CIRCOLARE 10 marzo 1999, n. 2. GURS n.12 del 13/03/1999
Indicazioni per l'attuazione delle procedure della circolare M.L.P.S. 22 dicembre 1998, n. 139/98: Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, commi 3 e 3bis della legge n. 236/93 per interventi di formazione continua. Avviso integrativo.
Premessa
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, commi 3 e 3bis della legge n. 236 del 19 luglio 1993 e tenuto conto delle disposizioni della legge n. 196 del 24 giugno 1997, con la circolare n. 139/98 del 22 dicembre 1998 ha impartito le disposizioni per la partecipazione al programma di azioni.
Fermi restando i contenuti della circolare n. 139/98 del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 2 del 4 gennaio 1999, si forniscono le seguenti indicazioni ad integrazione e chiarimento.
A)  Soggetti presentatori
Le imprese ammissibili alle Azioni 1.C devono essere quelle definite dal codice civile, indipendentemente dalla natura giuridica, a condizione che esse siano assoggettate al contributo integrativo INPS, nella misura dello 0,30% del monte-salari, per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 12 della legge n. 160/75. I datori di lavoro, diversi dall'impresa così come definita dal codice civile, possono beneficiare dei contributi previsti a condizione che siano in regola con i contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Sono quindi escluse le imprese comunque non assoggettate al contributo sopra specificato. A tal fine le imprese che presentano i progetti dovranno dimostrare di essere nelle condizioni sopra evidenziate, o allegare dichiarazione in cui attestino di versare i contributi sopra specificati. Il soggetto presentatore è in ogni modo anche soggetto attuatore dell'intervento, e quindi il soggetto con il quale la Regione instaurerà il rapporto.
1.  Sono ammissibili alle azioni monoaziendali tutte le imprese (piccole, medie e grandi), senza limitazione alcuna. Sono invece ammissibili ai progetti pluriaziendali solo le piccole e medie imprese (PMI), definite secondo la classificazione comunitaria ai fini della normativa degli aiuti di Stato, adottata dalla Commissione europea (nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 19 agosto 1992) e secondo il decreto del Ministero dell'industria 18 settembre 1997 (nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'1 ottobre 1997), con esclusione dell'integrazione restrittiva recentemente definita per le imprese commerciali. Si ricorda che la classificazione comunitaria individua come PMI le imprese che hanno meno di 250 dipendenti, hanno un fatturato inferiore a 40 MECU ed un bilancio inferiore a 27 MECU, e rispettano i criteri di indipendenza (cioè non sono soggette a controllo per una quota superiore al 25% del capitale da imprese o gruppi non definibili come PMI).
2.  In relazione all'attuazione di quanto disposto dalla comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti per la formazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea dell'11 novembre 1998, si ricorda che l'attuazione del comma 3 dell'art. 9 della legge n. 236/93 sin dalla circolare attuativa n. 174/96, è stata impostata nel rispetto del tetto indicato dalle regole del "de minimis" per gli aiuti di Stato (fissato in 100.000 Ecu in tre anni per impresa). Si ricorda che ai fini del calcolo degli aiuti di Stato, vanno esclusi i finanziamenti ottenuti dal-l'impresa nell'ambito del FSE.
3.  Ogni singola azienda non può beneficiare di un intervento pubblico maggiore di 50 milioni per impresa.
4.  Il soggetto presentatore può essere un ente bilaterale, o associazione di categoria, o un organismo di formazione (ente o società con specifica finalità statutaria), o consorzio di imprese o capofila di A.T.I. espressamente delegato a presentare il progetto da parte delle imprese interessate di cui al punto 2. del formulario. La delega dovrà ovviamente risultare da atto formale dell'impresa delegante ritualmente formulata. Nel caso il progetto pluriaziendale venga presentato da un gruppo di imprese che non hanno ancora costituito formalmente l'A.T.I., è sufficiente che esse dichiarino nella domanda la loro intenzione di costituire l'A.T.I., indicando l'impresa capofila; dopo l'approvazione del progetto (e comunque prima dell'avvio dell'attività corsuale in caso di avvio sotto responsabilità) le imprese dovranno costituirsi formalmente in A.T.I.
5.  I progetti presentati dagli enti bilaterali devono riguardare singole imprese specificamente indicate. L'ente bilaterale potrà gestire direttamente l'attività formativa, se lo statuto dell'ente lo prevede, oppure, qualora lo statuto disponga diversamente (e solo in tal caso ed a dimostrazione della norma statutaria), potrà delegarlo ad un ente di formazione aderente all'ente bilaterale medesimo (mai a singole imprese), senza che ciò precostituisca sub-delega dell'attività formativa.
