Delibera della Commissione regionale per l'impiego n. 293 del 13/04/1999.
La Commissione Regionale dell'Impiego:
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 28 febbraio 1987, n.56;
VISTA la legge regionale 21 settembre 1990, n. 36;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85;
VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n. 24;
VISTO l'art.1, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3;
VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998, recante
misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti
pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili;
VISTA la circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335, pubblicata sulla G. U.R.S., parte
I, n. 8 del 16 febbraio 1999;
VISTA la circolare assessoriale 18 febbraio 1999, n. 337, pubblicata sulla G.U.R.S., parte
I, n. 11 del 6 marzo 1999;
VISTA la circolare assessoriale 22 febbraio 1999, n. 338, pubblicata sulla G.U.R.S., parte
I, n. 11 del 6 marzo 1999;
VISTA la circolare assessoriale 9 marzo 1999, n,340, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I,
n. 12 del 13 marzo 1999;
VISTA la circolare assessoriale 30 marzo 1999; n.342, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I,
n. 15 del 2 aprite 1999;
VISTA la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
Generale per l'impiego - Divisione II - 12 febbraio 1999, n. 14/99, che dispone
l'immediato impegno delle risorse assegnate dal fondo nazionale per l'occupazione per il
1999 e che dette risorse possono essere utilizzate per l'approvazione di progetti, redatti
ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, e per l'intera
durata ivi prevista, riservati ai lavoratori destinatari della disciplina transitoria di
cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e di cui all'art. 1 del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998;
RAVVISATA la necessità di impartire disposizioni in merito alla pronta assegnazione ai
progetti dei soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di
cui legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, nei progetti di lavori socialmente utili aventi
obiettivi di carattere straordinario, tipologia di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, di cui alla circolare assessoriale 30 marzo
1999, n. 342, in conformità a quanto emerso nel corso del Coordinamento dei Direttori
degli Uffici del lavoro e della massima occupazione del 9 aprile 1999;
DELIBERA
Art.1 - Nelle more dell'attivazione dei progetti di lavori di pubblica
utilità di cui alla circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n.335, e delle altre misure
di politica attiva del lavoro previste dalla normativa vigente, le sezioni
circoscrizionali per l'impiego provvederanno all'immediata assegnazione di tutti i
soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui legge
regionale 6 aprile 1996, n. 24, nei progetti di lavori socialmente utili aventi obiettivi
di carattere straordinario, di cui alla circolare assessoriale 30 marzo 1999, n.342,
presso gli stessi enti utilizzatori dei progetti ex circolare assessoriale n.299/98 e con
i medesimi titoli di studio di precedente utilizzazione.
Art.2 - Al punto 3 della circolare assessoriale 9 marzo 1999, n.340, pubblicata sulla
G.U.R.S., parte I, n. 12 del 13 marzo 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il primo periodo del primo capoverso è cosi sostituito: "La priorità
all'assegnazione nei nuovi progetti è riservata ai soggetti utilizzati in qualunque
progetto di lavori socialmente utili, purché gestito dallo stesso ufficio
utilizzatore, all'atto della scadenza degli stessi (31 marzo 1999) e, comunque,
fino al completamento dei sei mesi (vedi delibera della Commissione regionale per
l'impiego n 252 del 10 novembre 1998).";
2. il primo periodo del secondo capoverso è cosi sostituito: "Relativamente alla
priorità conferita alla "residenza" va precisato che la stessa va conferita a
tutti i soggetti residenti nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ufficio
utilizzatore.".
Art.3 - il termine di dieci giorni di cui al punto 2 della circolare assessoriale 30 marzo
1999, n.342, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 15 del 2 aprile 1999 deve intendersi
come termine ordinatorio.
F.to IL SEGRETARIO
(Dott. Pio Guida)
F.to IL PRESIDENTE
(On.le Antonino Papania)