REGIONE SICILIANA
Legge 9 maggio 1986, n. 22
(in Gazz.Uff. della Sicilia, 10 maggio, n. 23)
Riordino dei servizi e delle
attività socio-assistenziali in Sicilia
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Obiettivi
e principi. In attuazione delle norme e dei principi
sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, la Regione promuove,
nel quadro della sicurezza sociale, la riorganizzazione delle
attività assistenziali attraverso un sistema di servizi
socio-assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne
hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona.
Salva restando la libertà dell'iniziativa privata, la Regione
partecipa al sostegno finanziario dei relativi oneri quando la
stessa concorre al conseguimento dei fini previsti dalla presente
legge.
Art. 2 - Criteri generali. La regione, per la realizzazione
del sistema dei servizi socio-assistenziali di cui all'articolo
precedente, si ispira ai seguenti principi:
a) prevenire e rimuovere
le cause dei bisogni individuali e collettivi nonchè quelle
di emarginazione sociale;
b) assicurare il mantenimento o il reinserimento dei soggetti
nel proprio nucleo familiare e nell'ambiente di appartenenza;
c) garantire ai cittadini che usufruiscono dei servizi la libera
scelta tra le possibili prestazioni previste dalla legge;
d) favore la fruizione delle prestazioni attraverso una rete di
servizi accessibili ai soggetti destinatari con interventi adeguati,
superando la frammentarietà e la precarietà;
e) assicurare la effettiva partecipazione dei cittadini alla politica
dei servizi socio-assistenziali.
Art. 3 - Modalità
di intervento e forme di assistenza. Gli interventi
socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi
prevalentemente aperti, di servizi domiciliari nonchè di
prestazioni a carattere economico.
Le modalità di intervento sono le seguenti:
a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale;
c) assistenza economica;
d) assistenza domiciliare;
e) centri diurni di assistenza
e di incontro per minori, per inabili ed anziani, inabili ed altri
soggetti privi di assistenza familiare;
g) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale
temporanea;
h) soggiorni di vacanze;
i) assistenza abitativa;
l) affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari;
m) interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità
giudiziaria;
n) interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di
tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o
aventi necessità di interventi diversi da quelli previsti
nelle lettere precedenti;
o) assegni personali in caso di preaffidamento od in conseguenza
di dimissioni di minori, di anziani e di inabili già ricoverati;
p) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei
detenuti e delle vittime del delitto;
q) assistenza post-penitenziaria;
r) iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della
criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi
ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti
e di giovani in difficoltà;
s) altre forme di assistenza anche integrative degli interventi
indicati alle lettere precedenti, idonee a sostenere il cittadino
in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di
mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare:
Art. 4 - Destinatari
dei servizi. I servizi e le prestazioni di cui alla
presente legge sono rivolti a tutti i cittadini residenti nel
territorio regionale.
Essi si estendono ai cittadini non residenti e agli stranieri,
limitatamente alle prestazioni di carattere urgente.
Agli utenti titolari di reddito superiore ai limiti che sono
fissati in sede di piano triennale è richiesto il concorso
al costo degli interventi dei servizi, con le procedure di cui
all'art. 53.
Art. 5 - Istituzione del servizio sociale. I comuni,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono
tenuti ad istituire nell'ambito della propria struttura organizzativa
apposito ufficio per il servizio sociale.
Il suddetto ufficio, dotato di adeguati operatori, è
preposto alla programmazione, all'organizzazione, alla gestione
ed al controllo degli interventi e servizi di carattere socio-assistenziale
di competenza comunale. Predispone altresì un piano triennale,
da adottarsi da parte del consiglio comunale.
Il servizio sociale svolge inoltre attività di informazione,
di indagini e documentazione, dei problemi sociali e dei servizi
presenti nel territorio, anche per i collegamenti con le altre
strutture e servizi comunali e con i presidi socio-sanitari esistenti
nel territorio.
I comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti devono
disporre, nei propri ruoli, di almeno un assistente sociale ogni
5.000 abitanti.
Titolo II
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
IN FAVORE DELLE FAMIGLIE, DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA
Art. 6 - Tutela sociale
della famiglia e della maternità. La Regione
promuove interventi a favore della famiglia volti ad assicurare
condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione
del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo
del bambino.
Art. 7 - Interventi e servizi. Per le finalità
di cui all'articolo precedente, i comuni singoli od associati
istituiscono in favore di gestanti, puerpere e nuclei familiari,
in stato di bisogno e di abbandono, i seguenti servizi:
a) aiuto domestico;
b) assistenza economica;
c) creazione di case di accoglienza per gestanti e ragazze
madri;
d) istituzione di comunità
di tipo familiare per nuclei familiari in difficoltà;
e) ogni altra forma di intervento volto a garantire la tutela
del minore e del nucleo familiare.
Art. 8 - Affidamento
familiare. In attuazione della legge 4 maggio 1983,
n. 184, i comuni, singoli od associati, dispongono l'affidamento,
presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare,
dei minori che sono temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare.
L'affidamento è disposto dal comune, su proposta del servizio
sociale, istituito ai sensi dell'art. 5, con il consenso dei genitori
esercenti la patria potestà o del tutore, sentito il minore
che ha compiuto il 12° anno di età ovvero, in attuazione
di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile,
con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5
della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Di norma ad ogni famiglia o singolo affidatario non possono
essere affidati più di due minori, salvo che non si tratti
di minori provenienti dallo stesso nucleo familiare.
Art. 9 - Compiti del comune per l'attuazione dell'affidamento
familiare. Il comune provvede ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, all'affidamento dei minori stabilisce
gli adempimenti, sia per gli affidatari che per le famiglie di
origine, esercita i compiti di vigilanza e tiene informata l'autorità
minorile che ha reso esecutivo il provvedimento di affidamento.
Per la definizione delle procedure di cui al primo comma e per
gli adempimenti di attuazione, l'Assessore regionale per gli enti
locali, avvalendosi del comitato regionale istituito ai sensi
dell'art. 13, approva, con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, uno schema di regolamento-tipo
del servizio di affidamento ad uso dei comuni singoli od associati.
I comuni, sulla base del regolamento-tipo, adottano il proprio
regolamento entro i successivi sei mesi.
Alle famiglie, alle persone ed alle comunità di tipo
familiare, il comune assicura il necessario sostegno economico
preordinato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita dell'affidatario.
Le misure e le modalità del contributo di cui al precedente
comma saranno predeterminate dall'Assessore regionale per gli
enti locali in sede di approvazione dello schema-tipo di regolamento
previsto dal secondo comma.
