ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE

Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro

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CIRCOLARE N° 316/98

Prot. n. 10422/Coord. reg. lì, 05 agosto 1998

 

Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15, legge 19 luglio 1994, n. 451 e art. 9 octies, legge 28 novembre 1996, n. 608 e art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. Comunicazione.

 

 

A tutti gli enti convenzionati

All'Agenzia regionale per l'impiego

e la formazione professionale

All'Ufficio regionale del lavoro

e della massima occupazione

Agli Uffici provinciali del lavoro

e della massima occupazione

All'Ispettorato regionale del lavoro

Agli Ispettorati provinciali del lavoro

 

 

Questo Assessorato, nel procedere alla ripartizione delle somme necessarie agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, ha verificato che taluni enti convenzionati hanno attivato i piani di inserimento professionale per un numero di giovani superiore a quello accordato e riportato nell'allegato 1 (penultima colonna "Totale acc") della circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290/98.

Nel ricordare che i giovani utilizzati presso i soggetti utilizzatori, che hanno presentato direttamente a questo Assessorato regionale del lavoro la richiesta ed autorizzati nell'allegato 3 e 4 della circolare suindicata, e che successivamente hanno aderito alla convenzione a suo tempo stipulata, sono da computare a parte, si rammenta che il limite autorizzato non può essere superato.

Eventuali attestazioni superiori al predetto limite dovranno essere tempestivamente annullate a cura dell'ente convenzionato, pena la revoca della convenzione stessa.

Gli enti convenzionati di carattere regionale sono invitati a coordinare le attività in raccordo con le strutture provinciali onde evitare che venga superato il numero massimo dei giovani assegnati ad ogni struttura.

Si rammenta, altresì, che gli enti convenzionati non possono più rilasciare alcuna attestazione, e, pertanto, i piani residui non possono essere più attivati.

Gli enti in indirizzo sono tenuti a comunicare a questo coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, il numero complessivo dei piani non attivati.

Pervengono inoltre varie richieste circa la possibilità, da parte degli enti convenzionati, di riassegnare un piano di inserimento già attivato, ad altro soggetto utilizzatore, a seguito di rinuncia.

A tal proposito occorre precisare che la Commissione regionale per l'impiego, con parere reso nella seduta del 30 luglio 1998, ha ritenuto che tale procedura sia da escludere tassativamente.

La Commissione regionale per l'impiego, ha ritenuto altresì possibile il subentro di un giovane ad un altro, nello stesso soggetto utilizzatore, a seguito di rinuncia.

In tal caso il giovane sostituto andrà a coprire il periodo residuo del piano di inserimento ed il soggetto utilizzatore sarà onerato di ripetere la procedura per l'assegnazione prevista dalla circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290.

 

L'Assessore: BRIGUGLIO