Legge regionale 18 aprile 1981, n. 68

"Istituzione, organizzazione e gestione dei serviziper i soggetti portatori di handicap"

Il tema dell'integrazione lavorativa rappresenta all'interno della Legge 68 uno degli ambiti di intervento trattati al fine di pervenire all'integrazione sociale degli handicappati. Difatti, la finalità indicata all'articolo 1 fa riferimento alla prevenzione ed alla rimozione delle "situazioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività" attraverso "lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e prestazioni rivolti a prevenire condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale" e la disciplina ed il coordinamento della programmazione, dell'organizzazione e del funzionamento "dei servizi per gli interventi socio-terapeutico-riabilitativi e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap".

A tale scopo vengono previsti da parte della Regione una serie di interventi specifici, a partire dalla prevenzione e dalla diagnosi precoce che devono rappresentare la tipologia privilegiata di intervento, ed allo stesso tempo si impone ai Comuni, in forma singola o associata la realizzazione di altri servizi sia a livello di distretto sanitario di base, sia a livello di unità sanitaria locale o multizonale.

Per quel che riguarda lo specifico ambito dell'inserimento lavorativo esso viene trattato all'articolo 12 e più che definire direttamente degli interventi rimanda ad una successiva normativa, peraltro riguardante questioni già trattate dalla Legge 215: