Circolare INPS numero 60 del 7-3-2000 Principali innovazioni intervenute, sia in ambito nazionale che in ambito regionale, sulla materia dei P.I.P. e modalità operative e contabili.   

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 7 marzo 2000

periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e Dirigenti Medici

Circolare n. 60

e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 4

Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Piani di inserimento professionale. Modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di P.I.P. apportate dall'art. 63, c. 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Piani di inserimento disciplinati dalle L.R. n 30/1997 e n. 4/1999 della Regione Sicilia. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

SOMMARIO:

Principali innovazioni intervenute, sia in ambito nazionale che in ambito regionale, sulla materia dei P.I.P. e modalità operative e contabili.

Premessa.

La materia relativa ai Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione è stata trattata dall’Istituto con la circolare n. 13 del 27 gennaio 1999 e, relativamente alle modalità di rimborso e/conguaglio delle indennità a favore di aziende agricole, con la circolare n. 126 del 8 giugno 1999.

La disciplina dei P.I.P. è stata successivamente oggetto di interventi legislativi, nazionali e regionali, che hanno comportato integrazioni e modificazioni alle disposizioni di cui all’art.15 della legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con la presente circolare si fornisce un quadro sintetico delle principali innovazioni intervenute in materia.

1. Art. 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Proroga dei P.I.P.

L'art. 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (allegato n. 1) ha prorogato le disposizioni di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, regolando la realizzazione dei Piani di inserimento professionale sulla base di una programmazione che ne preveda la conclusione entro il 31 dicembre 2000.

2. Art.11 della L.R. Siciliana n. 4/1999.

La Regione Siciliana, intervenendo sulla disciplina dei P.I.P. in forza della propria competenza legislativa in materia di lavoro, ha apportato, con l'articolo 19 della L.R. n 30/1997 e con l'articolo 11 della L.R. n. 4/1999, variazioni ed integrazioni aventi rilevanza sia in ambito regionale che interregionale, alle disposizioni di cui all’art.15 della legge 19 luglio 1994, n. 451.

In particolare, per i giovani residenti nel territorio della Regione siciliana, le sopracitate leggi regionali hanno apportato le modifiche di seguito riportate.

2.1 Piani di inserimento professionale art. 15 legge n. 451/94.

Nella Regione Siciliana, in esecuzione dell’art.19, comma 1 lett. b), della L.R. 7 agosto 1997, n. 30, ai giovani impegnati nei progetti di cui all’art.15 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazione in legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, è erogata un'indennità oraria pari a lire 8.000 per un impegno massimo di 100 ore mensili e per un periodo non superiore a 12 mesi.

A decorrere dal 1 gennaio 1999, nell’ambito della Regione Siciliana, i soggetti utilizzatori corrispondono per intero le indennità spettanti ai giovani utilizzati nei piani di inserimento professionale di cui al comma 1 lett. b) dell’art.15 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazione in legge 19 luglio 1994, n. 451.

2.2 Piani di inserimento professionale interregionali.

I piani interregionali possono prevedere, per i giovani residenti nel territorio della Regione siciliana, lo svolgimento di attività presso imprese, anche artigianali o cooperative, operanti in qualsiasi settore produttivo commerciale o di servizi.

I piani interregionali possono essere promossi e finanziati dall'Assessore regionale per il Lavoro con l'utilizzo di risorse statali e comunitarie e, pertanto, anche per questi ultimi, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 19, 24 e 25 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

2.3 Contenuto delle leggi regionali.

Come si evince da quanto precede, l'applicazione della legislazione regionale ha determinato, per i Piani che prevedono l'utilizzo di giovani residenti nella Regione Sicilia, notevoli modifiche rispetto alla normativa nazionale relativamente a:

limiti di impegno mensili dei giovani (100 ore rispetto alle 80 per il territorio nazionale);
importo delle indennità riconosciute ai giovani (8.000 lire ad ora rispetto alle 7.500 per il territorio nazionale);
ampliamento dei settori di appartenenza dei soggetti utilizzatori (quest'ultima modifica è inerente ai soli P.I.P. interregionali).

Ai sensi dell’art.81, c.8 della L.448/1998, l'INPS è stato interessato dal 1 gennaio 1999 per le operazioni legate al conguaglio e/o al rimborso delle indennità relative ai suddetti Piani.

Al fine di disciplinare le particolarità previste dalle sopracitate disposizioni legislative regionali, la Regione Sicilia ha stipulato, con il Ministero del Lavoro e con l'Istituto, apposita intesa relativamente alle modalità di pagamento e /o conguaglio delle indennità stesse.

Con la sopracitata intesa la Regione Sicilia s'impegna a restituire all'Istituto, a partire dal 1 gennaio 1999, dietro rendicontazione, le somme, a titolo d'indennità per i P.I.P., che i soggetti utilizzatori, in base al disposto di cui al sopracitato art.81, c. 8 della legge n. 448/1998, portano a conguaglio e/o a compensazione, al netto della somme a loro carico, in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti.

A tal fine l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, trasmetterà alla Sede regionale per la Sicilia, copia dei Piani regionali, approvati dalla Commissione regionale per l’impiego, con l’indicazione delle risorse finanziarie con cui si farà fronte.

In considerazione del carattere innovativo rivestito dalle modifiche introdotte dalle sopracitate leggi regionali, si sottolinea il ruolo strategico che viene ad assumere la Sede regionale per la Sicilia alla quale sono demandate:

la regia dell'intero complesso delle attività legate ai Piani regionali;
le funzioni di coordinamento, supporto e monitoraggio delle attività delle Sedi della Regione.

3. Art. 63, c. 1 della legge n. 488/1999. Nuove modalità di articolazione dell'orario di svolgimento delle attività dei Piani.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000) ha apportato rilevanti innovazioni relativamente alle modalità di svolgimento delle attività contenute nei progetti previsti dai P.I.P.

3.1 Contenuto della norma.

Fino al 31/12/1999, in forza del disposto di cui all'art. 15, c. 4 del DL 16 maggio 1994 n.299, convertito dalla legge n. 451/94, la partecipazione dei giovani ai progetti previsti dai Piani non poteva essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi (cfr. circolare n. 13 del 27 gennaio 1999).

L'art. 63, c. 1 della legge n. 488/1999 (allegato n. 2), stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali stabilito dalla sopracitata legge n. 451/1994, i Piani possano prevedere che lo svolgimento delle relative attività, nel rispetto del limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale, possa articolarsi in un periodo non superiore a sei mesi.

La disposizione introduce, quindi, la possibilità di concentrare lo svolgimento delle attività previste nei Piani in un periodo che non sia superiore a sei mesi alle seguenti condizioni:

rispetto dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale;
limite massimo di 960 ore annuali, corrispondente a quello massimo previsto dalla legge n. 451/1994 (80h X 12 mesi).

4. Disposizioni Operative.

4.1 Art.11 della L.R. Siciliana n. 4/1999.

Per le operazioni di conguaglio delle indennità riferite a giovani residenti nella Regione Siciliana, utilizzati nei Piani regionali ed interregionali con gemellaggio, restano confermate le modalità rese note al punto 10 della circolare n. 13/1999. Tuttavia, stante la necessità di gestire le particolarità previste dalle leggi regionali, si rende necessaria l'istituzione di nuovi codici.

Pertanto, ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod.DM10/2 i soggetti utilizzatori ovunque operanti, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mesi di marzo 2000, si atterranno alle seguenti modalità:

determineranno l’importo della indennità di base, comprensiva anche di quella ridotta dovuta in caso di maternità, e lo esporranno in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "indennità P.I.P. L.R. n. 30/1997" e dal codice di nuova istituzione "R772".
determineranno l’importo della eventuale indennità aggiuntiva, prevista nei casi di mobilità interregionale per i piani di gemellaggio, e lo esporranno in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "indennità aggiuntiva P.I.P. L.R. n. 4/1999" e dal codice di nuova istituzione "R782".

I soggetti utilizzatori provvederanno, inoltre, a riportare in uno dei righi in bianco di quadri "B-C" del modello DM10/2, nella casella "n. Dipendenti", il numero dei giovani neoinseriti facendolo precedere dal consueto codice "P999".

4.1.1 Definizione note di rettifica emesse dalla procedura automatizzata per le indennità riferite a giovani residenti nella Regione Sicilia.

Le Sedi aventi in carico posizioni contributive accese per le operazioni di rimborso e/o conguaglio delle indennità relative a P.I.P. riferiti a giovani residenti nella regione Sicilia, provvederanno a definire le eventuali note di rettifica emesse dal 1 gennaio 1999 a titolo di differenze di indennità, alla luce delle indicazioni fornite con la presente circolare (rettifiche attive o DM passivi rettificati).

A partire dal 1 gennaio 2000 la procedura di controllo delle denunce sarà opportunamente aggiornata.

4.2 Art. 63, c. 1 della legge n. 488/1999. Adempimenti a cura dei soggetti utilizzatori.

I soggetti interessati dalla normativa di cui all'art. 63, c. 1 della legge n. 488/1999, provvederanno ad integrare la documentazione prevista al punto 9 della circolare n. 13/1999 con la copia del Piano attestante la nuova articolazione oraria per lo svolgimento delle attività.

4.2.1 Art. 63, c. 1 della legge n. 488/1999. Modalità operative per la generalità dei soggetti utilizzatori.

Ai fini delle operazioni legate al conguaglio ovvero al rimborso delle indennità continuano a trovare applicazione, anche per i soggetti interessati dalla normativa di cui all'art. 63, c. 1 della legge n. 488/1999, le disposizioni emanate con la già citata circolare n. 13/1999, integrate dai seguenti nuovi codici.

I soggetti utilizzatori, qualora non si avvalgano di giovani residenti nella regione Sicilia, ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 si atterranno alle seguenti modalità:

determineranno l’importo della indennità di base ex art.15 L. 451/1994, comprensiva anche di quella ridotta dovuta in caso di maternità, e lo esporranno in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "indennità P.I.P. ex L. 488/1999 " e dal codice di nuova istituzione "R771".
determineranno l’importo della eventuale indennità aggiuntiva, prevista nei casi di mobilità interregionale per i piani di gemellaggio e lo esporranno in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "indennità aggiuntiva P.I.P. ex L. 488/1999 " e dal codice di nuova istituzione " R781".

I soggetti utilizzatori provvederanno, inoltre, a riportare in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, nella casella "n. Dipendenti", il numero dei giovani neoinseriti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 63, c. 1 della legge n. 488/1999, facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "P888".

4.2.2 Art. 63, c. 1 della legge n. 488/1999. Modalità operative per i soggetti che utilizzano giovani residenti nella regione Sicilia.

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod.DM10/2 i soggetti utilizzatori ovunque operanti, si atterranno alle seguenti modalità:

determineranno l’importo della indennità di base ex art.15 L. 451/1994, comprensiva anche di quella ridotta dovuta in caso di maternità, e lo esporranno in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "indennità P.I.P. ex L. 488/1999/Sicilia " e dal codice di nuova istituzione "R773".
determineranno l’importo della eventuale indennità aggiuntiva, prevista nei casi di mobilità interregionale per i piani di gemellaggio e lo esporranno in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "indennità aggiuntiva P.I.P. ex L. 488/1999/Sicilia " e dal codice di nuova istituzione " R783".

I soggetti utilizzatori provvederanno, inoltre, a riportare in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, nella casella "n. Dipendenti", il numero dei giovani neoinseriti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 63, c. 1 della legge n. 488/1999, facendolo precedere dal sopracitato codice "P888".

Si richiama, infine, l'attenzione dei soggetti utilizzatori sulla necessità di una puntuale e corretta indicazione dei diversi codici riferiti al numero dei giovani neoinseriti.

Stante la finalità statistica di tali rilevazioni, si ribadisce che nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "giornate, retribuzioni e somme a debito".

Si ricorda, inoltre che, il numero dei soggetti impegnati nei piani non dovrà essere riportato da parte delle aziende utilizzatrici, né tra i lavoratori esposti con il codice "NR00" (in quanto non trattasi di lavoratori dipendenti) né, ovviamente, nel quadro "A" del mod. DM10/2.

Per una più organica visione dei codici da utilizzare sulle denunce contributive di mod DM10/2 per le operazioni legate al conguaglio ovvero al rimborso delle indennità relative ai P.I.P., si fornisce, (allegato n.4), un quadro riepilogativo degli stessi.

5. Chiarimenti su particolari istituti.

In relazione a taluni quesiti pervenuti relativamente a malattia e ferie, si forniscono le seguenti precisazioni:

Malattia.

