CIRCOLARE N. 2 del 21/01/2000 - GURS n.7 del 18/02/2000
GRUPPO I/D.L. PROT. 93 del 21 Gen. 2000
OGGETTO: Iscrizione nella lista regionale di mobilità. Modalità istruttorie e rilascio certificazioni.
All'Ufficio Regionale del Lavoro
Agli Uffici Provinciali del Lavoro
Al Gruppo VI
Segreteria Amministrativa della C.R.I.
Al Gruppo X - L.S.U.
LORO SEDE
Allo scopo di rendere più solleciti gli adempimenti amministrativi riguardanti l'oggetto, si impartiscono le seguenti direttive.
A) Istruttoria delle pratiche
1) Per quanto concerne l'applicazione dell'art.4 della legge n. 236/93
e successive integrazioni, si rappresenta l'esigenza che le competenti SCICA -cui deve
essere prodotto, entro i termini prescritti dalla citata norma, il modello contenente la
richiesta di iscrizione nella lista (ora allegato al modello C/'Iscrizione), provvedano
con la dovuta tempestività alla relativa istruttoria ed all'inoltro del carteggio
all'U.R.L.M.O., per la attivazione delle conseguenti deliberazioni concernenti
l'iscrizione nella stessa lista, rimesse alla C.R.I.
In particolare le SCICA cureranno di verificare la completezza dei pertinenti modelli, di
cui invieranno copia all'U.R.L.M.O., la sussistenza delle cause di licenziamento previste
dalla legge e la tempestività dell'istanza, facendone menzione nella relazione
istruttoria di accompagnamento.
Tanto all'ovvio fine di evitare indesiderabili lungaggini istruttorie, che si
tradurrebbero in defatiganti attese ed in lesioni di aspettative per i soggetti aventi
diritto all'iscrizione.
2) In ordine alla iscrizione nella lista regionale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91,
ferme restando le procedure e le modalità operative fissate dalle disposizioni in vigore
con la conseguente esigenza che gli U.P.L.M.O. rimettano all'U.R.L.M.O., completo di tutti
gli elementi, il carteggio inerente alle procedure preliminari espletate -, le competenti
SCICA cureranno che gli interessati provvedano alla compilazione, nei tempi più brevi,
del modello C/Iscrizione, anche per la parte concernente la medesima lista, modello che
tratterranno ai loro atti.
Il carteggio, da sottoporre, per le determinazioni di competenza alla C.R.I., sarà,
ovviamente, predisposto direttamente dall'U.R.L.M.O. quando si tratti di procedure di
mobilità che, in relazione alla loro dimensione territoriale, siano di competenza dello
stesso Ufficio.
3) Gli U.P.L.M.O., come di consueto, continueranno ad inoltrare all'U.R.L.M.O i modelli
individuali, completi in ogni loro parte, concernenti i lavoratori di cui all'art.11 della
legge n. 223/91, perché vengano sottoposti all'esame della C.R.l., per le determinazioni
di competenza, in presenza delle condizioni richieste dalla legge.
4) L'U.R.L.M.O., nel sottoporre alla C.P.I., per le conseguenti deliberazioni, gli atti
concernenti la materia in esame, li correderà del proprio avviso, nonché di una
analitica relazione illustrativa, quando ciò sia richiesto dalla complessità o dalla
rilevanza delle problematiche inerenti le singole fattispecie.
5) Appare, poi, di tutta evidenza la necessità che i provvedimenti deliberativi adottati
in materia dalla C.R.I., in special modo se favorevoli, vengano comunicati, nei tempi più
brevi, all'U.R.L.M.O. da parte della Segreteria Amministrativa di detto Organo Collegiale,
ed a sua volta inoltrati dallo stesso U.R.L.M.O. a tutti gli Uffici interessati, con la
massima celerità, per i conseguenziali adempimenti.
6) Si evidenzia che le SCICA dovranno trasmettere all'U.R.L.M.O. con la dovuta
tempestività, gli elenchi dei lavoratori da iscrivere nella lista ai sensi dell'art. 21
della legge n. 196/97.
7) Resta ferma la competenza dell'U.R.L.M.O. in ordine alla decisione, in via definitiva,
dei ricorsi avverso la cancellazione dalla lista regionale, quando l'iscrizione sia stata
disposta ai sensi delle leggi nn. 223/91 e 236/93.
8) Resta ferma, altresì, ai sensi della circolare n. 361/99 del 6.10.1999, la competenza
alla trattazione degli affari contenziosi concernenti i progetti di L.S.U. ed L.P.U. da
parte del Gruppo X, il quale curerà la notifica ai competenti Uffici, ed in primo luogo
all'U.R.L.M.O., dei provvedimenti intervenuti al riguardo in sede sia amministrativa, sia
giurisdizionale, per le refluenze che gli stessi possono avere ai fini della posizione
degli interessati riguardo alla iscrizione o alla permanenza nella lista regionale di
mobilità.
B) Rilascio certificazioni
Al fine di eliminare alcuni inconvenienti riscontrati in sede di richiesta, da parte
degli interessati, delle certificazioni in materia, si individuano le seguenti modalità
operative.
1) Stante l'esigenza di velocizzare e decentrare le relative attività amministrative,
nelle more della istituzione di servizi informatici collegati in rete, si ritiene che le
predette certificazioni vadanorilasciate a cura delle competenti SCICA, cui gli
interessati potranno, pertanto, rivolgersi.
Si evidenzia, infatti, che le SCICA debbono essere in possesso, per il tramite degli
U.P.L.M.O., dei dati inerenti l'iscrizione nella lista, mentre hanno diretta conoscenza
degli ulteriori, eventuali elementi di variazione, successivamente intervenuti.
Ciò, tra l'altro, consentirà un adeguato snellimento delle procedure, concentrandone
l'espletamento presso un unico ufficio, con modalità meglio rispondenti alle esigenze
dell'utenza.
Le medesime SCICA, ove necessario, provvederanno a richiedere all'U.P.L.M.O. competente,
e/o all'U.R.L.M.O. ogni altro elemento di verifica e di riscontro, che risulti utile o
indispensabile per le finalità in esame.
La richiesta e l'inoltro di detta documentazione, ove occorrente, saranno effettuati, da
parte degli Uffici competenti, nei tempi più brevi, utilizzando i normali mezzi di
comunicazione a distanza.
2) Tuttavia l'U.R.L.M.O., qualora gli interessati ne facciano egualmente richiesta,
provvederà a rilasciare la certificazione, o copia della documentazione in proprio
possesso, concernente l'iscrizione nella lista, con l'avvertenza, che dovrà risultare per
iscritto, che gli atti rilasciati debbano essere completati degli ulteriori elementi
acquisibili presso la SCICA, afferenti ad eventuali variazioni successivamente intervenute
per effetto di cancellazioni dovute a talune delle cause previste dalla legge.
3) Va osservato, comunque, che, ai sensi della circolare assessoriale n. 334 del 3.2.1999,
la certificazione attestante l'iscrizione nella lista regionale di mobilità rientra tra
quelle che possono essere sostituite dalla dichiarazione di responsabilità redatta ai
sensi del D.P.R. n. 403/98.
Pertanto le certificazioni e la documentazione sopra esplicitate dovranno essere
rilasciate a cura degli uffici soltanto in caso di espressa richiesta da parte degli
interessati, ai quali, peraltro, dovrà essere richiamata la possibilità di fare luogo
alla citata dichiarazione di responsabilità.
Si ritiene, al riguardo, che i contenuti di questa, per completezza, debbano riguardare
l'iscrizione nella lista regionale di mobilità, nonché l'insussistenza di cause di
cancellazione o sospensione e di contenziosi in sede amministrativa e giurisdizionale.
L'U.R.L.M.O. provvederà ad impartire ai competenti settori le istruzioni occorrenti.
Nel raccomandare la puntuale osservanza di quanto precede, al fine di consentire la
sollecita attuazione della normativa di sostegno, rivolta alla predetta categoria di
lavoratori, si invitano gli U.P.L.M.O. ad impartire le conseguenti istruzioni alle
dipendenti SCICA, perché, per quanto di competenza, diano la massima pubblicità ai
contenuti della presente, nei modi consueti.
L'ASSESSORE
(On. Antonino Papania)