CIRCOLARE 15 gennaio 2002, n. 13/AG. GURS n.5 del 25/01/2002
Legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50, 61, 71 e 116 "Aiuti per
l'apprendistato" e legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 5 - Prime direttive
per l'accesso al beneficio e modalità di presentazione delle istanze per l'anno
2002.
Alle associazioni dei datori di lavoro
Al Dipartimento formazione professionale
Al Dipartimento lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alla sede regionale dell'I.N.P.S.
Alla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio di Gabinetto
Alla Presidenza della Regione siciliana - Comitato regionale occupazione,
lavoro e politiche sociali
Alla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Direzione generale della
tutela delle condizioni di lavoro - Divisione V - Direzione generale UCOFPL
Al Ministero della giustizia: Dipartimento amministrazione penitenziaria -
Ufficio centrale detenuti e trattamento - Provveditorato regionale
amministrazione penitenziaria
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. PREMESSA
Al fine di attivare la misura in oggetto segnata, si impartiscono le seguenti
direttive in conformità agli indirizzi della Commissione regionale per
l'impiego, resi nella seduta del 9 gennaio 2002, quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica riguardo alle linee
programmatiche e alle politiche del lavoro regionali, ai sensi dell'art. 11,
della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
L'art. 16 della legge 26 giugno 1997, n. 196, modificando la previgente
normativa in materia di apprendistato, dispone che possono essere assunti, in
tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età
non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei
anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.
Pertanto, nell'ambito della regione Sicilia, fino al 31 dicembre 2006, dette
assunzioni possono essere rivolte a giovani di età non superiore a 26 anni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela
del lavoro dei minori.
Il rapporto di lavoro di apprendistato non può avere una durata superiore a
quella stabilita per le diverse categorie professionali dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e comunque non può essere inferiore a diciotto mesi e
superiore a quattro anni.
Qualora l'apprendista con il quale viene intrattenuto il rapporto di lavoro sia
disabile, i limiti di età sopra indicati sono elevati di due anni.
Le agevolazioni contributive, contemplate nella predetta norma per
l'apprendistato, trovano applicazione a condizione che gli apprendisti
partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, così come regolate dal decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 8 aprile 1998, e successive
modifiche ed integrazioni. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in
materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente
disciplina normativa e contrattuale.
La legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana 22 febbraio 1986, n. 9, recante "Norme per
la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano", regola,
tra l'altro, l'erogazione di aiuti economici in favore delle imprese artigiane,
relativamente all'assunzione di apprendisti ed alla trasformazione del rapporto
di lavoro successivamente all'espletamento del periodo di apprendistato.
Più precisamente gli artt. 27 e 28 della predetta legge individuano i
beneficiari degli aiuti in parola, nonché la misura dell'aiuto economico e le
modalità di accesso alla stessa. Nel contesto di approvazione di successive
norme regionali, i predetti artt. 27 e 28 sono stati integrati e modificati come
qui di seguito riportato.
Con la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50 e 61, recante
"Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di
aiuto alle imprese", pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, del 23 dicembre 2000, n. 61,
norma a sua volta integrata e modificata dalla legge regionale 31 marzo 2001, n.
2, art. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
parte prima, del 31 marzo 2001, n. 14, vengono integrate e modificate le
disposizioni contenute negli artt. 27 e 28 della legge n. 3/86. Infatti, il
comma 1, dell'art. 50, della legge regionale n. 32/2000, recante "Aiuti per
l'apprendistato", modificando l'art. 30 della legge regionale in parola che
demandava ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e
artigianato l'erogazione delle provvidenze, dispone che gli aiuti previsti dai
predetti artt. 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono
concessi dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell'emigrazione.
Il comma 2, dell'art. 50, della richiamata legge regionale n. 32/2000, dispone
che gli interventi di cui ai predetti artt. 27 e 28 della legge regionale n.
3/86, volti a favorire la formazione professionale e l'occupazione nelle imprese
artigiane possono essere concessi fino alla data del 31 dicembre 2006.
Il comma 3, dell'art. 50, della suddetta legge, modificando il contenuto del
comma 1, dell'art. 27 della legge regionale n. 3/86, come peraltro già
sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27,
dispone che per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile
nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga
contributi, a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti
collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o
associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i 16
ed i 32 anni, e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto
collettivo applicato.
L'art. 61, comma 1, della stessa legge regionale n. 32/2000, integrato dall'art.
5, comma 1, lettera e) della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, individuando
ulteriori tipologie di datori di lavoro beneficiari degli aiuti previsti
dall'art. 50, estende l'applicabilità delle disposizioni della predetta norma,
riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti alle imprese
esercenti il commercio, alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro
esercenti prestazioni di servizi.
L'art. 71 della predetta legge regionale n. 32/2000 estende i benefici di cui
all'art. 50 della medesima norma, alle imprese esercenti attività industriali.
Infine, l'art. 116, sempre della legge regionale n. 32/2000, comprende tra i
destinatari del beneficio di cui all'art. 50 anche le imprese di produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Occorre precisare che la legge regionale n. 32/2000, prevede il riconoscimento
del beneficio economico alle imprese che assumono apprendisti di età compresa
tra i 16 ed i 32 anni di età, e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel
contratto collettivo applicato, modificando in tal senso i limiti di età del
lavoratore indicati al comma 1, dell'art. 16 della legge n. 196/97, la quale
stabilisce che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con
contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non
superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli
obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993.
Atteso che la legge regionale n. 32/2000 regola l'erogazione di aiuti alle
imprese, ai fini dell'applicabilità delle innovazioni introdotte dal legislatore
regionale, rispetto alle disposizioni contenute nella normativa statale, occorre
che venga positivamente definita la procedura di controllo comunitario.
Nella considerazione che la Comunità Europea non ha ancora approvato il regime
di aiuti di che trattasi, allo stato non possono trovare applicazione i limiti
di età indicati dalla predetta legge regionale n. 32/2000, e, pertanto, dovranno
rispettarsi i limiti di età indicati dall'art. 16 della legge n. 196/97, avuto
riguardo delle relative elevazioni.
Il regime di aiuti di che trattasi è compreso nel Programma operativo regionale
Sicilia 20001-2006 - Complemento di programmazione (1.1) - Misura 4.1.5 -
Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo (FSE), obiettivo OB.32/4,
ed ha come finalità l'adozione di misure di agevolazione rivolte alle imprese
artigiane singole o associate per l'assunzione di lavoratori apprendisti ed ex
apprendisti rimuovendo gli ostacoli che impediscono o ritardano la
trasformazione del rapporto di lavoro.
La realizzazione del predetto intervento viene, infatti, attuata attraverso i
regimi di aiuto all'occupazione previsti dalla legge regionale n. 32/2000, che,
come sopra specificato, prevede l'erogazione di contributi a titolo di concorso
sugli oneri contrattuali sostenuti dalle piccole e medie imprese artigiane
singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti e/o per
l'assunzione in qualità di lavoratori dipendenti di uno o più soggetti che hanno
compiuto presso le stesse il previsto periodo di apprendistato, a condizione che
si adempia all'obbligo della formazione previsto dall'art. 18 della legge n.
196/97.
Da quanto sopra esposto, si rileva che il regime di aiuti previsti dalla legge
regionale n. 32/2000 a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti per
l'assunzione di lavoratori apprendisti e/o per l'assunzione di lavoratori
dipendenti che abbiano compiuto presso la stessa impresa il periodo di
apprendistato, è rivolto ai datori di lavoro compresi nelle tipologie
individuate dalla stessa norma, e dalla disposizioni di integrazione e di
modificazione successive, a condizione che questi ultimi ottemperino all'obbligo
della formazione.
Per quanto attiene le modalità di attivazione ed i contenuti didattici dei
processi formativi connessi all'apprendistato si rinvia all'apposito paragrafo.
2. SOGGETTI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI
I benefici di cui alla normativa in parola possono essere, quindi, concessi su
richiesta dei datori di lavoro la cui attività rientri nelle tipologia delle:
a) imprese artigiane individuali, societarie e cooperative nonché
consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una
stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in
qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi, (cfr. art. 27, legge
regionale n. 3/86 e art. 33 legge regionale n. 33/96);
b) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di
imprese individuali, societarie e cooperative esercenti il commercio, operanti
stabilmente nel territorio della Regione siciliana (cfr. art. 61, comma 1, legge
regionale n. 32/2000);
c) associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti
prestazioni di servizi, operanti stabilmente nel territorio della Regione
siciliana (cfr. art. 5, comma 1, lett. e, legge regionale n. 2/2001);
d) imprese esercenti attività industriali operanti stabilmente nel
territorio della Regione siciliana (art. 71 legge regionale n. 32/2000);
e) imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana
(art. 116 legge regionale n. 32/200).
Per quanto concerne le società cooperative, si precisa che le stesse possono
beneficiare dei contributi anche per le assunzioni di apprendisti o ex
apprendisti che rivestono la qualità di socio, conformemente a quanto disposto
dall'art. 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
3. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO
I datori di lavoro di cui al punto 2) della presente circolare, a condizione che
si impegnino ad adempire all'obbligo della formazione, possono richiedere i
contributi in parola:
a) a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti per
l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i 16 ed i 26 anni, e,
comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato;
b) a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti per
l'assunzione di lavoratori dipendenti che abbiano compiuto presso lo stesso
datore di lavoro il periodo di apprendistato.
4. MISURA DEL CONTRIBUTO
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 19 gennaio
1955, n. 25, per instaurare il rapporto di apprendistato il datore di lavoro
deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente
competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta
all'apprendista, il genere di addestramento al quale sarà sottoposto e la
qualifica che lo stesso potrà conseguire al termine del rapporto.
Lo stesso datore di lavoro dovrà, inoltre, dichiarare ai sensi dell'art. 16
della legge n. 196/97, l'impegno a fare svolgere all'apprendista l'attività
formativa. Tale attività è disciplinata dai decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 8 aprile 1998, (allegato A) e 20 maggio 1999, n. 179
(allegato B).
Lo stesso art. 2, al comma 3, della citata legge n. 25/55, dispone che il numero
massimo di apprendisti che il datore di lavoro ha la facoltà di occupare nella
propria azienda non può superare il 100% delle maestranze specializzate e
qualificate in forza presso l'azienda stessa al momento della richiesta.
Occorre, tuttavia, precisare che il datore di lavoro, qualora non abbia alle
proprie dipendenze maestranze specializzate o qualificate, o le abbia in numero
non superiore alle tre unità, può assumere ai sensi dell'art. 21 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, un numero di unità di apprendisti fino ad un massimo di
tre.
Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti
collettivi nazionali di lavoro di categoria possono prevedere specifiche
modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.
L'entità dei contributi di cui al punto 3, lett. a) della presente circolare, è
commisurata ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti
per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore
apprendista assunto, di età compresa tra i sedici ed i ventisei anni e,
comunque, entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro
applicati.
Qualora l'apprendista con il quale viene intrattenuto il rapporto di lavoro di
apprendistato sia disabile, i limiti di età sopra indicati sono elevati di due
anni.
Il contributo relativo a ciascun apprendista assunto è erogato per un numero
massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti
collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi e non
superiore ad un quadriennio.
Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di
durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari
al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro
effettivamente prestata.
Il beneficio in parola può essere richiesto anche per i lavoratori già impegnati
nella misura dei piani di inserimento professionale.
I contributi di cui al punto 3., lett. b) della presente circolare possono
essere concessi nel limite massimo del triennio immediatamente successivo alla
conclusione del periodo di apprendistato. Qualora a conclusione del periodo di
apprendistato, il rapporto di lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro
subordinato a tempo parziale, la misura del contributo sarà proporzionale
all'impegno orario della prestazione del lavoratore.
L'entità del contributo è commisurata ad un importo pari al 60 per cento degli
oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati per
ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore assunto.
La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui l'assunzione, a
seguito del completamento del periodo di apprendistato, riguardi lavoratori
disabili, lavoratrici madri, detenuti ed ex detenuti e/o giovani sottoposti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ovvero si tratti di lavoratori
impegnati in lavori a domicilio ivi compreso il telelavoro.
Occorre chiarire che i contributi concessi, ai sensi della normativa richiamata
nelle presente circolare, sono limitati all'esercizio finanziario in corso e non
comportano l'automatico diritto alla prosecuzione dell'erogazione degli stessi
benefici per gli anni successivi.
Resta inteso che per la concessione dei benefici predetti per gli anni
successivi, è necessaria la presentazione di apposita richiesta annuale.
5. PRIORITA'
Ai fini dell'accesso alla misura in parola, sia per quanto concerne i rapporti
di apprendistato, sia per quanto concerne la successiva trasformazione, verranno
ammesse con priorità a contributo le istanze dei datori di lavoro, di cui al
punto 2) della presente circolare, che comportano l'assunzione di lavoratori
disabili, lavoratrici madri, detenuti ed ex detenuti e/o giovani sottoposti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ovvero si tratti di lavoratori
impegnati in lavori a domicilio ivi compreso il telelavoro.
Detta priorità comporta l'immediata istruttoria ed il conseguente finanziamento.
6. FORMAZIONE E TUTOR
Modalità di attivazione dei processi formativi
Come riportato nelle premessa, a fini dell'accesso agli aiuti di cui alla legge
regionale n. 32/2000 e successive integrazioni e modificazioni, i soggetti
beneficiari degli stessi sono tenuti a prevedere, in concomitanza con
l'assunzione di lavoratori apprendisti, la somministrazione di appositi percorsi
formativi conformemente alle previsioni di cui ai decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 18 febbraio 1998 e 20 maggio 1999, n. 179
(allegati "A" e "B").
Con i predetti provvedimenti sono stati definiti i contenuti delle attività
formative per apprendisti esterne all'azienda previste dall'art. 16, secondo
comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e le competenze da conseguire
mediante l'esperienza di lavoro per ciascuna figura professionale o gruppi di
figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi.
Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare.
I contenuti della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e
complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono
articolati come segue:
a) contenuti a carattere trasversale, riguardano il recupero eventuale
di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le
conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di
settore ed aziendali); in questo contesto una parte dell'attività formativa
dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro,
all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai
modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di
lavoro. Detti contenuti dettagliatamente, risultano così definiti:
a.1) Competenze relazionali
Valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al
ruolo professionale.
Comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o
esterna).
Analizzare e risolvere situazioni problematiche.
Definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa.
a.2) Organizzazione ed economia
Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa
(dei rispettivi settori).
Conoscere i principale elementi economici e commerciali dell'impresa:
- le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività,
efficacia e efficienza);
- il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, moneta
europea, ecc.).
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla
soddisfazione del cliente.
Sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma
associata.
a.3) Disciplina del rapporto di lavoro
Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro
egli istituti contrattuali.
Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori.
Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
a.4) Sicurezza sul lavoro (Misure collettive)
Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza
sul lavoro.
Conoscere i principali fattori di rischio.
Conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato
all'accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e
alla definizione del patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa.
Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinatario un numero di ore
inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla formazione
esterna;
b) contenuti a carattere professionale sono i contenuti formativi di
tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole
figure professionali riguardano la conoscenza e l'applicazione delle basi
tecniche e scientifiche della professionalità, la conoscenza e l'utilizzazione
delle tecniche e dei metodi di lavoro, la conoscenza e l'utilizzazione degli
strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di
lavoro), la conoscenza e l'utilizzazione delle misure di sicurezza individuale e
di tutela ambientale.
In tal senso il decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179 indica gli obiettivi
formativi in base ai quali devono essere definiti i contenuti a carattere
professionale e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della
professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro
(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Nella costruzione dei percorsi formativi si terrà conto dei diversi processi di
lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell'apprendista.
La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale
dovrà essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale e/o
nelle strutture scolastiche, le cui procedure di accreditamento ai sensi
dell'art. 17, comma 1, lettera c, legge 24 giugno 1997, n.196, sono in corso di
svolgimento. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di
svolgimento possono essere definiti dalla contrattazione collettiva.
La formazione esterna all'azienda, purché debitamente certificata ai sensi del
successivo art. 5, del sopra citato decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, 8 aprile 1998, ha valore di credito formativo nell'ambito
del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative
formative di completamento dell'obbligo, ed è evidenziata nel curriculum del
lavoratore.
Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza
prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti
formativi.
In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti
per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già ha svolto le
attività formative indicate nel punto a) sono esentati dalla frequenza dei
moduli formativi già completati, purché siano in grado di dimostrare l'avvenuta
partecipazione ai percorsi formativi.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato
di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere gli accordi
tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impiego ridotto, i
relativi contenuti formativi e le durate dell'apprendistato.
I datori di lavoro che hanno alle proprie di pendenze lavoratori apprendisti
sono tenuti a conservare per cinque anni la documentazione relativa all'attività
formativa svolta (cfr. art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e previdenza
sociale 20 maggio 1999, n. 179).
Il Tutor
Il comma 3, dell'art. 16 della legge n. 196/97, prevede in costanza di
svolgimento del rapporto di apprendistato e delle connesse attività di
formazione la presenza, in via sperimentale, della figura del tutore aziendale,
le cui funzioni e requisiti per lo svolgimento di detta mansione, sono definiti
con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 febbraio
2000 (allegato "C").
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato
designato dal datore di lavoro, nel caso di imprese con meno di quindici
dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un
socio o da un familiare coadiuvante.
Il lavoratore designato dal datore di lavoro per le funzioni di tutore deve:
- possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello
che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.
Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare
l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze
necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione
tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di
lavoro.
Il tutore, altresì, collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda
allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza, esprime le
proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini
dell'attestazione da parte del datore di lavoro.
Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per
le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di
settore.
7. ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE CONSEGUITE DALL'APPRENDISTA
Ai sensi dell'art. 5, del sopra citato decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 8 aprile 1998, al termine del periodo di apprendistato il
datore di lavoro è tenuto ad attestare le competenze professionali acquisite dal
lavoratore, dandone comunicazione alla competente Sezione circoscrizionale per
l'impiego ed il collocamento in agricoltura.
Copia del predetto attestato deve essere consegnata al lavoratore.
8. APPLICAZIONE DELLA REGOLA DEL "DE MINIMIS"
A decorrere dal 1° gennaio 2000, i regimi di aiuto a finalità regionale, già
autorizzati dalla Commissione europea, sono uniformati ai criteri ed ai
parametri fissati dalla stessa Commissione negli "Orientamenti in materia di
aiuti di Stato a finalità regionale", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità euorpea n. C74 del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed
integrazioni.
I benefici in parola sono sottoposti al rispetto del regolamento CE n. 69/2001
del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti di importanza minore.
L'art. 2 del regolamento dispone che l'importo complessivo degli aiuti de
minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 E (= L.
193.627.000) su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica
indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
Nelle more che la Commissione europea approvi il regime di aiuti
all'apprendistato, le agevolazioni in questione potranno essere concesse a
titolo della regola del "de minimis" nel rispetto del citato Regolamento C.E.
In particolare, va precisato che la regola del "de minimis" non è applicabile
alle agevolazioni concesse alle imprese appartenenti al settore della
produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e della
pesca, nonché alle imprese operanti nel comparto dell'industria siderurgica e
carbonifera (CECA), delle costruzioni navali e dei trasporti e, comunque,
appartenenti ai settori individuati dall'art. 1 (campo di applicazione) del
regolamento C.E. n. 69/2001.
9. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I datori di lavoro rientranti tra i soggetti di cui al punto 2) della presente
circolare, al fine di accedere ai benefici in parola devono fare pervenire
apposita istanza, nel competente bollo - corredata degli allegati 1, 2, 3 e 4,
indirizzata a: Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell'emigrazione - Agenzia regionale per l'impiego e
la formazione professionale - Area IV - apprendistato, dalla data di
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e fino al 30 novembre 2002.
Si chiarisce che l'istanza di accesso al beneficio può essere presentata dal
datore di lavoro richiedente per l'anno 2002, e per gli anni successivi, anche
per i rapporti di lavoro di apprendistato non ancora instaurati o per la
trasformazione dei rapporti di lavoro di apprendistato non ancora effettuata.
L'istanza deve essere presentata dal legale rappresentante o dal titolare
dell'impresa, redatta secondo lo schema "allegato 1", nel caso di lavoratori
apprendisti e secondo lo schema "allegato 2", nel caso di lavoratori dipendenti
assunti a seguito del rapporto di apprendistato, e nella forma prevista per le
autocertificazioni dalle disposizioni vigenti.
Al fine di semplificare la procedura di presentazione delle istanze, sono stati
predisposti e allegati alla presente circolare: la scheda "allegato 3", nella
quale il richiedente deve riportare tutti i dati identificativi dell'impresa,
del legale rappresentante o titolare, del calcolo dei benefici richiesti.
All'allegato 3 viene accluso il prospetto riportante la classificazione delle
imprese per "settore" e nell'ambito di ciascun settore per "categoria".
La presente circolare, con i relativi allegati, è pubblicata nel sito internet:
www.regione.sicilia.it/lavoro, con accesso dal link "Agenzia regionale per
l'impiego e la formazione professionale".
Dal predetto sito è possibile scaricare la circolare ed i relativi
allegati,
nonché un supporto informatico in formato excel cui si accede cliccando su:
tabelle circolare apprendistato.xls.
Sul predetto supporto informatico il richiedente deve trascrivere i dati
richiesti senza apportare modifiche alla struttura dello schema.
Una volta compilato, il supporto informatico deve essere trasmesso, oltre che su
modello cartaceo da allegare all'istanza come "allegato 4", anche su floppy
disk.
Le istanze pervenute nei termini saranno sottoposte ad istruttoria secondo
l'ordine cronologico con cui le stesse perverranno all'ufficio di Gabinetto di
questo Assessorato.
Le istanze istruite con esito positivo, saranno ammesse a finanziamento -
secondo il predetto ordine cronologico di arrivo e fatte salve le priorità di
cui al punto 4 della presente circolare - nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili per l'anno 2002.
10. CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Il calcolo del contributo dovrà essere determinato sulla base delle tabelle
retributive previste per gli apprendisti e allegate ai contratti collettivi
nazionali di lavoro vigenti per i diversi settori merceologici, che ciascun
datore di lavoro richiedente applica nell'ambito della propria attività
d'impresa.
La durata del rapporto di apprendistato non può eccedere il periodo massimo
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in uso presso l'azienda,
con riferimento anche ai limiti indicati da quest'ultimo nella declaratoria dei
livelli o dei gruppi in cui vengono classificate le diverse figure professionali
dei lavoratori interessati.
Il calcolo monetario del contributo da erogare per gli apprendisti o per i
lavoratori assunti a seguito di rapporto di apprendistato, sarà operato, con
riferimento alle tabelle retributive previste per gli apprendisti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, decurtando gli importi nelle stesse indicati
della percentuale del 20%, corrispondente al sostituto d'imposta; sulla
retribuzione prevista dalle tabelle, decurtata della predetta percentuale, verrà
calcolato il contributo dovuto nelle misura prevista dall'art. 50 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così come specificato al punto 4 della
presente circolare.
Conformemente a quanto previsto dalla predetta norma, il contributo verrà
riconosciuto solo per le effettive giornate lavorative rese dall'apprendista o
dal lavoratore assunto a conclusione del rapporto di apprendistato, significando
che non vanno computate le giornate di ferie, di malattia o di assenza a
qualsiasi titolo.
Ai fini del calcolo del beneficio spettante per ciascun apprendista o lavoratore
assunto successivamente al rapporto di apprendistato, non vanno, altresì,
computati gli oneri relativi alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima
mensilità e all'accantonamento per la corresponsione dell'indennità del
trattamento di fine rapporto.
Il contributo da erogarsi per ciascun apprendista non può riguardare rapporti di
lavoro di apprendistato intrattenuti per periodi inferiori a mesi 6, e non può
essere riconosciuto per un numero di ore lavorative eccedenti l'orario di lavoro
previsto dai contratti nazionali di lavoro applicati (art. 50, comma.5, legge
regionale n. 32/2000).
Appare opportuno chiarire che anche per i lavoratori assunti successivamente al
rapporto di apprendistato, il relativo contributo non può essere riconosciuto
per un numero di ore lavorative eccedenti l'orario di lavoro previsto dai
contratti nazionali di lavoro applicati.
11. MODALITA' DI EROGAZIONE
L'erogazione dei benefici in parola sarà effettuata in favore dei datori di
lavoro, le cui istanze verranno ammesse a finanziamento, attraverso l'istituto
della compensazione a valere sulle somme dovute dai datori di lavoro
all'I.N.P.S. a titolo di contributi previdenziali e assistenziali per i
lavoratori dipendenti in forza.
