CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 309. GURS n.25 del 16/05/1999
Formazione all'autoimpiego - Borse formative.
Alle associazioni dei datori di lavoro
Agli ordini e ai collegi professionali
Alle imprese individuali, societarie e cooperative
All'Agenzia per l'impiego e la F.P.
All'Ufficio regionale del lavoro e della M.O.
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della M.O.
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento delle misure di politica attiva del lavoro
Ai gruppi di lavoro della Direzione I e II
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e, p.c. Alla Presidenza della Regione - Ufficio di gabinetto 

La materia della formazione professionale è stata oggetto di revisione legislativa da parte del Parlamento con la legge 24 giugno 1997, n. 196, c.d. "legge Treu", la quale all'art.17 detta i principi cui ispirarsi.
In particolare, il comma 1, lett. a), dell'art. 17 prevede la valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di formazione ed aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive esigenze specifiche.
Il legislatore siciliano con l'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante disposizioni sulla formazione l'autoimpiego a favore dei soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, che abbiano partecipato per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive proroghe disposte con legge regionale e che alla data del 31 ottobre 1995 risultassero utilizzati nei progetti medesimi, per la realizzazione di progetti formativi per un importo massimo di lire 40 milioni a soggetto partecipante, ha inaugurato un percorso nuovo nella complessa materia della formazione professionale seguendo le linee guida della legge prima citata.
Infatti, mentre, normalmente, l'offerta di lavoro è stata rivolta ad una domanda di lavoro rappresentata dal datore di lavoro e la formazione professionale è stata utilizzata come strumento per migliorarla. Con l'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è stata introdotta, per la prima volta in Sicilia, una misura di formazione professionale rivolta non all'intero mercato del lavoro bensì ad un segmento dello stesso che è stato individuato genericamente nell'autoimpiego in attività imprenditoriali, in attività di lavoro autonomo e in attività di lavoro professionale.
La materia, quindi, innovativa e non solo per la Regione siciliana, richiede istruzioni per una prima applicazione e di seguito vengono emanate le procedure per dare attuazione al disposto legislativo con espressa riserva di apportare modifiche qualora ritenute necessarie per una migliore applicazione della stessa.
1)  Soggetti beneficiari
I soggetti interessati ai benefici derivanti dall'applicazione della norma di che trattasi, come già detto, sono i soggetti che abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla data del 31 dicembre 1995, alla realizzazione di progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive proroghe e che risultano essere stati in costanza di utilizzazione alla data del 31 ottobre 1995.
Sono, altresì, interessati ai predetti benefici i soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di cui sopra in qualità di coordinatori, con contratto di lavoro subordinato, anche part-time, ovvero come socio-lavoratore con rapporto di lavoro part-time, nonché con incarico di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuata, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla data del 31 dicembre 1995 e che risultano essere stati in costanza di utilizzazione alla data del 31 ottobre 1995, purché risultino essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24.
2)  Contributo per le attività formative
La norma in esame prevede per i destinatari che abbiano i requisiti di cui al punto precedente un contributo nella misura massima di 40 milioni a soggetto per progetti di formazione all'autoimpiego.
3)  Cumulabilità
L'applicazione della misura in questione non è compatibile per espressa previsione di legge con la misura di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
Tale misura non consente il cumulo con altri contributi previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria per azioni di formazione.
4)  Modalità, termini di presentazione delle istanze e procedimento di erogazione
I soggetti interessati, singolarmente o in forma associata, dovranno produrre una istanza di finanziamento in bollo, con firma autenticata, redatta conformemente all'allegato A, contenente un progetto formativo esteso secondo il formulario di cui all'allegato B all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Direzione lavoro, gruppo IX, via Pernice n. 5 -Palermo.
Ad ogni progetto dovrà corrispondere una sola attività per la quale è richiesta la formazione all'autoimpiego.
Le attività formative non potranno avere una durata inferiore a 100 ore e superiore ad 800 ore.
Vanno allegati all'istanza:
a)  progetto in tre copie secondo l'allegato B;
b)  certificato penale e carichi pendenti per il titolare o il/i legale/i rappresentante/i;
c)  dichiarazione resa nelle modalità di legge attestante il possesso e la sussistenza dei requisiti per avere diritto al contributo di che trattasi;
d)  certificato rilasciato dalla sezione circoscrizionale competente attestante il possesso dei requisiti di cui alla presente circolare del soggetto richiedente.
I soggetti interessati dovranno produrre l'istanza di cui sopra, corredata degli allegati previsti, entro il 30 giugno di ogni anno, come prima scadenza, ed entro la fine di ogni mese per i mesi successivi al mese di giugno, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, Direzione lavoro - gruppo IX, via Pernice, n. 5 - Palermo, per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale nell'ipotesi in cui non pervengano.
Il Coordinamento regionale delle politiche attive del lavoro e l'Agenzia per l'impiego e la formazione professionale svolgeranno una azione di supporto per la redazione dei progetti in favore dei soggetti aventi diritto.
Il dirigente coordinatore del gruppo IX entro trenta giorni dal ricevimento provvede ad istruire la pratica e dell'inizio del procedimento dà notizia al soggetto richiedente.
