CIRCOLARE 11 maggio 1998, n. 311. GURS n.25 del 16/05/1998
Contratti di formazione e lavoro: approvazione e termine di validità dei progetti di formazione e lavoro. Soggetti legittimati alla stipula dei contratti di formazione e lavoro, ipotesi di sostituzione del lavoratore.
All'Ufficio regionale del lavoro
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alla Direzione regionale del lavoro
Alla Direzione regionale
della formazione professionale
All'Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
Al Coordinamento delle misure
di politica attiva del lavoro
Alla Segreteria tecnica
della Commissione regionale per l'impiego
Alla Sede INPS - Coordinamento regionale
Alle Organizzazioni datoriali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Alle Organizzazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo
Agli Ordini e collegi professionali
La circolare ministeriale n. 20 del 17 febbraio 1997, alla luce delle modifiche intervenute nella disciplina dei contratti di formazione e lavoro con la legge n. 608 del 28 novembre 1996, ha:
1)  riformulato le direttive sulla procedura di approvazione dei contratti di formazione interregionali, attinenti l'attività della commissione centrale per l'impiego;
2)  fornito importanti orientamenti interpretativi di ordine generale.
In analogia a quanto disposto dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sopracitata, si impartiscono le seguenti direttive.
Progetti formativi: approvazione e contenuto
Il datore di lavoro che intende assumere con contratto di formazione e lavoro deve predisporre un progetto formativo da sottoporre all'approvazione della Commissione regionale per l'impiego al fine di ottenere l'autorizzazione ad assumere.
Il progetto deve essere redatto secondo lo schema allegato alla presente circolare.
Detto schema di progetto, riformulato con opportune modifiche e note esplicative rese necessarie da disfunzioni più volte riscontrate, dovrà essere utilizzato, con le modalità in esso indicate, per tutti i progetti che saranno presentati a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Ai fini, inoltre, di consentire la rilevazione dei dati sulla situazione del mercato del lavoro, in generale, per il successivo inoltro al Ministero del lavoro ed, in particolare, sui contratti di formazione e lavoro attivati a seguito dei progetti formativi approvati dalla Commissione regionale per l'impiego o conformi a progetti-tipo con visto di conformità della commissione bilaterale territoriale, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del lavoro, gruppo IX/L, Interventi promozionali per l'occupazione, per ciascun lavoratore assunto, entro 60 giorni dall'avvenuta assunzione, la scheda informativa di cui all'allegato B) compilata a cura del datore di lavoro e sottoscritta dal lavoratore.
In caso di mancata sottoscrizione della predetta scheda da parte del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere apposita dichiarazione attestante i motivi del rifiuto del lavoratore.
I datori di lavoro sono tenuti, altresì, a restituire debitamente compilato, entro 60 giorni dalla conclusione dei rapporti formativi, per ciascun progetto approvato, lo schema riassuntivo di cui all'allegato C) concernente i dati finali del progetto medesimo.
La normativa in materia di contratti di formazione e lavoro (art. 16, comma 2, della legge n. 451/94) ha determinato la quantità minima di formazione da riservare ai lavoratori assunti con C.F.L. che varia a seconda della tipologia contrattuale di riferimento.
CONTRATTI DI TIPO A)
—  130 ore per i contratti mirati all'acquisizione di professionalità elevate;
—  80 ore per i contratti mirati all'acquisizione di professionalità intermedie.
CONTRATTI DI TIPO B) di "inserimento professionale" 20 ore.
Relativamente a quest'ultima tipologia contrattuale la legge specifica che le ore di formazione devono essere dedicate alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
Le ore di formazione devono essere effettuate in luogo della prestazione lavorativa.
L'organo deputato ad approvare i progetti formativi è la Commissione regionale per l'impiego. Qualora i progetti interessino più ambiti regionali l'organo competente all'approvazione è il Ministro del lavoro che decide sentita la Commissione centrale per l'impiego.
L'art. 9, comma 1, della legge n. 169/91 consente di "by passare" la Commissione regionale per l'impiego allorquando i progetti siano conformi alle regolamentazioni di contratti di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e recepite dal Ministro del lavoro previo parere della Commissione centrale per l'impiego.
Gli organismi deputati ad apporre il visto di conformità ai progetti tipo trasmetteranno all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale e della formazione professionale, con cadenza annuale e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le assunzioni, gli elenchi corredati delle copie dei progetti sui quali è stato apposto il visto di conformità.
In ordine al contenuto dei progetti di formazione e lavoro l'art. 8, comma 5, della legge n. 407/90 ha espressamente vietato la stipula dei contratti di formazione e lavoro mirati all'acquisizione di professionalità elementari connotate da compiti ripetitivi e generici.
Alcuni, con la nuova normativa in materia di contratti di formazione e lavoro (art. 16 della legge n. 451/94) che ha introdotto il contratto di tipo B "di inserimento professionale", avevano ritenuto implicitamente abrogata la sopracitata norma (art. 8, comma 5, legge n. 407/90).
Il Ministero del lavoro con la circolare n. 20/97 ha chiarito al riguardo che il contratto di tipo B) è applicabile a tutte le professionalità in genere con esclusione di quelle indicate dall'art. 8, comma 5, della legge n. 407/90.
Il termine di validità dei progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego è fissato in dodici mesi dalla data di notifica dell'approvazione, salva diversa previsione del CCNL. In casi eccezionali ed in presenza di motivata richiesta del datore di lavoro, il suddetto termine può essere prorogato dalla Commissione regionale per l'impiego per un periodo non superiore ad un terzo del periodo inizialmente fissato.
Soggetti legittimati alla stipula dei contratti di formazione e lavoro
L'art. 16 della legge n. 451/94 ha notevolmente allargato, rispetto alla vecchia disciplina, la platea dei datori di lavoro che possono assumere con contratto di formazione e lavoro.
Essi sono:
1)  le imprese, di qualsiasi settore merceologico ed i loro consorzi;
2)  gli enti pubblici economici;
3)  i gruppi di imprese, le associazioni professionali, sportive, socioculturali e le fondazioni;
4)  i datori di lavoro iscritti agli albi professionali allorché il progetto di formazione e lavoro è predisposto dai collegi e dagli ordini professionali ed è autorizzato dal Ministero del lavoro.
Con la sopracitata circolare n. 20/97 il Ministero del lavoro ha ritenuto che possano essere ricomprese nella nozione di "associazioni professionali" anche le associazioni sindacali, sia datoriali che dei lavoratori nella considerazione che il legislatore nella disciplina contenuta nel libro 5°, titolo I e II del codice civile, utilizza il termine "associazioni professionali" per indicare le associazioni sindacali sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.
Analogamente possono essere incluse nella medesima nozione di "associazione professionale" anche gli istituti di patronato in quanto promanazione delle associazioni sindacali.
La legge 24 giugno 1997, n. 196 ha ampliato il novero dei soggetti che possono assumere con contratto di formazione e lavoro, essendo stata estesa tale possibilità agli enti pubblici di ricerca.
Soggetti destinatari del rapporto
L'art. 16 della legge n. 451/94 ha allargato anche la platea dei soggetti possibili destinatari del rapporto fissando limiti di età tra i sedici e i trentadue anni. Si precisa al riguardo che il contratto di formazione e lavoro si intende validamente stipulato se il giovane lavoratore ha una età compresa tra i sedici anni compiuti e il trentaduesimo anno di età.
Quest'ultimo limite va inteso con riferimento al periodo tra il compimento del trentunesimo anno di età e l'ultimo giorno dei successivi dodici mesi.
Detto requisito dell'età deve sussistere al momento della stipula del contratto di formazione e lavoro (cfr. Cass. 24 aprile 1993, n. 4798).
La norma non subordina la costituzione del contratto di formazione e lavoro ad alcun obbligo temporale di permanenza nelle liste di collocamento.
Relativamente alle modalità di assunzione con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni contenute nella legge 28 novembre 1996, n. 608 che ha convertito, tra l'altro, alcune norme del decaduto D.L. n. 511 dell'1 ottobre 1996, contenente disposizioni urgenti in materia di collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo.
Anche per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro è prevista, pertanto, l'abolizione del nulla osta e l'introduzione della comunicazione obbligatoria da effettuarsi nei cinque giorni successivi all'assunzione.
Sostituzione del lavoratore assunto con C.F.L.
La sostituzione del lavoratore assunto con C.F.L. è consentita a condizione che essa si verifichi durante il periodo di validità dell'approvazione o della dichiarazione di conformità del progetto e comunque non oltre la metà della durata del singolo rapporto di formazione da sostituire.
Per il lavoratore assunto in sostituzione il contratto avrà la medesima durata e le medesime modalità previste per il lavoratore sostituito.
La sostituzione è sempre consentita, anche al di fuori dei predetti limiti temporali, in caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova.
L'Assessore: PAPANIA 

MODELLI ALLEGATI


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