REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale

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Prot.n. 2044/ Segr.Dir. Palermo, lì 26 LUG. 2001

 

OGGETTO: Lavori socialmente utili - Normativa sui congedi parentali - Applicabilità - Quesito.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'impiego - Divisione II
ROMA

LORO SEDI

L'UPLMO di Ragusa, con nota prot. n. 17857Rep. I del 25 luglio 2001, rimetteva il quesito avanzato dal Comune di Ragusa, in merito all'applicabilità dell'astensione facoltativa prevista dalla legge 8 marzo 2000, n.53, ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

Al riguardo si significa che con circolare assessoriale 9 giugno 2000, n.14/2000,pubblicata sulla G.U.R.S. n.31 del 30 Giugno 2000, punto 3, sono state emanate le seguenti direttive inerenti

le assenze per maternità, il cui tenore di seguito si riporta.

"3. Assenze per maternità

Vengono, poi, sollevati quesiti in merito alla mutuabilità di taluni istituti della legislazione in materia di tutela della maternità.

Al riguardo, occorre ricordare che la Corte Costituzionale, con Sentenza n.310 del 7 - 16 luglio 1999, pubblicata sulla G.U.R.I., 1° Serie speciale n.29 del 21 luglio 1999, ha, tra l'altro, segnalato che il " il rapporto che si instaura a seguito dello svolgimento di lavori socialmente utili…, anche se ha origine da motivi assistenziali, riguarda pur sempre un impegno lavorativo certamente precario ma a carattere continuativo e retribuito, pur se non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. E' ben vero che detta attività presenta caratteri peculiari … che possono giustificare la sua riconduzione, da parte del legislatore, al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro tipico. … In definitiva deve precisarsi che, se il legislatore può escludere determinati istituti previdenziali o assistenziali per alcune attività lavorative, non può tuttavia privare le stesse di fondamentali garanzie costituzionalmente previste, anche se ha sempre la facoltà di modulare la disciplina dei vari istituti secondo le caratteristiche e le esigenze di ciascuna attività.".

Ciò premesso, occorre qui ricordare che la materia posta è stata disciplinata dall'art.8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e con la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 27 luglio 1998, n.100/98, punto 2.6, cui si fa rinvio, sono state emanate le direttive applicative.

Nel caso in cui il legislatore non abbia disciplinato specificatamente la materia - alla luce della richiamata Sentenza n.310/99 della Corte - i soggetti utilizzatori valuteranno la possibilità di mutuare la disciplina vigente con quella di riferimento dei dipendenti dell'ente utilizzatore occupati a tempo pieno o parziale.".

Ciò posto, nella considerazione che la materia è stata specificatamente disciplinata dall'art.65 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, si richiede l'avviso di codesto On.le Ministero in merito all'applicabilità degli istituti recanti in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Si confida in un sollecito riscontro.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Lo Nigro)


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