A tal fine, si precisa che è intendimento di questo Assessorato procedere alla
sottoscrizione di apposita convenzione con il predetto Istituto previdenziale,
nella quale verranno, altresì, individuate le modalità operative e gli
adempimenti necessari, affinché i datori di lavoro interessati possano avere
erogato il beneficio di che trattasi, compensando il credito con le somme a
debito degli stessi nei confronti dell'I.N.P.S.
Successivamente alla stipula della convenzione, questa Amministrazione emanerà
le necessarie direttive.
12. CONTROLLI
Gli Ispettorati provinciali del lavoro, anche attraverso il contingente dei
Carabinieri assegnato agli stessi, provvederanno ad organizzare i necessari
servizi di controllo, e, ove si verificasse qualche difficoltà per
l'organizzazione di detti servizi, provvederanno ad espletare gli stessi a
campione.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e sarà divulgata, anche nel sito internet di questo
Assessorato all'indirizzo: www.regione.sicilia.it\ lavoro.
Allegato "A"
DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1998.
Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione
degli apprendisti.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di
promozione dell'occupazione;
Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata recante disposizioni
in materia di apprendistato;
Visto il secondo comma del suindicato art. 16 legge 24 giugno 1997, n. 196,
concernente l'emanazione di disposizioni riguardanti i contenuti formativi delle
attività di formazione degli apprendisti;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
Vista la proposta del comitato istituto con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 18 novembre 1996;
Sentito il parere della Conferenza Stato Regioni;
Decreta:
Art. 1
1. I contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all'azienda di
cui all'art. 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e le
competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro sono definiti, per
ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento
ai diversi settori produttivi, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito
il parere della Conferenza Stato Regioni.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l'assistenza tecnica
dell'ISFOL e con la partecipazione delle regioni, entro sei mesi dalla data del
presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle
organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle
confederazioni comparative più rappresentative.
Art. 2
1. Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I
contenuti della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e
complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono
articolati come segue:
a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale
di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le
conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di
settore ed aziendali); in questo contesto una parte dell'attività formativa
dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro,
all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai
modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di
lavoro;
b) contenuti a carattere professionale di tipo tecnico-scientifico ed
operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali: in
questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei
mezzi di protezione individuali. propri della figura professionale in esame.
2. Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinatario un numero di
ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla
formazione esterna. La formazione sui contenuti di carattere scientifico,
economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di
formazione professionale ed anche nelle strutture scolastiche, accreditate ai
sensi dell'art. 17 comma 1, lettera c, legge 24 giugno 1997, n. 196.
Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento
possono essere definiti dala contrattazione collettiva.
3. La formazione esterna all'azienda, purchè debitamente certificata ai sensi
del successivo art. 5, ha valore di credito formativo nell'ambito del sistema
formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di
completamento dell'obbligo, ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore.
Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza
prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti
formativi.
Art. 3
1. In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di
apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già ha
svolto le attività formative indicate nel punto a) del primo comma dell'articolo
precedente sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati,
purchè siano in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi.
2. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di
attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere
gli accordi tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impiego
ridotto, i relativi contenuti formativi e le durate dell'apprendistato.
Art. 4
1. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicato alla regione
la persona che svolge funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario
raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
2. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane
la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.
3. I decreti di cui all'art. 1, tenuto conto delle proposte concordate tra le
parti sociali, determinano le esperienze professionali richieste per lo
svolgimento delle funzioni di tutore e gli eventuali momenti formativi per
l'acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2.
4. Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono
conservare per cinque anni la documentazione relativa all'attività formativa
svolta.
Art. 5
1. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le
competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla
struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego.
Copia dell'attestato consegnato al lavoratore.
2. La Regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati
dell'attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall'art. 17, della
legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Le Regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali,
iniziative per la effettuazione di bilanci di competenze professionali dei
lavoratori di cui al presente decreto.
Art. 6
1. Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per
apprendisti, coerenti con le finalità del presente decreto, sono avviate
sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparative più
rappresentative sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario nei
limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia
di agevolazioni contributive all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997,
n. 196.
