CIRCOLARE 13 gennaio 2000, n. 371. GURS n.3 del 21/01/2000 Suppl. Ord.
Decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280. Piano straordi nario di lavori di pubblica utilità. Proroga dei progetti.
A tutti gli enti promotori di progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
e, p.c. Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana
Alla Presidenza della Regione, Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro, Direzione generale per l'impiego, divisione II
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
Pervengono numerose richieste di chiarimenti in me rito ai progetti rientranti nel piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 ago sto 1997, n. 280.
Al riguardo si significa che non risulta possibile procedere alla prosecuzione dei progetti rientranti nell'ambito del piano straordinario in oggetto segnato, stante la pre visione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280, che dispone che i progetti sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi.
Peraltro, i progetti attivati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280, prevedevano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, capaci di essere competitive nel mercato anche nel settore autonomo.
Il progetto e il piano di impresa relativo all'attività da promuovere alla fine del progetto indicavano le forme di realizzazione del predetto impegno.
In dipendenza di ciò saranno, in seguito, richieste ai singoli enti notizie in merito alle iniziative intraprese al fine di assicurare le nuove attività stabili nel tempo conseguenti all'impegno assunto al momento della progettazione dell'iniziativa.
Si specifica, infine, che i lavoratori impegnati nei progetti in parola non rientrano tra i soggetti fruitori nella disciplina transitoria di cui all'art. 12 del decreto legisla tivo 1° dicembre 1997, n.468, così come integrato e mo dificato dall'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144.
Conseguentemente non possono essere approvati progetti di lavori socialmente utili, disciplinati dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che prevedano l'utilizzazione di giovani utilizzati in progetti ricadenti nell'ambito del piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
L'Assessore: PAPANIA

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