Il tema dell'integrazione lavorativa rappresenta all'interno della Legge 68 uno degli ambiti di intervento trattati al fine di pervenire all'integrazione sociale degli handicappati. Difatti, la finalità indicata all'articolo 1 fa riferimento alla prevenzione ed alla rimozione delle "situazioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività" attraverso "lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e prestazioni rivolti a prevenire condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale" e la disciplina ed il coordinamento della programmazione, dell'organizzazione e del funzionamento "dei servizi per gli interventi socio-terapeutico-riabilitativi e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap".
A tale scopo vengono previsti da parte della Regione una serie di interventi specifici, a partire dalla prevenzione e dalla diagnosi precoce che devono rappresentare la tipologia privilegiata di intervento, ed allo stesso tempo si impone ai Comuni, in forma singola o associata la realizzazione di altri servizi sia a livello di distretto sanitario di base, sia a livello di unità sanitaria locale o multizonale.
Per quel che riguarda lo specifico ambito dell'inserimento lavorativo esso viene trattato all'articolo 12 e più che definire direttamente degli interventi rimanda ad una successiva normativa, peraltro riguardante questioni già trattate dalla Legge 215: