CIRCOLARE 11 maggio 1998, n. 311. GURS n.25 del 16/05/1998
Contratti di formazione e lavoro: approvazione e termine di validità dei progetti di
formazione e lavoro. Soggetti legittimati alla stipula dei contratti di formazione e
lavoro, ipotesi di sostituzione del lavoratore.
All'Ufficio regionale del lavoro
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alla Direzione regionale del lavoro
Alla Direzione regionale
della formazione professionale
All'Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
Al Coordinamento delle misure
di politica attiva del lavoro
Alla Segreteria tecnica
della Commissione regionale per l'impiego
Alla Sede INPS - Coordinamento regionale
Alle Organizzazioni datoriali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Alle Organizzazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo
Agli Ordini e collegi professionali
La circolare ministeriale n. 20 del 17 febbraio 1997, alla luce delle modifiche
intervenute nella disciplina dei contratti di formazione e lavoro con la legge n. 608 del
28 novembre 1996, ha:
1) riformulato le direttive sulla procedura di approvazione dei contratti di
formazione interregionali, attinenti l'attività della commissione centrale per l'impiego;
2) fornito importanti orientamenti interpretativi di ordine generale.
In analogia a quanto disposto dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sopracitata, si impartiscono le seguenti direttive.
Progetti formativi: approvazione e contenuto
Il datore di lavoro che intende assumere con contratto di formazione e lavoro deve
predisporre un progetto formativo da sottoporre all'approvazione della Commissione
regionale per l'impiego al fine di ottenere l'autorizzazione ad assumere.
Il progetto deve essere redatto secondo lo schema allegato alla presente circolare.
Detto schema di progetto, riformulato con opportune modifiche e note esplicative rese
necessarie da disfunzioni più volte riscontrate, dovrà essere utilizzato, con le
modalità in esso indicate, per tutti i progetti che saranno presentati a decorrere dalla
data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Ai fini, inoltre, di consentire la rilevazione dei dati sulla situazione del mercato del
lavoro, in generale, per il successivo inoltro al Ministero del lavoro ed, in particolare,
sui contratti di formazione e lavoro attivati a seguito dei progetti formativi approvati
dalla Commissione regionale per l'impiego o conformi a progetti-tipo con visto di
conformità della commissione bilaterale territoriale, i datori di lavoro sono tenuti a
trasmettere all'Assessorato regionale del lavoro, gruppo IX/L, Interventi promozionali per
l'occupazione, per ciascun lavoratore assunto, entro 60 giorni dall'avvenuta assunzione,
la scheda informativa di cui all'allegato B) compilata a cura del datore di lavoro e
sottoscritta dal lavoratore.
In caso di mancata sottoscrizione della predetta scheda da parte del lavoratore, il datore
di lavoro è tenuto a trasmettere apposita dichiarazione attestante i motivi del rifiuto
del lavoratore.
I datori di lavoro sono tenuti, altresì, a restituire debitamente compilato, entro 60
giorni dalla conclusione dei rapporti formativi, per ciascun progetto approvato, lo schema
riassuntivo di cui all'allegato C) concernente i dati finali del progetto medesimo.
La normativa in materia di contratti di formazione e lavoro (art. 16, comma 2, della legge
n. 451/94) ha determinato la quantità minima di formazione da riservare ai lavoratori
assunti con C.F.L. che varia a seconda della tipologia contrattuale di riferimento.
CONTRATTI DI TIPO A)
130 ore per i contratti mirati all'acquisizione di professionalità elevate;
80 ore per i contratti mirati all'acquisizione di professionalità
intermedie.
CONTRATTI DI TIPO B) di "inserimento professionale" 20 ore.
Relativamente a quest'ultima tipologia contrattuale la legge specifica che le ore di
formazione devono essere dedicate alla disciplina del rapporto di lavoro,
all'organizzazione del lavoro, alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
Le ore di formazione devono essere effettuate in luogo della prestazione lavorativa.
L'organo deputato ad approvare i progetti formativi è la Commissione regionale per
l'impiego. Qualora i progetti interessino più ambiti regionali l'organo competente
all'approvazione è il Ministro del lavoro che decide sentita la Commissione centrale per
l'impiego.
L'art. 9, comma 1, della legge n. 169/91 consente di "by passare" la Commissione
regionale per l'impiego allorquando i progetti siano conformi alle regolamentazioni di
contratti di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei
datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale e recepite dal Ministro del lavoro previo parere della
Commissione centrale per l'impiego.
Gli organismi deputati ad apporre il visto di conformità ai progetti tipo trasmetteranno
all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale e della formazione
professionale, con cadenza annuale e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno
successivo a quello cui si riferiscono le assunzioni, gli elenchi corredati delle copie
dei progetti sui quali è stato apposto il visto di conformità.
In ordine al contenuto dei progetti di formazione e lavoro l'art. 8, comma 5, della legge
n. 407/90 ha espressamente vietato la stipula dei contratti di formazione e lavoro mirati
all'acquisizione di professionalità elementari connotate da compiti ripetitivi e
generici.
Alcuni, con la nuova normativa in materia di contratti di formazione e lavoro (art. 16
della legge n. 451/94) che ha introdotto il contratto di tipo B "di inserimento
professionale", avevano ritenuto implicitamente abrogata la sopracitata norma (art.
8, comma 5, legge n. 407/90).
Il Ministero del lavoro con la circolare n. 20/97 ha chiarito al riguardo che il contratto
di tipo B) è applicabile a tutte le professionalità in genere con esclusione di quelle
indicate dall'art. 8, comma 5, della legge n. 407/90.
Il termine di validità dei progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego
è fissato in dodici mesi dalla data di notifica dell'approvazione, salva diversa
previsione del CCNL. In casi eccezionali ed in presenza di motivata richiesta del datore
di lavoro, il suddetto termine può essere prorogato dalla Commissione regionale per
l'impiego per un periodo non superiore ad un terzo del periodo inizialmente fissato.
Soggetti legittimati alla stipula dei contratti di formazione e lavoro
L'art. 16 della legge n. 451/94 ha notevolmente allargato, rispetto alla vecchia
disciplina, la platea dei datori di lavoro che possono assumere con contratto di
formazione e lavoro.
Essi sono:
1) le imprese, di qualsiasi settore merceologico ed i loro consorzi;
2) gli enti pubblici economici;
3) i gruppi di imprese, le associazioni professionali, sportive, socioculturali e le
fondazioni;
4) i datori di lavoro iscritti agli albi professionali allorché il progetto di
formazione e lavoro è predisposto dai collegi e dagli ordini professionali ed è
autorizzato dal Ministero del lavoro.
Con la sopracitata circolare n. 20/97 il Ministero del lavoro ha ritenuto che possano
essere ricomprese nella nozione di "associazioni professionali" anche le
associazioni sindacali, sia datoriali che dei lavoratori nella considerazione che il
legislatore nella disciplina contenuta nel libro 5°, titolo I e II del codice civile,
utilizza il termine "associazioni professionali" per indicare le associazioni
sindacali sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.
Analogamente possono essere incluse nella medesima nozione di "associazione
professionale" anche gli istituti di patronato in quanto promanazione delle
associazioni sindacali.
La legge 24 giugno 1997, n. 196 ha ampliato il novero dei soggetti che possono assumere
con contratto di formazione e lavoro, essendo stata estesa tale possibilità agli enti
pubblici di ricerca.
Soggetti destinatari del rapporto
L'art. 16 della legge n. 451/94 ha allargato anche la platea dei soggetti possibili
destinatari del rapporto fissando limiti di età tra i sedici e i trentadue anni. Si
precisa al riguardo che il contratto di formazione e lavoro si intende validamente
stipulato se il giovane lavoratore ha una età compresa tra i sedici anni compiuti e il
trentaduesimo anno di età.
Quest'ultimo limite va inteso con riferimento al periodo tra il compimento del
trentunesimo anno di età e l'ultimo giorno dei successivi dodici mesi.
Detto requisito dell'età deve sussistere al momento della stipula del contratto di
formazione e lavoro (cfr. Cass. 24 aprile 1993, n. 4798).
La norma non subordina la costituzione del contratto di formazione e lavoro ad alcun
obbligo temporale di permanenza nelle liste di collocamento.
Relativamente alle modalità di assunzione con contratto di formazione e lavoro si
applicano le disposizioni contenute nella legge 28 novembre 1996, n. 608 che ha
convertito, tra l'altro, alcune norme del decaduto D.L. n. 511 dell'1 ottobre 1996,
contenente disposizioni urgenti in materia di collocamento ordinario, agricolo e dello
spettacolo.
Anche per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro è prevista, pertanto,
l'abolizione del nulla osta e l'introduzione della comunicazione obbligatoria da
effettuarsi nei cinque giorni successivi all'assunzione.
Sostituzione del lavoratore assunto con C.F.L.
La sostituzione del lavoratore assunto con C.F.L. è consentita a condizione che essa si
verifichi durante il periodo di validità dell'approvazione o della dichiarazione di
conformità del progetto e comunque non oltre la metà della durata del singolo rapporto
di formazione da sostituire.
Per il lavoratore assunto in sostituzione il contratto avrà la medesima durata e le
medesime modalità previste per il lavoratore sostituito.
La sostituzione è sempre consentita, anche al di fuori dei predetti limiti temporali, in
caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova.
L'Assessore: PAPANIA