari della disciplina vigente in materia di attività
socialmente utili, ove ricorra una delle fattispecie di rifiuto tassativamente definite
alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo.
3.2 Comma 2
Il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, può comunque rifiutare, senza incorrere nelle
predette sanzioni, un'offerta di contratto di lavoro a tempo determinato, di fornitura di
lavoro temporaneo nonché incarico di collaborazione coordinata e continuativa, qualora di
durata inferiore a 3 mesi.
3.3 Comma 3
Il comma 3 dell'art. 9 prevede l'applicazione della disciplina sanzionatoria nel caso in
cui il lavoratore rifiuti l'avviamento di cui alla lettera a) o la partecipazione a corsi
di formazione di cui alla lettera b) ovvero l'avviamento a selezione di cui alla lettera
c) de comma 1. Infatti il riferimento operato dalla norma alle lettere b) e c) non è
esaustivo per l'applicazione della disciplina sanzionatoria ma ricomprende implicitamente
anche la fattispecie di cui alla lettera a) stante l'esplicito riferimento nel testo della
norma, alla comunicazione dei datori di lavoro relativa al rifiuto, da parte dei
lavoratori interessati, di un'offerta di lavoro. Pertanto i datori di lavoro nel caso
della fattispecie di cui alla lettera a), i responsabili dell'attività di formazione nel
caso di cui alla lettera b), nonché gli organi competenti all'espletamento delle
procedure di selezione di cui alla lettera c), hanno l'obbligo di fornire comunicazione
diretta ed immediata ai servizi per l'impiego e all'INPS, territorialmente competente, dei
nominativi di detti soggetti. Nel caso in cui i colloqui di selezione vengano effettuati
dai servizi per l'impiego, la comunicazione dovrà essere diretta soltanto all'INPS.
A seguito delle citate comunicazioni, l'INPS sospende in via cautelativa l'erogazione
dell'assegno, dandone notizia ai soggetti interessati; i servizi per l'impiego, accertato
che il caso concreto rientri effettivamente in una delle fattispecie di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 1, adottano il provvedimento di cancellazione dei soggetti in
questione dagli elenchi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto in esame.
L'adozione di detto provvedimento deve essere notificata agli interessati e
tempestivamente comunicata all'INPS, territorialmente competente, per la definitiva
cessazione dell'erogazione dell'assegno.
3.4 Comma 4
Essendo gli atti relativi ai benefici e all'assegno funzionalmente connessi con il
provvedimento di cancellazione adottato e contestualmente notificato dai competenti
servizi per l'impiego, il ricorso previsto dal comma 4 dell'art. 9, innanzi ai competenti
uffici provinciali del lavoro, dovrà essere proposto avverso il medesimo provvedimento di
cancellazione, da cui i predetti atti derivano la loro efficacia.
Pertanto, il termine dei trenta giorni entro il quale è ammesso il ricorso, di cui al
comma 4, decorre dalla data di notifica al soggetto interessato del medesimo provvedimento
di cancellazione. L'ufficio provinciale del lavoro, territorialmente competente, decide in
via definitiva entro 20 giorni dalla data di presentazione del predetto ricorso, dandone
immediata comunicazione al ricorrente, alle competenti sedi INPS, alla competente sezione
circoscrizionale per l'impiego ed a questo Assessorato - Direzione regionale lavoro -
gruppi VI e X.
Si precisa, altresì, che, comportando il provvedimento di cancellazione l'esclusione dei
soggetti interessati dal bacino l.s.u., i medesimi sono cancellati dalla lista di
mobilità in cui erano stati inseriti in applicazione dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 468/97.
4. ULTERIORI CHIARIMENTI IN ORDINE AL REGIME TRANSITORIO E AL PROSEGUIMENTO NELLE
ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
Ferme restando le speciali disposizioni recate dalle disposizioni legislative regionali
(cfr. circolare assessoriale 3 settembre 1999, n. 357, punto 2, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 45 del 21 settembre 1999), il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, con la nota di indirizzo del Sottosegretario di Stato
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prot. n. 2251/06.14 del 4 agosto
2000, ha reso i seguenti chiarimenti:
- sono ammessi al proseguimento nelle attività socialmente utili anche quei
lavoratori che siano stati impegnati in progetti l.s.u. finanziati, in una prima fase, con
risorse degli enti promotori o gestori, e che, nell'ultimo semestre del 1999, siano stati
assunti in carico dal Fondo per l'occupazione, sempreché abbiano maturato 12 mesi di
permanenza nelle predette attività nel biennio 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999. In
proposito da più parti è stato chiesto di precisare se possano considerarsi rientranti
in tale fattispecie anche quei lavoratori che sono passati a carico del Fondo nel corso
dell'ultimo semestre del 1999. Al riguardo, sentito sull'argomento il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, l'INPS con messaggio n. 900 del 12 settembre 2000, ha
precisato che per lavoratori che nell'ultimo semestre del 1999 siano stati assunti in
carico dal Fondo per l'occupazione devono intendersi soltanto quelli che siano stati
impegnati per tutto il secondo semestre 1999 in progetti LSU/LPU finanziati dal Fondo
stesso e che il residuo periodo di impegno per il raggiungimento dei dodici mesi lo
abbiano conseguito nell'arco temporale 1 gennaio 1998 - 30 giugno 1999. Eventuali
liquidazioni dell'assegnoASU attraverso la procedura automatizzata nei confronti di
lavoratori che, non avendo conseguito i dodici mesi di impegno interamente in progetti a
carico del Fondo per l'occupazione, non possano far valere il requisito dei dodici mesi
neppure tenendo conto del predetto criterio applicativo, dovranno tempestivamente dar
luogo alle conseguenti variazioni in procedura. Ciò anche al fine di consentire in ogni
momento una corretta rilevazione dei dati aggiornati e la loro immediata comunicazione al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ogni qual volta venga richiesto
all'Istituto;
- i lavoratori percettori di trattamenti previdenziali (trattamento straordinario di
integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento
speciale di disoccupazione), che alla data del 31 dicembre 1999 abbiano maturato 12 mesi
di permanenza in progetti di L.S.U. di tipo a), b) e c), come individuati all'art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 468/97 e successive modificazioni ed integrazioni,
devono considerarsi soggetti "transitori" e titolari, quindi, dei relativi
benefici economici di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- il periodo di sospensione dalle attività progettuali di L.S.U. per maternità,
malattia o infortunio, nonché per avviamento al lavoro a tempo pieno e determinato,
qualora necessario e sufficiente alla maturazione del requisito dei 12 mesi di impegno
entro il 31 dicembre 1999, può essere computato ai fini del conseguimento del requisito
della transitorietà. Peraltro, nel caso di sospensione per avviamento al lavoro a tempo
pieno e determinato, la sospensione medesima deve essere stata debitamente autorizzata
dall'ente gestore del progetto.Nei predetti casi di sospensione, comunque, laddove il
progetto risulti ancora in corso alla medesima data del 31 dicembre 1999, il lavoratore
potrà continuare ad essere utilizzato nello svolgimento delle attività socialmente
utili, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.
81/2000;
- ai fini del proseguimento delle attività socialmente utili di cui al citato
decreto legislativo n. 81/2000, devono considerarsi progetti "in corso" alla
data del 31 dicembre 1999 anche quelli le cui attività erano, a tale ultima data,
temporaneamente sospese per ritardi di ordine procedurale nell'assunzione delle delibere
di proroga del progetto da parte della CRI, o nell'avviamento delle stesse attività
progettuali.
LASSESSORE - On.le Dott. Benedetto Adragna