Delibera della Commissione regionale dell'Impiego n. 284 del 16/03/1999.
La Commissione Regionale per l'impiego
VISTA la legge n. 56/87;
VISTA la L.R. 36/90;
VISTO il D.P.R. n. 487/94;
VISTA la L.R. n. 214/79
VISTA la normativa concernente gli operatori comunali in servizio nelle scuole e la
gestione degli asili-nido comunali;
VISTO il "Prontuario" ministeriale delle qualifiche professionali, edito nel
1998 e successive integrazioni;
VISTE le delibere in data 19.10.1994; 22.12.1994; 20.3.1997; 16.5.1997;
VISTI i quesiti formulati dalla Commissione Circoscrizionale di Palermo, trasmessi dalla
SCICA di Palermo con nota n. 1929 del 26.11.1998;
CONSIDERATO:
- che con delibera del l9.10.1994, integrata con delibera del 22.12.1994, è stata
equiparata alla qualifica di "Operatore socio-assistenziale", con l'aggiunta
della dizione per l'infanzia", la qualifica di "Ausiliario asili-nido", con
l'attribuzione del codice n. 23.01.04.32.;
- che gli ausiliari asili-nido sono chiamati ad operare in strutture di cui fruiscono
bambini fino al 3° anno, mentre le bambinaie rientrano nelle categorie di personale
utilizzate nelle scuole comunali;
- che ciò comporta una diversità di professionalità e di mansioni, in relazione alle
differenti fasce di utenza affidate alla cura di dette figure professionali, cui
corrisponde la diversità dei codici attribuiti alle due qualifiche sopra indicate;
- che la qualifica di "Addetto ai servizi per l'infanzia", non risultante nel
"Prontuario", si consegue a seguito della frequenza a corsi di formazione
professionale autorizzati dall'Assessorato Regionale al Lavoro, finalizzati, come risulta
dal relativo profilo formativo, alla formazione di professionalità polivalenti, destinati
ad operare, in generale, nel campo dei servizi socio-assistenziali per l'infanzia, ivi
compresi i servizi riguardanti il settore scolastico;
- che, pertanto, può procedersi alla equiparazione della qualifica di "Addetto ai
servizi per l'Infanzia" con quella di "Bambinaia", tenuto conto che la
prima non solo ricomprende le mansioni della seconda, ma ha un ambito più vasto, in
quanto mira allo scopo, del tutto apprezzabile, di formare profili professionali completi,
che siano in grado di operare in tutti i campi del sociale in cui viene comunque in
considerazione l'esigenza di prestare assistenza all'infanzia;
- che, in conseguenza, entrambe le predette qualifiche - Addetto ai servizi per l'infanzia
e Bambinaia- richiedono, ai fini della loro attribuzione, la frequenza a corsi di
formazione professionale, o, in mancanza, il possesso di specifiche esperienze lavorative
di durata non superiore a tre mesi, ovvero l'accertamento della professionalità ai sensi
dell'art.14 della Legge n. 56/87;
DELIBERA
1) Alla qualifica di bambinaia rimane attribuito lo specifico codice di spettanza
(codice n. 24.01.02.25), cui corrispondono l'area professionale e le modalità di
attribuzione indicate in premessa.
2) E' altresì equiparata alla qualifica di "Bambinaia" la qualifica di
"Addetto ai servizi per 1' infanzia", per le considerazioni specificate in
narrativa.
3) Rimane, infine, attribuito, il codice n. 23.01.04.32 alla qualifica di "Ausiliario
asili-nido", tenuto conto delle diverse, specifiche mansioni sue proprie, secondo l'equiparazione
operata ai sensi delle delibere citate in premessa.
Le deliberazioni precedentemente adottate, per le parti in cui risultano incompatibili con
i contenuti della presente, debbono intendersi superate.
F.to IL SEGRETARIO
(Dott. Pio Guida)
F.to IL PRESIDENTE
(On. Antonino Papania)