REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL 'EMIGRAZIONE

Prot n. 2276 / Segr. Dir.                                                      Palermo, lì 2 7 Agosto 20001

OGGETTO: Attività socialmente utili - Mobilità presso l'Assessorato regionale dei beni culturali - Rinunce - Quesito.

All'Ufficio provinciale del lavoro e della m. o. di Ragusa
All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Ufficio di Gabinetto
All'Assessorato regionale del lavoro - Ufficio di Gabinetto
Al Dipartimento regionale lavoro - Gruppi I, V e VI
All'Area I dell'Agenzia regionale per l'impiego
All'Ufficio regionale del lavoro e della m. o.
Agli Uffici provinciali del lavoro e della m. o.

Codesto Ufficio, con nota prot. n. 19359/Rep. II del 23 agosto 2001, ha avanzato quesito in merito ad alcuni lavoratori impegnati in attività socialmente utili, oggetto di convenzione di cui all'art.1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, approvata dalla Commissione regionale per l'impiego, che hanno rassegnato rinuncia alle relative procedure di mobilità.
Peraltro, viene riferito che i lavoratori rinunciatari sarebbero stati utilizzati presso l'Amministrazione regionale dei beni culturali in mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione alle predette attività ed in sedi di servizio distanti dal luogo di residenza.
Al riguardo, preliminarmente, va chiarito che l'impegno nelle attività socialmente utili dei soggetti non percettori di trattamenti previdenziali è limitato a coloro che aderiscono volontariamente.
Ne consegue che anche le procedure di mobilità disciplinate attraverso i regimi convenzionali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, debbono avere a presupposto la disponibilità del lavoratore interessato.
Ai soggetti rinunciatari, peraltro, non può trovare applicazione la disciplina sanzionatoria prevista dall'art.9, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, stante che la predetta norma prevede la decadenza per coloro che rifiutino l'assunzione, mentre la fattispecie in parola prevede la mera mobilità, fermo restando l'impiego nelle attività in oggetto.
Ad avviso della scrivente Agenzia i lavoratori rinunciatari potranno continuare ad essere utilizzati nelle attività dai soggetti presso di cui sono stati finora impegnati, nelle more degli adempimenti di modifica delle convenzioni, da sottoporre alla Commissione regionale per l'impiego.
Le sostituzioni dei lavoratori rinunciatari vanno operate in conformità ai criteri contenuti nel bando pubblicato, debbono formare oggetto di modifica della convenzione già approvata e sottoposte alle determinazioni della Commissione regionale per l'impiego.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Lo Nigro)

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