CIRCOLARE N. 2 del 21/01/2000 - GURS n.7 del 18/02/2000

GRUPPO I/D.L. PROT. 93 del 21 Gen. 2000

OGGETTO: Iscrizione nella lista regionale di mobilità. Modalità istruttorie e rilascio certificazioni.

All'Ufficio Regionale del Lavoro
Agli Uffici Provinciali del Lavoro
Al Gruppo VI
Segreteria Amministrativa della C.R.I.
Al Gruppo X - L.S.U.
LORO SEDE

Allo scopo di rendere più solleciti gli adempimenti amministrativi riguardanti l'oggetto, si impartiscono le seguenti direttive.

A) Istruttoria delle pratiche

1) Per quanto concerne l'applicazione dell'art.4 della legge n. 236/93 e successive integrazioni, si rappresenta l'esigenza che le competenti SCICA -cui deve essere prodotto, entro i termini prescritti dalla citata norma, il modello contenente la richiesta di iscrizione nella lista (ora allegato al modello C/'Iscrizione), provvedano con la dovuta tempestività alla relativa istruttoria ed all'inoltro del carteggio all'U.R.L.M.O., per la attivazione delle conseguenti deliberazioni concernenti l'iscrizione nella stessa lista, rimesse alla C.R.I.
In particolare le SCICA cureranno di verificare la completezza dei pertinenti modelli, di cui invieranno copia all'U.R.L.M.O., la sussistenza delle cause di licenziamento previste dalla legge e la tempestività dell'istanza, facendone menzione nella relazione istruttoria di accompagnamento.
Tanto all'ovvio fine di evitare indesiderabili lungaggini istruttorie, che si tradurrebbero in defatiganti attese ed in lesioni di aspettative per i soggetti aventi diritto all'iscrizione.
2) In ordine alla iscrizione nella lista regionale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, ferme restando le procedure e le modalità operative fissate dalle disposizioni in vigore con la conseguente esigenza che gli U.P.L.M.O. rimettano all'U.R.L.M.O., completo di tutti gli elementi, il carteggio inerente alle procedure preliminari espletate -, le competenti SCICA cureranno che gli interessati provvedano alla compilazione, nei tempi più brevi, del modello C/Iscrizione, anche per la parte concernente la medesima lista, modello che tratterranno ai loro atti.
Il carteggio, da sottoporre, per le determinazioni di competenza alla C.R.I., sarà, ovviamente, predisposto direttamente dall'U.R.L.M.O. quando si tratti di procedure di mobilità che, in relazione alla loro dimensione territoriale, siano di competenza dello stesso Ufficio.
3) Gli U.P.L.M.O., come di consueto, continueranno ad inoltrare all'U.R.L.M.O i modelli individuali, completi in ogni loro parte, concernenti i lavoratori di cui all'art.11 della legge n. 223/91, perché vengano sottoposti all'esame della C.R.l., per le determinazioni di competenza, in presenza delle condizioni richieste dalla legge.
4) L'U.R.L.M.O., nel sottoporre alla C.P.I., per le conseguenti deliberazioni, gli atti concernenti la materia in esame, li correderà del proprio avviso, nonché di una analitica relazione illustrativa, quando ciò sia richiesto dalla complessità o dalla rilevanza delle problematiche inerenti le singole fattispecie.
5) Appare, poi, di tutta evidenza la necessità che i provvedimenti deliberativi adottati in materia dalla C.R.I., in special modo se favorevoli, vengano comunicati, nei tempi più brevi, all'U.R.L.M.O. da parte della Segreteria Amministrativa di detto Organo Collegiale, ed a sua volta inoltrati dallo stesso U.R.L.M.O. a tutti gli Uffici interessati, con la massima celerità, per i conseguenziali adempimenti.
6) Si evidenzia che le SCICA dovranno trasmettere all'U.R.L.M.O. con la dovuta tempestività, gli elenchi dei lavoratori da iscrivere nella lista ai sensi dell'art. 21 della legge n. 196/97.
7) Resta ferma la competenza dell'U.R.L.M.O. in ordine alla decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso la cancellazione dalla lista regionale, quando l'iscrizione sia stata disposta ai sensi delle leggi nn. 223/91 e 236/93.
8) Resta ferma, altresì, ai sensi della circolare n. 361/99 del 6.10.1999, la competenza alla trattazione degli affari contenziosi concernenti i progetti di L.S.U. ed L.P.U. da parte del Gruppo X, il quale curerà la notifica ai competenti Uffici, ed in primo luogo all'U.R.L.M.O., dei provvedimenti intervenuti al riguardo in sede sia amministrativa, sia giurisdizionale, per le refluenze che gli stessi possono avere ai fini della posizione degli interessati riguardo alla iscrizione o alla permanenza nella lista regionale di mobilità.

B) Rilascio certificazioni

Al fine di eliminare alcuni inconvenienti riscontrati in sede di richiesta, da parte degli interessati, delle certificazioni in materia, si individuano le seguenti modalità operative.
1) Stante l'esigenza di velocizzare e decentrare le relative attività amministrative, nelle more della istituzione di servizi informatici collegati in rete, si ritiene che le predette certificazioni vadanorilasciate a cura delle competenti SCICA, cui gli interessati potranno, pertanto, rivolgersi.
Si evidenzia, infatti, che le SCICA debbono essere in possesso, per il tramite degli U.P.L.M.O., dei dati inerenti l'iscrizione nella lista, mentre hanno diretta conoscenza degli ulteriori, eventuali elementi di variazione, successivamente intervenuti.
Ciò, tra l'altro, consentirà un adeguato snellimento delle procedure, concentrandone l'espletamento presso un unico ufficio, con modalità meglio rispondenti alle esigenze dell'utenza.
Le medesime SCICA, ove necessario, provvederanno a richiedere all'U.P.L.M.O. competente, e/o all'U.R.L.M.O. ogni altro elemento di verifica e di riscontro, che risulti utile o indispensabile per le finalità in esame.
La richiesta e l'inoltro di detta documentazione, ove occorrente, saranno effettuati, da parte degli Uffici competenti, nei tempi più brevi, utilizzando i normali mezzi di comunicazione a distanza.
2) Tuttavia l'U.R.L.M.O., qualora gli interessati ne facciano egualmente richiesta, provvederà a rilasciare la certificazione, o copia della documentazione in proprio possesso, concernente l'iscrizione nella lista, con l'avvertenza, che dovrà risultare per iscritto, che gli atti rilasciati debbano essere completati degli ulteriori elementi acquisibili presso la SCICA, afferenti ad eventuali variazioni successivamente intervenute per effetto di cancellazioni dovute a talune delle cause previste dalla legge.
3) Va osservato, comunque, che, ai sensi della circolare assessoriale n. 334 del 3.2.1999, la certificazione attestante l'iscrizione nella lista regionale di mobilità rientra tra quelle che possono essere sostituite dalla dichiarazione di responsabilità redatta ai sensi del D.P.R. n. 403/98.
Pertanto le certificazioni e la documentazione sopra esplicitate dovranno essere rilasciate a cura degli uffici soltanto in caso di espressa richiesta da parte degli interessati, ai quali, peraltro, dovrà essere richiamata la possibilità di fare luogo alla citata dichiarazione di responsabilità.
Si ritiene, al riguardo, che i contenuti di questa, per completezza, debbano riguardare l'iscrizione nella lista regionale di mobilità, nonché l'insussistenza di cause di cancellazione o sospensione e di contenziosi in sede amministrativa e giurisdizionale.
L'U.R.L.M.O. provvederà ad impartire ai competenti settori le istruzioni occorrenti.
Nel raccomandare la puntuale osservanza di quanto precede, al fine di consentire la sollecita attuazione della normativa di sostegno, rivolta alla predetta categoria di lavoratori, si invitano gli U.P.L.M.O. ad impartire le conseguenti istruzioni alle dipendenti SCICA, perché, per quanto di competenza, diano la massima pubblicità ai contenuti della presente, nei modi consueti.

L'ASSESSORE
(On. Antonino Papania)

back.gif (1289 byte) BackPage