REPUBBLICA ITALIANA- REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro

Allegati e Procedura

CIRCOLARE N. 12/2000  Prot. n. 4097/Coord. reg. lì, 16 maggio 2000.- GURS n.26 del 02/06/2000

OGGETTO: Primi indirizzi interpretativi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 – Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’art.45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144.-

- Agli Enti utilizzatori di progetti di lavori socialmente utili
- All’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
- All’Ufficio regionale del lavoro e della m.o.
- All’Ispettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della m.o.
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro

e, per conoscenza,

- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- All’On.le Ministero del lavoro e della previdenza sociale  Segreteria del Sottosegretario di Stato, dott. Raffaele MORESE - Direzione generale per l’impiego - Divisione II
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- Alla Sede regionale dell’I.N.P.S. - PALERMO
- Ai Gruppi delle Direzioni I e II dell’Assessorato regionale del lavoro

L O R O S E D I

Su conforme determinazione della Commissione regionale per l’impiego, resa nella seduta del 10 maggio 2000, ed in conformità alle norme di attuazione dello Statuto della Regione di cui al D. P. R. n.1138/52 e successive modifiche, si emanano le seguenti direttive, in armonia con la nota di indirizzo statale, rimessa con missiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l’impiego prot. n°187/SDGI/00 del 21 aprile 2000.

1. Premessa

In attuazione della delega contenuta all’art.45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144, è stato emanato il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n.82 del 7 aprile 2000, che, in conformità ai criteri di delega, modifica ed integra la normativa recata dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468.

Sulla nuova disciplina, che innova per molti aspetti la fattispecie normativa del richiamato decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, in armonia con le direttive statali, si forniscono le prime indicazioni operative al fine di consentire soprattutto la continuità dell’utilizzo in attività socialmente utili dei soggetti interessati. In modo particolare saranno esaminati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81.

Con successiva circolare saranno impartite direttive in merito agli articoli 6 (misure volte alla creazione di opportunità occupazionali), 7 (incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile) e 9 (disciplina sanzionatoria) del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81.

2. Ambito di applicazione

Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, trova applicazione soltanto nei confronti dei soggetti utilizzati in progetti di lavori socialmente utili, individuati dall’art.2 dello stesso decreto e meglio precisati al punto 4 della presente circolare.

Per effetto dell’art.2, comma 2, lettera e), non sono destinatari del predetto regime normativo i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all’art.11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468.

Corre l’obbligo di precisare che è in corso di esame da parte dell’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge n.1062 che, tra l’altro, estende ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all’art.11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, nonché fa salve le posizioni giuridiche dei soggetti ai quali trovava applicazione il regime transitorio dei lavori socialmente utili, prima dell’entrata in vigore dell’atto normativo in parola.

I progetti approvati in vigenza del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, possono continuare a produrre effetti fino alla scadenza, prevista dalla normativa vigente al tempo dell’approvazione dei progetti da parte della Commissione regionale per l’impiego, salvo quanto espressamente previsto al successivo punto 3 per i progetti di lavori di pubblica utilità.

3. Individuazione degli enti utilizzatori – Art.1

L’art.1 del decreto in esame definisce, da un lato, la categoria degli enti utilizzatori, facendo espresso rinvio all’art.3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, dall’altro, consente agli stessi in quanto già promotori o gestori di attività progettuali di lavori socialmente utili – approvate ai sensi del decreto legislativo n.468/97 e prorogate ai sensi della legge n.144/99 – la prosecuzione delle attività socialmente utili, in corso alla data del 31 dicembre 1999, e promosse sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’art.1, comma 2, del decreto legislativo n.468/97, finanziate con le risorse del fondo nazionale per l’occupazione.

La prosecuzione delle attività è consentita, dunque, dalle nuove disposizioni, solo agli enti che, alla data del 31 dicembre 1999, abbiano in essere attività progettuali approvate ai sensi del decreto legislativo n.468/97 e che utilizzino soggetti come individuati dall’art.2 del decreto legislativo 21 febbraio 2000, n.81. Le disposizioni del richiamato decreto legislativo in esame, relative alla continuità delle attività, trovano applicazione anche nei confronti di quegli enti beneficiari di proroga, fino al 30 aprile 2000, ai sensi del decreto legge n.390/99, i cui effetti sono stati fatti salvi dall’art.62, comma 6, della legge n.488/99.