Art.10 - Assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità
giudiziaria. Il servizio sociale del comune è tenuto:
a) a segnalare all'autorità
giudiziaria minorile i casi di abbandono, di maltrattamento di
minori o di cattivo esercizio delle potestà parentali sotto
l'aspetto materiale e morale, di disadattamento di minori, nonchè
ogni altra situazione che possa essere di pregiudizio per i diritti
e gli interessi dei minori;
b) a vigilare sull'osservanza dell'obbligo da parte degli enti
di assistenza che ricoverano i minori con pernottamento, di trasmettere
ogni semestre al giudice tutelare competente per territorio l'elenco
dei minori ricoverati od assistiti corredato delle notizie richieste
dall'art. 9, comma quarto, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
c) a svolgere, ove richiesti dall'autorità giudiziaria,
le indagini e gli accertamenti di ordine psicologico e sociale
ai fini della autorizzazione al matrimonio di minori, dell'affidamento
della prole nei casi di separazione dei coniugi e di scioglimento
o di dichiarazione di nullità del matrimonio, dell'esercizio
della patria potestà dei genitori, della pronunzia di decadenza
dalla patria potestà o di reintegrazione in essa;
d) a collaborare con l'autorità giudiziaria competente
per accertamenti ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità,
dell'affidamento preadottivo e dell'azione, ai sensi del titolo
II della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nei confronti dei minori
soggetti a provvedimenti adottati dalla autorità giudiziaria
minorile nell'ambito delle competenze amministrative e civili,
il comune assicura la necessaria assistenza, anche con prestazioni
specifiche di carattere psicologico e di sostegno economico, alle
famiglie di origine ed agli affidatari, ovvero mediante altra
forma di intervento previsto dalla presente legge con preferenza
per gli interventi di tipo preventivo.
Il recupero delle spese per il ricovero e l'affidamento familiare,
nell'ambito degli interventi di cui al comma precedente, è
attuato esclusivamente nei confronti dei comuni non siciliani
in base alle disposizioni previste dall'art. 72 e seguenti della
legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.11 - Interventi e servizi per il recupero di minori
sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria.
I comuni singoli od associati, nell'ambito della legislazione
vigente ed in collaborazione con gli organismi statali competenti,
attuano interventi e realizzano servizi in favore di minori ed
adulti, per il loro recupero e reinserimento nella vita sociale.
L'attività di cui al precedente comma si realizza mediante:
a) assistenza economica;
b) assistenza abitativa;
c) servizi residenziali,
sia per l'accoglimento in strutture di pronto intervento, per
un trattamento a tempo determinato, sia per la permanenza in centri
di ospitalità dotati di adeguate strutture;
d) inserimenti lavorativi anche attraverso cooperative.
Titolo III
PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Art.12 - Competenze
della Regione. La Regione, in conformità ai
principi di cui al titolo I, svolge nella materia di cui alla
presente legge attività di programmazione, coordinamento,
controllo, assistenza tecnica ed incentivazione finanziaria.
Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma la Regione:
a) predispone, in conformità
all'art. 15, piani triennali dei servizi socio-assistenziali,
al fine di perseguire le finalità indicate nella legge;
b) promuovere attraverso incentivi finanziari, piani di organizzazione
e di sviluppo dei servizi socio-assistenziali, che prevedano interventi
in aree di maggiore rischio sociale;
c) predetermina, tenuto conto dei servizi da erogare e delle
indicazioni degli enti erogatori, la consistenza numerica degli
operatori sociali in rapporto al territorio e ne garantisce la
qualificazione;
d) promuove convenzioni con istituti universitari, enti ed
organismi qualificati per iniziative di studio, di ricerca e di
formazione, di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori
sociali;
e) istituisce l'albo regionale delle istituzioni assistenziali
di cui all'art. 26;
f) esercita il controllo sugli adempimenti attribuiti dalla
presente legge agli enti locali e dispone, se necessario, interventi
di assistenza tecnica per garantirne la efficacia, nonchè
interventi sostituitivi a carico degli organi inadempienti.
Art.13 - Comitato regionale
per i servizi socio-assistenziali. È istituito,
presso l'Assessorato regionale degli enti locali, un comitato
consultivo regionale per i servizi socio-assistenziali, presieduto
dall'Assessore regionale per gli enti locali o, per delega, dal
direttore regionale e composto da:
- due esperti in materia
di servizi socio-assistenziali, nominati dall'Assessore regionale
per gli enti locali;
- due esperti nella formazione degli operatori sociali, nominati
dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per
gli enti locali;
- quattro rappresentanti delle associazioni dei comuni, operanti
in Sicilia, scelti tra gli amministratori comunali in carica;
- un rappresentante della sezione siciliana della Unione province
italiane;
- due esperti designati dall'Unione nazionale enti di beneficienza
ed assistenza.
Le funzioni di segretario
sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale
degli enti locali.
Il Comitato dura in carica cinque anni.
Ai componenti del Comitato ed al segretario spetta un gettone
di presenza nella misura che sarà determinata dal Presidente
della Regione siciliana, su proposta dell'assessore regionale
per gli enti locali, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale
29 aprile 1985, n. 22.
Il Comitato è validamente costituito con l'insediamento
di almeno sette componenti.
Art.14 - Compiti del Comitato. Il Comitato formula
lo schema di piano triennale regionale dei servizi socio-assistenziali,
e le eventuali modifiche, tenendo conto delle previsioni e delle
esigenze espresse nei piani dei comuni singoli od associati e
dei liberi consorzi.
Il Comitato predispone:
- gli schemi di convenzione di cui all'art. 20;
- gli standards dei servizi socio-assistenziali;
- i piani di formazione ed aggiornamento del personale.
Il Comitato, altresì, esprime parere:
- sui progetti di ristrutturazione
e di riqualificazione dei servizi socio-assistenziali d'iniziativa
dei comuni singoli od associati, nonchè sui progetti presentati
da altri enti che operano in regime di convenzione, al fine di
ottenere finanziamenti e contributi;
- sulla misura del concorso finanziario degli utenti al costo
dei servizi, in rapporto a fasce di reddito predeterminate;
- su ogni altro argomento sul quale l'Assessore regionale per
gli enti locali ritenga di sentirlo.
Art.15 - Piano triennale
dei servizi socio-assistenziali. Il piano triennale
dei servizi socio-assistenziali è predisposto dall'Assessorato
regionale degli enti locali sulla base dello schema approntato
dal Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali.
Il piano determina in particolare:
a) gli obiettivi prioritari
da perseguire;
b) la tipologia dei servizi e degli interventi;
c) la metodologia degli interventi;
d) i criteri e le modalità per l'integrazione dei servizi
di assistenza sociale con quelli sanitari;
e) gli indirizzi sulla formazione e l'aggiornamento degli operatori
dei servizi;
f) i limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi e
la quota di partecipazione degli utenti al costo dei servizi stessi.
Il piano è aggiornato
ogni tre anni.
L'Assessore regionale per gli enti locali tiene conto delle
esperienze acquisite dai comuni in attuazione di programmi finalizzati.
Il piano è comunicato alla competente commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana che, nel termine di due mesi,
può formulare osservazioni e proposte.
L'approvazione è demandata ala Giunta regionale.
Sino all'approvazione del piano triennale, i comuni, singoli od
associati, per la organizzazione e gestione dei servizi e degli
interventi istituiti ai sensi della presente legge si avvalgono
dello schema-tipo di regolamento previsto dell'art. 53.
Art.16 - Competenze dei comuni. I comuni, singoli
od associati, sono titolari delle funzioni in materia socio-assistenziale
previste:
a) dalla presente legge;
b) dagli articoli 3 e 4 della
legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche;
c) dalla legge regionale 24 luglio 1978, n. 21;
d) dalla legge regionale 14 settembre 1979, n. 214;
e) dalla legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;
f) dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;
g) dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87;
h) dalla legge regionale 21 agosto 1984, n. 64;
i) dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985,
n. 245, salvo le previsioni del successivo art. 17, secondo comma.
