REPUBBLICA ITALIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL 'EMIGRAZIONE
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro

Prot.n. 4551/Coord. reg.   del 29/05/2000

Oggetto: Lavori socialmente utili - Supporto agli uffici comunali di vigilanza urbana - Quesito.-

Alla Città di Siracusa - Ufficio condizione giovanile, formazione professionale, gestione lavori socialmente utili e obiettori di coscienza.
SIRACUSA
E p.c. All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli ispettorati provinciali del lavoro
Al Dipartimento Lavoro - Gruppi V, VI e X
LORO SEDI

Con nota del 24 maggio 2000, priva di protocollo, codesta Civica Amministrazione poneva quesito circa la possibilità di utilizzare i soggetti impegnati in lavori socialmente utili in "attività di supporto agli uffici di vigilanza urbana per aumentare il controllo del territorio"
Preliminarmente va richiamata la circolare assessoriale 2 agosto 1996 n. 240, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n.44 del 31 agosto 1996, con la quale sono state impartite direttive in merito alla non compatibilità del conferimento di funzioni di agente di polizia municipale a soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Altresì, occorre fare riferimento alla circolare assessoriale 20 gennaio 1999, n.333, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n.5 del 30 gennaio 1999, con la quale, anche con riferimento ai cd. "ausiliari del traffico e della sosta", veniva ricordato che l'utilizzazione nei lavori socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Da ciò veniva dedotta l'impossibilità di conferire le citate funzioni a soggetti impegnati in lavori socialmente utili, stante che sia l'art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), sia l'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individuano categorie di soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti ed aziende preposte ai servizi di polizia stradale.
Ciò premesso, la problematica va, però, ricondotta nell'ambito delle previsioni di cui all'art.3 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, nella considerazione che codesta Amministrazione intende utilizzare i soggetti in parola in "attività di supporto agli uffici di vigilanza urbana" e, pertanto, non intende conferire funzioni proprie della qualifica di agente di polizia municipale ovvero di ausiliario del traffico e della sosta.
Al riguardo, giova fare riferimento alle direttive emanate con il punto 5 della circolare assessoriale 16 maggio 2000, n. 12, che dispone che "avvalendosi della facoltà di ampliare ulteriormente 1'elenco generale delle attività socialmente utili, al sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, in armonia con le previsioni di cui all'art.1, comma 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, le attività socialmente utili possono essere attuate nell'ambito di tutti i settori istituzionali degli enti utilizzatori delle attività.".-

IL COORDINATORE REGIONALE
(Lo Nigro)

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