MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Divisione V Prot. N. 5/26969/70/cfl Roma, 22 giugno 2000
OGGETTO: .Ulteriori chiarimenti in merito alla Decisione UE dell'11.5.1999 (pubblicata in Gaz. Uff. Comunità Europee del 15.2.2000) concernente i contratti di formazione e lavoro. |
Agli Assessorati Regionali del Lavoro Agli Assessorati Provinciali del Lavoro All'INPS - Direzione Generale e, p.c. Dir. Gen. Impiego Direzioni Regionali Direzioni Provinciali |
A integrazione dei primi chiarimenti forniti da questa Amministrazione con nota n. 25389 del 15 febbraio
scorso, allo scopo di corrispondere a quesiti da più parti pervenuti si stima
doveroso diramare una puntualizzazione riguardante alcuni profili della valenza della
Decisione in oggetto, con la quale sono stati imposti vincoli restrittivi
allutilizzo del contratto di formazione e lavoro in funzione di un legittimo uso
degli aiuti. Sul punto è opportuno
articolare la seguente precisazione: - lo sgravio contributivo superiore alla misura del 25% sarà riconosciuto ai giovani laureati fino a 29 anni compresi al momento dellassunzione (cfr. articolo 1, punto 1, seconda linea del dispositivo della Decisione); - lulteriore beneficio contributivo annuo, concesso ex art. 15, l. n. 196/97 in ragione della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è legittimo se la trasformazione contribuisce a creare occupazione netta nell'impresa, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni viste alla linea precedente (cfr. punti da 104 a 109 della motivazione, nonché articolo 2, punto 1, primo paragrafo del dispositivo della Decisione); - per quanto riguarda eventuali contratti di formazione e lavoro stipulati al di fuori delle condizioni sopra richiamate, i benefici contributivi sono riconosciuti nellimporto massimo di 100.000 Euro nel corso di tre anni per ciascuna impresa (cd importo "de minimis"); nel limite di tale importo, infatti, la misura non costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto inidonea a falsare la concorrenza. A tal proposito, occorre sottolineare che la regola del "de minimis" non si applica ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale ed al settore dei trasporti, ed agli aiuti concessi per spese inerenti ad attività dellagricoltura o della pesca e che nel computo degli aiuti, al fine del raggiungimento del limite di 100.000 Euro, concorrono gli altri interventi e/o le misure concesse dallo Stato se giustificate dalla medesima ragione (cfr. punti 118 e 119 della Decisione). Per quel che concerne i
soggetti assumibili con il contratto in discussione, si precisa anche quanto segue: Per quanto riguarda il beneficio temporaneo dellestensione del tetto massimo di età oltre i trentadue anni operata dalle Autorità regionali dellAbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia in virtù della disposizione dellart. 9, co. 9, della legge 608 del 28 novembre 1996, di conversione del decreto legge n. 510 del 1° ottobre 1996 si rammenta che lefficacia delle relative deliberazioni adottate dalle C.R.I. è scaduta in data 31 dicembre 1997 sicchè nel periodo successivo è stata ripristinata su tutto il territorio nazionale loperatività del soprarichiamato limite di legge di trentadue anni.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO |