CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 309. GURS n.25 del 16/05/1999
Formazione all'autoimpiego - Borse formative.
Alle associazioni dei datori di lavoro
Agli ordini e ai collegi professionali
Alle imprese individuali, societarie e cooperative
All'Agenzia per l'impiego e la F.P.
All'Ufficio regionale del lavoro e della M.O.
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della M.O.
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento delle misure di politica attiva del lavoro
Ai gruppi di lavoro della Direzione I e II
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e, p.c. Alla Presidenza della Regione - Ufficio di gabinetto
La materia della formazione professionale è stata oggetto di revisione legislativa da
parte del Parlamento con la legge 24 giugno 1997, n. 196, c.d. "legge Treu", la
quale all'art.17 detta i principi cui ispirarsi.
In particolare, il comma 1, lett. a), dell'art. 17 prevede la valorizzazione della
formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di
lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con
riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare
l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli
flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di formazione ed
aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di
cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive esigenze specifiche.
Il legislatore siciliano con l'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante
disposizioni sulla formazione l'autoimpiego a favore dei soggetti di cui all'art. 1 della
legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 24, che abbiano partecipato per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni
alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive proroghe disposte con legge regionale e che alla
data del 31 ottobre 1995 risultassero utilizzati nei progetti medesimi, per la
realizzazione di progetti formativi per un importo massimo di lire 40 milioni a soggetto
partecipante, ha inaugurato un percorso nuovo nella complessa materia della formazione
professionale seguendo le linee guida della legge prima citata.
Infatti, mentre, normalmente, l'offerta di lavoro è stata rivolta ad una domanda di
lavoro rappresentata dal datore di lavoro e la formazione professionale è stata
utilizzata come strumento per migliorarla. Con l'art. 2 della legge regionale 23 gennaio
1998, n. 3, è stata introdotta, per la prima volta in Sicilia, una misura di formazione
professionale rivolta non all'intero mercato del lavoro bensì ad un segmento dello stesso
che è stato individuato genericamente nell'autoimpiego in attività imprenditoriali, in
attività di lavoro autonomo e in attività di lavoro professionale.
La materia, quindi, innovativa e non solo per la Regione siciliana, richiede istruzioni
per una prima applicazione e di seguito vengono emanate le procedure per dare attuazione
al disposto legislativo con espressa riserva di apportare modifiche qualora ritenute
necessarie per una migliore applicazione della stessa.
1) Soggetti beneficiari
I soggetti interessati ai benefici derivanti dall'applicazione della norma di che
trattasi, come già detto, sono i soggetti che abbiano partecipato, per periodi
complessivamente non inferiori a 180 giorni alla data del 31 dicembre 1995, alla
realizzazione di progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11
marzo 1988, n. 67 e successive proroghe e che risultano essere stati in costanza di
utilizzazione alla data del 31 ottobre 1995.
Sono, altresì, interessati ai predetti benefici i soggetti che abbiano partecipato alla
realizzazione dei progetti di cui sopra in qualità di coordinatori, con contratto di
lavoro subordinato, anche part-time, ovvero come socio-lavoratore con rapporto di lavoro
part-time, nonché con incarico di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata
e continuata, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla data del 31
dicembre 1995 e che risultano essere stati in costanza di utilizzazione alla data del 31
ottobre 1995, purché risultino essere iscritti alla prima classe delle liste di
collocamento alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24.
2) Contributo per le attività formative
La norma in esame prevede per i destinatari che abbiano i requisiti di cui al punto
precedente un contributo nella misura massima di 40 milioni a soggetto per progetti di
formazione all'autoimpiego.
3) Cumulabilità
L'applicazione della misura in questione non è compatibile per espressa previsione di
legge con la misura di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.
85.
Tale misura non consente il cumulo con altri contributi previsti dalla vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria per azioni di formazione.
4) Modalità, termini di presentazione delle istanze e procedimento di erogazione
I soggetti interessati, singolarmente o in forma associata, dovranno produrre una istanza
di finanziamento in bollo, con firma autenticata, redatta conformemente all'allegato A,
contenente un progetto formativo esteso secondo il formulario di cui all'allegato B
all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione - Direzione lavoro, gruppo IX, via Pernice n. 5 -Palermo.
Ad ogni progetto dovrà corrispondere una sola attività per la quale è richiesta la
formazione all'autoimpiego.
Le attività formative non potranno avere una durata inferiore a 100 ore e superiore ad
800 ore.
Vanno allegati all'istanza:
a) progetto in tre copie secondo l'allegato B;
b) certificato penale e carichi pendenti per il titolare o il/i legale/i
rappresentante/i;
c) dichiarazione resa nelle modalità di legge attestante il possesso e la
sussistenza dei requisiti per avere diritto al contributo di che trattasi;
d) certificato rilasciato dalla sezione circoscrizionale competente
attestante il possesso dei requisiti di cui alla presente circolare del soggetto
richiedente.
I soggetti interessati dovranno produrre l'istanza di cui sopra, corredata degli allegati
previsti, entro il 30 giugno di ogni anno, come prima scadenza, ed entro la fine di ogni
mese per i mesi successivi al mese di giugno, all'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, Direzione lavoro -
gruppo IX, via Pernice, n. 5 - Palermo, per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, senza alcun onere a carico
dell'Amministrazione regionale nell'ipotesi in cui non pervengano.
Il Coordinamento regionale delle politiche attive del lavoro e l'Agenzia per l'impiego e
la formazione professionale svolgeranno una azione di supporto per la redazione dei
progetti in favore dei soggetti aventi diritto.
Il dirigente coordinatore del gruppo IX entro trenta giorni dal ricevimento provvede ad
istruire la pratica e dell'inizio del procedimento dà notizia al soggetto richiedente.
