CIRCOLARE 14 giugno 2000, n. 17. GURS n.31 del 30/06/2000
Assegnazione quote relative ai lavoratori extracomunitari e rilascio autorizzazioni al
lavoro.
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e, p.c. | Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale - Ufficio trasparenza |
Alle Prefetture dell'Isola
Alle Questure dell'Isola
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Allo scopo di disciplinare adeguatamente le procedure riguardanti l'oggetto, nel rispetto
della normativa vigente e delle conseguenti direttive ministeriali, che qui si intendono
integralmente richiamate, si dispone quanto segue.
A) Adempimenti dell'U.R.L.M.O.
L'Ufficio regionale del lavoro, nell'ambito delle quote assegnate annualmente alla Sicilia
da parte del Ministero del lavoro, procederà, come di consueto, ai seguenti adempimenti,
sentita la conferenza dei direttori degli uffici del lavoro:
1) Ripartizione delle unità a livello provinciale, tenendo conto delle richieste
pervenute e delle esigenze manifestate;
2) Monitoraggio periodico sull'andamento dei flussi e delle autorizzazioni concesse, sulla
scorta dei dati che saranno inviati dagli UPLMO, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di riequilibrio e redistribuzione territoriale che si rendessero necessari;
3) Raccolta ed inoltro al Ministero dei dati occorrenti, nelle varie fasi in cui questi
vengono richiesti;
4) Riepilogo conclusivo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dei dati definitivi relativi
all'anno solare trascorso, sulla base degli elementi da trasmettersi, a cura degli UPLMO,
entro il 20 gennaio.
Al riguardo si rappresenta l'esigenza che gli UPLMO inoltrino all'URLMO i dati richiesti
in maniera completa e con la massima rapidità, così da evitare remore al puntuale
espletamento dei compiti assegnati ai vari livelli territoriali di competenza.
B) Adempimenti degli UPLMO
1) Con effetto dall'anno solare 2001, gli UPLMO, a partire dal l° gennaio di ogni anno,
provvederanno ad acquisire, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di
determinazione dei flussi e della conseguente ripartizione territoriale delle quote
assegnate alla Sicilia, le istanze dei datori di lavoro, i quali aspirino ad ottenere
l'autorizzazione al lavoro relativamente a lavoratori extracomunitari.
Le istanze dovranno indicare il numero ed i nominativi dei lavoratori richiesti, la
relativa nazionalità ed il tipo di rapporto che si intende instaurare, e conterranno la
dichiarazione contestuale di responsabilità, attestante la sussistenza dei requisiti e
dei presupposti di legge.
Qualora il perfezionamento di detti requisiti e presupposti sia "in itinere", ne
sarà fatta espressa menzione, con riserva di comprovarne successivamente la sussistenza,
secondo quanto indicato al punto 3.
Le predette istanze saranno immediatamente datate e protocollate a cura degli uffici e
costituiranno elemento di priorità temporale ai fini dell'evasione delle richieste.
Esse potranno essere regolarizzate, ai fini fiscali, anche successivamente, in sede di
rilascio dell'autorizzazione.
A richiesta degli interessati, sarà rilasciata a cura del competente ufficio
l'attestazione di avvenuta presentazione, in conformità alle norme generali in materia.
2) Dopo l'assegnazione delle quote di pertinenza, gli UPLMO, previa idonea
pubblicizzazione, inviteranno i datori di lavoro che abbiano prodotto l'istanza, nei
limiti delle disponibilità e secondo l'ordine di priorità sopra indicato, a presentarsi
presso gli sportelli dei competenti uffici, in giorni ed entro termini stabiliti, perché
producano la documentazione occorrente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
richiesta.
L'invito, ferma restando la possibilità del ricorso, per motivi di celerità, ad ogni
utile mezzo di comunicazione a distanza, dovrà essere rivolto con lettera raccomandata,
nella quale sarà indicato il termine assegnato per la presentazione agli sportelli,
trascorso infruttuosamente il quale l'interessato perderà il diritto di precedenza
acquisito e pertanto la relativa richiesta potrà essere esaminata ed eventualmente
accolta "in coda", sempreché sussista la necessaria capienza nell'ambito delle
quote annuali di riferimento.
I direttori degli UPLMO impartiranno ai responsabili delle competenti ripartizioni
amministrative le istruzioni occorrenti per disciplinare l'afflusso del pubblico, evitando
resse agli sportelli.
In tale ottica, si raccomanda la pubblicazione e diffusione degli elenchi contenenti i
nominativi dei datori di lavoro che hanno prodotto le citate istanze, con l'indicazione di
quelli le cui richieste, sulla scorta dei criteri sopra indicati, risultino accoglibili,
precisandosi, per ciascuna richiesta, il numero dei relativi lavoratori, la loro
nazionalità ed il tipo di rapporto da instaurare.
3) In sede di presentazione allo sportello si farà luogo alla verifica della regolarità
dell'istanza e della documentazione da produrre a corredo, nonché della sussistenza e/o
permanenza dei requisiti e presupposti richiesti e dell'attualità della medesima istanza.
In particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere esibita e
depositata, per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, copia del
contratto di lavoro debitamente sottoscritto da entrambe le parti, mentre i contratti di
lavoro a tempo determinato potranno essere sottoscritti anche in un momento successivo,
all'atto dell'inizio della prestazione lavorativa.
Tuttavia, nella prima ipotesi, qualora, per impedimenti di carattere obiettivo, non sia
stato possibile acquisire tempestivamente il contratto perfezionato, sarà sufficiente
produrre il relativo schema, sottoscritto dal datore di lavoro, rispondente alla copia
inoltrata per l'acquisizione della sottoscrizione del lavoratore.
In tale caso i competenti uffici provvederanno all'assegnazione delle unità richieste,
con riserva di rilascio dell'autorizzazione non appena sarà stata trasmessa agli uffici
copia del contratto stipulato.
Si evidenzia che al lavoratore è accordato un periodo massimo di sei mesi per l'ingresso
in Italia, a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione, trascorso infruttuosamente il
quale la stessa perde validità.
4) Premesso che le assegnazioni annuali si riferiscono a due categorie di lavoratori
e precisamente:
- lavoratori "privilegiati", per i quali viene individuata da parte del
Ministero una quota per ogni singola nazionalità;
- lavoratori "non privilegiati", per i quali viene assegnata una quota
complessiva per le nazionalità restanti.
Saranno osservati i seguenti criteri, in caso di successive variazioni, rispetto ai
contenuti dell'istanza.
a) Qualora l'istanza abbia ad oggetto lavoratori "privilegiati", potrà
variarsi, nell'ambito della medesima nazionalità, il nominativo dei lavoratori da
assumere, mantenendo la priorità derivante dalla data di presentazione dell'istanza
stessa, entro il limite numerico individuato dagli interessati in tale sede.
La priorità, invece, verrà meno quando sia mutata la nazionalità
"privilegiata" con altra parimenti tale.
In tale ipotesi la relativa istanza sarà posizionata "in coda" a quelle
riguardanti la nuova nazionalità individuata.
b) Sarà, invece, mantenuta la priorità, entro il limite numerico individuato con
l'istanza, quando la variazione riguardi i nominativi dei lavoratori e/o la loro
nazionalità, nell'ambito della quota inerente le nazionalità "non
privilegiate".
c) Infine, relativamente agli scambi tra nazionalità "privilegiate" e non, tale
circostanza comporta la perdita della priorità e la collocazione dell'istanza "in
coda", nell'ambito della nuova categoria prescelta.
5) Le istanze rimaste eventualmente inevase saranno trattenute agli atti dell'ufficio e
potranno essere successivamente soddisfatte, nel rispetto delle modalità sopra indicate,
qualora si verifichino nuove assegnazioni o sopravvenute disponibilità di quote, anche
per effetto del mancato accoglimento di talune di esse, entro i limiti temporali indicati
al punto 7).
6) Il rigetto delle istanze dovrà essere adottato con formale provvedimento motivato, da
notificarsi agli interessati.
7) Le istanze avranno validità limitatamente all'anno solare durante il quale sono state
presentate e potranno essere soddisfatte esclusivamente con le quote assegnate per tale
anno.
Pertanto i datori di lavoro, le cui istanze siano rimaste inevase, dovranno provvedere
alla loro ripresentazione nell'anno solare successivo, secondo le modalità già
illustrate, sempreché, ovviamente, permangano i requisiti occorrenti e l'esigenza della
richiesta.
Quanto sopra vale, anche, per le istanze rimaste eventualmente inevase, ivi comprese
quelle prodotte nel corso del c.a. 2000.
Queste ultime potranno essere riproposte in carta semplice, qualora nel corso dell'anno
2000 siano state prodotte in bollo.
8) Per il c.a. 2000 le istanze prodotte saranno esaminate e definite secondo le modalità
in precedenza adottate.
Si ritiene, in tal modo, che le procedure avvistate possano assolvere alla duplice
finalità di consentire la sollecita acquisizione di dati certi, da fornire al Ministero
del lavoro ed all'URLMO, per quanto di rispettiva competenza e, nel contempo, di informare
i rapporti con l'utenza a principi di trasparenza ed imparzialità, evitando il ripetersi
di inconvenienti di carattere operativo, più volte verificatisi in passato.
Si invitano, pertanto, codesti uffici a dare puntuale adempimento a quanto prescritto.
LASSESSORE ( On.le Antonino Papania )