Come già chiarito al punto 7.1 della circolare n. 13/1999, l’ipotesi di malattia del giovane, debitamente documentata, non comporta la sospensione della particolare indennità che, di contro, dovrà essere sospesa nel caso in cui l’assenza per malattia non fosse documentata.

Il relativo onere, al netto della quota a carico del soggetto utilizzatore, sarà posto a carico del Fondo per l’occupazione.

Ferie.

Anche nell'ipotesi di fruizione dell’indennità riconosciuta ai giovani a titolo di ferie in base alle indicazioni fornite con la sopracitata circolare n. 13/1999, il relativo onere graverà sul Fondo per l’occupazione al netto della quota a carico del soggetto utilizzatore.

6. Istruzioni contabili.

Per la rilevazione contabile delle indennità che nelle denunce di modello DM 10/2 risulteranno contraddistinte dai codici "R772" e "R773", relativi alle indennità di base, nonché dai codici "R782" e "R783", relativi alle indennità aggiuntive, secondo quanto previsto nelle precedenti disposizioni operative e tenuto conto, altresì, del fatto che i relativi oneri sono rimborsati dalla Regione Sicilia, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/95 e GAU 30/96 (v. allegato n. 3).

Per la movimentabilità di detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95").

Per quanto riguarda la contabilizzazione delle indennità evidenziate nei mod. DM 10/2 con i codici "R771" e "R781", le stesse dovranno essere imputate ai conti GAU 30/78 e GAU 30/87, già istituiti con la citata circolare n. 13 del 27 gennaio 1999.

La definizione dei rapporti finanziari con la Regione Sicilia, ai fini del rimborso degli oneri di che trattasi, sarà curata da questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

Allegato 1

Legge 17 maggio 1999, n.144. (G.U. 22 maggio 1999, n.118)

Articolo 66

Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua.

 

5). In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, sono prorogate per gli anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla base di una programmazione che ne preveda la conclusione entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 10 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del predetto Fondo.

Allegato 2

Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 63 (Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare) 1). In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attività in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto.

All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti:"110 miliardi".

Allegato 3

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione

: I

Codice conto

: GAU 30/95

Denominazione completa

: Indennità per i piani di inserimento professionale di cui all'art.

15, comma 4, del D.L. 299/1994 convertito nella legge n.

451/1994, all'art. 19 della legge della Regione Sicilia n. 30/1997

e all'art. 81, comma 8, della legge n. 488/1998 conguagliate dalle

aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di

cui al D.M. 5 febbraio 1969

Denominazione abbreviata

: IND.PIP ART.15 C.4 L.451/94 E ART.19 L.R.SIC.30/97

Tipo variazione

: I

Codice conto

: GAU 30/96

Denominazione completa

: Indennità aggiuntiva per i piani di inserimento professionale di

cui all'art. 1, comma 6, del D.L. 4/1998 convertito nella legge

n. 52/1998, all'art. 11 della legge della Regione Sicilia n. 4/1999

e all'art. 81, comma 8, della legge n. 488/1998 conguagliata dalle

aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di

cui al D.M. 5 febbraio 1969

Denominazione abbreviata

: IND.AGG.PIP ART.1 C.6 L.52/98-ART.11 L.R.SIC.4/99

Allegato 4

Tabella riepilogativa dei codici da utilizzare sulle denunce contributive di mod DM10/2 per le operazioni legate al conguaglio ovvero al rimborso delle indennità relative ai P.I.P.

Codici da utilizzare su tutto il Territorio Nazionale da soggetti che non si avvalgono di giovani residenti nella Regione Sicilia.

Articolazione dell'orario su base mensile

Codici per l'indennità

di base

Codici per l'indennità aggiuntiva

Piani con gemellaggio

n.80h

R770

R780

oltre 80h

(orario concentrato)

R771

R781

Codici da utilizzare su tutto il Territorio Nazionale da soggetti che si avvalgono di giovani residenti nella Regione Sicilia.

Articolazione dell'orario su base mensile

Codici per l'indennità

di base

Codici per l'indennità aggiuntiva

Piani con gemellaggio

n.80h

R772

R782

oltre 80h

(orario concentrato)

R773

R783

back.gif (1289 byte)  Back Page