CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 19 marzo 1998, n. 37.

Disposizjoni per Ia gestione del fondi relativi all'art 9, commi 3 e 3-his, della legge ~ 236/1993 per interventi di formazione continua.

 

 

Nel rispetto di quanto previsto ail'art. 9, commi 3 e 3-bi~, della legge n. 236 del 19 luglio 1993, considerata la circolare applicativa del MLPS n. 174 del 23 dicembre 1996. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 gennaio 1997 e tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge n. 196 del

24 giugno 1997, art. 17, in materia di promozione della formazione continua. il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con le regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, intende sviluppare il programma di azioni già avviato nel 1997 valorizzando la collaborazione funzionale con gli enti locali e il partenariato sociale.

Per attività di formazione professionale continua, nella presente circolare, si intendono quelle attività rivolte ai soggetti adulti, occupati o disoccupati, generalmente predisposte dalle aziende, a cui il lavoratore può partecipare anche per autonoma scelta, al fine di adeguare o di elevare le proprie competenze in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo.

I progetti da realizzare, con priorità per quelli concordati tra le parti sociali, dovranno appartenere alle tre linee d'azione di seguito indicate.

 

l.a - Azioni di sistema

Per azioni di sistema si intendono quegli interventi esemplari di interesse nazionale in grado di contribuire alla individuazione e alla diffusione di metodologie. strumenti e servizi idonei a facilitare l'accesso alla formazione continua dei lavoratori e delle imprese.

Gli interventi dovranno avere per oggetto i seguenti temi-obiettivo:

1) elaborazione e sperimentazione di metodologie e modelli per la formazione di soggetti adulti, nell'ambito di percorsi professionali individuali, anche attraverso la valorizzazione dell'esperienza dei bilanci di competenze;

  1. promozione e sperimentazione di "piani formativi annuali, sia a livello aziendale che territoriale" anche attraverso iniziative rivolte ai soggetti che partecipano alla definizione concertata dei piani (rappresentanti aziendali, dirigenti d'impresa, responsabili delle associazioni datoriali e sindacali), in particolare nell'ambito dei contratti d'area o dei patti territoriali e tenuto conto delle peculiari necessità espresse dalle aziende del terzo settore;
  1. progettazione e sperimentazione di modelli di formazione manageriale per quadri medio-alti nelle piccole e medie imprese, collegati ad interventi di formazione per lavoratori dipendenti;
  2. progettazione e sperimentazione di modelli di formazione per lavoratori già impegnati in lavori di utilità sociale;
  3. progettazione e sperimentazione di percorsi formativi per occupati, connessi a processi di riorganizzazione e flessibilizzazione dei regimi di orario.

Le procedure di presentazione e valutazione delle proposte saranno indicate in apposito avviso che verrà predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.

1 .b - Azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti ex legge n 40/1'987, art.. 1

Per azioni di riqualificazione e rinconversione per gli operatori degli enti di formazione, di cui alla legge n. 40/1987, si intendono gli interventi finalizzati al sostegno dei percorsi di mobilità professionale all'esterno o all'interno dell'ente; in quest'ultimo caso per l'acquisizione di competenze idonee allo sviluppo del sistema della formazione continua, dell'orientamento e della promozione dell'alternanza.

Tali tipologie di azioni, su proposta del coordinamento delle regioni, saranno programmate ed attuate dalle regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Sardegna, Basilicata e Calabria sulla base di accordi con le parti sociali e secondo orientamenti definiti a livello nazionale.

 

Per azioni formative aziendali si intendono gli interventi promossi dalle imprese per accompagnare i processi di trasformazione e di ristrutturazione delle stesse. Tali interventi dovranno essere realizzati attraverso piani aziendali o pluriaziendali.

Per azioni di formazione individuale si intendono gli interventi finalizzati al bilancio e allo sviluppo delle competenze possedute da lavoratori dipendenti, sulla base di progetti elaborati da singoli lavoratori che possono utilizzare l'assistenza tecnica di centri di orientamento e di formazione professionale individuati dalle regioni e dalle province autonome.

1 a - Azioni di sistema L. 20.000.000.000

1 .b - Azioni di riqualificazione e riconversione operatori f. p. > 40.000.000.000

1 .c - Azioni di formazione aziendale e formazione individualizzata > 127.000.000.000

E RICONVERSIONE LEGE N. 40/1987 -

Alle regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Sardegna, Basilicata e Calabria sono assegnate le risorse sub 2 (1.b) sulla base di una preliminare ricognizione quantitativa e qualitativa, relativa alla situazione degli organici e dei piani di utilizzo del personale degli enti, effettuata a livello nazionale attraverso il confronto tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, regioni, parti sociali, ed enti interessati.

Tale ricognizione costituirà la base per l'elaborazione di progetti regionali che, con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 196/1997 all'art. 17, dovranno necessariamente comprendere:

gli obiettivi generali e specifici della mobilità esterna o interna all'ente (in quest'ultimo caso, con riferimento alle esigenze di promuovere un'offerta qualificata di servizi per l'orientamento e per la formazione continua ed in alternanza);

la dimensione quantitativa degli interventi;

la durata delle iniziative progettuali;

le modalità di coinvolgimento degli operatori;

i piani d'impresa degli organismi nazionali di formazione (di cui alla legge n. 40/1987) ai quali sono riservati gli interventi;

le modalità di affidamento degli interventi pr~ grammati.

Le regioni interessate, entro il 30 aprile 1998, presentano i progetti di cui sopra al MLPS - UCOFPL, Divisione V, che dispone di trenta giorni per chiedere eventuali integrazioni o modifiche e per procedere all'approvazione.

 

Le regioni, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'approvazione dei progetti, avviano le procedure di affidamento delle attività informandone immediatamente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

lì mancato rispetto di tali termini comporta la ridistribuzione delle risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a favore delle regioni adempienti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a conclusione della fase di affidamento e a seguito della comunicazione dell'avvio delle attività, provvede ad anticipare alle regioni l'80% delle risorse assegnate.

Il restante 20% sarà saldato dopo che le regioni avranno presentato una relazione valutativa e contabile sull'attività realizzata.

 

Le azioni formative intraprese dalle aziende, di cui al punto l.c, devono avere come obiettivi l'aumento della competitività dell'impresa e il rafforzamento professionale ed occupazionale dei lavoratori e riguardare interventi relativi alle aree della qualità, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, della sicurezza e della protezione ambientale, attuati, preferibilmente, sulla base di accordi tra le parti sociali.

Le regioni e le province autonome possono, nella misura non superiore al 25% delle risorse rese disponibili. promuovere, altresì, percorsi individuali di orìentamento-formazione. anche utilizzando le modalità relative al bilancio di competenze, attraverso progetti elaborati da singoli lavoratori dipendenti. Le attività possono svolgersi durante o fuori dell'orario di lavoro, utilizzando, nel primo caso, anche gli istituti contrattuali specifici esistenti.

In tal caso le regioni e le province autonome dovranno definire la data di presentazione dei progetti di formazione individuale ed elaborare procedure idonee a garantire l'accesso dei lavoratori dipendenti a tale opportunità e favorire accordi con le singole imprese, con le rappresentanze delle stesse, le rappresentanze dei lavoratori e gli organismi di formazione.

Il contributo pubblico per le azioni individualizzate di formazione non può superare il limite di 2.5 milioni di lire e una durata massima 4i 12 mesi.

 

4.1. Destinatari.

Sono destinatari finali delle presenti azioni i lavoratori dipendenti. Nel caso di formazione promossa dalle aziende queste partecipano finanziariamente alla realizzazione delle attività con una quota non inferiore al 20 % del costo del progetto.

Le azioni possono interessare i lavoratori dipendenti di una singola impresa (progetto aziendale) oppure lavoratori di più imprese (progetto pluriaziendale) per il raggiungimento di un medesimo obiettivo, di uno stesso contenuto tematico, o di metodologie e strumentazioni comuni

4.2. Risorse.

Per la realizzazione delle azioni di cui sopra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ripartisce tra le regioni le risorse di cui al punto 2 della presente circolare, secondo quanto stabilito nell'allegato 1.

Limitatamente alle regioni interessate dall'attuazione del quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1, le risorse finanziarie eventualmente non utilizzate entro novanta giorni dalla data indicata al successivo punto 4.5.1vengono ridistribuite secondo le proposte del coordinamento delle regioni.

Non possono essere concessi più di 50 milioni di lire di contributo pubblico per progetto aziendale e non più di 200 milioni di lire per progetti pluriaziendali. In ogni caso il contributo pubblico per ogni singola azienda non deve superare i 50 milioni di lire, anche nel caso di partecipazione a più progetti.

4.3. Soggetti promotori.

I progetti aziendali vengono presentati alle regioni o alle province autonome dall'impresa direttamente o tramite associazioni di categoria, organismi di formazione, enti bilaterali.

I progetti pluriaziendali vengono presentati alle regioni o alle province autonome da parte di associazioni temporanee di impresa (ATI) o tramite consorzi. associazioni di categoria, organismi di formazione. enti bilaterali.

4.4. Durata.

I progetti devono concludersi entro dodici mesi dalla data di approvazione.

4.5. Procedure.

4.5.1. Azioni di formazione aziendale di lavoratori occupati.

I soggetti proponenti devono far pervenire i progetti. con domanda in bollo e sulla base dell'allegato formulario (allegato 2), alla regione o provincia autonoma competente per territorio - Assessorato alla formazione professionale. senza scadenza di termini. a partire dalla data del 30 aprile ]998, sulla base delle procedure regionali.

 Le domande di contributo devono pervenire alle regioni o province autonome nel cui territorio risiedono le unità locali delle imprese interessate.

