NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le
relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 3:
L'art. 5 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28
novembre 1996, n. 608, reca disposizioni in materia di contratti di
riallineamento retributivo.
Nota all'art. 1, commi 8, 9 e 11:
La legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, reca: "Misure di politiche attive del
lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme
in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie".
Nota all'art. 2, comma 1:
Il termine differito dalla disposizione che qui si annota riguarda la copertura
dei posti mediante concorsi pubblici per soli titoli e riserve di posti.
Nota all'art. 2, commi 2 e 3:
L'art. 8, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante:
"Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori
socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili", così dispone:
"Art. 8 - Norme concernenti i piani di inserimento professionale - 1. Le
disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi
di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dall'articolo 10 della legge
regionale 19 agosto 1999, n. 18, si applicano, nell'ambito della Regione, fino
al 31 dicembre 2002
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n.
52, così come modificate ed integrate dall'articolo 11 della legge regionale 5
gennaio 1999, n. 4, si applicano ai giovani residenti nel territorio della
Regione fino al 31 dicembre 2002.".
Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante: "Disposizioni in
materia di lavoro ed occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli
oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia", così
dispone:
"Art. 2 - Formazione all'autoimpiego. - 1. L'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a promuovere e finanziare con le modalità di cui all'articolo 24
della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego
dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85
e di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 per un
importo massimo di lire 70 milioni a soggetto.
2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono
applicabili le disposizioni cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85.
3. Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a cui
si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33727.".
Nota all'art. 3, comma 4:
L'art. 1 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, recante: "Disposizioni
urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori
socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1997,
n. 30 e alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32", a seguito della modifica
introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 1 - Estensione e modifica di norme in materia di lavori socialmente
utili. - 1. I soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi di cui
all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono
applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili,
così come disciplinato dall4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n.
24, in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi, nei limiti
delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.
2. I termini del 31 gennaio 2001 e del 31 marzo 2001, previsti dall'articolo 5,
comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, sono differiti,
rispettivamente, al 30 aprile 2001 ed al 30 giugno 2001.
3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 26
novembre 2000, n. 24, può essere concesso alle pubbliche amministrazioni,
richiamate nell'articolo 2 della stessa legge, che promuovono l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato dei lavoratori destinatari delle disposizioni di
cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della stessa legge regionale 26 novembre 2000,
n. 24, attraverso l'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed
integrazioni.
4. Comma abrogato.
5. Per favorire la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili dei
destinatari del regime transitorio, i soggetti promotori ed attuatori di
attività socialmente utili possono utilizzare per l'assistenza tecnica e
formativa organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a
condizione che siano preventivamente indicati nel progetto formativo volto alla
fuoriuscita.".
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, a seguito
della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il
seguente:
"Art. 1 - Collaborazione coordinata e continuativa. - 1. Al fine di
favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente
utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione può concedere alle imprese e società, agli enti
privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa con i predetti soggetti per un periodo
non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento dei contributi
previdenziali ed assistenziali e un contributo di 200 euro mensili per i
compensi di almeno 800 euro mensili.".
Nota all'art. 4, comma 2:
Per l'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, vedi nota
all'art. 4, comma 1.
Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato", così dispone:
"4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, commissioni con compiti di
analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di
collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata
in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla
predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le
commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea
professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma
3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività
svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per
l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento
dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede
direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da
quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati
dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati,
in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le
commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di
esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le
direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui
all'articolo 5, legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'articolo 3 del decreto
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi
regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal
Ministro.".
Nota all'art. 6, comma 1:
La legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, reca: "Piano di interventi in favore
dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile
1981, n. 68".
Nota all'art. 7, comma 1:
L'art. 2, comma 4, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così dispone:
"4. Al fine di facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3,
agli enti locali che promuovono dette società possono essere concessi contributi
dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione sulla base di criteri approvati entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della
Conferenza Regione-autonomie locali. Per le finalità del presente comma è
autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni, che
trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02,
accantonamento 1001.".
Nota all'art. 8:
L'art. 17, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante:
"Interventi a favore dell'occupazione", a seguito della modifica introdotta
dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 17 - Procedure per l'erogazione dei contributi per la formazione
professionale. - 1. I commi 1 e 2 dell'art. 23 della legge regionale 21
settembre 1990, n. 36, sono sostituiti dai seguenti:
1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell'emigrazione entro il mese di ottobre di
ogni anno, approva il piano regionale per la formazione professionale secondo le
modalità e le procedure previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e
successive modifiche ed integrazioni. Entro novanta giorni dall'adozione del
decreto approvativo del piano l'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvede
al versamento delle somme impegnate con il medesimo decreto, in favore degli
enti cui è affidata la gestione delle attività formative. All'impegno ed al
versamento delle rimanenti somme, necessarie a coprire l'intero fabbisogno delle
spese per il personale, fino alla conclusione dell'attività inclusa nel piano,
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione provvederà entro il mese di aprile. A
tal fine gli enti gestori inoltreranno i prospetti dei costi globali da
sostenere, per il completamento delle attività formative, all'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione, il quale, effettuato l'esame dei prospetti medesimi,
corrisponderà altresì le somme occorrenti alla copertura delle spese di
gestione, fino alla concorrenza del 90 per cento delle stesse.
2. Omissis.".
Nota all'art. 9:
L'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
"4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale
per la previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione,
tramite conguaglio, degli incentivi previsti agli articoli precedenti.".
Nota all'art. 10, comma 1:
L'art. 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, a seguito
della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il
seguente:
"Art. 26. - Norme transitorie. - 1. Fino all'istituzione delle
commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 i criteri e le procedure per il collocamento e per
l'inserimento lavorativo dei disabili sono determinati, sentita la commissione
regionale per l'impiego, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
2. In attesa della istituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modifiche ed
integrazioni, i relativi compiti sono assolti da comitati provinciali per il
sostegno dei disabili istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro
composti:
a) dal direttore del medesimo ufficio, in qualità di presidente, o da
altro funzionario dallo stesso delegato;
b) tre componenti designati dalla competente azienda USL, specializzati in
medicina del lavoro, in medicina legale ed in medicina fisica e riabilitazione;
c) da due componenti designati dalle associazioni rappresentative dei disabili,
presenti a livello provinciale;
d) da due componenti della Commissione provinciale per l'impiego designati dalla
stessa, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e datoriali.".
Nota all'art. 10, comma 2:
L'art. 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così dispone:
"Art. 22 - Comitato di gestione del Fondo. - 1. Il Fondo è amministrato
da un comitato di gestione, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,
composto dal medesimo Assessore, in qualità di presidente; dal competente
dirigente generale del predetto Assessorato, il quale sostituisce altresì il
presidente in caso di assenza o impedimento; dal dirigente generale preposto al
dipartimento della formazione professionale; da sei componenti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei componenti designati dalle
organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative; da sei componenti
designati dalle associazioni delle categorie di disabili di cui all'articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e da sei rappresentanti degli enti locali di
cui tre designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia - Sicilia (A.N.C.I.)
e tre dall'Unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.). Partecipa alle
sedute, con funzioni consultive, il dirigente del competente servizio del
predetto Assessorato.
2. Il comitato dura in carica quattro anni ed i componenti non di diritto
possono essere riconfermati per una sola volta. Per ogni componente effettivo è
nominato un supplente.
3. Il comitato di gestione può procedere all'audizione di associazioni ed
organizzazioni delle categorie dei disabili, le quali non facciano parte con
propri rappresentanti della composizione del medesimo comitato, in ragione di un
rappresentante per ciascuna associazione od organizzazione.".
Note all'art. 11:
- L'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così dispone:
"Art. 4 - Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di
lavori socialmente utili. - 1. Al fine di favorire la collocazione
lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le disposizioni
contenute nell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3,
nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, e
nell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, continuano a
trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano
le disposizioni statali così come integrate dal comma 1. Alla concessione dei
benefici provvedono gli enti promotori o utilizzatori, assumendo a carico dei
propri bilanci la spesa occorrente. L'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a
concedere i benefici di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati
in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del
bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di
progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e
comunitarie destinate a politiche attive del lavoro.
3. Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e l'occupazione stabile
nel tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali che
derogano alle procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti ricadenti
nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni,
così come disciplinato dal comma 1, trovano applicazione anche ai lavoratori
impegnati in progetti del piano straordinario di cui al decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, e nei piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui
all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, purché già
approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000,
data di approvazione della presente legge.
4. Per facilitare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in
lavori socialmente utili l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare un
contributo una tantum, pari al 20 per cento dell'importo dei mutui accesi dagli
enti locali e, comunque, non superiore a 1.000 milioni, in forza delle
disposizioni statali vigenti, legati ai costi di esternalizzazione di attività.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario
2001 la spesa di lire 2.000 milioni. L'onere relativo trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate
alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili esclusivamente a quei soggetti che
sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della
fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in lavori
socialmente utili.".
- L'art. 7, comma 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante:
"Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma
dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144", così dispone:
"12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività
lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, può essere, per un
periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'articolo 4,
comma 1, nei casi:
a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di
datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente
utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e
all'I.N.P.S. territorialmente competenti;
b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.".
Note all'art. 12:
- L'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
"Art. 28 - Consulente di parità. - 1. Al consulente o consigliere di
parità regionali di cui al comma 5 dell'articolo 15-bis della legge regionale 7
agosto 1997, n. 30, come introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 5
gennaio 1999, n. 4 sono corrisposti, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità
di carica ed il trattamento di missione previsto per gli assessori delle
province regionali con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.
2. Ai consulenti o consiglieri di parità provinciali è corrisposta un'indennità
pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.
3. Ai consulenti o consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono estesi, per
l'esercizio delle proprie funzioni, le aspettative ed i permessi previsti per
gli assessori provinciali secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24
giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il mandato dei soggetti di cui al presente articolo, compresi quelli in
carica, è di cinque anni e non è rinnovabile.".
- L'art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, recante: "Integrazione
del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo
1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni
finanziarie", così dispone:
"Art. 9 - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili. - 1. Il
comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è
sostituito dal seguente: "I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito
una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro
la data del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente in progetti di
lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego
entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la
disciplina statale ed in particolare il decreto emanato il 21 maggio 1998 dal
Ministro dei lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
2. All'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è aggiunto il
seguente:
"Art. 15 bis. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale l'emigrazione, previa intesa con gli istituti
previdenziali, secondo le modalità previste all'articolo 15 e con i limiti di
cui all'articolo 18, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti dal datore di lavoro agli istituti previdenziali cui sono
iscritti i lavoratori e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al
beneficio concesso".
3. Ai lavoratori impegnati nei piani di inserimento professionale, progetti di
lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità, per quanto concerne i
permessi e le aspettative ottenibili per le loro attività istituzionali si
applicano le disposizioni vigenti per tutti i lavoratori che ricoprono cariche
elettive negli enti locali, fatte salve le norme che regolano il trattamento
giuridico ed economico, come stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
4. I permessi e le aspettative di cui al comma 3 sono estesi ai consulenti o
consiglieri di parità per l'esercizio dei compiti di istituto.
5. Nel territorio della Regione siciliana le funzioni e le attribuzioni del
consulente o consigliere di parità, regionale e provinciale, sono quelle
previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalle altre disposizioni statali
in materia.".
Nota all'art. 13:
L'art. 48, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante:
"Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e
controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", a seguito
della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il
seguente:
"2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25
dopo la parola "enti" sono aggiunte le parole "ivi comprese le loro sedi di
coordinamento regionale". Alla fine del medesimo articolo sono aggiunte le
parole "la spesa derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato
garantendo in tale ambito la copertura finanziaria delle medesime sedi di
coordinamento regionale degli enti riconosciute con decreto dell'Assessore
regionale per il lavoro e la formazione professionale.".
Nota all'art. 14:
L'art. 41 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
"Art. 41 - Assunzioni temporanee presso gli Enti locali. Priorità. - 1.
Le sezioni circoscrizionali per l'impiego della Regione avviano al lavoro
manodopera sulla base delle richieste degli Enti locali da utilizzare per
assunzioni temporanee non superiori a novanta giorni, osservando la priorità,
qualora espressamente richiesta e manifestata dall'ente locale richiedente,
della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la residenza
del lavoratore.".
Nota all'art. 15:
L'art. 27, comma 7, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così dispone:
"7. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 una quota non superiore al 25 per
cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 1998 per ribassi d'asta di
cui al comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21,
come sostituito dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo
1998, n. 5 è destinata al finanziamento delle politiche attive del lavoro
previste dalla vigente normativa statale e regionale ed iscritto in un apposito
fondo per l'occupazione.".
Note all'art. 16, comma 1, lett. a):
- L'art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a
seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta
il seguente:
"Art. 1 - Soggetti destinatari degli interventi. - 1. Destinatari degli
interventi di cui al presente titolo sono:
a) ...
b) soggetti disoccupati, che non godono dei benefici della legge 23
luglio 1991, n. 223, per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di
qualificazione e l'assunzione a tempo indeterminato, disoccupati appartenenti
alle categorie di cui agli articoli 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
persone svantaggiate come definite dalla legge regionale 15 maggio 1991, n.
27.".
- L'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito
della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il
seguente:
"3. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente titolo, nei
dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione non devono avere
proceduto a riduzione di personale e non devono avere alla stessa data
sospensioni in atto.".
- L'art. 15 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della
modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 15 - Modalità di erogazione del contributo. - 1. L'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione, previa intesa con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale,
autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal
datore di lavoro al predetto istituto e provvede ad accreditare le somme
corrispondenti al beneficio concesso.
2. I benefici di cui al presente titolo non sono computabili ad alcun fine nelle
partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione comunicherà l'elenco dei datori di lavoro nei
confronti dei quali l'INPS procederà al conguaglio. L'Assessore potrà provvedere
altresì alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta
semestrale al datore di lavoro previa presentazione della denuncia semestrale
delle retribuzioni all'INPS e delle attestazioni di avvenuto versamento dei
relativi oneri.
4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale
per la previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione,
tramite conguaglio, degli incentivi previsti agli articoli precedenti.
5. Le somme impegnate o erogate a favore dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale per le finalità di cui al presente titolo, rimaste
inutilizzate, possono essere riconosciute al medesimo Istituto a titolo di
acconto per i periodi di prosecuzione dei benefici.".
-L'art. 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della modifica
introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 18 - Controlli e sanzioni. - 1. L'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione non
ammetterà al programma degli incentivi i datori di lavoro qualora dovessero
riscontrarsi in sede di controlli, alternativamente o cumulativamente, la
inesistenza o la non permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2. Nell'ipotesi del comma 1, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in
tutto o in parte degli incentivi del presente titolo, dovrà restituirli secondo
modalità stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione di concerto
con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, versandoli in un
apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione siciliana.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimane estraneo all'attività di
controllo e sanzionatoria derivante dall'applicazione della presente legge.
4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro
si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa
nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi
derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione.".
Nota all'art. 16, comma 2:
L'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
"Art. 5 - Autorizzazione allo sgravio contributivo. - 1. Il datore di lavoro per
beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo dovrà produrre apposita
istanza in bollo all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l'emigrazione per essere preventivamente
autorizzato al conguaglio contributivo di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12.".
Nota all'art. 17:
L'art. 113, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante:
"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", a seguito della
modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"2. L'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la
previdenza sociale e l'emigrazione è autorizzato a erogare, ai siciliani
indigenti residenti in Argentina, sussidi per un ammontare compreso fra 25
e 500 euro, secondo la composizione del nucleo familiare.".
Nota all'art. 19:
L'art. 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, recante: "Norme per la
promozione culturale e l'educazione permanente", a seguito della modifica
introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 10. - Per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di
particolare rilevanza, direttamente promosse dall'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzata la spesa di
lire 100 milioni.
Per l'attuazione di dette iniziative l'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può avvalersi, oltre che dei
propri organi centrali e periferici, di istituti universitari specializzati nei
settori in cui rientrano le iniziative, degli enti locali e degli enti teatrali
e lirici regionali.".
Nota all'art. 20, comma 1:
L'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", così dispone:
"20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo
la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la
paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra
modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle
modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del
pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario
apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla
competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno
all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.".
Nota all'art. 21:
L'art. 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", così dispone:
"Art. 112 - Servizi di assistenza culturale e di ospitalità. - 1. Nei
luoghi indicati all'articolo 99, comma 1, possono essere istituiti servizi di
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. I servizi riguardano in particolare:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i
sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale
informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di
riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche
museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle
riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di
intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza
didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative
promozionali.".
Nota all'art. 22:
L'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, recante: "Ulteriori
modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993,
n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori
beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di
pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori
presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi"
autorizza la Regione siciliana ad adottare iniziative volte a favorire la
costituzione di società a partecipazione pubblica.
Nota all'art. 27, comma 1:
La legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, reca: "Istituzione del Parco
archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme
sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia".
