ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE

Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro

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CIRCOLARE N° 297/98

Prot. n. 4285/Coord. reg. lì, 06 marzo 1998

 

 

Piani per l'inserimento professionale dei giovani - Art. 15, legge n. 451/94 - Art. 9 octies, legge n. 608/96 - Art. 19, legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 - Ulteriori chiarimenti.

 

 

Alle Associazioni dei datori di lavoro

Agli Ordini e/o collegi professionali

Alle Imprese individuali, societarie e cooperative

nonché consorzi di imprese individuali, societarie

e cooperative che abbiano una stabile organizzazione

nel territorio della Regione Siciliana

ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi

All'Agenzia regionale per l'impiego

e la formazione professionale

All'Ufficio regionale del lavoro

e della massima occupazione

All'Ispettorato regionale del lavoro

Agli Uffici provinciali del lavoro

e della massima occupazione

e, p.c.

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

- Direzione generale per l'impiego - Divisione VII

Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Agli Ispettorati provinciali del lavoro

Ai gruppi delle Direzioni lavoro

e formazione professionale

 

 

Pervengono numerose nuove richieste di attivazione di piani di inserimento professionale dei giovani sia da soggetti singoli sia per il tramite di enti convenzionati.

Al riguardo si precisa che dette richieste saranno considerate nell'ambito di una nuova programmazione nel caso in cui si verifichino le necessarie disponibilità finanziarie. Pertanto, al momento, non possono essere autorizzate.

Risulta, invece, possibile - come, per altro, previsto dal punto 3 della circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 5 del 28 gennaio 1998 - nell'ambito delle dotazioni numeriche di ciascuna convenzione, che l'ente convenzionato possa direttamente utilizzare eventuali disponibilità con altri soggetti utilizzatori ovvero con altri soggetti che ne avevano richiesto la prenotazione.

Si ricorda, ancora, quanto disposto dal punto 2 della citata circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290/98, ove prevede che "sulla richiesta di assegnazione di cui all'allegato 5 (modulo di richiesta di assegnazione) l'associazione, l'ordine o il collegio professionale apporrà il proprio visto che ne certificherà l'avvenuta adesione alla convenzione stipulata".

E' appena il caso di ricordare che le attestazioni predette possono essere emanate per un numero di giovani da impegnare non superiore a quello accordato riportato nell'allegato 1 (penultima colonna "Totale acc.") della circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290/98. Per le aziende singole o per i singoli liberi professionisti, previa adesione ad una competente convenzione, le attestazioni predette possono essere emanate per un numero di giovani da impegnare non superiore a quello accordato riportato negli allegati 3 e 4 (ultima colonna "N. Cio") della circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290/98.

Eventuali attestazioni superiori al predetto limite dovranno essere tempestivamente annullate a cura dell'ente convenzionato, pena la revoca della convenzione stessa.

Vengono posti quesiti circa la possibilità di modificare l'anzianità minima di attività dei soggetti utilizzatori contenuta nelle convenzioni stipulate con l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale per l'attivazione dei piani.

Al riguardo, ove ricorra tale esigenza, l'ente convenzionato dovrà produrre motivata richiesta che sarà sottoposta alle determinazioni della Commissione regionale per l'impiego.

 

 

L'Assessore: BRIGUGLIO