Al fine di ampliare le opportunità di sbocco occupazionale, l’art.1, comma 1, del decreto in esame, oltre a consentire ai predetti enti la prosecuzione delle attività, concede agli stessi la possibilità di:

trasferire i soggetti impegnati in attività socialmente utili ad altri enti, purché ricompresi tra quelli di cui all’art.3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, per lo svolgimento di attività anche diverse da quelle originarie, attraverso lo strumento convenzionale. In tale ipotesi, per esigenze di sistematicità con la fattispecie di cui all’art.1, comma 2, gli oneri sono a carico dell’ente subentrante nell’utilizzo, salvo diversa previsione stabilita in convenzione;
ovvero di impegnare i soggetti in attività diverse da quelle originariamente oggetto dei progetti, purché rientranti tra quelle indicate nel successivo articolo 3 del decreto in parola.

Nelle ipotesi di trasferimento di soggetti e di mutamento di attività, vanno osservate le procedure previste dall’art.5, comma 3.

Nell’ambito della Regione siciliana, nelle more della riforma dei servizi per l’impiego e del mercato del lavoro, gli enti utilizzatori rimetteranno le deliberazioni inerenti il trasferimento di soggetti e di mutamento di attività alla Commissione regionale per l’impiego, che si avvarrà del supporto tecnico professionale del Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro.

La norma di cui all’art.1, comma 2, per consentire l’esatta individuazione dell’ente utilizzatore e nella logica della flessibilità gestionale delle attività, disciplina le ipotesi di attività progettuali originariamente promosse in concorso tra più enti.

Tra queste vanno ricompresi, ad esempio, i cosiddetti progetti "interregionali", ossia quelli attivati in relazione alle disposizioni di cui all’art.5, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, redatti sulla base di convenzioni tra amministrazioni pubbliche con competenze interregionali e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tali casi la continuità di utilizzo dei soggetti permane in capo agli enti, cui l’attività è istituzionalmente collegata, comprese, pertanto, le attività promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, ovvero a quelli presso i quali l’attività viene effettivamente svolta.

Tale fattispecie non prevede la stipula di convenzione tra ente titolare del progetto e l’ente subentrante in quanto l’individuazione del nuovo ente titolare è direttamente stabilita dal decreto in esame salvo che trattasi di passaggio di competenze istituzionali in atto non definite per le quali necessita, invece, il ricorso alla convenzione.

Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art.1 trovano applicazione anche nei confronti degli enti utilizzatori che alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, abbiano in corso progetti di lavori di pubblica utilità, promossi ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, per i quali non sia intervenuta la costituzione in impresa e la stipula delle convenzioni per l’affidamento dei servizi in quanto non rientranti nelle disposizioni di cui al decreto legge 2 novembre 1999, n.390.

In dipendenza delle richiamate disposizioni normative le direttive assessoriali inerenti la mobilità tra e nei progetti e, in particolare le circolari assessoriali 29 gennaio 1996, n.224, e 4 aprile 1996, n.229, pubblicate sulla G.U.R.S., Parte I, rispettivamente n.7 del 10 febbraio 1996 e n.19 del 24 aprile 1996, vengono revocate.

4. Individuazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili – Art.2

Come richiamato nel precedente punto 2, l’art.2 del decreto in esame individua l’ambito soggettivo di applicazione.

La platea, così come esplicitata dalla direttiva ministeriale, è composta esclusivamente da quei soggetti destinatari della disciplina transitoria come indicata dall’art.12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e dal decreto interministeriale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.141 del 19 luglio 1998, nonché da quei soggetti che abbiano maturato, nel periodo compreso tra l’1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999, una permanenza di 12 mesi in attività progettuali di lavori socialmente utili, finanziate con le risorse del fondo nazionale per l’occupazione, secondo quanto previsto dall’art.45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144.

Tra le condizioni necessarie per l’utilizzo in attività socialmente utili, la norma richiede che non ricorrano le ipotesi di esclusione di cui al comma 2 e precisamente che il soggetto:

non sia in possesso dei requisiti richiesti dall’art.2 del decreto interministeriale 21 maggio 1998 ai fini dell’ammissibilità al trattamento anticipato di pensione;
non usufruisca del trattamento di mobilità previsto dall’art.7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni;
non abbia prestato attività di lavori socialmente utili ai sensi dell’art.7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, ossia in utilizzo diretto;
non sia stato impegnato in progetti di lavori socialmente utili finanziati con risorse diverse da quelle del fondo nazionale per l’occupazione;
non abbia usufruito del sistema degli incentivi previsti dall’art.12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e successive modificazioni e, dunque, non abbia già conseguito un’occupazione stabile;
non sia stato dichiarato decaduto o cancellato dalle liste regionali di mobilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.9, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468.

