REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro

Prot. n. 6284 /Coord. reg. Palermo, lì 3 agosto 2000.-

OGGETTO: Lavori socialmente utili – Circolare assessoriale 12 gennaio 1999, n.331 – Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81.-

Responsabile del procedimento: Geom. Pietro FILIPPONE (Tel.091/6960574)

 

Alla Direzione Regionale Lavoro:
Gruppo I
Gruppo V
Gruppo VI
Gruppo X

All’Ufficio regionale del lavoro e della m. o.

All’Ispettorato regionale del lavoro

e, p. c., All’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Sig. Assessore

LORO SEDI

 

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni impartite con circolare assessoriale 16 maggio 2000, n.12, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.26 del 2 giugno 2000, in merito all’applicazione del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81.

La predetta direttiva esclude i lavoratori rientranti nell’ambito delle progettualità di cui alla circolare assessoriale 12 gennaio 1999, n.331, dall’ambito di applicazione della richiamata normativa.

Pur tuttavia, la circolare assessoriale n.12/2000, tra l’altro, "evidenzia, comunque, che i soggetti esclusi possono continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, in base alla normativa dettata dal decreto legislativo in esame in attesa degli interventi normativi regionali in materia, di cui si è fatto cenno nel punto 2 della presente circolare. Resta, comunque, esclusa la partecipazione del fondo nazionale per l’occupazione nei connessi oneri economici, salve diverse disposizioni negoziate nell’ambito delle Convenzioni di cui all’art.45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144, e di quelle da stipulare ai sensi dell’art.8 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81.".

Va, altresì, rammentato il disposto di cui al comma 2 dell’art.4 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, che prevede che la durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi (e, pertanto, non può travalicare il limite temporale del 31 ottobre 2000), rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50% dell’ammontare dell’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili è corrisposto dall’ente utilizzatore.

Per continuare ad utilizzare i soggetti esclusi va, comunque, preventivamente verificata la copertura finanziaria posta a carico del bilancio regionale necessaria alla ulteriore utilizzazione nelle prestazioni da parte del competente Gruppo X della Direzione regionale Lavoro.-

 

IL DIRETTORE  (Lo Nigro)

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