B)  Utenti azioni formative
1.  Gli utenti delle Azioni 1.C devono essere necessariamente lavoratori dipendenti delle imprese interessate, in costanza di rapporto di impiego, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno/parziale, tempo indeterminato/determinato, lavoro stagionale, ecc.) e dalla qualifica (operaio, impiegato, quadro, ecc.), a condizione che essi siano dipendenti di imprese assoggettate al contributo di cui al precedente punto A.1). Sono ammissibili soci di cooperative, comunque costituite, solo se lavoratori iscritti a libro paga e se le cooperative stesse risultano assoggettate al contributo specificato.
2.  Sono esclusi i titolari o imprenditori delle aziende, e, nel caso delle cooperative, i presidenti delle stesse ed i soci non dipendenti.
C)  Procedure di presentazione e criteri di ammissibilità
1.  Le domande devono pervenire, in duplice copia, corredate dal progetto formativo redatto secondo le prescrizioni del formulario allegato alla circolare MLPS n. 139/98 del 22 dicembre 1998, con indicazione del riferimento in calce a sinistra della busta di invio: - Formazione continua Azioni 1-C progetto aziendale o progetto pluriaziendale annualità 1999 -  all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, Direzione IIª Formazione professionale ed orientamento, via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo a decorrere dal 31 marzo 1999, con inizio dall'orario di apertura al pubblico degli uffici; per i progetti che pervengono per posta non fa fede il timbro di partenza ma l'effettiva consegna all'Assessorato regionale, che sarà attestata dall'apposizione del timbro dell'amministrazione.
2.  Alla data del 31 maggio 1999 si provvederà alla prima graduatoria dei progetti pervenuti nel periodo dal 31 marzo al 20 maggio 1999. Saranno formulate due distinte graduatorie, sempre nell'ordine di presentazione ed a condizione di ammissibilità: una, prioritaria, dei progetti che presentano il parere positivo delle parti sociali o accordo tra le parti sociali o parere delle rappresentanze sindacali territorialmente più rappresentative, ed un'altra per i progetti che ne sono privi. I finanziamenti verranno quindi assegnati, fino alla concorrenza della somma disponibile, alla graduatoria dei progetti con parere positivo delle parti sociali, e poi alla graduatoria dei progetti privi di parere, seguendo sempre l'ordine di protocollo in arrivo. Il parere o accordo delle parti sociali è espresso nelle forme disposte dalla circolare n. 139/98. I progetti presentati dagli enti bilaterali non hanno bisogno di parere delle parti sociali in quanto gli stessi sono già enti paritetici rappresentativi delle associazioni di categoria datoriali e sindacali.
3.  Ai fini dell'ammissibilità formale dei progetti, le domande di richiesta di contributi devono essere presentate in bollo. I progetti devono riportare la firma autenticata del legale rappresentante in calce al formulario ai sensi della legge n. 15/68.
4.  L'ammissibilità dei progetti sarà riscontrata in relazione agli elementi di seguito indicati:
-  rispondenza alle finalità precisate al punto 4. della circolare MLPS n. 139/98;
-  rispetto dei parametri di costo di cui al successivo E punto 1.;
-  completa compilazione del formulario;
-  rispetto della quota di cofinanziamento del 20% per singola impresa.
La mancata presenza di uno solo dei criteri esposti determina l'esclusione del progetto.
D)  Procedure di avvio
1.  Alle attività formative relative alla presente disposizione andranno applicate le disposizioni regionali vigenti in materia di corsi di formazione per lavoratori occupati D.A. 8 maggio 1996.
E)  Parametri finanziari e rendicontazione costi
1.  I progetti dovranno rispettare il parametro finanziario ora/corso/allievo fissato in 18 Ecu, calcolato sul solo contributo pubblico (pari a £. 50.000.000 a impresa).
2.  Le modalità ed i criteri di rendicontazione finale sono regolate da quanto disposto con decreto 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 25 maggio 1996.
3.  Il cofinanziamento del 20% deve essere effettivamente garantito da ogni singola impresa partecipante al progetto, in coerenza con il disposto dell'art. 9 della legge n. 236/93. Non sarà quindi possibile consentire che nei progetti pluriaziendali il cofinanziamento sia coperto solo da una parte delle imprese interessate o solo dal soggetto presentatore.
4.  Il costo dei salari dei lavoratori impegnati in formazione è ammissibile solo quale forma di cofinanziamento delle imprese.
5.  Il cofinanziamento delle imprese è consentito anche a riconoscimento di costi reali impiegati per risorse umane o materiali messe a disposizione dall'impresa per la realizzazione dell'intervento formativo.
Per quanto non previsto nella presente circolare si rinvia alle «Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, commi 3 e 3bis della legge n. 236/93» impartite dalla circolare MLPS n. 139/98 del 22 dicembre 1998 ed alle disposizioni regionali impartite in materia con decreto 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 25 maggio 1996.

L'Assessore: PAPANIA 

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