ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE

Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro

CIRCOLARE N. 14/2000 - GURS n.31 del 30/06/2000

Prot. n. 4996 / Coord. reg. lì, 9 giugno 2000.

Oggetto: Lavori socialmente utili - Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, art.8 - Disciplina dell’utilizzo nelle attività.-

 

- A tutti gli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili
- All’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
- All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
- All’Ispettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione

e, per conoscenza,

- Alla V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Al Ministero del lavoro - Direzione generale per l’impiego - Div. II
- Agli Uffici di Gabinetto degli Onorevoli Assessori Regionali
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
- Al Coordinamento regionale dell’I.N.P.S.
- Ai Gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell’Assessorato regionale del lavoro

LORO SEDI

Pervengono numerosi quesiti in merito all’applicazione dell’art.8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, inerente la disciplina dell’utilizzo nelle attività socialmente utili.

Al riguardo va precisato che con circolare assessoriale 13 maggio 1998, n.312, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.29 del 6 giugno 1998, sono state già emanate direttive sulla materia. Sulla scorta di conforme avviso della Commissione regionale per l’impiego, reso nella seduta del 7 giugno 2000 (nota prot. n.3159/CRI dell’8 giugno 2000), si impartiscono i seguenti chiarimenti.

Preliminarmente occorre ricordare che il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, all’art.4, ha introdotto alcune innovazioni al regime di utilizzazione inerenti la denominazione dell’assegno e la durata della prestazione, di cui si è trattato al punto 6 della circolare assessoriale 16 maggio 2000, n.12. Per il resto, il legislatore ha mantenuto l’impianto normativo dell’art.8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468.

Va, comunque, ribadito che l’utilizzazione dei lavoratori nelle attività socialmente utili non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

1. Impegno orario dei lavoratori

I punti 3 e 4 della circolare assessoriale 13 maggio 1998, n.312, dispongono che "determinata l’articolazione dell’orario d’impegno progettuale da parte del soggetto utilizzatore, ove l’impegno del lavoratore ricada in un giorno festivo sussiste il diritto all’astensione dalle attività progettuali oltre che all’erogazione dell’assegno, mentre non compete l’eventuale trattamento integrativo".

Ne consegue che se un ente articola l’orario delle attività con cadenza settimanale che preveda l’impegno nei giorni di domenica ciò non comporta la concessione di un periodo di riposo compensativo, nella considerazione che l’ente ha determinato – in forza delle specifiche attività socialmente utili in cui i lavoratori vengono utilizzati – l’articolazione dell’orario che prevede in via ordinaria l’impegno nei giorni di domenica o di sabato.

Infatti, la disposizione della circolare assessoriale n.312/98 sopra richiamata, intende chiaramente riferirsi al caso in cui una festività (Natale, Capodanno, 25 aprile, 1° maggio, Ferragosto, ecc.) ricada in un giorno in cui sia prevista l’attività socialmente utile, in favore del lavoratore sussiste il diritto all’astensione dalle attività oltre che all’erogazione dell’assegno, mentre non compete l’eventuale trattamento integrativo.

Va, altresì precisato che nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo ovvero la concessione di riposi compensativi che comportino il riequilibrio del medesimo orario (cfr. Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale dei rapporti di lavoro, 26 maggio 1995, n.66, punto 2).

2. Assenze per malattia

Il punto 8 della circolare assessoriale n.312/98 – nel richiamare l’art.8, comma 11, del decreto legislativo n. 468/97 – dispone che "Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell’assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Al riguardo, è opportuno fare riferimento al contratto collettivo di lavoro che trova applicazione per il personale dipendente dell’ente utilizzatore, proporzionalmente alla durata dell’impegno progettuale".

Come è noto, l’impegno orario dei lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili va articolato con cadenza settimanale e determinato dal soggetto promotore in funzione delle effettive esigenze di utilizzo dei lavoratori con moduli anche verticali.

Qualora l’articolazione delle prestazioni è distribuita in tutti i giorni lavorativi, (articolazione orizzontale) per il diritto ai riposi compensativi e per il periodo massimo di assenza per malattia si farà riferimento al contratto collettivo di lavoro che trova applicazione per il personale dipendente dall’ente utilizzatore.

Qualora, invece, l’articolazione delle prestazioni è ripartita su alcuni giorni della settimana, (articolazione verticale) per il diritto ai riposi compensativi e per il periodo massimo di assenza per malattia si farà riferimento al contratto collettivo di lavoro che trova applicazione per il personale dipendente dall’ente utilizzatore proporzionalmente ridotto alle giornate di lavoro che vengono prestate.

Si è avuto modo di apprendere dalla corrispondenza che alcuni Enti computano il periodo massimo di astensione per malattia in ore. Al riguardo si specifica che l’assenza per malattia va computata per giorni e non già in ore.

Ad esempio, in caso di articolazione orizzontale delle prestazioni di un lavoratore utilizzato in l.s.u. in un ente in cui trova applicazione il contratto collettivo di lavoro del comparto enti locali, al lavoratore dipendente dell’ente competono 9 mesi nel triennio interamente retribuiti (cfr. art.21 del c. c. n. l. del 6 luglio 1995). Pertanto, al lavoratore impegnato in l.s.u., nel caso che l’estensione dell’impegno sia annuale, competono 3 mesi di assenze per malattia, che, se documentate, non comportano la sospensione dell’assegno.

Ai lavoratori l’Ente utilizzatore dovrà comunicare la durata e la collocazione temporale della prestazione. L’Ente utilizzatore può variare la collocazione temporale della prestazione, dandone comunicazione al lavoratore almeno 10 giorni prima. Il lavoratore può rifiutare la variazione temporale della prestazione soltanto in presenza di documentate e particolari situazioni familiari, sanitarie e per svolgere altri lavori.

3. Assenze per maternità

Vengono, poi, sollevati quesiti in merito alla mutuabilità di taluni istituti della legislazione in materia di tutela della maternità.

Al riguardo, occorre ricordare che la Corte Costituzionale, con Sentenza n.310 del 7 – 16 luglio 1999, pubblicata sulla G.U.R.I., 1° Serie speciale n.29 del 21 luglio 1999, ha, tra l’altro, segnalato che "il rapporto che si instaura a seguito dello svolgimento di lavori socialmente utili …, anche se ha origine da motivi assistenziali, riguarda pur sempre un impegno lavorativo certamente precario ma a carattere continuativo e retribuito, pur se non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. E’ ben vero che detta attività presenta caratteri peculiari … che possono giustificare la sua riconduzione, da parte del legislatore, al di fuori dell’ambito del rapporto di lavoro tipico. … In definitiva deve precisarsi che, se il legislatore può escludere determinati istituti previdenziali o assistenziali per alcune attività lavorative, non può tuttavia privare le stesse di fondamentali garanzie costituzionalmente previste, anche se ha sempre la facoltà di modulare la disciplina dei vari istituti secondo le caratteristiche e le esigenze di ciascuna attività.".

Ciò premesso, occorre qui ricordare che la materia posta è stata disciplinata dall’art.8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e con la Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27 luglio 1998, n.100/98, punto 2.6, a cui si fa rinvio, sono state emanate le direttive applicative.

Nel caso in cui il legislatore non abbia disciplinato specificatamente la materia – alla luce della richiamata Sentenza n.310/99 della Corte – i soggetti utilizzatori valuteranno la possibilità di mutuare la disciplina vigente con quella di riferimento dei dipendenti dell’ente utilizzatore occupati a tempo pieno o parziale.-

L’ASSESSORE (On.le Antonino Papania)

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