CIRCOLARE 15 gennaio 2002, n. 13/AG. GURS n.5 del 25/01/2002
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50, 61, 71 e 116 "Aiuti per l'apprendistato" e legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 5 - Prime direttive per l'accesso al beneficio e modalità di presentazione delle istanze per l'anno 2002.

(modulistica allegata in formato pdf) - tabelle circolare apprendistato.xls. - circolare e allegati in word
 

Alle associazioni dei datori di lavoro
Al Dipartimento formazione professionale
Al Dipartimento lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alla sede regionale dell'I.N.P.S.
Alla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio di Gabinetto
Alla Presidenza della Regione siciliana - Comitato regionale occupazione, lavoro e politiche sociali
Alla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione V - Direzione generale UCOFPL
Al Ministero della giustizia: Dipartimento amministrazione penitenziaria - Ufficio centrale detenuti e trattamento - Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. PREMESSA
Al fine di attivare la misura in oggetto segnata, si impartiscono le seguenti direttive in conformità agli indirizzi della Commissione regionale per l'impiego, resi nella seduta del 9 gennaio 2002, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica riguardo alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro regionali, ai sensi dell'art. 11, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
L'art. 16 della legge 26 giugno 1997, n. 196, modificando la previgente normativa in materia di apprendistato, dispone che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.
Pertanto, nell'ambito della regione Sicilia, fino al 31 dicembre 2006, dette assunzioni possono essere rivolte a giovani di età non superiore a 26 anni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei minori.
Il rapporto di lavoro di apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per le diverse categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non può essere inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni.
Qualora l'apprendista con il quale viene intrattenuto il rapporto di lavoro sia disabile, i limiti di età sopra indicati sono elevati di due anni.
Le agevolazioni contributive, contemplate nella predetta norma per l'apprendistato, trovano applicazione a condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, così come regolate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 8 aprile 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
La legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 22 febbraio 1986, n. 9, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano", regola, tra l'altro, l'erogazione di aiuti economici in favore delle imprese artigiane, relativamente all'assunzione di apprendisti ed alla trasformazione del rapporto di lavoro successivamente all'espletamento del periodo di apprendistato.
Più precisamente gli artt. 27 e 28 della predetta legge individuano i beneficiari degli aiuti in parola, nonché la misura dell'aiuto economico e le modalità di accesso alla stessa. Nel contesto di approvazione di successive norme regionali, i predetti artt. 27 e 28 sono stati integrati e modificati come qui di seguito riportato.
Con la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50 e 61, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, del 23 dicembre 2000, n. 61, norma a sua volta integrata e modificata dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, del 31 marzo 2001, n. 14, vengono integrate e modificate le disposizioni contenute negli artt. 27 e 28 della legge n. 3/86. Infatti, il comma 1, dell'art. 50, della legge regionale n. 32/2000, recante "Aiuti per l'apprendistato", modificando l'art. 30 della legge regionale in parola che demandava ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato l'erogazione delle provvidenze, dispone che gli aiuti previsti dai predetti artt. 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono concessi dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Il comma 2, dell'art. 50, della richiamata legge regionale n. 32/2000, dispone che gli interventi di cui ai predetti artt. 27 e 28 della legge regionale n. 3/86, volti a favorire la formazione professionale e l'occupazione nelle imprese artigiane possono essere concessi fino alla data del 31 dicembre 2006.
Il comma 3, dell'art. 50, della suddetta legge, modificando il contenuto del comma 1, dell'art. 27 della legge regionale n. 3/86, come peraltro già sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, dispone che per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi, a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni, e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato.
L'art. 61, comma 1, della stessa legge regionale n. 32/2000, integrato dall'art. 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, individuando ulteriori tipologie di datori di lavoro beneficiari degli aiuti previsti dall'art. 50, estende l'applicabilità delle disposizioni della predetta norma, riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti alle imprese esercenti il commercio, alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di servizi.
L'art. 71 della predetta legge regionale n. 32/2000 estende i benefici di cui all'art. 50 della medesima norma, alle imprese esercenti attività industriali.
Infine, l'art. 116, sempre della legge regionale n. 32/2000, comprende tra i destinatari del beneficio di cui all'art. 50 anche le imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Occorre precisare che la legge regionale n. 32/2000, prevede il riconoscimento del beneficio economico alle imprese che assumono apprendisti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni di età, e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato, modificando in tal senso i limiti di età del lavoratore indicati al comma 1, dell'art. 16 della legge n. 196/97, la quale stabilisce che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.
Atteso che la legge regionale n. 32/2000 regola l'erogazione di aiuti alle imprese, ai fini dell'applicabilità delle innovazioni introdotte dal legislatore regionale, rispetto alle disposizioni contenute nella normativa statale, occorre che venga positivamente definita la procedura di controllo comunitario.
Nella considerazione che la Comunità Europea non ha ancora approvato il regime di aiuti di che trattasi, allo stato non possono trovare applicazione i limiti di età indicati dalla predetta legge regionale n. 32/2000, e, pertanto, dovranno rispettarsi i limiti di età indicati dall'art. 16 della legge n. 196/97, avuto riguardo delle relative elevazioni.
Il regime di aiuti di che trattasi è compreso nel Programma operativo regionale Sicilia 20001-2006 - Complemento di programmazione (1.1) - Misura 4.1.5 - Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo (FSE), obiettivo OB.32/4, ed ha come finalità l'adozione di misure di agevolazione rivolte alle imprese artigiane singole o associate per l'assunzione di lavoratori apprendisti ed ex apprendisti rimuovendo gli ostacoli che impediscono o ritardano la trasformazione del rapporto di lavoro.
La realizzazione del predetto intervento viene, infatti, attuata attraverso i regimi di aiuto all'occupazione previsti dalla legge regionale n. 32/2000, che, come sopra specificato, prevede l'erogazione di contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle piccole e medie imprese artigiane singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti e/o per l'assunzione in qualità di lavoratori dipendenti di uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il previsto periodo di apprendistato, a condizione che si adempia all'obbligo della formazione previsto dall'art. 18 della legge n. 196/97.
Da quanto sopra esposto, si rileva che il regime di aiuti previsti dalla legge regionale n. 32/2000 a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti per l'assunzione di lavoratori apprendisti e/o per l'assunzione di lavoratori dipendenti che abbiano compiuto presso la stessa impresa il periodo di apprendistato, è rivolto ai datori di lavoro compresi nelle tipologie individuate dalla stessa norma, e dalla disposizioni di integrazione e di modificazione successive, a condizione che questi ultimi ottemperino all'obbligo della formazione.
Per quanto attiene le modalità di attivazione ed i contenuti didattici dei processi formativi connessi all'apprendistato si rinvia all'apposito paragrafo.
2. SOGGETTI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI
I benefici di cui alla normativa in parola possono essere, quindi, concessi su richiesta dei datori di lavoro la cui attività rientri nelle tipologia delle:
a)  imprese artigiane individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi, (cfr. art. 27, legge regionale n. 3/86 e art. 33 legge regionale n. 33/96);
b)  imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative esercenti il commercio, operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana (cfr. art. 61, comma 1, legge regionale n. 32/2000);
c)  associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di servizi, operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana (cfr. art. 5, comma 1, lett. e, legge regionale n. 2/2001);
d)  imprese esercenti attività industriali operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana (art. 71 legge regionale n. 32/2000);
e)  imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana (art. 116 legge regionale n. 32/200).
Per quanto concerne le società cooperative, si precisa che le stesse possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni di apprendisti o ex apprendisti che rivestono la qualità di socio, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
3.  TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO
I datori di lavoro di cui al punto 2) della presente circolare, a condizione che si impegnino ad adempire all'obbligo della formazione, possono richiedere i contributi in parola:
a)  a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i 16 ed i 26 anni, e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato;
b)  a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti per l'assunzione di lavoratori dipendenti che abbiano compiuto presso lo stesso datore di lavoro il periodo di apprendistato.
4. MISURA DEL CONTRIBUTO
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per instaurare il rapporto di apprendistato il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta all'apprendista, il genere di addestramento al quale sarà sottoposto e la qualifica che lo stesso potrà conseguire al termine del rapporto.
Lo stesso datore di lavoro dovrà, inoltre, dichiarare ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/97, l'impegno a fare svolgere all'apprendista l'attività formativa. Tale attività è disciplinata dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998, (allegato A) e 20 maggio 1999, n. 179 (allegato B).
Lo stesso art. 2, al comma 3, della citata legge n. 25/55, dispone che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro ha la facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in forza presso l'azienda stessa al momento della richiesta.
Occorre, tuttavia, precisare che il datore di lavoro, qualora non abbia alle proprie dipendenze maestranze specializzate o qualificate, o le abbia in numero non superiore alle tre unità, può assumere ai sensi dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, un numero di unità di apprendisti fino ad un massimo di tre.
Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.
L'entità dei contributi di cui al punto 3, lett. a) della presente circolare, è commisurata ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto, di età compresa tra i sedici ed i ventisei anni e, comunque, entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati.
Qualora l'apprendista con il quale viene intrattenuto il rapporto di lavoro di apprendistato sia disabile, i limiti di età sopra indicati sono elevati di due anni.
Il contributo relativo a ciascun apprendista assunto è erogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un quadriennio.
Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.
Il beneficio in parola può essere richiesto anche per i lavoratori già impegnati nella misura dei piani di inserimento professionale.
I contributi di cui al punto 3., lett. b) della presente circolare possono essere concessi nel limite massimo del triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato. Qualora a conclusione del periodo di apprendistato, il rapporto di lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, la misura del contributo sarà proporzionale all'impegno orario della prestazione del lavoratore.
L'entità del contributo è commisurata ad un importo pari al 60 per cento degli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore assunto.
La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui l'assunzione, a seguito del completamento del periodo di apprendistato, riguardi lavoratori disabili, lavoratrici madri, detenuti ed ex detenuti e/o giovani sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ovvero si tratti di lavoratori impegnati in lavori a domicilio ivi compreso il telelavoro.
Occorre chiarire che i contributi concessi, ai sensi della normativa richiamata nelle presente circolare, sono limitati all'esercizio finanziario in corso e non comportano l'automatico diritto alla prosecuzione dell'erogazione degli stessi benefici per gli anni successivi.
Resta inteso che per la concessione dei benefici predetti per gli anni successivi, è necessaria la presentazione di apposita richiesta annuale.
5. PRIORITA'
Ai fini dell'accesso alla misura in parola, sia per quanto concerne i rapporti di apprendistato, sia per quanto concerne la successiva trasformazione, verranno ammesse con priorità a contributo le istanze dei datori di lavoro, di cui al punto 2) della presente circolare, che comportano l'assunzione di lavoratori disabili, lavoratrici madri, detenuti ed ex detenuti e/o giovani sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ovvero si tratti di lavoratori impegnati in lavori a domicilio ivi compreso il telelavoro.
Detta priorità comporta l'immediata istruttoria ed il conseguente finanziamento.
6. FORMAZIONE E TUTOR
Modalità di attivazione dei processi formativi
Come riportato nelle premessa, a fini dell'accesso agli aiuti di cui alla legge regionale n. 32/2000 e successive integrazioni e modificazioni, i soggetti beneficiari degli stessi sono tenuti a prevedere, in concomitanza con l'assunzione di lavoratori apprendisti, la somministrazione di appositi percorsi formativi conformemente alle previsioni di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 febbraio 1998 e 20 maggio 1999, n. 179 (allegati "A" e "B").
Con i predetti provvedimenti sono stati definiti i contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all'azienda previste dall'art. 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi.
Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare.
I contenuti della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:
a)  contenuti a carattere trasversale, riguardano il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Detti contenuti dettagliatamente, risultano così definiti:
a.1) Competenze relazionali
Valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale.
Comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna).
Analizzare e risolvere situazioni problematiche.
Definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa.
a.2) Organizzazione ed economia
Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa (dei rispettivi settori).
Conoscere i principale elementi economici e commerciali dell'impresa:
-  le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia e efficienza);
-  il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.).
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente.
Sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma associata.
a.3) Disciplina del rapporto di lavoro
Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro egli istituti contrattuali.
Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori.
Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
a.4) Sicurezza sul lavoro (Misure collettive)
Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro.
Conoscere i principali fattori di rischio.
Conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all'accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla definizione del patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa.
Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinatario un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla formazione esterna;
b)  contenuti a carattere professionale sono i contenuti formativi di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali riguardano la conoscenza e l'applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità, la conoscenza e l'utilizzazione delle tecniche e dei metodi di lavoro, la conoscenza e l'utilizzazione degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro), la conoscenza e l'utilizzazione delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale.
In tal senso il decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179 indica gli obiettivi formativi in base ai quali devono essere definiti i contenuti a carattere professionale e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro:
-  conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
-  conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
-  conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
-  conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
-  conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
-  conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Nella costruzione dei percorsi formativi si terrà conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell'apprendista.
La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale e/o nelle strutture scolastiche, le cui procedure di accreditamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c, legge 24 giugno 1997, n.196, sono in corso di svolgimento. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono essere definiti dalla contrattazione collettiva.
La formazione esterna all'azienda, purché debitamente certificata ai sensi del successivo art. 5, del sopra citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 8 aprile 1998, ha valore di credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di completamento dell'obbligo, ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore.
Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti formativi.
In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già ha svolto le attività formative indicate nel punto a) sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purché siano in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai percorsi formativi.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere gli accordi tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impiego ridotto, i relativi contenuti formativi e le durate dell'apprendistato.
I datori di lavoro che hanno alle proprie di pendenze lavoratori apprendisti sono tenuti a conservare per cinque anni la documentazione relativa all'attività formativa svolta (cfr. art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale 20 maggio 1999, n. 179).
Il Tutor
Il comma 3, dell'art. 16 della legge n. 196/97, prevede in costanza di svolgimento del rapporto di apprendistato e delle connesse attività di formazione la presenza, in via sperimentale, della figura del tutore aziendale, le cui funzioni e requisiti per lo svolgimento di detta mansione, sono definiti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 febbraio 2000 (allegato "C").
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dal datore di lavoro, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
Il lavoratore designato dal datore di lavoro per le funzioni di tutore deve:
-  possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
-  svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
-  possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.
Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
Il tutore, altresì, collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza, esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.
Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.
7.  ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE CONSEGUITE DALL'APPRENDISTA
Ai sensi dell'art. 5, del sopra citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998, al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro è tenuto ad attestare le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura.
Copia del predetto attestato deve essere consegnata al lavoratore.
8.  APPLICAZIONE DELLA REGOLA DEL "DE MINIMIS"
A decorrere dal 1° gennaio 2000, i regimi di aiuto a finalità regionale, già autorizzati dalla Commissione europea, sono uniformati ai criteri ed ai parametri fissati dalla stessa Commissione negli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità euorpea n. C74 del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
I benefici in parola sono sottoposti al rispetto del regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.
L'art. 2 del regolamento dispone che l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 E (= L. 193.627.000) su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
Nelle more che la Commissione europea approvi il regime di aiuti all'apprendistato, le agevolazioni in questione potranno essere concesse a titolo della regola del "de minimis" nel rispetto del citato Regolamento C.E.
In particolare, va precisato che la regola del "de minimis" non è applicabile alle agevolazioni concesse alle imprese appartenenti al settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, nonché alle imprese operanti nel comparto dell'industria siderurgica e carbonifera (CECA), delle costruzioni navali e dei trasporti e, comunque, appartenenti ai settori individuati dall'art. 1 (campo di applicazione) del regolamento C.E. n. 69/2001.
9. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I datori di lavoro rientranti tra i soggetti di cui al punto 2) della presente circolare, al fine di accedere ai benefici in parola devono fare pervenire apposita istanza, nel competente bollo - corredata degli allegati 1, 2, 3 e 4, indirizzata a: Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Area IV - apprendistato, dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e fino al 30 novembre 2002.
Si chiarisce che l'istanza di accesso al beneficio può essere presentata dal datore di lavoro richiedente per l'anno 2002, e per gli anni successivi, anche per i rapporti di lavoro di apprendistato non ancora instaurati o per la trasformazione dei rapporti di lavoro di apprendistato non ancora effettuata.
