Legge 14 settembre 1979,
n. 215
"Riorganizzazione della
tutela della salute mentale nella Regione siciliana"
Successiva all'emanazione della Legge
833 del 23 dicembre 1978 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale,
la Legge regionale 215 dispone alcuni interventi rivolti in modo
specifico all'area della salute mentale. Difatti, essa si propone
di perseguire le seguenti finalità generali (art. 1):
- tutela e promozione della salute
mentale attraverso attività svolte a livello prevalentemente
territoriale e rivolte alla prevenzione, alla cura e al reinserimento
sociale, attraverso interventi che agiscano soprattutto sui bisogni
socio-psicologici della comunità e dei soggetti affetti
da malattie mentali;
- integrazione dei presìdi
e dei servizi per la tutela della salute mentale con le altre
strutture sanitarie e loro coordinamento con i servizi sociali
operanti nel territorio;
- superamento degli ospedali psichiatrici
e loro diversa utilizzazione, realizzando la massima partecipazione
dei comuni o dei loro consorzi.
Attraverso la 215, dunque, sono trasferite
sul territorio regionale le innovazioni sancite con la precedente
legislazione e si intende promuovere un nuovo percorso di trattamento
della malattia mentale e di superamento della istituzionalizzazione
dei pazienti.
In questo ambito viene promossa la
cooperazione con tutte le strutture pubbliche a livello territoriale
e sono incentivati gli ingressi nel mondo del lavoro dei disabili
attraverso benefici alle cooperative ed alle imprese.
A questo ultimo aspetto vengono dedicati
in particolare gli articoli 12, 13 e 14 della Legge:
- l'articolo 12 autorizza l'Assessore
regionale alla sanità a concedere contributi aggiuntivi,
una tantum, per l'acquisto di attrezzature da parte di cooperative
"formate per almeno due terzi da soggetti, residenti in Sicilia,
dimessi da ospedali psichiatrici o che abbiano trascorso, globalmente,
almeno un anno di degenza in strutture psichiatriche private".
A tale contributo può essere aggiunto un ulteriore contributo
trimestrale per spese amministrative e contabili;
- l'articolo 13 prevede per le
"aziende che assumono stabilmente, o per periodi non inferiori
a tre mesi, soggetti, residenti in Sicilia, dimessi da ospedali
psichiatrici o che abbiano trascorso, globalmente, almeno un anno
di degenza in strutture psichiatriche private" un contributo
trimestrale "pari all'ammontare dei versamenti per oneri
previdenziali ed assistenziali effettuati in relazione ai rapporti
di lavoro";
- l'articolo 14, infine, consente
di erogare "agli enti locali e agli enti pubblici regionali
o sottoposti alla tutela e vigilanza della Regione che stipulano
convenzioni con le cooperative di cui all'art. 12 della presente
legge, per l'effettuazione di lavori socialmente utili o relativi
ai propri fini istituzionali (...) una somma pari al 50% della
spesa effettivamente sostenuta".