Sono altresì, titolari
di ogni altra funzione in materia socio-assistenziale prevista
dalla legislazione vigente in quanto non espressamente attribuita
alla Regione o ad altri enti.
Per l'istituzione di nuovi servizi e la riorganizzazione delle
attività assistenziali esistenti i comuni osservano i principi
di cui all'art. 2.
I comuni predispongono piani triennali comprendenti:
a) la tipologia dei servizi e delle prestazioni da erogare;
b) il fabbisogno di personale;
c) la individuazione degli
enti pubblici e privati con i quali intendono stipulare convenzioni;
d) la previsione dei costi di gestione dei servizi socio-assistenziali.
I servizi di cui alle lettere
a), b), c), d), ed e) di cui al secondo comma dell'art. 3 della
presente legge, sono gestiti in strutture operative decentrate.
I consigli comunali, in sede di formulazione dei piani triennali,
prevedono il graduale decentramento delle strutture operative
medesime a livello di quartiere.
Art.17 - Interventi coordinati ed integrati. Al
fine di realizzare la previsione contenuta nell'art. 15 della
legge 23 dicembre 1978, n.833, gli interventi socio-assistenziali
sono coordinati con i servizi dell'unità sanitaria locale
prioritariamente a livello di distretto.
Il piano triennale di cui all'art. 15 della presente legge
individua i servizi che possono essere gestiti a livello di associazioni
di comuni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto
1980, n. 87 o a livello intermedio e determina le modalità
operative per il coordinamento.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni
e le unità sanitarie locali si attengono alle seguenti
direttive:
a) le unità sanitarie
locali assicurano i servizi di carattere sanitario integrativi
dei servizi socio-assistenziali di competenza dei comuni;
b) il comune, attraverso il servizio sociale, promuove gli interventi
di propria competenza che hanno connessione con il settore sanitario,
d'intesa con l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria
locale competente per territorio, e concorre alla attuazione dei
programmi integrativi;
c) l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale
indice riunioni operative con la partecipazione dei responsabili
degli uffici di servizio sociale dei comuni interessati per l'attuazione
del piano triennale e delle direttive che saranno emanate ai sensi
dell'art. 54 della presente legge;
d) l'ufficio di direzione delle unità sanitarie locali
può richiedere al servizio sociale comunale, ai fini dell'integrazione,
trattamenti socio-assistenziali da effettuare sul territorio.
Gli interventi coordinati
ed integrati di cui al presente articolo sono preordinati al conseguimento
dei seguenti obiettivi:
- risocializzazione dei dismessi
dagli ospedali psichiatrici e dei malati di mente in generale;
- prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- assistenza e reinserimento familiare e sociale dei soggetti
portatori di handicaps;
- assistenza, protezione e tutela della maternità, infanzia
ed età evolutiva;
- assistenza agli anziani non autosufficienti, a domicilio
o mediante ricovero in strutture protette.
Fino all'emanazione della
legge quadro sull'assistenza, le fonti di finanziamento della
gestione coordinata sono costituite dagli stanziamenti previsti
dalle leggi regionali per ciascun settore. A tal fine i comuni
conferiscono alle unità sanitarie locali, con le modalità
che saranno previste nel piano triennale di cui all'art. 15, le
quote finanziarie proprie destinate al finanziamento dei servizi
gestiti in forma associata, nonchè i beni e le attrezzature
destinati a tali servizi.
Art.18 - Comitato di coordinamento della gestione integrata
dei servizi. I rapporti organici tra i comuni e le unità
sanitarie locali sono deferiti ad un comitato di coordinamento
costituito dai sindaci dei comuni facenti parte dell'associazione,
ovvero dal consiglio comunale ove l'unità sanitaria locale
coincida con il territorio del comune.
Il comitato di coordinamento o il consiglio comunale:
a) esprime parere sull'attuazione
del piano triennale in ordine alle previsioni riguardanti la gestione
integrata dei servizi socio-assistenziali e sanitari;
b) concorre, d'intesa con il comitato di gestione, annualmente,
all'elaborazione del programma degli interventi nei settori di
competenza della gestione integrata e coordinata;
c) esprime pareri e formula proposte sulle risorse finanziarie
destinate alla attività integrata;
d) stabilisce annualmente le quote di partecipazione dei comuni
agli oneri della gestione integrata.
Il comitato di coordinamento
si riunisce su convocazione del sindaco del comune sede dell'unità
sanitaria locale ordinariamente ogni sei mesi e, in via straordinaria,
quando ne faccia richiesta un terzo dei comuni associati.
Il comitato di coordinamento ha sede presso l'unità sanitaria
locale; le decisioni assunte ed i pareri espressi sono verbalizzati
e di essi viene fatta menzione negli atti deliberativi del comitato
di gestione dell'unità sanitaria locale, nonchè
dei singoli comuni per quanto di competenza.
Un dipendente dell'unità sanitaria locale svolge funzioni
di segretario del comitato.
Art.19 - Determinazione degli standards. All'approvazione
degli standards strutturali ed organizzativi dei servizi socio-assistenziali
istituiti con la presente legge, provvede il Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali,
con proprio decreto entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
Per la determinazione degli standards di cui al primo comma
l'Assessore regionale per gli enti locali si avvale del gruppo
di consulenza di cui all'art. 52.
Per i servizi aperti e residenziali istituiti in favore degli
anziani si applicano gli standards determinati in applicazione
della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art.20 - Convenzioni. I comuni singoli od associati,
per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali possono stipulare
convenzioni con enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'art.
26.
Le convenzioni devono prevedere in particolare:
a) le prestazioni da erogare agli utenti;
b) i corrispettivi dei costi per i servizi resi;
c) adeguati strumenti di controllo.
Art.21 - Personale. I comuni, singoli od associati,
per la gestione dei servizi socio-assistenziali si avvalgono del
proprio personale, nonché del personale:
a) proveniente da enti pubblici soppressi, già operanti
nel settore;
b) ammesso al servizio civile;
c) da assumere mediante pubblico concorso;
d) da assumere a tempo determinato
ai sensi della normativa vigente.
Art.22 - Associazioni
di volontariato. Al conseguimento degli obiettivi previsti
dalla presente legge possono concorrere le associazioni di volontariato
liberamente costituite, aventi finalità che attengono alla
materia socio-assistenziale.
Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente
sono comprese anche le istituzioni a carattere associativo, le
cui attività si fondano, a norma di statuto, su prestazioni
volontarie e personali dei soci.
La partecipazione dei volontari dovrà ispirarsi ai seguenti
criteri:
- impegno a prestare la loro
attività in modo coordinato con quella svolta dal personale
addetto alle attività assistenziali;
- rimborso delle sole spese effettivamente sostenute.
Le prestazioni dei volontari
non devono comportare una utilizzazione a tempo pieno.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge
regionale 25 marzo 1986, n. 14.
Art.23 - Gestione. I servizi socio-assistenziali
istituiti ai sensi della presente legge sono attuati dai comuni
singoli od associati con le seguenti modalità:
a) mediante gestione diretta;
b) mediante convenzione con
istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficienza ed
associazioni non aventi fini di lucro;
c) mediante delega ai consigli di quartiere prioritariamente
per quanto riguarda i servizi di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) dell'art. 3, secondo comma, della presente legge.
Titolo IV
VIGILANZA E CONTROLLO
Art.24 - Vigilanza.
L'Assessore regionale per gli enti locali vigila perché
i comuni adempiano agli obblighi previsti dalla presente legge
e ad ogni disposizione legislativa vigente in materia.
Art.25 - Controllo sugli enti convenzionati. Il
controllo sugli enti convenzionati ai sensi dell'art. 20 è
esercitato dall'Assessore regionale per gli enti locali, che può
avvalersi dei comuni per singoli accertamenti.
Art.26 - Albo regionale delle istituzioni assistenziali.
È istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali
l'albo regionale delle istituzioni assistenziali, diviso in sezioni
secondo la natura dell'attività svolta.
Possono essere iscritte all'albo le istituzioni che svolgono
attività socio-assistenziali che dispongono di strutture,
di attrezzature e di personale idonei al tipo di attività
svolta, in conformità agli standards determinato
con le modalità di cui all'art. 19.
L'Assessore regionale per gli enti locali, prima di provvedere
alla iscrizione nell'albo, effettua opportuni accertamenti e verifiche
avvalendosi anche dei comuni.
All'inizio di ogni anno, in esito agli accertamenti di cui
al comma precedente ed alle segnalazioni dei comuni, viene effettuata
la revisione dell'albo onde provvedere alla cancellazione delle
istituzioni nei cui confronti sono venuti meno i requisiti prescritti
nonché alla iscrizione di istituzioni che ne facciano istanza.
L'iscrizione all'albo è preordinata alla stipula, da parte
delle istituzioni iscritte, delle convenzioni con i comuni singoli
od associati previste dall'art. 20.
Entro il trenta giugno di ogni anno l'elenco delle istituzioni
iscritte all'albo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art.27 - Iscrizione all'albo dei privati. I privati
che gestiscono strutture diurne o residenziali all'infuori di
convenzioni e di rapporti con enti locali sono tenuti ad iscriversi
in appositi albi comunali, ai fini della vigilanza igienico-sanitaria
sugli ambienti adibiti alla attività svolta e sul personale
dipendente.
La vigilanza è esercitata dal comune territorialmente
competente che si avvale dell'unità sanitaria locale nel
cui ambito ricade la struttura.
I sindaci, all'inizio di ogni anno, comunicano all'Assessore
regionale per gli enti locali i provvedimenti di iscrizione o
di cancellazione intervenuti durante l'anno precedente.
La disposizione di cui al comma precedente decorre dal 1°
gennaio 1988.
Art.28 - Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali
e procedura per il rilascio. Ai fini dell'iscrizione all'albo
di cui all'art. 26, le strutture socio-assistenziali residenziali
o diurne per minori, adulti ed anziani, anche in stato di non
autosufficienza parziale o totale, sono soggette alla autorizzazione
al funzionamento.
L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata dall'Assessore
regionale per gli enti locali, entro sei mesi dalla istanza, in
esito al parere igienico-sanitario dell'unità sanitaria
locale competente, sentita l'amministrazione comunale, nonché
l'autorità scolastica ove trattasi di strutture utilizzate
per attività di istruzione.
I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte
dell'Assessore regionale per gli enti locali ed ove non comunicati
entro il predetto termine devono ritenersi equivalenti ad assenso.
Di ogni provvedimento di autorizzazione e di diniego dell'Assessore
regionale per gli enti locali è data comunicazione all'ente
richiedente, al comune, e, per strutture destinate a minori, all'autorità
minorile competente per territorio.
Attraverso il diniego di autorizzazione ovvero in caso di mancata
adozione del provvedimento entro il termine previsto al primo
comma, è ammesso il ricorso, anche per questioni di merito,
alla Giunta regionale che decide entro sei mesi.
Per il funzionamento dei servizi e delle strutture riservate agli
anziani si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale
6 maggio 1981, n. 87.
Art.29 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione.
L'autorizzazione al funzionamento è revocata per il venir
meno dei requisiti in base ai quali era stata concessa qualora
l'ente titolare, previamente diffidato a ripristinare la sussistenza
dei requisiti stessi, non abbia provveduto entro il termine assegnato.
In caso di accertati gravi difetti di funzionamento o violazione
di legge che comportano rilevante pregiudizio per gli utenti,
l'Assessore regionale per gli enti locali dispone la sospensione
dell'autorizzazione.
La revoca viene disposta con provvedimento motivato dall'Assessore
regionale per gli enti locali.
Attraverso il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione
è ammesso ricorso alla Giunta regionale. Qualora la Giunta
non decida entro sessanta giorni, il ricorso s'intende rigettato.
Del provvedimento di revoca, di sospensione o di diniego della
autorizzazione a funzionare, con la conseguente cancellazione
dall'albo regionale, sono informati il comune competente per il
territorio, l'autorità di pubblica sicurezza e l'autorità
giudiziaria minorile.
Titolo V
DISPOSIZIONI SULLE ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
(IPAB)
Art.30 - Privatizzazione delle IPAB. Le istituzioni
in atto qualificate quali IPAB per atto positivo di riconoscimento
o per possesso di stato, che, avuto riguardo alle disposizioni
della legge fondamentale sulle Opere pie 17 luglio 1890, n. 6972
e successive modifiche, agli atti di fondazione ed agli statuti
delle istituzioni medesime, nonché ai criteri selettivi
da determinare con le procedure di cui al successivo comma, per
prevalenza di elementi essenziali sono classificabili quali enti
privati, sono incluse dal Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per gli enti locali, in apposito elenco
ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del codice civile.
Per l'attuazione del precedente comma i criteri selettivi, entro
i limiti prefissati al precedente comma, sono determinati dalla
Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, di
concerto con l'Assessore regionale per gli enti locali, sentita
la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana, che si pronuncia entro tre mesi dalla ricezione delle
proposte.
Qualora risulti che fra gli enti di cui al primo comma taluni
hanno caratteristiche di enti ecclesiastici, il Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali,
forma l'elenco di tali istituzioni e, d'intesa con l'autorità
ecclesiastica, lo trasmette al Ministero dell'Interno per le procedure
di riconoscimento della personalità giuridica agli effetti
civili.
Le operazioni previste dal presente articolo sono completate
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Entro i successivi sei mesi le IPAB con prevalenti finalità
assistenziali ricevono il provvedimento declaratorio, avente carattere
di atto definitivo.
I provvedimenti adottati a norma del presente articolo sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
e trasmessi ai sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio
per la durata di quindici giorni consecutivi.
Art.31 - Utilizzazione delle strutture in conformità
ai fini istituzionali. Le IPAB che non hanno caratteristiche
di enti privati ai sensi del precedente art. 30, entro tre mesi
dal ricevimento dell'atto declaratorio previsto dal penultimo
comma dello stesso articolo, sono tenute a comunicare ai comuni
territorialmente competenti lo stato delle strutture di cui dispongono
con contestuali proposte, compatibilmente alle finalità
previste dai rispettivi statuti, per la utilizzazione delle stesse
secondo la tipologia prevista dalla presente legge.
