La legge sulle cooperative sociali non è rivolta in modo specifico all'inserimento lavorativo delle persone disabili. Essa infatti:
La 381, dunque, ordina il raggio di azione delle cooperative sociali, distinguendole in:
Tale distinzione operata dalla Legge ha portato, nel linguaggio comune, a parlare di cooperative di tipo A e di tipo B. Queste ultime sono quelle al cui interno viene incentivato l'inserimento delle persone svantaggiate, le quali, più in particolare, devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
Sono considerate persone svantaggiate:
gli invalidi fisici, psichici e sensoriali;
Per le cooperative sociali sono ridotti a zero i contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzione dei soggetti svantaggiati.
La 381 autorizza gli enti pubblici a derogare alla disciplina in materia di contratti di pubblica amministrazione stipulando convenzioni con le cooperative di tipo B purché sia evidente la finalizzazione dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
La legge, infine, rende obbligatorio per le Regioni l'emanazione di norme di attuazione e delega ad esse la definizione delle convenzioni-tipo e delle iniziative di promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali.