Legge 8 novembre 1991, n.
381 (in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 283).
Disciplina delle cooperative
sociali
La Camera dei Deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente Legge:
Art. 1
Definizione
1. Le cooperative sociali
hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso:
a) la gestione dei servizi
socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività
diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative
sociali, in quanto compatibili con la presente Legge, le norme
relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale,
comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa
sociale".
Art. 2
Soci volontari
1. Oltre ai soci previsti
dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali
possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la
loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono
iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero
non può superare la metà del numero complessivo
dei soci.
3. Ai soci volontari non
si applicano i contratti collettivi e le norme di Legge in materia
di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione
da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può
essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla
cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione
dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni
dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare
e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori
professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni
dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi
di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione
dei commi 3 e 4.
Art. 3
Obblighi e divieti
1. Alle cooperative sociali
si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di
cui al l'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
dalla Legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria
diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta
la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale"
prevista dal secondo comma dell'art. 13 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come
modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), della presente Legge,
nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'art.
9, comma 1, della presente Legge.
3. Per le cooperative sociali
le ispezioni ordinarie previste dall'art. 2 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
Art. 4
Persone svantaggiate
1. Nelle cooperative che
svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici
e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti
in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti,
i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione
previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della Legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificati dalla Legge 10 ottobre 1986,
n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti
indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita
la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art.
18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate
di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento
dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro
stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione
di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente
dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive
della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale
ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente
alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui
al presente articolo, sono ridotte a zero.
Art. 5
Convenzioni
1. Gli enti pubblici possono,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della
pubblica amministrazione stipulare convenzioni con le cooperative
che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari
ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità
di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma
1.
2. Per la stipula delle convenzioni
di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare
iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1.
Art. 6.
Modifiche al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
1. Al citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 10, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se l'ispezione riguarda
cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa,
a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro
quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel
cui territorio la cooperativa ha sede legale";
b) all'art. 11, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cooperative
sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti
previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione
della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
c) al secondo comma dell'art.
13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione
sociale";
a) all'art. 13, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione
per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono
iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività
da esse svolta".
Art. 7
Regime tributario
1. Ai trasferimenti di beni
per successione o donazione a favore delle cooperative sociali
si applicano le disposizioni dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali
godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed
ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo,
di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio
dell'attività sociale.
3. Alla tabella A, parte
II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente
numero:
< < 41-bis) prestazioni
di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative
sociali".
Art. 8
Consorzi
1. Le disposizioni di cui
alla presente Legge si applicano ai consorzi costituiti come società
cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore
al settanta per cento da cooperative sociali.
Art. 9
Normativa regionale
1. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente Legge, le regioni emanano
le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale
delle cooperative sociali e determinano le modalità di
raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché
con le attività di formazione professionale e di sviluppo
della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo
per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni
pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in
particolare, i requisiti di professionalità degli operatori
e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì
norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della
cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno
disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità
delle regioni medesime.
Art. 10
Partecipazione alle cooperative
sociali delle persone esercenti attività di assistenza
e di consulenza
1. Alle cooperative istituite
ai sensi della presente Legge non si applicano le disposizioni
cui alla Legge 23 novembre 1939 n. 1815.
Art. 11
Partecipazione delle persone
giuridiche
1. Possono essere ammesse
come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche
o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo
delle attività di tali cooperative.
Art. 15
Disciplina transitoria
1) cooperative sociali già
costituite alla data di entrata in vigore della presente Legge
devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni
in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica
per adeguare gli atti costitutivi delle norme della presente Legge
possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365
e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con
le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite
dall'atto costitutivo.