DELIBERA DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELL'IMPIEGO N. 313 DEL 18/05/1999.
La Commissione Regionale dell'Impiego:VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art. 15 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni in legge 19
luglio 1994, n. 451, così come modificato ed integrato dall'art. 9 octies,della legge 28
novembre 1996, n.608;
VISTO l'art. 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6;
VISTA la legge regionale 7 agosto 1997 n. 30, ed in particolare l'art 19;
VISTO l'art. 6, della legge 20 marzo 1998, n. 52;
VISTA la legge regionale 5 gennaio 1999 n. 4, ed in particolare l'art. 11;
VISTA la circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n. 115/97;
VISTE le proprie circolari n 277 del 30 settembre 1997 e n. 285 del 5 novembre 1997;
VISTA la circolare n. 290 del 23 gennaio 1998;
VISTA la circolare n. 332 del 12 gennaio 1999, con la quale al punto 3, si dava la
possibilità, a nuovi enti che ne avessero i requisiti, di presentare istanza ai fini di
stipulare nuove convenzioni;
VISTA la relazione prot. n. 6677 del 18/05/1999, del Coordinamento regionale delle misure
di politica attiva del lavoro;
VISTE le richieste di unità da utilizzare nei piani di inserimento professionale fatte
pervenire al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, da parte
di singole imprese e singoli professionisti;
RITENUTO di non potere assegnare unità alle singole imprese ed ai singoli professionisti
che ne hanno fatto richiesta autonomamente, in considerazione dell'opportunità di fare
transitare questi ultimi dalle proprie associazioni datoriali e/o ordini e collegi
professionali;
RITENUTO di dovere disporre la restituzione delle istanze pervenute e che perverranno al
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, da parte delle singole
imprese e singoli professionisti, con l'invito a rivolgersi alle competenti associazioni
datoriali di pertinenza in base al settore imprenditoriale di riferimento o ai competenti
ordini o collegi professionali, escludendo dalla restituzione le istanze inoltrate da
parte di aziende che propongono piani occupazionali;
DELIBERA
Art. 1) Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, si dispone la restituzione, a cura del Coordinamento regionale delle misure delle politiche attive del lavoro, delle richieste di unità, da utilizzare nei piani di inserimento professionale, pervenute e che perverranno, inoltrate dalle singole imprese e dai singoli professionisti, invitando questi ultimi a rivolgersi alle competenti associazioni datoriali di pertinenza in base al settore imprenditoriale di riferimento o ai competenti ordini o collegi professionali, escludendo dalla restituzione le istanze che prevedono l'intenzione, da parte delle aziende richiedenti, di proporre piani occupazionali.
F.to IL SEGRETARIO
(Dott. Pio Guida)
F.to IL PRESIDENTE
(On.le Antonino Papania)