CIRCOLARE 9 giugno 2000, n. 15. GURS n.31 del 30/06/2000
Borse di studio per i figli dei lavoratori emigrati all'estero, art. 13 della legge regionale n. 55/80, modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 38/84, anno scolastico ed accademico 1999-2000.

Ai Rettorati universitari dell'Isola
Ai Provveditorati agli studi
Ai Comuni dell'Isola

e, p.c.  Alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento affari regionali 


Al Ministero degli italiani all'estero
Alle Prefetture dell'Isola
Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale
Alle Sedi regionali delle associazioni degli emigrati
Alle Sedi regionali degli istituti di patronato
Alla Ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro
Si rende noto che per l'anno scolastico ed accademico 1999-2000 saranno conferite, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, delle borse di studio da assegnare ai figli di emigrati all'estero, dell'importo di L. 500.000 ciascuna per gli studenti universitari che non siano fuori corso e di L. 200.000 per la frequenza a scuole secondarie di 2o grado o a corsi di formazione professionale.
In particolare gli aspiranti, durante il predetto anno scolastico e accademico, debbono avere frequentato in Sicilia, un corso legale di studi universitari, riportando, nelle varie sessioni di esami previsti dal piano di studi, una media non inferiore ai 24/30 o una scuola di 2° grado, statale o parificata, riportando agli scrutini o agli esami una media non inferiore ai 7/10 o equivalente ovvero, con esito favorevole, un corso di 1a formazione professionale finanziato dalla Regione siciliana.
In deroga a quanto disposto al punto D della circolare n. 12/450 del 29 marzo 1985 la domanda dovrà essere inoltrata a questo Assessorato tramite il comune di residenza dello studente, entro il 31 ottobre 2000, corredata dalla seguente documentazione:
-  certificato di nascita, con la paternità ove la stessa non si evinca dallo stato di famiglia;
-  certificato di residenza e stato di famiglia;
-  codice fiscale dell'interessato o del genitore o dell'affidatario nel caso di richiedenti minori;
-  certificato del sindaco, attestante che almeno uno dei genitori dell'aspirante è emigrato all'estero da almeno un anno;
-  per gli orfani, certificato di morte e dichiarazione attestante che il genitore era emigrato all'estero per motivi di lavoro;
-  dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che per lo stesso anno scolastico o accademico non sono state richieste nè ottenute provvidenze analoghe da altri enti;
ed inoltre:
-  per le scuole secondarie di 2° grado: certificato attestante la frequenza ed altro con l'esito conseguito ed i voti riportati;
- per l'Università:
1) piano di studi presentato dallo studente ed approvato dall'Università o, in mancanza, piano generale di studi consigliato dalla facoltà;
2) certificato di studi attestante i voti riportati nelle singole materie, da presentarsi all'Assessorato del lavoro entro il 30 aprile 2001;
- per i corsi di formazione professionale: copia autenticata dell'attestato rilasciato a fine corso. La suddetta documentazione, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997, può essere sostituita da autocertificazione corredata da copia fotostatica del documento di identità o da dichiarazione sostitutiva al sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta dall'interessato o dal genitore o tutore in caso di minori.
La domanda deve essere avanzata dall'aspirante se maggiorenne, o da uno dei genitori, o dal tutore, o dal curatore, o dalla persona cui il minore è stato regolarmente affidato, qualora lo stesso sia minore di età.
I rettorati universitari sono pregati di pubblicizzare la presente circolare presso le sedi universitarie di competenza.
I provveditorati agli studi, altresì, sono pregati di curarne la diffusione presso la scuola secondaria di 2o grado della provincia.
I comuni dell'Isola provvederanno mediante la pubblicazione presso il proprio albo pretorio.
Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione circa l'avvenuta diffusione.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L’ASSESSORE (On.le Antonino Papania )


Allegato
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
Mod. EM/10 Borse di studio per figli di emigrati
All'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

Per il tramite del comune di  
il sottoscritto  
nato a   il
e residente in   via
chiede, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 55/80 e successive modifiche ed integrazioni, il conferimento della borsa di studio per l'anno scolastico-accademico 1999-2000 relativamente al seguente nominativo  


Allega i documenti richiesti.


firma
Documenti da allegare:
1) certificato di nascita, con la paternità ove la stessa non si evinca dallo stato di famiglia;
2) certificato di residenza e stato di famiglia;
3) codice fiscale dell'interessato o del genitore in caso di aspiranti minori;
4) certificato del sindaco, attestante lo stato di emigrazione di uno dei genitori da almeno un anno;
5)  dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che il richiedente non ha chiesto nè ottenuto per lo stesso anno accademico o scolastico provvidenze analoghe;
6)  in caso di orfani, certificato di morte del genitore e dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che lo stesso era emigrato all'estero per motivi di lavoro;
7)  per la scuola media di II grado: certificato attestante la frequenza e il conseguimento della promozione con i voti riportati;
8)  per l'Università: piano di studi presentato dallo studente ed approvato dalla facoltà o, in mancanza, piano generale di studi consigliato dalla facoltà. Certificato attestante le materie sostenute ed i voti riportati nelle varie sessioni. Entro il 30 aprile dell'anno successivo ulteriore certificato degli esami sostenuti nella sessione di febbraio;
9) per i corsi di formazione professionale, copia autenticata dell'attestato rilasciato a fine corso.
La suddetta documentazione, ai sensi della legge n. 127 del 15 giugno 1997, può essere sostituita da autocertificazione corredata da copia fotostatica del documento di identità o da dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

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