ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE

Ufficio di diretta collaborazione dell’On.le Assessore

Segreteria Tecnica

 

 

Prot. n._2356                                                 del 31/07/2003

Oggetto: Avviso 7/03 – Cofinanziamento privati.

 

DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

S  E  D  E

 

In riferimento al quesito posto dai rappresentanti di alcuni enti di formazione circa il cofinanziamento degli interventi progettati a valere dell’Avviso n.7/03 si chiarisce quanto segue.

L’obbligo del cofinanziamento si applica solo a quegli interventi cofinanziati dal FSE in quanto deriva dal Complemento di programmazione, nella percentuale indicativa sotto specificata:

3.01         4 %

3.02             9 %

3.03             4 %

3.04             4 %

3.12             9 %

Il cofinanziamento privato deve essere calcolato, innanzitutto, oltre il parametro stabilito.

Il cofinanziamento, a termini di regolamento, non deve essere necessariamente a fronte di spese che effettivamente si sostengono, ma a fronte di costi che dovrebbero essere sostenuti (giustificati dal fatto che sono state utilizzate ad esempio determinate attrezzature) per i quali non si richiede il finanziamento.

Infatti, il Regolamento (CE) n.1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, concernente l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziati dai Fondi strutturali, prevede, nella Norma n.1 “Spese effettivamente sostenute”, anche l’ammissibilità di contributi in natura per la realizzazione del progetto, a condizione che :

“a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;

b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8 (Fondi per mutui e capitali di rischio), 9 (Fondi di garanzia) e 10 (Locazione finanziaria);

c) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti;

d) in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debita,mente autorizzato;

e) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l’attività eseguita.”

Pertanto, così come stabilito anche dal Ministero del lavoro nel documento “Vademecum 2000”, oltre che dall’Avviso 3/02 del 17 luglio 2002 del Dipartimento regionale della formazione professionale, pubblicato nella G.U.R.S. del 26 luglio 2002 (Cap. V, §V.7), condizioni da rispettare sono:

·         la prestazione deve essere conforme alle disposizioni generali di ammissibilità, in particolare a quelle relative all’acquisto di terreni e di edifici e alle spese delle pubbliche amministrazioni;

·         l’importo dichiarato a titolo degli apporti in natura deve essere valutato e certificato sulla base di tariffari ufficiali fissati da un’Autorità indipendente, oppure da un professionista terzo indipendente;

·         il contributo comunitario non può superare l’importo delle spese effettivamente sostenute, ossia il costo netto sovvenzionabile al netto degli apporti in natura (esempio: nell’ipotesi di un tasso di cofinanziamento comunitario del 50% per un costo totale sovvenzionabile di 100, in cui le spese effettivamente sostenute rappresentano solo 40 e le prestazioni in natura 60, il contributo comunitario, teoricamente pari a 50 (50% di 100) in questo caso è limitato a 40;

·         il calcolo del costo del lavoro deve essere effettuato conformemente alle norme nazionali in materia di calcolo del costo orario, giornaliero o settimanale del lavoro (per esempio, le tariffe legali riconosciute - CCNL per il lavoro subordinato, i parametri previsti da ordini professionali o strutture di categoria per il lavoratore autonomo, qualora esistano norme del genere).

Nel caso di beni materiali la spesa potrà essere giustificata: o dimostrando il costo della rata di ammortamento, dimostrando le fatture (intestate all’organismo) relative all’acquisto di attrezzature utilizzate nel progetto, ma per le quali non si chiede il finanziamento, o dimostrando preventivi di spesa comprovanti il costo per acquisto o leasing o noleggio di attrezzature di cui l’organismo è già in possesso ed utilizzate nel progetto, per le quali non si chiede il finanziamento.

Infine, nel caso in cui i destinatari dell’intervento siano lavoratori dipendenti, e l’intervento formativo sia svolto in orario di lavoro, potrà essere esposto il costo orario aziendale relativo alle ore in cui è in formazione (Avviso 3/02, Cap. VI, § VI.2).

Si dispone, conseguentemente la pubblicazione sul sito internet www.regione.sicilia.it/lavoro, al fine di dare la massima diffusione di quanto sopra.

L’ASSESSORE REGIONALE

(On.le Avv. Raffaele Stancanelli)