Ai fini del proseguimento dell’utilizzo in attività socialmente utili, i soggetti, oltre ad essere in possesso dei requisiti precedentemente illustrati, dovranno risultare impegnati nelle attività progettuali alla data del 31 dicembre 1999, e produrre una dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni, che attesti la volontà a continuare nelle attività, oltreché, la sussistenza dei requisiti sopracitati.

A tal fine i lavoratori interessati dovranno utilizzare lo schema di dichiarazione di responsabilità che sarà loro inviato dalle Sedi dell’INPS, in attuazione del Messaggio dell’INPS n.392 del 17 aprile 2000.

Le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, non possono trovare applicazione nei confronti di quei soggetti già impegnati, o attualmente impegnati, in progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280.

Restano esclusi, dunque, dall’applicazione dei benefici economici previsti dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, e dalle disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili:

i soggetti impegnati in lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, ancorché gli stessi abbiano maturato dodici mesi di permanenza in tali attività, in quanto finanziate con risorse diverse da quelle a valere sul fondo nazionale per l’occupazione;
i soggetti non destinatari della disciplina transitoria di cui all’art.12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e successive modificazioni.

Si evidenzia, comunque, che i soggetti esclusi possono continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, in base alla normativa dettata dal decreto legislativo in esame in attesa degli interventi normativi regionali in materia, di cui si è fatto cenno nel punto 2 della presente circolare.

Resta, comunque, esclusa la partecipazione del fondo nazionale per l’occupazione nei connessi oneri economici, salve diverse disposizioni negoziate nell’ambito delle Convenzioni di cui all’art.45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144, e di quelle da stipulare ai sensi dell’art.8 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81.

Al riguardo si porta a conoscenza che in data 20 dicembre 1999 è stata sottoscritta una convenzione ai sensi dell’art.45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144, tra la scrivente amministrazione regionale ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nell’individuare talune azioni di politica attiva del lavoro volte alla stabilizzazione occupazionale e di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, destina dette azioni, e le relative risorse del fondo nazionale per l’occupazione:

prioritariamente, ai soggetti utilizzati in lavori socialmente utili che hanno conseguito una permanenza nei progetti di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998 o che hanno maturato la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell’art.45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144;
ai soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, e successive modifiche ed integrazioni, rientranti nel regime transitorio, così come definito dall’art.9 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, in quanto i predetti lavoratori sono stati utilizzati in progetti di lavori socialmente utili, parzialmente finanziati con risorse del fondo nazionale per l’occupazione ed approvati ai sensi dell’art.1 della legge 28 novembre 1996, n.608, e del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468;
ai soggetti in attività socialmente utili in base a progetti finanziati dagli enti di cui all’art.11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468;
ai lavoratori in mobilità ed in cassa integrazione salariale;
ai disoccupati o inoccupati;
ai soggetti in condizioni di svantaggio individuale e/o nei confronti del mercato del lavoro.

5. Attività socialmente utili – Art.3

Nell’intento di ampliare le opportunità di occupazione stabile dei soggetti interessati, le disposizioni di cui all’art.3, comma 1, oltre a richiamare espressamente le attività già individuate dalla normativa previgente (definite dall’art.1, comma 1, e dall’art.2, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468), individuano altre tipologie di attività che maggiormente si prestano ad essere oggetto di esternalizzazione, quali i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione, nonché i trasporti e la relativa logistica.

Tali attività costituiscono l’elenco generale delle attività socialmente utili.

Avvalendosi della facoltà di ampliare ulteriormente l’elenco generale delle attività socialmente utili, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, in armonia con le previsioni di cui all’art.1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3, le attività socialmente utili possono essere attuate nell’ambito di tutti i settori istituzionali degli enti utilizzatori delle attività.

Successivamente sarà valutata l’opportunità di ampliare ulteriormente l’elenco generale delle attività socialmente utili, in relazione alle concrete possibilità occupazionali presenti sul territorio, individuandole tra quelle finanziate con trasferimenti di risorse pubbliche per opere infrastrutturali o con fondi comunitari ovvero siano oggetto di programmazione negoziata.

