CIRCOLARE N. 6 del 25/02/2000. GURS n.11 del 10/03/2000
Gruppo I/D/L  Prot. 415/2000

OGGETTO: Art. 16 della Legge n. 196/97 - Disposizioni in materia di assunzione ed attività formative degli apprendisti.

All'Ufficio Regionale del Lavoro
Agli Uffici Provinciali del Lavoro
LORO SEDE
e p.c. Alla Direzione Formazione Professionale ed Orientamento
All'Agenzia Regionale per l'impiego e per la formazione Professionale
Al Coordinamento Regionale delle misure di politica attiva del lavoro
Ai Gruppi della Direzione Lavoro
Palermo
All'Ispettorato regionale del Lavoro
Agli Ispettorati Provinciali del Lavoro
LORO SEDE
Alle organizzazioni Datoriali
Alle OO.SS. dei Lavoratori
LORO SEDI REGIONALI
Agli Albi Provinciali dei consulenti del Lavoro
LORO SEDI PROVINCIALI

Come è noto i decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale adottati in data 08.04.1998, 20.06.1999 e 07.10.1999 (pubblicati, rispettivamente, sulle GURI del 14.05.1998, 15.06.1999 e 15.10.1999), nell'emanare alcune disposizioni attuative dell1art. 16 della legge n. 196/97 in materia di assunzione e attività formative degli apprendisti, fanno carico alle Regioni di individuare le relative modalità operative relativamente agli Organi cui inoltrare le comunicazioni ivi previste, nonchè di regolamentare i criteri di certificazione dei risultati delle medesime attività.
In relazione a quanto sopra, si impartiscono le seguenti istruzioni.
1)Comunicazioni
a) A partire dal 1° marzo c.a. le comunicazioni di cui all'art. 4 del D.M. dell'8.4.1998 ed all'art. 1 del decreto del 7.10.1999 dovranno pervenire alle competenti SCICA, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione ivi prevista.
Esse, in particolare, dovranno contenere i dati dell'apprendista e quelli del "tutor" aziendale, secondo il prescritto modello allegato alla presente (Mod. AP 1) e potranno pervenire anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 6 dell'art. 9 bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.
b) Dati i contenuti di detta comunicazione, si può ritenere che la stessa sia assorbente di quella richiesta, in via generale, successivamente all'assunzione, dalla legge n. 608/96, purchè la prima pervenga entro il termine di cinque giorni previsto da tale norma.
Ciò in quanto la legge n. 608/96 ricollega, come è noto, al mancato rispetto del termine da essa prescritto l'irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario.
Si rappresenta, pertanto, l'opportunità, al fine di evitare duplicazioni di documentazione, che l'invio della comunicazione di cui al decreto del 7.10.1999 avvenga entro il termine di 5 gg. dall'assunzione.
c) Gli Uffici Centrali e periferici dell'Amministrazione, che alla data odierna siano depositari delle predette comunicazioni, provvederanno nei tempi più brevi all'inoltro delle stesse alle competenti SCICA.
d) Le SCICA cureranno di inviare copia delle comunicazioni in esame all'U.P.L.M.0., nonchè, periodicamente, i prospetti con i dati riepilogativi alla Direzione Formazione Professionale ed ai competenti Ispettorati del Lavoro.
Ciò assolve sia a finalità statistiche e di conoscenza del fenomeno, sia ad agevolare l'espletamento dei compiti cui, nell'ambito della rispettiva sfera di attribuzioni, i predetti Uffici sono chiamati.
I medesimi Uffici, ove ne ravvisino l'esigenza e l'opportunità, si raccorderanno con l'U.P.L.M.0. per concordare i contenuti, le modalità ed i tempi di inoltro delle notizie e degli elementi che ritengano necessari o utili ai loro fini.
2)Certificazione attività formative
a)L'attestato sulle competenze professionali, da rilasciarsi da parte del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato, ai sensi dell'art. 5 del D.M. dell'8.4.1998, dovrà essere direttamente trasmesso nei tempi più brevi alle competenti SCICA fermo restando l'obbligo della consegna al lavoratore di copia del medesimo attestato.
Le competenti SCICA provvederanno alle conseguenti annotazioni sulla scheda agli atti e sul tesserino in possesso del lavoratore, previa richiesta dello stesso, da effettuarsi attraverso la presentazione del Modello "C/Vari azione".
b)Le certificazioni di credito formativo, attinenti alle attività formative svolte all'esterno dell'azienda durante il periodo di apprendistato, saranno rilasciate dagli Enti di formazione e vidimate dalle SCICA competenti per territorio.
Esse dovranno indicare analiticamente le esperienze e le cognizioni pratiche e professionali acquisite attraverso l'attività formativa e le mansioni che il lavoratore, conseguentemente, è in grado di svolgere e dovranno recare espressa menzione del fatto che le attività formative ed i percorsi formativi individuali sono stati impostati e svolti in conformità ai contenuti ed agli obiettivi previsti dagli artt. 2 e 3 del D.M. del 20.05.1999.
c)Resta fermo, comunque, l'obbligo per le imprese, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.M. dell'8.4.1998, di conservare per cinque anni la documentazione relativa all'attività formativa svolta, anche all'ovvio fine di facilitare gli accertamenti ispettivi da parte degli Organi competenti.
Si invitano gli U.P.L.M.0. a diramare le presenti direttive alle dipendenti SCICA, perché si attengano scrupolosamente a quanto con essa prescritto.

L'ASSESSORE
(Antonino Papania)

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