Roma, 8 aprile 1998.
Allegato "B"
DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1999, n. 179.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n.196 recante disposizioni in
materia di apprendistato;
Visto il proprio decreto 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti
contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1 di tale decreto
garantendo la necessaria flessibilità nell'individuazione dei contenuti della
formazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 dello stesso decreto;
Acquisita l'intesa del Ministro della pubblica istruzione;
Sentito il parere della Conferenza Stato - Regioni;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
Decreta:
Art. 1
1. Le attività formative per apprendisti di cui all'art. 2 lett. a) del decreto
del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti
obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze
relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro,
sicurezza sul lavoro.
Competenze relazionali
- valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed
al ruolo professionale;
- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o
esterna);
- analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa;
Organizzazione ed economia
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa
(dei rispettivi settori);
- conoscere i principale elementi economici e commerciali dell'impresa:
- le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività,
efficacia e efficienza);
- il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, moneta
europea, ecc.);
- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla
soddisfazione del cliente;
- sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma
associata;
Disciplina del rapporto di lavoro
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di
lavoro egli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
Sicurezza sul lavoro (misure collettive)
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla
sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
2. Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere
dedicato all'accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso
dell'apprendista e alla definizione del patto formativo tra l'apprendista e la
struttura formativa.
Art.2
1. I contenuti di cui all'art. 2 lettera b) del decreto del Ministero del lavoro
dell'8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro
devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della
professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro
(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
2. Nella costruzione dei percorsi formativi si terrà conto dei diversi processi
di lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell'apprendista.
Art. 3
1. I percorsi formativi individuali devono essere costruiti, in fase di
progettazione esecutiva, sulla base dell'accertamento dei livelli delle
competenze possedute dagli apprendisti e dell'individuazione dei fabbisogni
formativi.
2. Il consolidamento e l'eventuale recupero di conoscenze linguistico -
matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e
professionalizzanti.
Art. 4
1. Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del
Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta da un
rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del
Ministero della pubblica istruzione, da tre rappresentanti delle regioni, e da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che opererà
con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico
dell'ISFOL.
La Commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Art. 5
1. In via transitoria e in assenza degli accordi nazionali di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998, le Regioni
organizzano le attività formative facendo riferimento agli obiettivi formativi
indicati agli artt. 1 e 2 del presente provvedimento e ad eventuali accordi a
livello regionale tra le organizzazioni datoriali e sindacali di categoria
comparativamente più rappresentative.
Roma, 20 maggio 1999
Allegato "C"
DECRETO 28 febbraio 2000.
Disposizioni relative alle esperienze professionali ri-chieste per lo
svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'art. 16, comma 3,
della legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante "Norme in materia di promozione
dell'occupazione"
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di
promozione dell'occupazione;
Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata, recante disposizioni
in materia di apprendistato;
Visto il comma 3 del suindicato art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196,
concernente l'emanazione di disposizioni relative alle esperienze professionali
richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale per
l'apprendistato;
Sentito il parere delle Regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Decreta
Art. 1
1. Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare
l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze
necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione
tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di
lavoro.
2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo
scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.
3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite
dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.
Art. 2
1. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato
designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici
dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un
socio o da un familiare coadiuvante.
2. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:
a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a
quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa;
3. Il requisito di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo non si applica
nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale
caratteristica.
4. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando,
per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di
settore.
Art. 3
1. Le Regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di
lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni
comparativamente più rappresentative, programmano specifici interventi formativi
rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:
a) conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
b) comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di
contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
c) gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;
d) gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel
percorso formativo dell'apprendista;
e) pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e
socializzazione lavorativa;
f) valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.
2. I tutori di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto sono comunque
tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad
almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8 ore,
organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2 dell'art. 1 del
presente decreto nell'ambito delle attività formative per apprendisti.
3. La concessione delle agevolazioni contributive di cui all'art. 16, comma 3,
della legge del 24 giugno 1997, n. 196 verrà determinata sulla base di un piano
di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del lavoro, Regioni e
parti sociali.
Roma, 28 febbraio 2000
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