Il comune valuta lo stato di disponibilità delle strutture
e la proposta di utilizzazione formulata dall'IPAB, ai fini dell'attuazione
immediata delle funzioni trasferite ai comuni a norma della legge
regionale 2 gennaio 1979, n. 1, ed in particolare per la realizzazione
di un modello programmato di sviluppo dei servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari, conforme al piano triennale previsto dall'art.
15.
Entro tre mesi dal giorno in cui ne ha conoscenza, il comune
adotta le proprie determinazioni con deliberazione consiliare
assunta a maggioranza assoluta da consiglieri in carica.
In assenza di pronunzia entro il termine di cui al comma precedente,
l'IPAB ne rende edotto l'Assessore regionale per gli enti locali,
il quale provvede con i poteri sostitutivi previsti dall'art.
91 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana.
Ove il comune ritenga accettabili le proposte presentate dall'IPAB,
si avvale delle strutture mediante convenzione preordinata al
regolamento dei relativi rapporti.
La convenzione è stipulata sulla base di un disciplinare-tipo
predisposto dall'Assessore regionale per gli enti locali entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'elaborazione del disciplinare-tipo, l'Assessore
può avvalersi del gruppo di consulenza previsto dall'art.
52.
Qualora il comune, con atto deliberativo di cui al terzo comma,
ritenga le strutture non adatte al proseguimento dell'attività
assistenziale, ne informa l'Assessore regionale per gli enti locali
che dispone entro 30 giorni propri accertamenti.
Gli accertamenti sono demandati ad una commissione composta
dal sindaco del comune o da un suo delegato, da un rappresentante
dell'Assessorato regionale degli enti locali e dal coordinatore
sanitario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.
La commissione entro 30 giorni rassegna le risultanze degli accertamenti
all'Assessore regionale per gli enti locali.
Nel caso di responso favorevole della commissione l'Assessore
regionale per gli enti locali invita il comune ad utilizzare le
strutture dell'IPAB. Il comune decide entro due mesi dalla notifica
della relazione rassegnata dalla commissione di cui al nono comma
con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
Art.32 - Riconversione delle strutture. Le IPAB
che intendono avviare programmi di riconversione delle proprie
strutture e, ove necessario, di mutamento dei propri fini istituzionali
in aderenza al riordino dei servizi socio-assistenziali introdotto
dalla presente legge, entro tre mesi dal ricevimento dell'atto
declaratorio di cui all'art. 30, ne informano i comuni territorialmente
competenti.
Tale iniziativa non comporta la cessazione dell'attività
assistenziale.
Il comune, in attuazione del piano triennale di cui all'art.
15, si pronunzia, con la maggioranza assoluta dei consiglieri
in carica, sulla proposta dell'IPAB.
In esito alla pronunzia favorevole del comune, i progetti di
riconversione sono ammessi al fondo speciale di cui al successivo
art. 47 purchè sia osservato l'art. 3 della legge regionale
29 aprile 1985, n. 21.
In assenza di pronunzia nel termine di cui al terzo comma le
IPAB ne informano l'Assessore regionale per gli enti locali, che
promuove entro 30 giorni specifici accertamenti ed ove necessario
interviene con i poteri sostitutivi di cui all'art. 91 dell'Ordinamento
amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.
Ove il comune, con deliberazione consiliare, giudichi antieconomico
il piano di riconversione delle strutture ovvero non conforme
al proprio modello di sviluppo dei servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari, ne informa l'Assessore regionale per gli enti
locali che dispone propri accertamenti.
Gli accertamenti sono demandati alla commissione di cui al
nono comma dell'art. 31 che rassegna le proprie risultanze, entro
60 giorni, all'Assessore regionale per gli enti locali.
Nel caso di responso favorevole della commissione il comune
decide secondo le modalità ed i termini di cui all'art.
31, decimo comma.
Art.33 - Acquisizione da parte dei comuni dei beni patrimoniali
non utilizzabili dalle IPAB. Qualora in esito alla procedura
prevista dai precedenti articoli, l'utilizzazione o la riconversione
delle strutture non sia conforme alla tipologia dei servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari introdotta dalla vigente normativa, o comunque
non sia rispondente ai criteri di economicità, salvo quanto
previsto dal successivo art. 35, il comune, entro due mesi dalla
notifica del responso della commissione da parte dell'Assessore
regionale per gli enti locali, si pronuncia con deliberazione
consiliare, assunta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
in carica, sulla utilizzazione delle strutture e dell'area di
sedime per l'attuazione di programmi di pubblico interesse.
L'acquisizione in proprietà delle strutture, in tal caso,
ha luogo al valore di stima dell'Ufficio tecnico erariale.
Art.34 - Fusione ed estinzione delle IPAB. L'Assessore
regionale per gli enti locali avvia il procedimento amministrativo
per la fusione delle istituzioni pubbliche, proprietarie delle
strutture non utilizzabili o non riconvertibili, con altre IPAB
che dispongono di strutture giudicate utilizzabili o riconvertibili
in esito alle procedure di cui ai precedenti articoli o con IPAB
che, mediante l'integrazione delle strutture, su proposta del
comune territorialmente competente, possono attivare servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari conformi alle previsioni degli articoli 31 e
32 della presente legge.
In subordine l'istituzione è estinta e i beni patrimoniali
sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente,
facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.
La fusione e l'estinzione non hanno luogo qualora la struttura
non utilizzabile o riconvertibile appartenga ad istituzione che
disponga di altre strutture agibili e riconvertibili.
Art.35 - Immobili sottoposti a vincoli monumentale od artistico
ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione, su proposta della soprintendenza competente per territorio,
ha facoltà di acquisire, al valore di stima dell'Ufficio
tecnico erariale, gli edifici di proprietà delle IPAB non
direttamente utilizzati per interventi e servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari o che non siano compresi nei programmi comunali
di potenziamento previsti dagli articoli precedenti.
Art.36 - Alienazione di strutture non utilizzabili.
Nel caso in cui la struttura non utilizzabile o non riconvertibile
non sia acquisita dal comune con le modalità previste dai
precedenti articoli, l'Assessore regionale per gli enti locali,
salva l'applicazione dell'art. 35 della presente legge, autorizza
l'istituzione proprietaria della struttura ad alienarla mediante
vendita all'asta pubblica.
Art.37 - Immobili ad uso di culto. Gli immobili
destinati ai fini di culto appartenenti ad IPAB assoggettate alla
procedura di estinzione prevista dall'art. 34 o facenti parte
di complessi immobiliari che, ai sensi dei precedenti articoli,
vengono acquisiti dai comuni a domanda dell'ordinario diocesano
sono assegnati in uso all'autorità ecclesiastica competente.
Il provvedimento è adottato dal Presidente della Regione,
su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, con
vincolo di destinazione alla sopraddetta finalità.
Cessata la destinazione ai fini di culto, l'immobile è
restituito al comune territorialmente competente.
Art.38 - Personale delle IPAB sottoposte a fusione.
Il personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
sottoposte a fusione con altre IPAB ai sensi dell'art. 34 transita
negli organici della nuova IPAB e viene utilizzato per le sue
finalità.
