Legge 8 novembre 1991, n. 381

"Disciplina delle cooperative sociali"

La legge sulle cooperative sociali non è rivolta in modo specifico all'inserimento lavorativo delle persone disabili. Essa infatti:

La 381, dunque, ordina il raggio di azione delle cooperative sociali, distinguendole in:

  1. quelle finalizzate alla "gestione di servizi socio-sanitari ed educativi"


  2. quelle che prevedono "lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".

Tale distinzione operata dalla Legge ha portato, nel linguaggio comune, a parlare di cooperative di tipo A e di tipo B. Queste ultime sono quelle al cui interno viene incentivato l'inserimento delle persone svantaggiate, le quali, più in particolare, devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Sono considerate persone svantaggiate:

Ÿ gli invalidi fisici, psichici e sensoriali;

Per le cooperative sociali sono ridotti a zero i contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzione dei soggetti svantaggiati.

La 381 autorizza gli enti pubblici a derogare alla disciplina in materia di contratti di pubblica amministrazione stipulando convenzioni con le cooperative di tipo B purché sia evidente la finalizzazione dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

La legge, infine, rende obbligatorio per le Regioni l'emanazione di norme di attuazione e delega ad esse la definizione delle convenzioni-tipo e delle iniziative di promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali.

Il testo integrale