CIRCOLARE 17 marzo 2000, n. 8. GURS n.17 del 7/04/2000
Legge n. 68/99 - Inserimento lavorativo dei disabili.

All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e p.c. Ispettorato regionale del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro


In attesa dell'adozione dei provvedimenti legislativi attualmente all'esame dei competenti organi regionali, intesi a dare piena attuazione alla normativa di cui all'oggetto, si dispone che trovi applicazione anche in Sicilia la circolare ministeriale n. 4/2000 del 17 gennaio 2000.
Tanto, anche, in considerazione dell'esigenza di assicurare, nei limiti del possibile, la continuità della gestione dei servizi inerenti il collocamento dei lavori disabili, in un settore d'intervento, che, peraltro, come è noto, esula dalla sfera delle competenze istituzionali della Regione, pur nella consapevolezza della mancanza, in atto, di alcuni strumenti che rendono del tutto parziale l'operatività della legge n. 68/99, in particolare per quanto concerne la possibilità dell'attivazione, richiesta da varie aziende, delle convenzioni ivi previste agli artt. 11 e 12 e della conseguente fruizione delle provvidenze disposte a carico del fondo nazionale, che vi sono connesse.
Su tali aspetti è stato richiesto l'avviso del competente Ministero, anche al fine di pervenire a soluzioni che, specie nella prima fase, portino ad evitare applicazioni parziali della legge, vanificandone gli aspetti più spiccatamente innovativi.
Intanto, per gli adempimenti di competenza, gli U.P.L.M.O. potranno avvalersi, entro i limiti delle attribuzioni loro assegnate, delle commissioni provinciali di cui all'art. 16 della legge n. 482/68, purché alla data di entrata in vigore della legge n. 68/99 esse non siano ancora scadute e, comunque, fino al termine naturale del loro incarico.
In caso contrario, ogni competenza sarà esercitata dagli stessi U.P.L.M.O., restando escluso qualsiasi provvedimento di rinnovo dei predetti organi collegiali, successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.
Entro i limiti di cui sopra, restano pienamente validi i provvedimenti già adottati dagli U.P.L.M.O. anteriormente all'emanazione della presente circolare, sempreché siano coerenti con la nuova normativa e con le direttive ministeriali.
L'Assessore: PAPANIA 

back.gif (1289 byte) BackPage