Art.39 - Reimpiego dei mezzi finanziari. I corrispettivi
dei beni alienati dalle IPAB ai sensi dei precedenti articoli
sono destinati dalle IPAB stesse all'attuazione dei servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari nell'ambito dei programmi comunali di utilizzazione
o di riconversione delle strutture previste dagli articoli medesimi.
Art.40 - Disposizioni comuni per le IPAB. I limiti
di valore previsti dall'art. 4 della legge 26 aprile 1954, n.251
sono commisurati all'importo di cui all'art. 52 della legge regionale
29 aprile 1985, n.21.
Art.41 - Personale delle IPAB. Entro il limite del
contingente in servizio alla data del 1° luglio 1978, le
IPAB provvedono all'inquadramento dei dipendenti non di ruolo
che hanno prestato servizio per almeno cinque anni e siano in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento dei dipendenti di cui al precedente comma ha luogo
prescindendo dai limiti di età prescritti per l'accesso
ai pubblici impieghi.
I posti residui sono attribuiti mediante concorso riservato
ai dipendenti che abbiano prestato attività lavorativa
o siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, con le modalità di cui al successivo comma.
Per l'accesso al concorso riservato si osservano le disposizioni
di cui all'art. 89, lettera b), punto 2) del decreto del Presidente
della Repubblica del 25 giugno 1983, n. 347.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma, nel caso di
ulteriore disponibilità di posti, sono estese a coloro
che abbiano svolto attività lavorativa per un periodo inferiore
a quello prescritto dal richiamato art. 9, lettera b) punto 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
347. Per l'accesso si tiene conto dell'anzianità posseduta
e, in caso di uguale anzianità, dell'età.
Agli effetti di quanto prescritto ai precedenti commi le IPAB
che non abbiano delineato la pianta organica sono tenute a provvedervi
entro sessanta giorni nei limiti delle unità in servizio
alla data del 1° luglio 1978.
Art.42 - Mobilità del personale delle IPAB.
Le IPAB che, in rapporto all'attività svolta, abbiano personale
in esubero, ne fanno segnalazione all'Assessore regionale per
gli enti locali, indicando i posti e le qualifiche da sopprimere.
L'Assessore, con proprio decreto, dispone il trasferimento del
personale presso altre IPAB che abbiano espresso assenso al trasferimento.
Il decreto assessoriale è adottato a seguito di accertamenti
ispettivi, da cui consti la sussistenza del pubblico interesse.
Con lo stesso decreto l'Assessore dispone la soppressione dei
posti ricoperti dal personale trasferito ed il corrispondente
aumento dei posti di organico nelle IPAB cui il personale è
assegnato.
Le disposizioni di cui al primo comma trovano attuazione anche
ai fini dell'applicazione dell'art. 41 per l'inquadramento dei
dipendenti che, pur essendo in possesso dei requisiti ivi prescritti,
non possono essere inquadrati nelle IPAB in cui hanno prestato
servizio, per carenza di posti.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi si utilizzano
prioritariamente i posti in esubero presso IPAB ubicate nella
medesima provincia.
Art.43 - Ampliamento delle piante organiche delle IPAB.
Con deliberazione motivata le IPAB possono ampliare le dotazioni
delle piante organiche per garantire gli standards socio-assistenziali
determinati dalla vigente normativa.
Contestualmente all'ampliamento della pianta organica le IPAB
procedono alla ristrutturazione dei posti in organico, onde destinare
ai servizi assistenziali i posti in esubero in altre qualifiche.
Ai fini della copertura dei posti è prioritariamente utilizzato
il personale delle altre IPAB esistenti su territorio di cui all'art.
42 purchè per qualifiche corrispondenti.
I posti non coperti mediante la procedura di cui al precedente
comma sono ricoperti mediante pubblico concorso.
Titolo VI
FONDI DI INTERVENTO
Art.44 - Fondo regionale per gli interventi ed i servizi
socio-assistenziali. La Regione, per il conseguimento
delle finalità della presente legge, istituisce nel bilancio
regionale un fondo denominato "Fondo per la gestione dei
servizi e degli interventi socio-assistenziali" da iscrivere
nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale
degli enti locali, destinato al finanziamento dei servizi socio-assistenziali
svolti sia a livello associato che di singolo comune.
Il fondo è costituito:
a) dalle assegnazioni e dai finanziamenti dello Stato;
b) da uno stanziamento il
cui ammontare sarà determinato con successiva legge regionale;
c) da una quota dei fondi per i servizi e per gli investimenti,
di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, che sarà
determinata con successiva legge regionale.
Al fondo possono affluire
gli stanziamenti settoriali pertinenti ai servizi socio-assistenziali
riguardanti la sfera materno-infantile, quella della tossicodipendenza,
della tutela della salute mentale, dell'assistenza agli anziani
ed ai soggetti portatori di handicap.
Art.45 - Criteri per la ripartizione del fondo per gli interventi
ed i servizi socio-assistenziali. Il fondo di cui all'art.
44 è destinato:
a) quanto al 70%, sulla base
della popolazione residente in ciascun comune secondo i dati dell'Istat
dell'ultimo anno disponibile, per le spese connesse al funzionamento
dei servizi socio-assistenziali;
b) quanto al 30%, per l'attuazione di investimenti sulla base
di documentate richieste da presentare all'Assessore regionale
per gli enti locali entro il 31 marzo di ciascun anno, con priorità
per i comuni che hanno particolari carenze di strutture e di presidi
socio-assistenziali.
Le somme assegnate ai sensi
della lettera a) sono versate ai comuni con somministrazione trimestrale
anticipata. I comuni sono tenuti ad aprire presso i rispettivi
tesorieri apposito conto sul quale verranno versati i predetti
fondi.
Le somme assegnate ai sensi della lettera b) sono accreditate
ai comuni, singoli od associati, secondo le modalità di
cui ai commi dall'uno al quattro dell'art. 35 della legge regionale
2 gennaio 1979, n. 1.
Art.46 - Modalità per il finanziamento delle spese
per investimenti di cui all'art. 45, primo comma, lettera b).
I finanziamenti per le spese di investimento previsti dal primo
comma, lettera b) dell'art. 45 sono finalizzati alla realizzazione
di nuove strutture e dotazioni di relative attrezzature ed arredi,
nonchè alla riconversione, trasformazione, riadattamento
e ampliamento di strutture preesistenti. È consentito l'acquisto
e la ristrutturazione di edifici esistenti.
Le istanze vanno presentate entro il 31 marzo di ciascun anno
all'Assessorato regionale degli enti locali, corredate dell'atto
deliberativo contenente la richiesta di finanziamento unitamente
ad una relazione socio-economica in cui siano descritti:
a) tipologia del servizio
da realizzare;
b) conformità agli standards previsti per la tipologia;
c) numero e qualifica degli operatori che saranno addetti alle
strutture o presidi socio-assistenziali in conformità ai
requisiti organizzativi e professionali richiesti dal tipo di
servizio;
d) numero degli utenti da assistere;
e) misura del finanziamento regionale richiesto;
f) eventuali mezzi finanziari di cui si dispone o dei quali
si intende avere la disponibilità tramite accensione di
mutuo con la Cassa depositi e prestiti, per la copertura della
parte delle spese non ammesse ai finanziamenti.
