Allegato "A"
SCHEMA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Attività socialmente utili Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, articoli 1, 3, 5 e 6 Provvedimenti conseguenti.- (atto esecutivo del competente organo del soggetto utilizzatore)
VISTO il Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, recante "Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega conferita dallart.45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144";
VISTO il comma 1, articolo 1, del citato decreto che stabilisce che i soggetti di cui allart.3, comma 1, del Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e successive modificazioni, denominati dalla nuova disciplina enti utilizzatori, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui allart.2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui allart.5, comma 3 ovvero possono ricorrere allutilizzo dei predetti soggetti, anche per attività diverse, da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nellelenco delle attività di cui allarticolo 3 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81;
CONSIDERATO che, come stabilito dal comma 2, dellart.1 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, nel caso di progetti originariamente promossi tra più enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare lutilizzazione dei soggetti di cui allart.2, comma 1, permane in capo agli enti cui istituzionalmente lattività è collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta lattività;
VISTO lart.2 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, che individua i soggetti aventi titolo alla prosecuzione nelle attività socialmente utili oggetto della presente deliberazione;
CONSIDERATO che le attività in cui impegnare i soggetti medesimi sono quelle stabilite dal comma 1 dellart.3 del citato decreto, ai fini della definizione dellelenco generale e che, come previsto nei commi 2 e 3 del medesimo articolo, le Regioni e le Province, nellambito di propria competenza, possono integrare lelenco generale delle attività, a livello regionale e provinciale, in rapporto alla finalizzazione dello sbocco occupazionale territoriale dei soggetti, mediante trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero finanziate da fondi strutturali europei ovvero oggetto di programmazione negoziata;
VISTA la Circolare dellAssessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dellemigrazione . maggio 2000, n. , con la quale vengono impartite le prime direttive in merito allattuazione delle nuove disposizioni normative;
CONSIDERATO che la Regione, avvalendosi della facoltà di ampliare ulteriormente lelenco generale delle attività socialmente utili, ai sensi e per gli effetti dellart.3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, in armonia con le previsioni di cui allart.1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3, ha disposto che le attività socialmente utili possono essere attuate nellambito di tutti i settori istituzionali degli enti utilizzatori delle attività;
VISTE le procedure di decisione, di comunicazione, di trasformazione, di cui allart.5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, nonché la richiamata circolare assessoriale;
CONSIDERATO che questo Ente intende utilizzare tutte le misure e gli strumenti di collocazione lavorativa e di fuoriuscita dei soggetti di cui allart.2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, previsti dalla Convenzione sottoscritta dalla Regione siciliana con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il 20 dicembre 1999, ai sensi dellart.45, comma 6, della legge 144/99, e dalla Convenzione che la Regione siciliana è impegnata a sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale in base alla norma di cui al comma 1 dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81;
RITENUTO, infine, che il sottoscrivente Ente Utilizzatore a seguito di verifiche effettuate al proprio interno e sul territorio, in relazione alla tipologia di attività svolta dai soggetti medesimi con il/i progetto/i di lavori socialmente utili promosso/i da codesto Ente e denominato/i
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RAVVISATO di assumere limpegno a (riportare lipotesi che ricorre nella fattispecie):
continuare ad utilizzare i soggetti di cui allart.2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, nelle attività del/i progetto/i originario/i e compiere gli adempimenti a tal fine prescritti dallart.5 del decreto, come dal presente provvedimento; | |
avvalersi della facoltà concessa dalla norma di cui al comma 2, articolo 1, di utilizzare gli stessi per attività diverse da quelle originariamente previste nel progetto/i e compiere gli adempimenti a tal fine prescritti, come dalla presente delibera, da trasmettere nei termini previsti dallart.5, comma 3, del decreto, alla Commissione regionale per limpiego; | |
non continuare ad utilizzare i soggetti di cui allart.2, comma 1, del decreto ed avvalendosi della facoltà concessa dalla norma di cui al comma 2, articolo 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, di trasferire gli stessi allente ., che ne assume tutti gli obblighi e responsabilità, come da Convenzione allegata sottoscritta tra le parti, e facente parte integrante del presente atto esecutivo da trasmettere nei termini previsti dallart.5, comma 3, del decreto, alla Commissione regionale per limpiego; |
TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO, questo ente,
quale promotore di attività progettuale in corso alla data del 31/12/1999;
ovvero
quale ente subentrante, per la prosecuzione delle attività socialmente utili promosse dallente in corso alla data del 31/12/1999;
DELIBERA
e di proseguire le attività socialmente utili, svolte alla data del 31/12/1999, e rientranti tra quelle oggetto del progetto LSU originariamente deliberato e attuato, così come previste dallarticolo 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, e indicate nellapposito elenco allegato (sub allegato A 2); |
e di utilizzare i soggetti di cui allelenco nominativo del punto 1) in attività socialmente utili diverse da quelle oggetto del progetto LSU originariamente deliberato e attuato, e indicate nellapposito elenco allegato (sub allegato A 2); |
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ovvero
Dare atto che i soggetti di cui allelenco nominativo saranno utilizzati nelle attività socialmente utili con orario aggiuntivo rispetto a quello previsto allart.4, comma 1, decreto legislativo n.81/2000 e, precisamente, saranno utilizzati per un totale di numero ... ore settimanali, distribuite su numero .. giorni settimanali, con oneri a carico di questo Ente per numero .. monte ore, il cui relativo stanziamento economico, ammontante a Lire .. graverà sul capitolo del bilancio di questo ente .;
In caso di Ente Utilizzatore che continua le attività socialmente
utili già oggetto delle attività progettuali in corso al 31/12/1999:
alle sedi competenti per territorio: dei Servizi per lImpiego, della Direzione
Provinciale del Lavoro e dellINPS;
In caso di mutamento di attività :
alla Commissione tripartita o ad altro organo regionale competente, per l'approvazione; la
delibera dovrà poi essere trasmessa alle sedi di cui al la lettera a);
In caso di Ente Utilizzatore subentrante per la prosecuzione delle attività socialmente
utili:
alla Commissione tripartita o ad altro organo regionale competente per l'approvazione; la
delibera dovrà poi essere trasmessa alle sedi di cui al la lettera a);
sub allegato A 3
ESEMPLIFICAZIONE DELLE MISURE VOLTE
ALLA CREAZIONE DI OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALE
nei settori previsti allart.3, comma 1, del decreto legislativo n.81/2000 e secondo le disposizioni previste allart.6, comma 1, del citato decreto;
NOTA DI INDIRIZZO PER ENTI UTILIZZATORI PROMOTORI/GESTORI DI PROGETTI LPU NON CONCLUSI ENTRO IL 31/12/1999 AI SENSI DEL D.L. 390/99.
Fermo restando quanto previsto a carico dei soggetti promotori dallart. 2, c7, del D. Lgs. n.468/97, gli Enti Utilizzatori che alla data del 30/04/2000 risultavano intestatari di progetti LPU, ai sensi dell'art.1, c2, lett.a) del D. Lgs. n..468/97, per i quali non sia intervenuta la costituzione in impresa e la stipula di convenzioni per laffidamento dei servizi, possono deliberare di proseguire le attività socialmente utili dei progetti originari indicando come sbocco occupazionale lo stesso previsto dai piani di impresa certificati, da realizzarsi entro i primi sei mesi delle prestazioni dei soggetti di cui al punto 1).