Nota all'art. 29, comma 1:
L'art. 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante: "Norme per la
tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel
territorio della Regione siciliana", a seguito delle modifiche introdotte dalla
disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 6. - Il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali:
- elabora, anche in concorso con l'Assessorato regionale dei beni culturali e
ambientali e della pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, lo schema del piano regionale per la tutela, la
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale;
- fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la
fruizione dei beni culturali ed ambientali, fat-te salve le convenzioni
internazionali in materia di cataloga-zione;
- fornisce indicazioni sui criteri di assunzione del personale scientifico,
nonché sulla programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e
specializzazione del personale;
- fornisce indicazioni per quanto di sua competenza sulla programmazione della
Regione ed esprime pareri circa la relativa attuazione;
- fornisce indicazioni anche in relazione all'elaborazione di eventuali
proposte legislative concernenti la tutela dei beni culturali, il risanamento e
la destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste,
l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei,
gallerie e biblioteche e su ogni altra materia di competenza;
- formula proposte sui metodi ed i criteri generali relativi all'ordinamento ed
al funzionamento dei centri regionali di cui all'art. 9, nonché delle
Soprintendenze;
- esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la
valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini.
Il Consiglio esprime altresì pareri in materia di:
1) concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze;
2) partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni
culturali;
3) (abrogato);
4) acquisti ed interventi su e per i beni culturali di valore superiore a lire
300 milioni;
5) concessioni demaniali che abbiano connessione con i beni culturali e
ambientali di cui alla presente legge.
Il Consiglio regionale svolge altresì ogni altra attività consultiva, di
iniziativa, di studio e di verifica per l'attuazione della presente legge.".
Nota all'art. 29, commi 2 e 3:
L'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, recante: "Norme per il
risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni
quartieri di Ragusa", a seguito delle modifiche introdotte dalle disposizioni
che qui si annotano, risulta il seguente:
"Art. 4 - Commissione per il risanamento. - Presso il comune di Ragusa è
istituita la Commissione per il risanamento delle zone A e B1 del piano
regolatore generale, di cui al precedente articolo 1, così composta:
a) dal sindaco di Ragusa o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo
delegato;
c) (abrogata);
d) da due architetti esperti in materia di restauro e recupero di centri
storici designati rispettivamente dagli Assessori regionali per il territorio e
l'ambiente e per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
e) da un docente universitario in materia urbanistica designato dal
rettore dell'Università di Catania;
f) da un docente universitario in materia di composizione architettonica
designato dal rettore dell'Università di Palermo;
g) (abrogata);
h) dall'ingegnere capo del comune o da un suo delegato;
i) dall'ufficiale sanitario del comune;
l) dal presidente del consiglio di quartiere di Ibla ove esista;
m) da un esperto in tecnologia dei materiali da costruzione designato dal
rettore dell'Università di Messina;
n) dall'ingegnere capo del Genio civile o da un tecnico suo delegato.
Un funzionario amministrativo del comune svolge le funzioni di segretario.
La Commissione deve essere costituita con delibera del consiglio comunale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve
essere rinnovata alla scadenza di ogni quinquennio e rimane in carica sino
all'espletamento dei compiti ad essa affidati.
Della sua costituzione deve essere data comunicazione agli Assessorati regionali
del territorio e dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e della pubblica
istruzione e dei lavori pubblici.
Gli esperti di cui alla lettera g) cessano dalle funzioni all'atto
dell'insediamento del nuovo consiglio comunale.
Alle nuove nomine si provvede entro trenta giorni dalla cessazione.".
Nota all'art. 29, comma 5:
L'art. 2, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, recante:
"Istituzione ed ordinamento dei musei regionali ed interventi nei settori del
teatro e dei beni culturali", a seguito della modifica introdotta dalla
disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"2. Assumono carattere di museo regionale le seguenti istituzioni:
a) Antiquarium di Aidone;
b) Antiquarium di Gela;
c) Antiquarium di Tindari - Patti;
d) Antiquarium di Tusa;
e) Antiquarium di Giardini - Naxos;
f) Antiquarium di Himera;
g) Antiquarium di Marianopoli;
h) Antiquarium di Favignana;
i) Antiquarium di Lampedusa;
l) Museo del carretto e naturalistico di Terrasini;
m) Museo di Sciacca;
n) Museo naturalistico "Cave di Cusa";
o) Museo archeologico - Lilibeo Marsala;
p) Casa-Museo Verga di Catania;
q) Casa-Museo di Palazzolo Acreide;
r) Museo di Adrano;
s) Museo Palazzo Mirto di Palermo;
t) Museo Osservatorio Paleontologico di Palermo;
u) Museo della pomice di Lipari;
v) Villa imperiale di Piazza Armerina;
z) Museo del sale di Trapani;
- Museo geologico G. G. Gemmellaro con sede in Palermo.".
Note all'art. 30:
- L'art. 6, commi 2 e 4, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante:
"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", così dispone:
"2. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione
fino all'esercizio 1998 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio
1997, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile
1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi di opere
di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione
Assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1994, cui, alla chiusura
dell'esercizio 1999, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati
dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento
del risultato di gestione dell'esercizio 1999 medesimo.
4. Limitatamente agli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 1998 e
agli impegni di conto capitale assunti nell'esercizio 1997 ovvero, se trattasi
di opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11
dell'amministrazione Assessorato territorio e ambiente, nell'esercizio 1994, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10, inserito con l'articolo 2, comma 6, della legge regionale
19 agosto 1999, n. 15, riferite alla data di entrata in vigore della presente
legge.".
- L'art. 9, commi 3 e 4, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante:
"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", così dispone:
"3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione
fino all'esercizio 1999 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio
1998, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile
1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, o qualora trattasi di
investimenti diretti in opere e lavori pubblici fino all'esercizio 1995 cui,
alla chiusura dell'esercizio 2000, non corrispondono obbligazioni da pagare,
sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al
miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 2000 medesimo.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora, alla data di
entrata in vigore della presente legge, il progetto dell'opera finanziata sia
esecutivo, così come definito dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale
12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le
deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto, ovvero vi
siano comunque obbligazioni giuridicamente vincolanti alla stessa data.".
- La legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, reca: "Interventi nei settori
dell'edilizia scolastica ed universitaria".
Nota all'art. 33:
L'art. 77 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante: "Norme
finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno
finanziario 2001", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che
qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 77 - Consorzi universitari. - 1. L'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, per
l'esercizio finanziario 2001, a concedere un contributo straordinario ai
consorzi universitari siciliani, per gli importi di seguito indicati:
- Agrigento | lire 1.000 milioni | |
- Caltanissetta | lire 1.000 milioni | |
- Ragusa | lire 3.000 milioni | |
- Siracusa | lire 1.000 milioni | |
- Trapani | lire 1.000 milioni. |
1 bis. Nell'ipotesi di mancata costituzione dei consorzi universitari, il
contributo può essere erogato direttamente alla provincia regionale che gestisce
corsi di studio universitari.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario
2001, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni (capitolo 373325), cui si
provvede con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1008,
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.".
Nota all'art. 34:
L'art. 9, comma 2, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante:
"Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni
scolastiche regionali", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione
che qui si annota, risulta il seguente:
"2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti
tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni
cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed
integrazioni. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che
nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei
suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo
all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i
dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti
del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e
regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge
regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15,
alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, alla legge regionale 20 giugno 1997,
n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Restano
ferme le disposizioni di cui ai commi l e 3 dell'articolo 9 della legge
regionale 24 febbraio 2000, n. 6.
Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche
di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale.
L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente.
Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali
deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta
dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione.
I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16
della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di
particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di
maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza
dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al
D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la
scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o
designazione è di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione. Il compenso annuale da corrispondere
al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle
somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e
1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali
previsti dalla normativa vigente.".
Nota all'art. 35:
L'art. 92, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della modifiche
introdotte dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 92 - Ufficio di Bruxelles. - 1. L'Ufficio di Bruxelles, di cui al
comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, si
compone di un massimo di sedici unità, fra cui il dirigente regionale ad esso
preposto, di cui almeno sei con qualifica non dirigenziale.
2. Al personale destinato all'Ufficio di Bruxelles sono riconosciute le
indennità mensili aggiuntive rispetto al trattamento economico spettante, pari a
quelle fissate dal decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, secondo i
livelli funzionali corrispondenti.
3. Il ricorso a personale esterno è fissato nel numero massimo di otto unità.
3 bis. Al personale di cui al comma 3 si applicano, in deroga alle
disposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le norme regolamentari
vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione,
ivi compresa la connessa disciplina riguardante il trattamento economico
spettante ai componenti.
3 ter. Per l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, oltre quanto
previsto dal comma 3, su disposizione del Presidente della Regione, può essere
comandato personale degli enti pubblici regionali sottoposti a vigilanza e
tutela della Regione.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio
finanziario 2002 la spesa di 820 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari
successivi la spesa è valutata in 1.000 migliaia di euro.".
Nota all'art. 36, comma 1:
L'art. 38, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante:
"Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio per l'anno finanziario per
l'anno 2001", così dispone:
"Art. 38 - Ufficio speciale per i controlli di secondo livello. - 1. Per
far fronte alle spese destinate ad azioni di assistenza tecnica e supporto per
l'espletamento delle attività di competenza dell'Ufficio speciale per i
controlli di secondo livello sulle operazioni cofinanziate dai fondi
strutturali, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio
finanziario 2001 (capitolo 142312).".
Note all'art. 36, comma 2:
- Il testo dell'art. 3 del Regolamento CE 15 ottobre 1997, n. 2064/97, abrogato
dall'art. 22 del Regolamento (CE) n. 438/2001 e tuttavia applicabile in via
transitoria, è il seguente:
"Art. 3. - 1. Gli Stati membri organizzano, sulla base di un sondaggio adeguato,
controlli progetti o iniziative (in prosieguo: "i controlli"), in particolare ai
fini seguenti:
a) verificare l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo utilizzati;
b) verificare, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei
rischi, le dichiarazioni di spesa predisposte ai diversi livelli.
2. I controlli eseguiti prima della liquidazione delle varie forme di intervento
riguardano almeno il 5% della spesa totale sovvenzionabile e un campione
rappresentativo dei progetti o delle iniziative, approvati, tenendo conto del
disposto del paragrafo 3.
Per le forme d'intervento approvate prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento la suddetta percentuale può essere ridotta proporzionalmente.
Gli Stati membri si adoperano per ripartire uniformemente l'esecuzione dei
controlli su tutto il periodo interessato.
3. Nel selezionare il campione di progetti o iniziative da sottoporre a
controlli si tiene conto di quanto segue:
a) l'esigenza di controllare progetti o iniziative di vario tipo e
dimensioni;
b) i fattori di rischio individuati dai controlli nazionali o comunitari;
c) la concentrazione di progetti in capo a determinate autorità o a
taluni beneficiari finali, in modo che i principali servizi preposti
all'esecuzione e i principali beneficiari finali siano sottoposti almeno ad un
controllo prima della liquidazione di ciascuna forma di intervento.".
- L'art. 52, comma 5, del Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999, recante:
"Disposizioni generali sui fondi strutturali", così dispone:
"5. Le parti delle somme impegnate per le operazioni o i programmi decisi dalla
Commissione anteriormente al 1° gennaio 1994 e che non hanno formato oggetto di
una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31
marzo 2001, sono da quest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre
2001 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o
programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.".
Nota all'art. 39:
L'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, recante: "Provvedimenti
in favore delle cooperative", a seguito della modifica introdotta dalla
disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 2. - 1. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge
19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle
cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con
facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice ove
gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima legge 19 luglio
1993, n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione
dell'istanza per carenza di requisiti.
2. Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di
credito e/o da enti pubblici finanziatori.
3. Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma 1 i soci delle
cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di
insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta
amministrativa.
4. Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al comma 1 dovranno essere
presentate dai soci garanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvederà all'istruttoria e
alla definizione della pratica entro i centoventi giorni successivi al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
5. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso
abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito,
ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni
esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla
sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli
decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle
cooperative in favore delle banche creditrici.".
Nota all'art. 40:
L'art. 30, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della
modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"2. All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive
modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a
verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati
realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a
destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la
compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le
prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è
ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo,
dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione
e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la
nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi
ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e
di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.".
Note all'art. 41:
- L'art. 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, così dispone:
"Art. 26 - Interventi a favore dell'artigianato. - 1. La documentazione a
corredo delle domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 4 della
legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 e all'articolo 28 della legge regionale 18
febbraio 1986, n. 3, deve essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio,
ove già prevista dalle disposizioni attuative, entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di presentazione dell'istanza, e nel caso di specifica
richiesta, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta
- L'art. 111, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, così dispone:
"Il termine previsto dall'articolo 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8,
per la regolarizzazione delle pratiche relative alle istanze di contributo
presentate negli anni precedenti, va considerato come ordinatorio.".