I criteri di ripartizione
territoriale sono fissati con decreto dell'Assessore regionale
per gli enti locali tenendo presente l'esistenza nel territorio
del comune richiedente di strutture e presidi socio-assistenziali.
Art.47 - Fondo speciale per programmi straordinari.
Per l'attuazione di programmi straordinari di interesse dei comuni
singoli od associati e delle IPAB, conformi alle previsioni del
piano triennale di cui all'art. 15 della presente legge è
istituito un fondo straordinario, il cui ammontare sarà
determinato con successiva legge della Regione.
Nell'ambito del piano triennale il fondo di cui al precedente
comma può essere utilizzato per la riconversione e la valorizzazione
delle strutture degli enti soppressi, di cui alla tabella B annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Art.48 - Attività dipartimentale a livello regionale.
In attesa della riforma dell'Amministrazione regionale e dell'istituzione
delle aree dipartimentali, gli assessori regionali per gli enti
locali e per la sanità coordinano i servizi sociali e sanitari.
A tale effetto, i predetti Assessori, con l'intervento dei direttori
regionali dei rispettivi rami di amministrazione, si riuniscono
periodicamente per l'esame dei problemi inerenti alla integrazione
degli interventi socio-assistenziali con quelli sanitari e per
la predisposizione delle direttive da emanare agli enti locali
ed alle unità sanitarie locali.
Di ogni riunione è redatto apposito verbale copia del
quale è rimessa al presidente della Regione entro i cinque
giorni successivi.
Art.49 - Competenza delle province in materia di servizi
socio-assistenziali. Le province hanno facoltà
di affidare mediante convenzione ai comuni, od associazioni di
comuni, la gestione dei servizi e degli interventi di loro competenza
in favore di minori, gestanti e madri previsti dal regio decreto
8 maggio 1927, n.798 convertito nella legge 6 dicembre 1928, n.2838
e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge 23 dicembre
1975, n. 698.
Le convenzioni disciplinano i rapporti patrimoniali e finanziari,
l'utilizzazione del personale provinciale e le modalità
di attuazione dei servizi stessi.
L'Assessore regionale per gli enti locali, entro sei mesi dalla
approvazione della presente legge, predispone un disciplinare
tipo della convenzione di cui ai precedenti commi.
Art.50 - Istituzioni socio-scolastiche permanenti (ex colonie).
Le istituzioni socio scolastiche di cui alla legge regionale 5
agosto 1982, n. 93, possono essere incluse nel piano triennale
di cui all'art. 15, ai fini delle utilizzazione e gestione da
parte dei comuni singoli o dell'associazione dei comuni di cui
all'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n.87.
Art.51 - Primo piano triennale dei servizi socio-assistenziali.
Il primo piano regionale triennale dei servizi socio-assistenziali
di cui all'art. 15 è elaborato dall'Assessore regionale
per gli enti locali entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge.
Art.52 - Gruppo di consulenza. Fino alla istituzione
del Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali di cui
all'art. 13, l'Assessore regionale per gli enti locali si avvale
per la elaborazione degli strumenti attuativi della presente legge,
del gruppo di consulenza istituito a norma dell'art. 14 della
legge regionale 6 maggio 1981, n.87.
Il gruppo di consulenza è integrato con due funzionari
dell'amministrazione regionale, di cui uno con mansioni anche
di segretario.
Ai componenti del gruppo di consulenza è attribuito
un compenso forfettario annuo, nella misura che sarà determinata
dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale
per gli enti locali.
Art.53 - Schema tipo di regolamento. Entro sei mesi
dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Assessore
regionale per gli enti locali, avvalendosi del gruppo di consulenza
di cui all'art. 52, predispone uno schema tipo di regolamento
sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, ad orientamento
della attività dei comuni singoli od associati.
I comuni singoli od associati, sulla base del regolamento-tipo
predisposto dall'Assessore regionale per gli enti locali, entro
i successivi sei mesi adottano un proprio regolamento.
Il regolamento-tipo contiene direttive e limiti di prima applicazione,
anche per quanto riguarda i costi unitari dei servizi e l'accesso
da parte degli utenti che superano i limiti di reddito per la
gratuità dei servizi stessi.
Nella prima applicazione della presente legge, i limiti di
reddito per la gratuità dei servizi e per l'accesso agli
stessi con quota a carico dell'utente, sono determinati dall'Assessore
regionale per gli enti locali, con proprio decreto.
Art.54 - Direttive. Il Presidente della Regione,
su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, al fine
di realizzare un migliore collegamento funzionale delle attività,
è autorizzato ad impartire direttive ai comuni, contenenti
indirizzi generali per l'attuazione della presente legge ed in
particolare per l'esecuzione del piano triennale dei servizi socio-assistenziali.
Art.55 - Convenzioni per studi, ricerche, acquisizione ed
elaborazione dati. L'Assessore regionale per gli enti
locali è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti
universitari, scuole di servizio sociale o istituzioni specializzate
nel settore dei servizi sociali, per studi, ricerche ed acquisizione
ed elaborazione di dati utili alla predisposizione dei piani triennali
dei servizi socio-assistenziali nonchè dei progetti speciali.
Per le convenzioni di cui al comma precedente si prescinde dalla
acquisizione dei pareri previsti dalla legislazione vigente, allorchè
l'importo relativo non superi i 100 milioni di lire.
Per il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art.
56 e per la copertura degli oneri relativi alle convenzioni di
cui al presente articolo, si provvede con il fondo di cui all'art.
47.
Art.56 - Progetti speciali. La Regione può
predisporre progetti mirati d'intervento in settori specifici
o in aree di elevato rischio, anche con l'apporto degli enti locali
e di organismi presenti nel territorio regionale.
Art.57 - Abolizione dell'elenco dei poveri. A decorrere
dal 1° gennaio 1987 l'elenco dei poveri che i comuni sono
tenuti a redigere in forza delle vigenti leggi è abolito.
Nel contesto dello schema del regolamento-tipo di cui all'art.
53 sono determinate le fasce di reddito per l'accesso gratuito
alle prestazioni ed agli interventi istituiti ai sensi della presente
legge, nonchè i limiti al di sopra dei quali l'accesso
ai servizi è subordinato alla partecipazione economica
degli utenti.
Art.58 - Relazione all'Assemblea regionale. Al termine
del primo triennio di applicazione della presente legge, l'Assessore
regionale per gli enti locali presenta all'Assemblea regionale
una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima,
per le necessarie revisioni.
Art.59 - Compiti della Regione. L'Assessore regionale
per gli enti locali decide le controversie tra i comuni singoli
od associati o tra comuni ed altri enti pubblici soggetti alle
potestà regionali, per il rimborso delle spese di soccorso
e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni
di legge o statutarie, comprese quelle relative al mantenimento
degli inabili al lavoro di cui all'art. 154 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
Art.60 - Obblighi e facoltà dei comuni aventi riflessi
con la finanza locale. I comuni sono tenuti a istituire
i servizi previsti dalla presente legge. A tale effetto, in sede
di formazione del bilancio annuale e pluriennale, le relative
spese sono iscritte nei propri bilanci entro il limite delle disponibilità
dei fondi per i servizi, data la natura integrativa delle assegnazioni
della Regione per finalità socio-assistenziali.