Nelle more dell’approvazione delle iniziative legislative in materia di gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego il terzo comma dell’art.3 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, non può trovare applicazione nell’ambito della Regione siciliana. Le province regionali ed i comuni potranno, comunque, proporre a questo Assessorato di integrare o specificare l’elenco generale delle attività socialmente utili, in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale.

6. Disciplina delle prestazioni in attività socialmente utili – Art.4

L’art.4, nel ribadire che la prestazione di attività socialmente utile non configura un rapporto di lavoro subordinato, individua le condizioni di utilizzo connesse allo svolgimento delle relative attività socialmente utili. Rimane fermo il limite di impegno settimanale di 20 ore, per non più di otto ore giornaliere, per il quale viene corrisposto un assegno mensile di £.850.000, ferma restando la rivalutazione, nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo, prevista dall’art.8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468.

Al 21 aprile 2000 l’importo dell’assegno è di £.860.710.

Rimangono vigenti le disposizioni in materia di pagamento delle forme di assicurazione verso terzi e di corresponsione dell’integrazione a carico dell’ente utilizzatore, nel caso di utilizzo per un orario superiore alle venti ore settimanali. Al riguardo si rimanda alle indicazioni precedentemente fornite ed in particolare alle circolari del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale n.100/98, n.138/98 e n.61/99.

Le disposizioni di cui all’art.4, comma 2, determinano il periodo massimo della prestazione in attività socialmente utile, fissandolo in sei mesi.

Nel caso in cui la stabilizzazione non sia intervenuta o non sia prevedibile possa intervenire nei primi sei mesi di utilizzo, periodo in cui gli assegni sono a carico del fondo nazionale per l’occupazione, nell’eventuale periodo di rinnovo di sei mesi, deliberato dall’ente, la corresponsione dell’assegno sarà a carico del fondo nazionale per l’occupazione per l’ammontare pari al 50%, mentre il restante 50% sarà corrisposto dall’ente utilizzatore. Qualora spettanti, in aggiunta all’assegno, l’INPS corrisponderà gli assegni per il nucleo familiare, che versati per intero, rimarranno per entrambi i semestri a totale carico del fondo nazionale per l’occupazione.

7. Procedure di decisione, di comunicazione, di trasformazione – Art.5

Per proseguire le attività socialmente utili, già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili promossi ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, tenuto conto delle dichiarazioni di responsabilità rese dai soggetti utilizzati alla data del 31 dicembre 1999, gli enti utilizzatori adotteranno apposita delibera contenente tutti gli elementi indicati dall’art.5, comma 1, del decreto in esame, tra cui l’indicazione degli sbocchi occupazionali prevedibili, secondo le forme stabilite dagli articoli 6 e 7.

Al fine di rendere agevole l’attività degli enti si riporta l’allegato schema di deliberazione (Allegato "A").

Detta delibera dovrà essere resa esecutiva ed inviata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, alle sezioni circoscrizionali per l’impiego, alla Segreteria della Commissione regionale per l’impiego ed alle sedi dell’INPS territorialmente competenti.

Al contempo dovrà essere trasmesso al Coordinamento regionale della misure di politica attiva del lavoro un apposito modulo riportante i dati relativi a ciascun progetto in essere al 31 dicembre 1999, nonché l’elenco dei lavoratori nello stesso utilizzati completo in ogni sua parte.

Il predetto modulo – per il quale l’ente direttamente acquisirà da parte dei lavoratori interessati l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell’attivazione di misure di politica attiva del lavoro – sarà disponibile, nei prossimi giorni nel sito internet di questo Assessorato www.regione.sicilia.it/lavoro, ed inserito nelle news del sito della Regione siciliana. Lo stesso, debitamente compilato, dovrà essere inoltrato agli indirizzi di posta elettronica indicati nello stesso.

In caso di mancata trasmissione per posta elettronica, lo stesso dovrà essere inviato su supporto informatico. Presso gli Uffici periferici del lavoro saranno disponibili i floppy disk necessari al caricamento dei dati.

Il modulo di cui sopra dovrà essere prodotto – entro il 20 giugno 2000 – anche per i progetti autofinanziati di cui all’art.11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468.

Nei casi di mutamento delle attività o di stipula delle convenzioni, ai sensi dell’art.1, comma 1, del decreto in esame, gli enti utilizzatori devono adottare apposita delibera da inviare, entro il secondo giorno successivo all’adozione, alla Commissione regionale per l’impiego, che esprimerà il relativo pronunciamento entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Le determinazioni della Commissione regionale per l’impiego e la relativa delibera saranno sollecitamente inviate, a cura della Segreteria della Commissione regionale per l’impiego, all’ente utilizzatore, alla sezione circoscrizionale per l’impiego ed alla sede dell’INPS territorialmente competenti.