L'istanza deve essere presentata dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, redatta secondo lo schema "allegato 1", nel caso di lavoratori apprendisti e secondo lo schema "allegato 2", nel caso di lavoratori dipendenti assunti a seguito del rapporto di apprendistato, e nella forma prevista per le autocertificazioni dalle disposizioni vigenti.
Al fine di semplificare la procedura di presentazione delle istanze, sono stati predisposti e allegati alla presente circolare: la scheda "allegato 3", nella quale il richiedente deve riportare tutti i dati identificativi dell'impresa, del legale rappresentante o titolare, del calcolo dei benefici richiesti.
All'allegato 3 viene accluso il prospetto riportante la classificazione delle imprese per "settore" e nell'ambito di ciascun settore per "categoria".
La presente circolare, con i relativi allegati, è pubblicata nel sito internet: www.regione.sicilia.it/lavoro, con accesso dal link "Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale".
Dal predetto sito è possibile scaricare la circolare ed i relativi allegati, nonché un supporto informatico in formato excel cui si accede cliccando su: tabelle circolare apprendistato.xls.
Sul predetto supporto informatico il richiedente deve trascrivere i dati richiesti senza apportare modifiche alla struttura dello schema.
Una volta compilato, il supporto informatico deve essere trasmesso, oltre che su modello cartaceo da allegare all'istanza come "allegato 4", anche su floppy disk.
Le istanze pervenute nei termini saranno sottoposte ad istruttoria secondo l'ordine cronologico con cui le stesse perverranno all'ufficio di Gabinetto di questo Assessorato.
Le istanze istruite con esito positivo, saranno ammesse a finanziamento - secondo il predetto ordine cronologico di arrivo e fatte salve le priorità di cui al punto 4 della presente circolare - nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002.
10. CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Il calcolo del contributo dovrà essere determinato sulla base delle tabelle retributive previste per gli apprendisti e allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per i diversi settori merceologici, che ciascun datore di lavoro richiedente applica nell'ambito della propria attività d'impresa.
La durata del rapporto di apprendistato non può eccedere il periodo massimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in uso presso l'azienda, con riferimento anche ai limiti indicati da quest'ultimo nella declaratoria dei livelli o dei gruppi in cui vengono classificate le diverse figure professionali dei lavoratori interessati.
Il calcolo monetario del contributo da erogare per gli apprendisti o per i lavoratori assunti a seguito di rapporto di apprendistato, sarà operato, con riferimento alle tabelle retributive previste per gli apprendisti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, decurtando gli importi nelle stesse indicati della percentuale del 20%, corrispondente al sostituto d'imposta; sulla retribuzione prevista dalle tabelle, decurtata della predetta percentuale, verrà calcolato il contributo dovuto nelle misura prevista dall'art. 50 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così come specificato al punto 4 della presente circolare.
Conformemente a quanto previsto dalla predetta norma, il contributo verrà riconosciuto solo per le effettive giornate lavorative rese dall'apprendista o dal lavoratore assunto a conclusione del rapporto di apprendistato, significando che non vanno computate le giornate di ferie, di malattia o di assenza a qualsiasi titolo.
Ai fini del calcolo del beneficio spettante per ciascun apprendista o lavoratore assunto successivamente al rapporto di apprendistato, non vanno, altresì, computati gli oneri relativi alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità e all'accantonamento per la corresponsione dell'indennità del trattamento di fine rapporto.
Il contributo da erogarsi per ciascun apprendista non può riguardare rapporti di lavoro di apprendistato intrattenuti per periodi inferiori a mesi 6, e non può essere riconosciuto per un numero di ore lavorative eccedenti l'orario di lavoro previsto dai contratti nazionali di lavoro applicati (art. 50, comma.5, legge regionale n. 32/2000).
Appare opportuno chiarire che anche per i lavoratori assunti successivamente al rapporto di apprendistato, il relativo contributo non può essere riconosciuto per un numero di ore lavorative eccedenti l'orario di lavoro previsto dai contratti nazionali di lavoro applicati.
11. MODALITA' DI EROGAZIONE
L'erogazione dei benefici in parola sarà effettuata in favore dei datori di lavoro, le cui istanze verranno ammesse a finanziamento, attraverso l'istituto della compensazione a valere sulle somme dovute dai datori di lavoro all'I.N.P.S. a titolo di contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti in forza.
A tal fine, si precisa che è intendimento di questo Assessorato procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione con il predetto Istituto previdenziale, nella quale verranno, altresì, individuate le modalità operative e gli adempimenti necessari, affinché i datori di lavoro interessati possano avere erogato il beneficio di che trattasi, compensando il credito con le somme a debito degli stessi nei confronti dell'I.N.P.S.
Successivamente alla stipula della convenzione, questa Amministrazione emanerà le necessarie direttive.
12. CONTROLLI
Gli Ispettorati provinciali del lavoro, anche attraverso il contingente dei Carabinieri assegnato agli stessi, provvederanno ad organizzare i necessari servizi di controllo, e, ove si verificasse qualche difficoltà per l'organizzazione di detti servizi, provvederanno ad espletare gli stessi a campione.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà divulgata, anche nel sito internet di questo Assessorato all'indirizzo: www.regione.sicilia.it\ lavoro.
 
  L'Assessore: STANCANELLI 



Allegato "A"
DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1998.
Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti.
 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE


Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il secondo comma del suindicato art. 16 legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente l'emanazione di disposizioni riguardanti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
Vista la proposta del comitato istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996;
Sentito il parere della Conferenza Stato Regioni;
 

Decreta:

Art. 1


1. I contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all'azienda di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni.
2.  I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e con la partecipazione delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative.

Art. 2


1. Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:
a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
b) contenuti a carattere professionale di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali: in questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali. propri della figura professionale in esame.
2. Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinatario un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla formazione esterna. La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale ed anche nelle strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera c, legge 24 giugno 1997, n. 196. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono essere definiti dala contrattazione collettiva.
3. La formazione esterna all'azienda, purchè debitamente certificata ai sensi del successivo art. 5, ha valore di credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di completamento dell'obbligo, ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore. Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti formativi.
 

Art. 3


1.  In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già ha svolto le attività formative indicate nel punto a) del primo comma dell'articolo precedente sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purchè siano in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi.
2.  Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere gli accordi tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impiego ridotto, i relativi contenuti formativi e le durate dell'apprendistato.
 

Art. 4


1.  Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicato alla regione la persona che svolge funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
2.  Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.
3. I decreti di cui all'art. 1, tenuto conto delle proposte concordate tra le parti sociali, determinano le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore e gli eventuali momenti formativi per l'acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2.
4.  Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono conservare per cinque anni la documentazione relativa all'attività formativa svolta.
 

Art. 5


1.  Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego. Copia dell'attestato consegnato al lavoratore.
2. La Regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell'attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall'art. 17, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
3.  Le Regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali, iniziative per la effettuazione di bilanci di competenze professionali dei lavoratori di cui al presente decreto.
 

Art. 6


1.  Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di agevolazioni contributive all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Roma, 8 aprile 1998.
 

  TREU 



Allegato "B"
DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1999, n. 179.
 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE


Visto l'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n.196 recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il proprio decreto 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1 di tale decreto garantendo la necessaria flessibilità nell'individuazione dei contenuti della formazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 dello stesso decreto;
Acquisita l'intesa del Ministro della pubblica istruzione;
Sentito il parere della Conferenza Stato - Regioni;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
 

Decreta:



 

Art. 1


1.  Le attività formative per apprendisti di cui all'art. 2 lett. a) del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro.
Competenze relazionali
-  valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
-  analizzare e risolvere situazioni problematiche;
-  definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa;
Organizzazione ed economia
-  conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa (dei rispettivi settori);
-  conoscere i principale elementi economici e commerciali dell'impresa:
-  le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia e efficienza);
-  il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.);
-  saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente;
-  sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma associata;
Disciplina del rapporto di lavoro
-  conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro egli istituti contrattuali;
-  conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
-  conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
Sicurezza sul lavoro (misure collettive)
-  conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
-  conoscere i principali fattori di rischio;
-  conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
2.  Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all'accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla definizione del patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa.
 

Art.2


1. I contenuti di cui all'art. 2 lettera b) del decreto del Ministero del lavoro dell'8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
-  conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
-  conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
-  conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
-  conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
-  conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
-  conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
2. Nella costruzione dei percorsi formativi si terrà conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell'apprendista.
 

Art. 3


1. I percorsi formativi individuali devono essere costruiti, in fase di progettazione esecutiva, sulla base dell'accertamento dei livelli delle competenze possedute dagli apprendisti e dell'individuazione dei fabbisogni formativi.
2. Il consolidamento e l'eventuale recupero di conoscenze linguistico - matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
 

Art. 4


1. Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da tre rappresentanti delle regioni, e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che opererà con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico dell'ISFOL.
La Commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
 

Art. 5


1. In via transitoria e in assenza degli accordi nazionali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998, le Regioni organizzano le attività formative facendo riferimento agli obiettivi formativi indicati agli artt. 1 e 2 del presente provvedimento e ad eventuali accordi a livello regionale tra le organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative.
Roma, 20 maggio 1999
 

  BASSOLINO 



Allegato "C"
DECRETO 28 febbraio 2000.
Disposizioni relative alle esperienze professionali ri-chieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione"
 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE


Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata, recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il comma 3 del suindicato art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196, concernente l'emanazione di disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale per l'apprendistato;
Sentito il parere delle Regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
 

Decreta

 

Art. 1


1. Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.
3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.
 

Art. 2


1. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
2. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:
a)  possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
b)  svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c)  possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa;
3. Il requisito di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
4. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.
 

Art. 3


1. Le Regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:
a)  conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
b)  comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
c)  gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;
d)  gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
e)  pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
f)  valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.
2. I tutori di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto nell'ambito delle attività formative per apprendisti.
3. La concessione delle agevolazioni contributive di cui all'art. 16, comma 3, della legge del 24 giugno 1997, n. 196 verrà determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del lavoro, Regioni e parti sociali.
Roma, 28 febbraio 2000
 

  SALVI 

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