ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE
Ufficio di diretta collaborazione dell’On.le Assessore
Segreteria Tecnica
Prot. n._2356 del 31/07/2003
Oggetto: Avviso 7/03 – Cofinanziamento privati.
DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
S E
D E
In riferimento
al quesito posto dai rappresentanti di alcuni enti di formazione circa il
cofinanziamento degli interventi progettati a valere dell’Avviso n.7/03 si chiarisce
quanto segue.
L’obbligo del
cofinanziamento si applica solo a quegli interventi cofinanziati dal FSE in
quanto deriva dal Complemento di programmazione, nella percentuale indicativa
sotto specificata:
3.01 4
%
3.02
9 %
3.03
4 %
3.04
4 %
3.12
9 %
Il
cofinanziamento privato deve essere calcolato, innanzitutto, oltre il parametro
stabilito.
Il
cofinanziamento, a termini di regolamento, non deve essere necessariamente a
fronte di spese che effettivamente si sostengono, ma a fronte di costi che
dovrebbero essere sostenuti (giustificati dal fatto che sono state utilizzate
ad esempio determinate attrezzature) per i quali non si richiede il
finanziamento.
Infatti, il
Regolamento (CE) n.1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, concernente
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziati dai Fondi
strutturali, prevede, nella Norma n.1 “Spese effettivamente sostenute”, anche
l’ammissibilità di contributi in natura per la realizzazione del progetto, a
condizione che :
“a)
consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali,
attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
b) non siano collegati a
misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8 (Fondi per mutui e
capitali di rischio), 9 (Fondi di garanzia) e 10 (Locazione finanziaria);
c) il loro valore possa
essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti;
d) in caso di apporto di
terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista
qualificato e indipendente o da un organismo debita,mente autorizzato;
e) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore
viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle
normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l’attività eseguita.”
Pertanto, così come
stabilito anche dal Ministero del lavoro nel documento “Vademecum 2000”, oltre
che dall’Avviso 3/02 del 17 luglio 2002 del Dipartimento regionale della
formazione professionale, pubblicato nella G.U.R.S. del 26 luglio 2002 (Cap. V,
§V.7), condizioni da rispettare sono:
·
la prestazione
deve essere conforme alle disposizioni generali di ammissibilità, in
particolare a quelle relative all’acquisto di terreni e di edifici e alle spese
delle pubbliche amministrazioni;
·
l’importo
dichiarato a titolo degli apporti in natura deve essere valutato e certificato
sulla base di tariffari ufficiali fissati da un’Autorità indipendente, oppure
da un professionista terzo indipendente;
·
il contributo
comunitario non può superare l’importo delle spese effettivamente sostenute,
ossia il costo netto sovvenzionabile al netto degli apporti in natura (esempio:
nell’ipotesi di un tasso di cofinanziamento comunitario del 50% per un costo
totale sovvenzionabile di 100, in cui le spese effettivamente sostenute
rappresentano solo 40 e le prestazioni in natura 60, il contributo comunitario,
teoricamente pari a 50 (50% di 100) in questo caso è limitato a 40;
·
il calcolo del
costo del lavoro deve essere effettuato conformemente alle norme nazionali in
materia di calcolo del costo orario,
giornaliero o settimanale del lavoro (per esempio, le tariffe legali
riconosciute - CCNL per il lavoro subordinato, i parametri previsti da ordini
professionali o strutture di categoria per il lavoratore autonomo, qualora
esistano norme del genere).
Nel caso di beni materiali
la spesa potrà essere giustificata: o dimostrando il costo della rata di
ammortamento, dimostrando le fatture (intestate all’organismo) relative
all’acquisto di attrezzature utilizzate nel progetto, ma per le quali non si chiede
il finanziamento, o dimostrando preventivi di spesa comprovanti il costo per
acquisto o leasing o noleggio di attrezzature di cui l’organismo è già in
possesso ed utilizzate nel progetto, per le quali non si chiede il
finanziamento.
Infine, nel caso in cui i
destinatari dell’intervento siano lavoratori dipendenti, e l’intervento
formativo sia svolto in orario di lavoro, potrà essere esposto il costo orario
aziendale relativo alle ore in cui è in formazione (Avviso 3/02, Cap. VI, §
VI.2).
Si dispone, conseguentemente
la pubblicazione sul sito internet www.regione.sicilia.it/lavoro,
al fine di dare la massima diffusione di quanto sopra.
L’ASSESSORE
REGIONALE
(On.le
Avv. Raffaele Stancanelli)