Nel caso di decorrenza del termine di venti giorni, senza che sia intervenuto il pronunciamento previsto, la delibera acquista esecutività e dovrà essere inviata, a cura dell’ente utilizzatore, alla Segreteria della Commissione regionale per l’impiego, alla sezione circoscrizionale per l’impiego ed alla sede dell’INPS territorialmente competenti.

Nelle more dell’adozione della delibera, le attività possono proseguire e, l’INPS, come previsto dal comma 4 dell’art.5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, corrisponderà ai soggetti, a fronte della prestazione resa, il 50% dell’ammontare dell’assegno. Una volta perfezionata la procedura di comunicazione della delibera l’INPS corrisponderà il restante 50%.

La Commissione regionale per l’impiego, per l’espletamento delle incombenze di cui al presente punto, si avvarrà del supporto tecnico professionale del Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro.

8. Fondo nazionale per l’occupazione – Art.8

Le disposizioni dell’art.8 introducono al comma 1 criteri innovativi in ordine alla ripartizione delle risorse per l’anno 2000 del fondo nazionale per l’occupazione di cui alla legge n.236/93 e successive modificazioni ed integrazioni, tra le singole Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Tale ripartizione viene effettuata sulla base delle somme erogate dall’INPS, per l’anno 1999, in assegni e sussidi a valere sul citato fondo, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili locali e interregionali, detratte le somme erogate in assegni e sussidi ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili interregionali, la cui gestione resta centralizzata e verrà formalizzata attraverso la sottoscrizione, entro il 31 luglio 2000, delle convenzioni tra regioni, province autonome e Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Si rammenta che la prosecuzione delle attività socialmente utili è finanziata dalle risorse citate, destinate alle Regioni, e che l’ulteriore destinazione delle stesse verrà definita nell’ambito delle suddette convenzioni, che indicheranno prioritariamente gli strumenti e le misure di fuoriuscita e di stabilizzazione dei soggetti di cui all’art.2, comma 1, del decreto in esame, a fronte dei piani occupazionali deliberati dagli enti utilizzatori, e le politiche attive dell’impiego.

Le disposizioni di cui al comma 2 consentono agli enti utilizzatori ed alle regioni, interessati da situazioni di carattere straordinario, tali da non poter garantire il definitivo piano di stabilizzazione occupazionale dei soggetti, comunque deliberato e parzialmente attuato, di definire nell’ambito delle misure e degli strumenti previsti dalle convenzioni di cui al comma 1, specifici accordi concernenti l’adozione di misure particolari i cui oneri saranno ripartiti tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a fronte delle risorse attribuite, la Regione e l’ente utilizzatore.

9. Disposizioni transitorie e finali – Art.10

Ai sensi dell’art.10, comma 1, del decreto in esame, fermo restando il termine del 31 dicembre 1999 entro il quale il lavoratore deve avere maturato i requisiti per l’ammissione alla contribuzione volontaria di cui all’art.12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, è prorogato il termine per la presentazione della relativa domanda fino a 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.

A tali soggetti, oltre al contributo di cui al citato art.12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, spetta, altresì, il contributo di cui alla successiva lettera c), come previsto dall’art.58, comma 17, della legge 17 maggio 1999, n.144.

L’importo del trattamento economico da corrispondere ai soggetti in questione non potrà comunque essere inferiore all’ammontare dell’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili spettante alla data di presentazione della relativa domanda. Dalla data del predetto trattamento i soggetti beneficiari cessano di appartenere al bacino dei lavoratori transitori.

Al fine di consentire la creazione di opportunità occupazionali stabili in favore dei soggetti, di cui all’art.2, comma 1, che abbiano svolto attività di lavori socialmente utili promosse sulla base di convenzioni stipulate, ai sensi dell’art.5, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e altre amministrazioni pubbliche con competenza interregionale, il comma 2 dell’articolo 10 prevede la possibilità di adottare appositi decreti interministeriali.

Con tali decreti verranno individuate le misure di esternalizzazione, nelle forme di cui all’art.6 e destinate risorse a carico dei bilanci delle amministrazioni statali, di volta in volta interessate.

L’ASSESSORE  (On.le Antonino Papania)

Allegati e Procedura

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