ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLEMIGRAZIONE
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
CIRCOLARE N. 14/2000 - GURS n.31 del 30/06/2000
Prot. n. 4996 / Coord. reg. lì, 9 giugno 2000.
Oggetto
: Lavori socialmente utili - Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, art.8 - Disciplina dellutilizzo nelle attività.-
- A tutti gli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili
- AllAgenzia regionale per limpiego e la formazione professionale
- AllUfficio regionale del lavoro e della massima occupazione
- AllIspettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, per conoscenza,
- Alla V Commissione legislativa dellAssemblea regionale
siciliana
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Al Ministero del lavoro - Direzione generale per limpiego - Div. II
- Agli Uffici di Gabinetto degli Onorevoli Assessori Regionali
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
- Al Coordinamento regionale dellI.N.P.S.
- Ai Gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dellAssessorato regionale del lavoro
LORO SEDI
Pervengono numerosi quesiti in merito allapplicazione dellart.8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, inerente la disciplina dellutilizzo nelle attività socialmente utili.
Al riguardo va precisato che con circolare assessoriale 13 maggio 1998, n.312, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.29 del 6 giugno 1998, sono state già emanate direttive sulla materia. Sulla scorta di conforme avviso della Commissione regionale per limpiego, reso nella seduta del 7 giugno 2000 (nota prot. n.3159/CRI dell8 giugno 2000), si impartiscono i seguenti chiarimenti.
Preliminarmente occorre ricordare che il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, allart.4, ha introdotto alcune innovazioni al regime di utilizzazione inerenti la denominazione dellassegno e la durata della prestazione, di cui si è trattato al punto 6 della circolare assessoriale 16 maggio 2000, n.12. Per il resto, il legislatore ha mantenuto limpianto normativo dellart.8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468.
Va, comunque, ribadito che lutilizzazione dei lavoratori nelle attività socialmente utili non determina linstaurazione di un rapporto di lavoro.
1. Impegno orario dei lavoratori
I punti 3 e 4 della circolare assessoriale 13 maggio 1998, n.312, dispongono che "determinata larticolazione dellorario dimpegno progettuale da parte del soggetto utilizzatore, ove limpegno del lavoratore ricada in un giorno festivo sussiste il diritto allastensione dalle attività progettuali oltre che allerogazione dellassegno, mentre non compete leventuale trattamento integrativo".
Ne consegue che se un ente articola lorario delle attività con cadenza settimanale che preveda limpegno nei giorni di domenica ciò non comporta la concessione di un periodo di riposo compensativo, nella considerazione che lente ha determinato in forza delle specifiche attività socialmente utili in cui i lavoratori vengono utilizzati larticolazione dellorario che prevede in via ordinaria limpegno nei giorni di domenica o di sabato.
Infatti, la disposizione della circolare assessoriale n.312/98 sopra richiamata, intende chiaramente riferirsi al caso in cui una festività (Natale, Capodanno, 25 aprile, 1° maggio, Ferragosto, ecc.) ricada in un giorno in cui sia prevista lattività socialmente utile, in favore del lavoratore sussiste il diritto allastensione dalle attività oltre che allerogazione dellassegno, mentre non compete leventuale trattamento integrativo.
Va, altresì precisato che nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo ovvero la concessione di riposi compensativi che comportino il riequilibrio del medesimo orario (cfr. Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro, 26 maggio 1995, n.66, punto 2).
2. Assenze per malattia
Il punto 8 della circolare assessoriale n.312/98 nel richiamare lart.8, comma 11, del decreto legislativo n. 468/97 dispone che "Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dellassegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Al riguardo, è opportuno fare riferimento al contratto collettivo di lavoro che trova applicazione per il personale dipendente dellente utilizzatore, proporzionalmente alla durata dellimpegno progettuale".
Come è noto, limpegno orario dei lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili va articolato con cadenza settimanale e determinato dal soggetto promotore in funzione delle effettive esigenze di utilizzo dei lavoratori con moduli anche verticali.
Qualora larticolazione delle prestazioni è distribuita in tutti i giorni lavorativi, (articolazione orizzontale) per il diritto ai riposi compensativi e per il periodo massimo di assenza per malattia si farà riferimento al contratto collettivo di lavoro che trova applicazione per il personale dipendente dallente utilizzatore.
Qualora, invece, larticolazione delle prestazioni è ripartita su alcuni giorni della settimana, (articolazione verticale) per il diritto ai riposi compensativi e per il periodo massimo di assenza per malattia si farà riferimento al contratto collettivo di lavoro che trova applicazione per il personale dipendente dallente utilizzatore proporzionalmente ridotto alle giornate di lavoro che vengono prestate.
Si è avuto modo di apprendere dalla corrispondenza che alcuni Enti computano il periodo massimo di astensione per malattia in ore. Al riguardo si specifica che lassenza per malattia va computata per giorni e non già in ore.
Ad esempio, in caso di articolazione orizzontale delle prestazioni di un lavoratore utilizzato in l.s.u. in un ente in cui trova applicazione il contratto collettivo di lavoro del comparto enti locali, al lavoratore dipendente dellente competono 9 mesi nel triennio interamente retribuiti (cfr. art.21 del c. c. n. l. del 6 luglio 1995). Pertanto, al lavoratore impegnato in l.s.u., nel caso che lestensione dellimpegno sia annuale, competono 3 mesi di assenze per malattia, che, se documentate, non comportano la sospensione dellassegno.
Ai lavoratori lEnte utilizzatore dovrà comunicare la durata e la collocazione temporale della prestazione. LEnte utilizzatore può variare la collocazione temporale della prestazione, dandone comunicazione al lavoratore almeno 10 giorni prima. Il lavoratore può rifiutare la variazione temporale della prestazione soltanto in presenza di documentate e particolari situazioni familiari, sanitarie e per svolgere altri lavori.
3. Assenze per maternità
Vengono, poi, sollevati quesiti in merito alla mutuabilità di taluni istituti della legislazione in materia di tutela della maternità.
Al riguardo, occorre ricordare che la Corte Costituzionale, con Sentenza n.310 del 7 16 luglio 1999, pubblicata sulla G.U.R.I., 1° Serie speciale n.29 del 21 luglio 1999, ha, tra laltro, segnalato che "il rapporto che si instaura a seguito dello svolgimento di lavori socialmente utili , anche se ha origine da motivi assistenziali, riguarda pur sempre un impegno lavorativo certamente precario ma a carattere continuativo e retribuito, pur se non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. E ben vero che detta attività presenta caratteri peculiari che possono giustificare la sua riconduzione, da parte del legislatore, al di fuori dellambito del rapporto di lavoro tipico. In definitiva deve precisarsi che, se il legislatore può escludere determinati istituti previdenziali o assistenziali per alcune attività lavorative, non può tuttavia privare le stesse di fondamentali garanzie costituzionalmente previste, anche se ha sempre la facoltà di modulare la disciplina dei vari istituti secondo le caratteristiche e le esigenze di ciascuna attività.".
Ciò premesso, occorre qui ricordare che la materia posta è stata disciplinata dallart.8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e con la Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27 luglio 1998, n.100/98, punto 2.6, a cui si fa rinvio, sono state emanate le direttive applicative.
Nel caso in cui il legislatore non abbia disciplinato specificatamente la materia alla luce della richiamata Sentenza n.310/99 della Corte i soggetti utilizzatori valuteranno la possibilità di mutuare la disciplina vigente con quella di riferimento dei dipendenti dellente utilizzatore occupati a tempo pieno o parziale.-
LASSESSORE (On.le Antonino Papania)