Delibera della Commissione Regionale dell'impiego n. 332 del 09 settembre 1999.
La Commissione Regionale per l'impiego:
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 28 febbraio 1987 n. 56;
Vista la legge regionale 21 settembre 1990, n. 36;
Visto la legge regionale 12 marzo 1986, n. 12;
Visto la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Vista nota del 31 agosto 1999 con la quale il Prefetto di Palermo evidenzia ' l'estrema situazione di disagio in cui versano moltissimi disoccupati ' e che ' il problema dell'occupazione a Palermo, si presenta con conotazioni che, al momento lo differenziano rispetto a quanto accade nelle altre Province della Regione. La presenza di numerose organizzazioni di disoccupati, la necessità di fornire un'opportunità di riabilitazione agli ex detenuti, la sistemazione degli ex articolisti e la possibilità di promuovere il definitivo assorbimento dei lavori socialmente utili, sono tutti argomenti che qui, più che altrove, meritano uno sforzo comune per addivenire a positive soluzioni'.
Ravvisata la necessità di attivare le procedure di cui all'art.15 della Legge Regionale n.25 del 1993 relativamente alla riserva a favore di particolari categorie svantaggiate nei cantieri di lavoro e di emanare le relative direttive;


DELIBERA

1) Ai sensi dell'art.15 della L.R. 1 settembre 1993 n. 25, che prevede la possibilità di effettuare nell'avviamento nei cantieri di lavoro ex L.R. 12/86, di destinare una quota pari al 50% degli avviamenti nei cantieri di lavoro di che trattasi, a favore di soggetti indigenti nelle misura massima di uno per ogni nucleo familiare, residenti nel Comune di Palermo, nell'area metropolitana di Palermo ed in altri centri che versano in particolare stato di disagio sociale, in possesso dei requisiti di cui alla delibera CRI n. 331 del 9/9/1999;
2) All'assegnazione dei soggetti di cui sopra provvederà la competente sezione circoscrizionale per l'impiego sulla scorta di apposita selezione operata dall'Ente promotore del cantiere;
3) L'Ente promotore provvederà alla selezione sulla scorta delle domande presentate dagli indigenti a seguito di apposito pubblico bando;
4) Lo stato di indigenza sarà certificato dal Comune di residenza.

F.to IL SEGRETARIO
(Dott. Pio Guida)
F.to IL PRESIDENTE
(On.le Antonino Papania)



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