L'arrivo dei progetti, consegnati a mano o inviati per posta, é attestato dalla data di ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma, che appone il relativo numero di protocollo.

I progetti vengono singolarmente esaminati, approvati e finanziati, fino ad esaurimento delle risorse regionali, in base ad una verifica dell'ammissibilità da parte delle regioni o province autonome.

L'ammissibilità dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:

rispondenza alle finalità di cui al punto 4 della presente circolare ministeriale;

rispondenza ai parametri di costo stabiliti dalle regioni o dalle province autonome;

completezza delle informazioni riportate nel formulario;

quota di contribuzione finanziaria aziendale non inferiore al 20% del costo globale del progetto.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti é causa di non ammissione al contributo.

L'ultimo giorno lavorativo di ogni mese la regione, o la provincia autonoma, provvede a redigere la graduatoria dei progetti pervenuti entro il ventesimo giorno del mese, per ordine di arrivo, dando priorità a quelli in possesso del parere delle parti sociali comunicando successivamente ai soggetti proponenti l'ammissibilità al finanziamento dei progetti.

L'accordo tra le parti sociali va considerato espresso quando sia presente un parere della rappresentanza sindacale unitaria aziendale (R.S.U.) o in mancanza delle associazioni territoriali comparativamente piil rappresentative delle stesse parti sociali.

La regione o la provincia autonoma, mensilmente, trasmette al MLPS - UCOFPL, Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo ai progetti ammessi a finanziamento.

Il MLPS - UCOFPL, entro i trenta giorni successivi, espleta le procedure per la liquidazione delle risorse assegnate.

I soggetti promotori dopo la presentazione del progetto possono iniziare le attività sotto la propria responsabilità. Solo nel caso di approvazione, ai progetti avviati sono conseguentemente riconosciute le spese sostenute in tale periodo.

 

4.5.2. Azioni di formazione individuale di lavoratori occupa ti.

Nel caso delle azioni di formazione individuale le regioni e le province autonome interessate elaborano

specifiche modalità di ammissione a contributo delle proposte individuali, nonché di erogazione dello stesso. tenendo conto della:

presenza di un progetto articolato;

congruità dei costi;

validazione del percorso e delle caratteristiche dei soggetti erogatori;

possibilità di certificare gli esiti.

 

4.6. Obblighi del soggetto promotore e condizioni di finanziamento.

J soggetti promotori dei progetti sono tenuti a comunicare via telefax alla regione o alla provincia autonoma la data di avvio dell'attività, l'elenco dei partecipanti, il nome del responsabile del progetto, la sede di svolgimento, l'articolazione ed il calendario dettagliato dell'attività formativa.

Il mancato avvio delle attività corsuali entro tre mesi dalla data di inizio dichiarata, nonché la parziale o insufficiente attuazione del progetto, comportano la revoca del finanziamento, che la regione o la provincia autonoma provvede immediatamente a rimettere a disposizione di altri progetti ammissibili.

Gli interventi sono sottoposti alle verifiche amministrativo-contabili a campione da parte della regione o provincia autonoma competente.

 

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, assieme alle regioni e alle province autonome e con la collaborazione delle parti sociali garantirà, attraverso azioni integrate, la promozione, l'informazione e l'animazione, il supporto all'ideazione e alla progettazione, l'assistenza tecnica, nonché il monitoraggio e la valutazione dell'intero programma finanziato ai sensi della presente circolare, con il sostegno del comitato scientifico di cui alla MLPS n. 174/1996 e dell'ISFOL e il ricorso a specifiche competenze previste nell'ambito dell'attuazione dell'art. 18, lettera f), della legge 845/1978.

 

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni e le parti sociali, ad un anno dalla emanazione della presente e sulla base di una verifica sull'utilizzo delle risorse impegnate per le diverse tipologie di azioni, provvederà all'eventuale riequilibrio finanziario tra le tipologie stesse e tra le regioni.

 

 

ALLEGATO 1

Azioni di formazione aziendale

e di formazione individuale di

lavoratori occupati

Distribuzione

    quote Nazionali

    Regioni

Distribuzione Quote Nazionali
- LIRE -
Va1Ie D'Aosta

842.483.136

Piemonte

1..835.0211.364

Lomhardia

20.175.755.866

P.A. Trento

2.494.17I.249

P.A. Bolzano

2.039..678.074

Friuli Venezia Giulia

4.483.965.806

Veneto)

11.627.009.717

Liguria

3.7I6.434.I53

Emula Romagna

16.151.880.263

Toscana

6.742.646.113

Umbria

2.605.022.990

Marche

3.636.121.453

Lazio

10.042.902.198

Abruzzo

2.152.999.402

Basilicata

2.585.593.072

Calabria

1.952.566.671

Campania

9.533.319.817

Molise

1.228.180.303

Puglia

6.158.945.889

Sardegna

4.314.116.002

Sicilia

2.711.186.463

Totale

127.000.000.000

 

 

ALLEGATO 2

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