ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
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CIRCOLARE N° 324/98
Prot. n. 13820/Coord. reg. lì, 06 novembre 1998
Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione, art. 15, legge n. 451/94 - art. 9 octies, legge n. 608/96 - art. 19, legge regionale n. 30/97 - Chiarimenti sulla circolare ministeriale n. 120/98.
Alle Associazioni dei datori di lavoro
Agli Ordini e/o collegi professionali
Alle imprese individuali, societarie e cooperative nonché
consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative
che abbiano una stabile organizzazione nel territorio
della Regione Siciliana ed operanti in qualsiasi
settore produttivo, commerciale o di servizi
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione
professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione
e, p.c.
Alla Presidenza della Regione - Ufficio di gabinetto
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione generale per l'impiego - Divisione VII
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Ai gruppi delle Direzioni lavoro e formazione
professionale
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, Divisione VII, con nota prot. n. 1924/AG-26 del 5 novembre 1998, ha chiarito alcuni aspetti inerenti la circolare ministeriale n. 120/98, riscontrando un quesito della Confindustria.
Su conforme parere espresso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 6 novembre 1998 si divulgano le direttive contenute nella predetta nota assessoriale.
"Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della circolare n. 120/98 in tema di malattie, di infortuni e di ferie, essa si intende applicabile ai nuovi P.I.P. e pertanto non a quelli già in corso.
Per quanto concerne i tempi di effettuazione della formazione aggiuntiva, essa dovrà svolgersi durante ore aggiuntive alle 20 settimanali normalmente previste e comunque non oltre l'orario normale settimanale praticato in azienda.
Infine, sul tema delle modalità di rimborso delle spese sostenute dal giovane per la realizzazione del progetto, esse sono, com'è noto, ammissibili al rimborso del fondo dell'occupazione nei limiti di 800.000 lire mensili, solamente per le causali "vitto e alloggio", nell'ambito dei nuovi P.I.P., supportati da intese di "gemellaggio". In tali casi è stata data ampia facoltà di scegliere le modalità del rimborso alle direzioni provinciali del lavoro, che potranno, ad esempio, acquisire la relativa documentazione della spesa per il tramite dell'impresa. Il rimborso potrebbe quindi avvenire mensilmente insieme alla corresponsione dell'indennità (sia per la parte a carico del fondo che per la parte a carico dell'impresa), incrementata, com'è noto, nei previsti casi, di L. 200.000 mensili posti a carico dell'azienda".
L'Assessore: BRIGUGLIO