Ai fini degli investimenti, i comuni possono avvalersi anche
delle disposizioni che regolano la contrazione di mutui, ivi compresi
quelli somministrati dalla cassa depositi e prestiti.
Gli avanzi di amministrazione quali risultano dai conti consuntivi
possono essere destinati alla realizzazione di strutture socio-assistenziali
entro il limite del 50% delle somme disponibili.
Art.61 - Utilizzazione delle strutture degli enti soppressi.
Le strutture degli enti soppressi adibite a servizi socio-assistenziali
all'atto del trasferimento delle competenze all'Amministrazione
della Regione attuato con decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1985, n. 245 possono essere attribuite in proprietà
od in uso agli enti locali, nei cui territori sono ubicati, con
decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta
regionale.
Art.62 - Personale dei disciolti comitati provinciali dell'Opera
nazionale maternità ed infanzia. Il personale dei
comitati provinciali dell'Opera nazionale maternità ed
infanzia, disciolti ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n.698,
continua a svolgere presso le amministrazioni provinciali i compiti
di cui all'art. 49 sino al definitivo inquadramento secondo la
previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 256.
Art.63 - Funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni
soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.
Le convenzioni che il Ministero di grazia e giustizia ha stipulato
con enti ed istituzioni che prestano assistenza ai minori soggetti
a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile possono
essere assunte dai comuni nel cui territorio operano le relative
strutture.
La disposizione di cui al precedente comma è subordinata
al regolamento dei relativi rapporti finanziari con lo Stato,
a norma dell'art. 43 dello Statuto regionale, ai fini dell'attribuzione
ai comuni dei fondi occorrenti per la gestione dei servizi.
Per l'assistenza ai minori che hanno la residenza in comuni diversi
da quelli nei quali sono ubicate le strutture convenzionate si
applicano le disposizioni in materia di domicilio di soccorso.
Art.64 - Abrogazione di norme. È abrogato
l'art. 14 della legge regionale 6 gennaio 1981, n.6 (1).
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative
in contrasto o non compatibili con la presente legge.
Art.65 - Iscrizione all'albo regionale degli enti e delle
istituzioni già muniti di idoneità al funzionamento.
Gli enti pubblici e privati dotati di attestato di idoneità
a funzionare ai sensi della normativa precedente devono, entro
un anno dall'approvazione degli standards previsti dall'art. 19,
produrre formale istanza all'Assessore regionale per gli enti
locali ai fini della iscrizione all'albo regionale.
Il rigetto dell'istanza comporta la decadenza della idoneità
precedentemente rilasciata ai sensi dell'art. 50 del regio decreto
15 aprile 1926, n. 718.
Art.66 - Contributi alle IPAB ai sensi della legge regionale
26 luglio 1982, n. 71 (1). I contributi
regionali previsti dalla legge regionale 26 luglio 1982, n.71,
sono concessi alle IPAB che ne fanno istanza, fino a quando le
IPAB medesime, attraverso la stipula delle convenzioni di cui
all'art. 20, non avranno conseguito l'equilibrio economico-finanziario
dei rispettivi bilanci.
Art.67 - Limiti di applicazione dell'art. 23 della legge
regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Le disposizioni contenute
nell'art. 23 della legge regionale 2 gennaio 1979, n.1, cessano
di avere vigore il 1° luglio 1987, Oltre tale data continuano
a trovare applicazione nei seguenti casi:
- nei confronti delle IPAB
sottoposte alle procedure prescritte dall'art. 31 e seguenti,
ove i procedimenti non siano stati ancora definiti alla data del
1° luglio 1987;
- nei confronti delle IPAB sottoposte a fusione con altre IPAB;
- nei confronti delle IPAB sottoposte ad estinzione.
Art.68 - Obblighi dei
comuni. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge i comuni sono tenuti a provvedere:
a) agli oneri finanziari conseguenti al disposto dell'art.
403 del codice civile;
b) al mantenimento delle persone inabili e prive di mezzi di
sussistenza segnalate dalle autorità locali di pubblica
sicurezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 154 del testo unico
di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n.773.
Fino a quando i comuni non saranno in grado di porre a carico
del propri bilancio gli oneri conseguenti all'applicazione del
presente articolo, gli stessi possono essere posti a carico del
Fondo per i servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 2
gennaio 1979, n.1.
All'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute
per gli interventi di cui al primo comma, si provvede esclusivamente
nei confronti dei comuni non siciliani che hanno la competenza
passiva ai sensi dell'art. 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972
e successive modificazioni ed integrazioni.
Si prescinde, inoltre, dall'esercizio dell'azione di rivalsa
nei confronti dei parenti tenuti a prestare gli alimenti, nel
caso in cui i congiunti che ne sono obbligati siano titolari di
redditi non eccedenti il doppio della fascia esente ai fini dell'IRPEF.
Non si fa luogo all'applicazione del terzo e quarto comma dell'art.
154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati anche
nei confronti di non residenti, accertate la necessità
e l'urgenza delle prestazioni. Dell'intervento realizzato viene
data comunicazione al comune di residenza dell'assistito ed al
comune di eventuale dimora.
Art.69 - Proroga di provvedimenti di ricovero. I
provvedimenti di prosecuzione del ricovero dei minori, di anziani
ed adulti inabili già adottati alla data di entrata in
vigore della presente legge in applicazione dell'art. 32 della
legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, vengono prorogati fino al
limite previsto dal regolamento 6 maggio 1953, n. 3 e successive
modifiche ovvero sino all'avvenuta dimissione e rientro in famiglia
del ricoverato.
Agli oneri relativi si provvede con l'attuale stanziamento
di bilancio iscritto nella rubrica "Assessorato regionale
degli enti locali" al capitolo 19018.
L'Assessorato regionale degli enti locali comunica alle amministrazioni
competenti le proroghe nominative previste dal presente articolo.
Art.70 - Prosecuzione dell'attività del centro di
rieducazione "Casa amica" di Agrigento. L'Ente
di sviluppo agricolo è autorizzato a cedere in uso gratuito
al comune di Agrigento gli immobili costituenti il Villaggio La
Loggia sito nel comune di Agrigento.
Il comune è tenuto ad utilizzare gli immobili di cui
al precedente comma quale struttura socio-assistenziale per i
minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
minorile nell'ambito della competenza amministrativa.
A tal fine il comune è autorizzato a subentrare nella
convenzione che il Ministero di grazia e giustizia ha stipulato
con il centro di rieducazione "Casa amica" di Agrigento.
Art.71 - La istituzione dei servizi previsti dalla presente legge
da parte dei comuni singoli o associati ha luogo compatibilmente
alle risorse finanziarie di cui i comuni stessi possono disporre
e nel rispetto delle norme di legge in materia di finanza locale.
Art.72 - Il beneficio del trasporto gratuito di cui all'art. 16
della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e successive modificazioni
e integrazioni è esteso alle vedove dei caduti e dispersi
in guerra, purchè titolari di redditi non superiori ai
limiti stabiliti nel precitato art. 16.
Art.73 - Termini di entrata in vigore. La presente legge
entra in vigore il 1° gennaio 1987.
Le disposizioni di cui al titolo V ed agli articoli 51, 52,
53, 61, 62 e 70 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Art.74 - La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.