REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL 'EMIGRAZIONE
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro

Prot. n. 11203/ Coord.reg. lì   18/10/1999

OGGETTO: Lavori socialmente utili - Normativa sulla tutela della maternità - Quesito.-

All'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
PALERMO
E, p.c. Alla Direzione regionale del lavoro - Gruppi I, V, VI e X
SEDE
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
PALERMO
All'Ispettorato regionale del lavoro
PALERMO
Alla Sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura di
PETRALIA SOPRANA

In riscontro alla nota prot. n. 2537/DIR del 17 settembre 1999, pervenuta in data 11 ottobre 1999, con cui codesto Ufficio rimetteva il quesito avanzato dalla S.C.I.C.A. di Petralia Soprana, in merito alla mutuabilità di taluni istituti della legislazione in materia di tutela della maternità, si significa quanto segue.
La corte Costituzionale, con sentenza n. 310 del 7 - 16 luglio 1999, pubblicata sulla G.U.R.I., 1° Serie speciale n. 29 del 21 luglio 1999, ha, tra l'altro, segnalato che "il rapporto che si instaura a seguito dello svolgimento di lavori socialmente utili …., anche se ha origine da motivi assistenziali, riguarda pur sempre un impegno lavorativo certamente precario ma a carattere continuativo e retribuito, pur se non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. E' ben vero che detta attività presenta caratteri peculiari …. Che possono giustificare la sua riconduzione, da parte del legislatore, al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro tipico. …. In definitiva deve precisarsi che, se il legislatore può escludere determinati istituti previdenziali o assistenziali per alcune attività lavorative, non può tuttavia privare le stesse di fondamentali garanzie costituzionalmente previste, anche se ha sempre la facoltà di modulare la disciplina dei vari istituti secondo le caratteristiche e le esigenze di ciascuna attività."
Ciò premesso, occorre qui ricordare che la materia posta è stata chiaramente disciplinata dall'art.8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ed alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27 luglio 1998, n. 100/98, punto 2.6, a cui si fa rinvio.
Nel caso in cui il legislatore non abbia disciplinato specificatamente la materia - alla luce della richiamata Sentenza n. 310/99 della Corte - gli Uffici valuteranno la possibilità di mutuare la disciplina vigente con quella di riferimento dei dipendenti dell'ente utilizzatore occupati a tempo pieno o parziale, in relazione all'eventuale erogazione dell'importo integrativo.-

L'ASSESSORE
(On.le Antonino Papania)

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