Il gruppo, una volta terminata l'istruttoria formale delle pratiche, trasmette i fascicoli
relativi al Comitato di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il
lavoro, la formazione sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 che, richiamato
dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, prevede che per la
valutazione dei progetti formativi ed occupazionali finalizzata all'utile inserimento nei
piani di programmazione sia costituito apposito Comitato composto da non più di sette
esperti esterni all'Amministrazione regionale nominato con decreto dell'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione.
Il Comitato,una volta terminata la valutazione dei progetti, che confluiranno in un
progetto di piano corredato da una relazione di accompagnamento, trasmetteranno gli stessi
alla Commissione regionale per l'impiego e la formazione professionale per l'approvazione
del piano.
Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, a positiva conclusione dell'istruttoria e della valutazione
nonché approvazione della Commissione regionale per l'impiego, viene concesso il
contributo al soggetto richiedente. Nel medesimo decreto verranno contenute le modalità
di erogazione del contributo in unica soluzione nonché le istruzioni per gli adempimenti
successivi.
Considerato l'effetto moltiplicatore che questo strumento esplica all'interno del mercato
del lavoro, in quanto porrebbe le condizioni per l'attività lavorativa, sia del soggetto
proponente che di eventuali altri soggetti atteso il carattere di lavoro autonomo ed
imprenditoriale, è orientamento dell'Assessorato privilegiare l'utilizzazione di questo
strumento in modo particolare in favore dei soggetti aventi diritto portando
all'approvazione tutte le istanze che trovino favorevole esito nel procedimento
valutativo.
Per le finalità prima esplicitate è intuitivo che l'attivazione dello strumento di che
trattasi procurerà uno snellimento della platea dei soggetti utilizzati nei lavori
socialmente utili senza precedenti sia per quei segmenti della platea potenziali
utilizzatori in quanto già inseriti, a vario titolo, nel mondo del lavoro imprenditoriale
autonomo e professionale, sia per quelli che aspirano ad inserirsi.
5) Disciplina delle attività
Per quanto attiene le modalità di svolgimento delle attività va precisato che le stesse
dovranno avere inizio entro la data prevista nel decreto di approvazione del progetto.
Eventuali deroghe potranno essere concesse sulla scorta di apposite richieste
adeguatamente motivate.
Generalmente le attività dovranno essere svolte nel territorio della Regione siciliana
con deroghe concesse solo per attività di stage previste nel progetto.
Al termine del progetto il soggetto interessato dovrà predisporre dettagliata relazione
sull'attività svolta finalizzata ad illustrare i risultati raggiunti e trasmetterla
all'Assessorato.
Il soggetto ammesso a finanziamento potrà svolgere l'attività formativa secondo due
sistemi:
a) formazione presso imprese, lavoratori autonomi e professionisti;
b) formazione presso associazioni di categoria, ordini e collegi
professionali.
Naturalmente non è escluso un sistema misto fra i due elencati sopra.
Secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1°, lett. g), della legge 24 giugno 1997, n.
196, che raccomanda la semplificazione delle procedure, si ritiene che il percorso
formativo da indicare nel progetto debba essere improntato, più che ad un mero
formalismo, ad un efficace iter che conduca il soggetto ad un miglioramento della qualità
delle proprie capacità professionali ed operative da potere utilizzare compiutamente in
attività di impresa, di lavoro autonomo e di lavoro professionale.
6) Costi ammissibili
Fermo restando che lo spirito dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è
quello di fornire uno strumento formativo snello consistente in una misura definibile
"borsa formativa" a vantaggio di soggetti determinati erogabile una tantum e
finalizzata al sostenimento dei costi relativi alla formazione all'autoimpiego per la
determinazione dei costi ammissibili giustificabili i soggetti proponenti dovranno
attenersi a criteri di congruità ed inerenza degli stessi alle attività formative.
D'altra parte le finalità verso le quali si rivolgono le azioni formative de quibus sono
variegate e rivolte al mondo del lavoro autonomo o alternativa al lavoro subordinato il
che comporta necessariamente che già fin dalla scelta delle modalità di predisposizione
delle attività formative, occorre, seppur con delle indicazioni di massima, dare risalto
ad un autonomo processo decisionale del soggetto stesso.
A tal fine i progetti dovranno prevedere la seguente articolazione:
a) almeno il 50% del contributo deve essere erogato al soggetto avente
diritto a copertura dell'attività formativa svolta;
b) almeno il 25% del contributo deve essere destinato alla copertura dei
costi relativi agli strumenti materiali ed immateriali utili alle attività formative dei
soggetti proponenti;
c) la parte residuale del contributo deve essere destinata alla copertura dei
costi necessari allo svolgimento delle attività formative (stage, etc.).
7) Rendicontazione
Entro sessanta giorni dal termine delle attività i soggetti titolari delle azioni
formative dovranno produrre il rendiconto delle attività corredato dai giustificativi di
spesa in originale per la cui produzione valgono le seguenti indicazioni:
1) per la lettera a):
ricevuta redatta nei modi di legge quietanzata con firma autenticata dei soggetti
che hanno percepito il contributo;
2) per la lettera b):
I - fatture quietanzate delle attrezzature e strumenti materiali ed immateriali ovvero
prospetto di ammortamento (estratto dal registro dei cespiti ammortizzabili) secondo la
normativa fiscale vigente corredato dalla fattura originaria;
II - fatture quietanzate dei canoni di leasing dei beni utilizzati per le attività con
esclusione della rata di riscatto nonché degli oneri amministrativi, bancari e fiscali;
3) per la lettera c):
fatture quietanzate delle spese necessarie alle attività formative.
8) Disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva di impartire ulteriori istruzioni.
F.to L'Assessore: BRIGUGLIO