CIRCOLARE 17 ottobre 2002, n. 1. GURS n.51 del 08/11/2002
Legge n. 68/99, artt. 11 e 13, legge regionale n. 24/2000, circolare assessoriale n. 4/2001 - Attuazione delle convenzioni Inail e Inps stipulate con l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Ai servizi UU.PP.L. della Sicilia
All'ufficio regionale del lavoro
All'Inail - Direzione regionale della Sicilia
All'Inps - Direzione regionale della Sicilia
Alle associazioni dei disabili della Sicilia
Alle associazioni datoriali della Sicilia
Ai datori di lavoro operanti in Sicilia
Alle OO.SS. dei lavoratori della Sicilia
Come noto, la legge n. 68/99, i successivi decreti di attuazione e la normativa regionale in oggetto indicata hanno modificato il quadro normativo in materia di lavoro dei disabili attraverso l'individuazione di nuovi strumenti operativi di natura lavorativa e di tipo contributivo ed economico.
Tra questi ultimi, particolare interesse rivestono le misure per l'incentivazione dell'assunzione dei disabili che prevedono agevolazioni per la fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro, in misura variabile in funzione del diverso grado di disabilità del soggetto assunto.
Le agevolazioni di cui sopra sono finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, attraverso l'assegnazione alle regioni delle risorse annualmente stanziate, che queste ultime devono ripartire tra gli enti previdenziali destinatari, secondo quanto previsto negli schemi di convenzioni sottoscritte anche dalla Regione siciliana.
Possono accedere alle agevolazioni di legge:
-  i datori di lavori privati soggetti o non all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/99;
-  le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/91 ed i consorzi di cui all'art. 8 della medesima legge;
-  le organizzazioni di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 68/99.
Per poter fruire dei benefici di legge i soggetti di cui sopra devono aver presentato istanza corredata della documentazione e della convenzione stipulata con il piano economico allegato; tale istanza deve essere sottoposta al parere del comitato provinciale per il sostegno dei disabili e valutata successivamente dal comitato di gestione del fondo regionale per l'inserimento lavorativo dei disabili.
E' bene inteso che la concessione del beneficio di legge resta subordinata alla disponibilità finanziaria.
In relazione a quanto precede, alcune ditte hanno presentato le convenzioni per conseguire i benefici di cui all'art. 13 della legge n. 68/99, che a breve saranno sottoposte alle valutazioni del comitato di gestione del fondo regionale per i disabili.
Si è a conoscenza, altresì, dell'esistenza di molte convenzioni, stipulate dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/99, senza l'ulteriore richiesta di benefici di cui all'art. 13 della legge medesima.
In relazione a quest'ultima fattispecie, si ha notizia che alcune di queste aziende hanno già proceduto all'assunzione di soggetti aventi grado di invalidità tale da consentire alle medesime di beneficiare delle agevolazioni di cui al 1° comma dell'art. 13 della legge n. 68/99.
Pertanto, al fine di dare massima applicazione alla legge e alle convenzioni stipulate con gli istituti previdenziali, si rende necessario conoscere le aziende che avendo stipulato la convenzione ex art. 11 della legge n. 68/99, ed avendo proceduto all'assunzione di personale disabile con le caratteristiche di cui al 1° comma, lettere a) e b), dell'art. 13 della legge n. 68/99, intendano procedere alla richiesta dei benefici di cui allo stesso articolo, compilando il relativo piano economico (allegato B della circolare n. 4/2001).
Ciò consentirà al comitato l'esame delle proposte e, conseguenzialmente, si potrà procedere alle dovute comunicazioni agli istituti INPS ed INAIL dei dati relativi alle aziende ammesse ai benefici ed ai lavoratori assunti (cognome, nome, indirizzo, qualifica, grado di invalidità, codice fiscale, etc.).
Quanto sopra entro il termine del 31 dicembre 2002.
Ciò considerato, codesti UU.PP.L. cureranno di contattare le aziende che hanno proceduto alle assunzioni, fornendo alle medesime, nel caso in cui siano interessate, ogni consulenza utile ai fini della richiesta delle agevolazioni, dell'esame dei piani finanziari e della documentazione di rito presentata.
Quanto sopra, con ogni solerzia, sarà trasmessa al competente servizio III di questo dipartimento ed al comitato provinciale per il sostegno dei disabili.
Visti i tempi ristretti, si rende necessario che le proposte vengano inviate, entro il 31 ottobre 2002, a codesti UU.PP.L., che a loro volta provvederanno a trasmettere al menzionato servizio III, entro il 15 novembre 2002, tutta la documentazione prevista nella circolare n. 4/2001, necessaria per la sottoposizione al comitato di gestione del fondo per l'inserimento lavorativo dei disabili.
Si confida nella massima collaborazione degli UU.PP.L.
Il dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale: LONIGRO


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