Il gruppo, una volta terminata l'istruttoria formale delle pratiche, trasmette i fascicoli relativi al Comitato di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la formazione sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 che, richiamato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, prevede che per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali finalizzata all'utile inserimento nei piani di programmazione sia costituito apposito Comitato composto da non più di sette esperti esterni all'Amministrazione regionale nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
Il Comitato,una volta terminata la valutazione dei progetti, che confluiranno in un progetto di piano corredato da una relazione di accompagnamento, trasmetteranno gli stessi alla Commissione regionale per l'impiego e la formazione professionale per l'approvazione del piano.
Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, a positiva conclusione dell'istruttoria e della valutazione nonché approvazione della Commissione regionale per l'impiego, viene concesso il contributo al soggetto richiedente. Nel medesimo decreto verranno contenute le modalità di erogazione del contributo in unica soluzione nonché le istruzioni per gli adempimenti successivi.
Considerato l'effetto moltiplicatore che questo strumento esplica all'interno del mercato del lavoro, in quanto porrebbe le condizioni per l'attività lavorativa, sia del soggetto proponente che di eventuali altri soggetti atteso il carattere di lavoro autonomo ed imprenditoriale, è orientamento dell'Assessorato privilegiare l'utilizzazione di questo strumento in modo particolare in favore dei soggetti aventi diritto portando all'approvazione tutte le istanze che trovino favorevole esito nel procedimento valutativo.
Per le finalità prima esplicitate è intuitivo che l'attivazione dello strumento di che trattasi procurerà uno snellimento della platea dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili senza precedenti sia per quei segmenti della platea potenziali utilizzatori in quanto già inseriti, a vario titolo, nel mondo del lavoro imprenditoriale autonomo e professionale, sia per quelli che aspirano ad inserirsi.
5)  Disciplina delle attività
Per quanto attiene le modalità di svolgimento delle attività va precisato che le stesse dovranno avere inizio entro la data prevista nel decreto di approvazione del progetto. Eventuali deroghe potranno essere concesse sulla scorta di apposite richieste adeguatamente motivate.
Generalmente le attività dovranno essere svolte nel territorio della Regione siciliana con deroghe concesse solo per attività di stage previste nel progetto.
Al termine del progetto il soggetto interessato dovrà predisporre dettagliata relazione sull'attività svolta finalizzata ad illustrare i risultati raggiunti e trasmetterla all'Assessorato.
Il soggetto ammesso a finanziamento potrà svolgere l'attività formativa secondo due sistemi:
a)  formazione presso imprese, lavoratori autonomi e professionisti;
b)  formazione presso associazioni di categoria, ordini e collegi professionali.
Naturalmente non è escluso un sistema misto fra i due elencati sopra.
Secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1°, lett. g), della legge 24 giugno 1997, n. 196, che raccomanda la semplificazione delle procedure, si ritiene che il percorso formativo da indicare nel progetto debba essere improntato, più che ad un mero formalismo, ad un efficace iter che conduca il soggetto ad un miglioramento della qualità delle proprie capacità professionali ed operative da potere utilizzare compiutamente in attività di impresa, di lavoro autonomo e di lavoro professionale.
6)  Costi ammissibili
Fermo restando che lo spirito dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è quello di fornire uno strumento formativo snello consistente in una misura definibile "borsa formativa" a vantaggio di soggetti determinati erogabile una tantum e finalizzata al sostenimento dei costi relativi alla formazione all'autoimpiego per la determinazione dei costi ammissibili giustificabili i soggetti proponenti dovranno attenersi a criteri di congruità ed inerenza degli stessi alle attività formative.
D'altra parte le finalità verso le quali si rivolgono le azioni formative de quibus sono variegate e rivolte al mondo del lavoro autonomo o alternativa al lavoro subordinato il che comporta necessariamente che già fin dalla scelta delle modalità di predisposizione delle attività formative, occorre, seppur con delle indicazioni di massima, dare risalto ad un autonomo processo decisionale del soggetto stesso.
A tal fine i progetti dovranno prevedere la seguente articolazione:
a)  almeno il 50% del contributo deve essere erogato al soggetto avente diritto a copertura dell'attività formativa svolta;
b)  almeno il 25% del contributo deve essere destinato alla copertura dei costi relativi agli strumenti materiali ed immateriali utili alle attività formative dei soggetti proponenti;
c)  la parte residuale del contributo deve essere destinata alla copertura dei costi necessari allo svolgimento delle attività formative (stage, etc.).
7)  Rendicontazione
Entro sessanta giorni dal termine delle attività i soggetti titolari delle azioni formative dovranno produrre il rendiconto delle attività corredato dai giustificativi di spesa in originale per la cui produzione valgono le seguenti indicazioni:
1)  per la lettera a):
— ricevuta redatta nei modi di legge quietanzata con firma autenticata dei soggetti che hanno percepito il contributo;
2)  per la lettera b):
I - fatture quietanzate delle attrezzature e strumenti materiali ed immateriali ovvero prospetto di ammortamento (estratto dal registro dei cespiti ammortizzabili) secondo la normativa fiscale vigente corredato dalla fattura originaria;
II - fatture quietanzate dei canoni di leasing dei beni utilizzati per le attività con esclusione della rata di riscatto nonché degli oneri amministrativi, bancari e fiscali;
3)  per la lettera c):
—  fatture quietanzate delle spese necessarie alle attività formative.
8)  Disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva di impartire ulteriori istruzioni.
F.to L'Assessore: BRIGUGLIO 


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