La legge 27 è divisa in quattro parti: Interventi per l'occupazione (Capo I); Disposizioni in materia di formazione professionale (Capo II); Interventi a favore dei soggetti di cui all'art. 23 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Capo III) e Disposizioni varie (Capo IV).
E' nella prima di queste quattro parti che si ritrovano una serie di indicazioni volte a favorire l'ingresso dei disabili nel mercato del lavoro.
In primo luogo l'art. 7 della Legge stabilisce una riserva di posti nei pubblici concorsi, "ferme restando le quote di riserva previste dalla Legge 2 aprile 1968, n.482 (...) pari al 5% dei posti messi a concorso dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'art. 1 della Legge regionale 12 febbraio 1988, n.2".
L'articolo 8, inoltre, riferito alle "assunzioni con richiesta nominativa" dà facoltà alle "imprese operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'ambiente" di effettuare chiamate nominate per lavoratori appartenenti ad alcune categorie fra cui i portatori di handicap.
Nei confronti di tali imprese che procedano alle assunzioni delle categorie beneficiate dall'articolo 8, peraltro, sono corrisposti dei contributi per i primi tre anni di assunzione (se a tempo indeterminato) pari ad una quota variabile relativamente ai primi tre anni di lavoro dei soggetti assunti. Per alcune delle categorie suddette, fra cui i disabili, il contributo dell'Assessorato alle imprese è elevato fino a raggiungere il 65% nel primo anno ed il 50% per il secondo ed il terzo anno.
Ai "datori di lavoro che provvedano all'abbattimento delle barriere architettoniche" per l'assunzione di soggetti disabili, inoltre, è erogato un contributo pari all'80% dell'onere sostenuto.
L'articolo 10 "contratti di formazione lavoro" concede alle imprese che operano in alcuni settori di attività dei contributi sulla retribuzione laddove queste procedano ad assunzioni con CFL. Tale contributo, di norma pari al 30% della retribuzione spettante è elevato al 50% nel caso di assunzione di soggetti appartenenti ad alcune categorie fra cui sono compresi i disabili. I contributi sono poi mantenuti per i successivi tre anni in caso di assunzione a tempo indeterminato nella stessa misura già stabilita al precedente articolo 9.
L'articolo 12, infine, "Disposizioni relative ai soggetti portatori di handicap" stabilisce che "l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione", adotti iniziative "volte a favorire l'inserimento nelle imprese dei soggetti portatori di handicap, attraverso gli interventi specificatamente previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11"
Stabilisce inoltre che i benefici previsti per le imprese attraverso i suddetti articoli siano estesi a tutti i soci lavoratori impegnati a tempo pieno nell'attività di cooperative che abbiano un numero di soggetti handicappati compreso fra il 30 ed il 50% del numero totale dei soci lavoratori.