REGIONE SICILIANA
Legge 15 maggio
1991, n. 27 G.U.R.S. 18 maggio 1991, n. 25
Interventi a favore dell'occupazione.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 30/97) (vedi atto legislativo)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE
Art. 1
Interventi formativi a favore
di laureati e diplomati
di scuole secondarie (1)
(modificato dall'art. 43 della L.R. 15/93)
1. Per il quadriennio
1992/1995 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a predisporre, approvare e finanziare con propri decreti,
previo parere della Commissione regionale per l'impiego, di cui
all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, e successive
modifiche ed integrazioni, nonché della commissione legislativa
permanente per il lavoro dell'Assemblea regionale siciliana, piani
di formazione riservati a soggetti privi di occupazione di età
compresa tra i diciotto ed i quaranta anni, in possesso di diploma
di laurea o di diploma di scuola media di secondo grado, residenti
in Sicilia ed iscritti nelle liste di collocamento di un comune
dell'Isola.
2. Nell'ambito dei piani
di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione istituisce
e finanzia corsi di formazione professionale di durata non inferiore
a sei mesi, rivolti al conseguimento di qualificazioni o specializzazioni
in settori, e per profili professionali, aventi specifica rilevanza
ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, sia nel comparto
pubblico che in quello privato, con particolare riferimento ai
settori dell'informatica e della telematica, dell'agricoltura
specializzata, dei servizi sociali, della animazione socio-culturale,
della tutela ambientale, del turismo, dei beni culturali, della
innovazione tecnologica.
3. Ai fini della predisposizione
dei piani formativi e della progettazione dei corsi possono essere
chiamati a partecipare alle sedute della Commissione regionale
per l'impiego esperti di settore appartenenti ad amministrazioni,
enti ed organismi pubblici o privati in numero non superiore a
due per ciascuna seduta, ai quali sarà corrisposto un gettone
di importo pari a quello spettante ai componenti della commissione
stessa e, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione
spettante al funzionario regionale con qualifica di dirigente
superiore.
4. La realizzazione dei corsi
di formazione di cui al comma 2 sarà affidata, mediante
stipula di apposite convenzioni, a dipartimenti ed istituti universitari
nonché a soggetti aventi i requisiti necessari per essere
ammessi a fruire dei finanziamenti del fondo sociale europeo.
5. Con i piani di formazione
saranno individuati le qualifiche ed i profili professionali,
gli indirizzi formativi, il numero dei partecipanti, la durata,
le modalità per l'individuazione dei costi, i titoli di
studio e professionali richiesti ai fini dell'ammissione ai corsi
ed i criteri per la relativa valutazione.
6. Con i decreti approvativi
dei piani sarà disposta l'assunzione degli impegni di spesa
occorrenti per la copertura degli oneri scaturenti dall'effettuazione
dei corsi, con imputazione a carico dell'esercizio finanziario
in corso alla data di emanazione dei decreti medesimi.
Art. 2
Modalità di ammissione
ai corsi
1. -------------------- (2)
2. -------------------- (2)
3. -------------------- (2)
4. -------------------- (2)
5. -------------------- (2)
6. Gli aspiranti sono ammessi
ai corsi secondo l'ordine della graduatoria ed in numero pari
a quello dei posti previsti.
7. I corsi, quale che sia
il relativo profilo professionale, potranno essere frequentati
per una volta soltanto.
8. Gli idonei non ammessi
ai corsi hanno titolo a subentrare secondo l'ordine della graduatoria,
qualora si verifichi la disponibilità di posti, sempreché
il numero delle ore di lezione già effettuato non abbia
ancora superato il 20 per cento delle ore di durata complessiva
del corso.
Art. 3
Sostegno agli allievi
(sostituito dall'art. 1, comma 6 della L.R. 25/93)
1. Agli allievi che frequentano
i corsi previsti dall'articolo 1 è corrisposto per ogni
giorno di effettiva presenza un assegno giornaliero di importo
pari a quello spettante per la frequenza ai corsi di formazione
e finanziarnento comunitario, i cui oneri siano posti a carico
del Fondo sociale europeo.
Art. 4
Prove finali
1. Al termine dei corsi gli
allievi saranno ammessi a sostenere, previo giudizio favorevole
del corpo docente, una prova finale d'esame davanti a commissioni
nominate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
e composte da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente
o equiparato, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione
regionale del lavoro, in qualità di presidente, e da due
docenti del corso, nominati dal medesimo Assessore. Le mansioni
di segretario delle commissioni d' esame sono svolte da un funzionario
in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale del
lavoro, con qualifica di dirigente o equiparato.
2. Ai fini dell'ammissione
alle prove finali d'esame è richiesta una frequenza non
inferiore ai due terzi delle ore di insegnamento complessivamente
previste.
3. Agli allievi che abbiano
superato la prova finale d'esame è rilasciato l'attestato
di qualifica a norma delle vigenti disposizioni.
4. Ai presidenti, ai componenti
ed ai segretari delle commissioni di cui al presente articolo
ed all'articolo 2 è corrisposto, per ciascuna seduta, un
gettone di presenza nella misura spettante ai membri delle commissioni
d'esami operanti in seno all'Amministrazione regionale e, ricorrendone
i presupposti, il trattamento di missione spettante al funzionario
regionale con qualifica di dirigente superiore.
Art. 5
Corsi di formazione per la
gestione di impianti pubblici (1)
1. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione istituisce e finanzia, con le modalità
di cui agli articoli da 1 a 4, anche attraverso la predisposizione
di appositi piani di settore, corsi di formazione professionale
di durata non superiore ad un anno, destinati alla acquisizione
di specifiche professionalità occorrenti per la gestione
e la manutenzione di opere ed impianti di rilevante utilità
sociale, con particolare riferimento ai sistemi idrici ed acquedottistici,
ai dissalatori, ai depuratori, alle discariche controllate ed
all'impiantistica sportiva.
2. Le competenti amministrazioni
provvedono a fornire all'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione
i dati e gli elementi riguardanti le esigenze formative, in relazione
all'entità ed alle caratteristiche delle opere e degli
impianti.
3. La gestione dei corsi
di cui al comma 1 sarà effettuata dai soggetti di cui al
comma 4 dell'articolo 1.
4. I soggetti i quali abbiano
frequentato con esito favorevole i corsi previsti dal presente
articolo hanno diritto di precedenza nelle assunzioni da effettuarsi
da parte degli enti o delle società, anche a capitale misto,
che risultino aggiudicatarie degli appalti o concessionarie per
la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di
cui al comma 1.
5. Le imprese anche a capitale
misto ed i consorzi che assumano la gestione e la manutenzione
delle opere e degli impianti previsti dal comma 1, hanno facoltà
di assumere con richiesta nominativa, per l'effettuazione dei
lavori relativi, i lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica
conseguito a seguito della frequenza ai corsi previsti dal presente
articolo.
6. Ai fini della predisposizione
degli interventi formativi previsti dall'articolo 1 e dal presente
articolo, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione si
avvale anche dell'agenzia regionale per l'impiego e per la formazione
professionale, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate
dall'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.
Art. 6
Riserve di posti per l'accesso
ai corsi
(modificato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 25/93)
1. Ai soggetti i quali abbiano
partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a centoottanta
giorni, alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva
disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una
quota pari al 50 per cento dei posti previsti
nell'ambito dei corsi di cui agli articoli 1 e 5, fermo restando
il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione ai
corsi medesimi. La sussistenza di tali periodi è comprovata
attraverso apposita certificazione rilasciata dal competente ufficio
provinciale del lavoro. (3)
2. Il periodo utile per accedere
alla riserva della quota di cui al comma 1 è ridotto a
novanta giorni nel caso di soggetti che siano subentrati come
supplenti nella realizzazione dei progetti di utilità collettiva.
3. Nei corsi di cui agli
articoli 1 e 5 una quota del 25 per cento dei posti previsti per
ciascun corso è riservata ai soggetti di età compresa
tra i diciotto ed i trentadue anni.
Art. 7
Riserve di posti nei pubblici
concorsi
(modificato dall'art. 19, comma 2, della L.R. 25/93
nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 24/96)
1. Ai partecipanti ai corsi
previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo
attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili
professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del
corso frequentato, nonché ai soggetti in possesso del richiesto
titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni
abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità
collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni ed in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale
21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni
è riservata nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni,
enti ed aziende, escluse le unità sanitarie locali, di
cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12,
una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso. (3)
2. Ferme restando le quote
di riserva previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ai soggetti
portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale
18 aprile 1981, n. 68 , in possesso dei requisiti richiesti per
l'accesso al pubblico impiego relativamente alle categorie protette,
è riservata una quota pari al 5 per cento dei posti messi
a concorso dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo
1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2.
Art. 8
Riserva nelle assunzioni
con richiesta nominativa
(sostituito dall'art. 3 della L.R. 25/93)
1. La Commissione regionale
per l'impiego, nell'individuare, mediante delibera approvata dall'Assessore
Regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, i lavoratori aventi diritto alla
riserva ai sensi del comma 5, lettera c), dell'articolo 25 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, dovrà dare priorità
alle seguenti categorie:
a) soggetti portatori di
handicap, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile
1981, n. 68;
b) soggetti di età
non superiore ai quaranta anni, i quali, trovandosi in condizioni
di tossicodipendenza o di alcolismo, abbiano portato a termine
con esito favorevole terapie di riabilitazione presso centri di
riabilitazione convenzionati a norma di legge o presso strutture
pubbliche, purché esibiscano la relativa certificazione
rilasciata dai medesimi centri o strutture pubbliche, vistata
dal competente servizio dell'unità sanitaria locale;
c) soggetti in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6;
d) lavoratori disoccupati
a seguito di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo
oggettivo determinati dall'applicazione all'impresa o al titolare
di essa delle misure patrimoniali di cui alla legge 31 maggio
1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni".
Art. 9
Contributi alle imprese per
assunzioni
a tempo indeterminato (4) (21) (22)
(modificato dall'art. 4 della L.R. 25/93
nel testo integrato dall'art. 10 della L.R. 84/95)
1. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere alle imprese
operanti in Sicilia, le quali impieghino lavoratori assunti a
tempo indeterminato, anche a tempo parziale, per il periodo massimo
di un triennio, contributi pari al 50 per cento, al 40 per cento
ed al 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione
dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il
primo, il secondo ed il terzo anno. In caso di assunzione a tempo
parziale, l'importo dei contributi sarà proporzionalmente
ridotto.
2. La misura dei contributi
di cui al comma 1 è elevata al 65 per cento, 50 per cento
e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo e il
terzo anno, quando le assunzioni riguardino lavoratori appartenenti
alle categorie di cui al comma 5 dell'articolo 25 della legge
23 luglio 1991, n. 223, al comma 1, lettere a), b) e d) dell'articolo
8 della presente legge. L'elevazione è altresì concessa
quando le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alle categorie
di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 8
della presente legge, sempre che agli stessi venga riservata una
quota complessivamente non inferiore al 50 per cento delle predette
assunzioni.
3. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione è autorizzato altresì a concedere
contributi, fino alla misura dell'80 per cento dell'onere sostenuto,
in favore dei datori di lavoro che provvedano all'abbattimento
delle barriere architettoniche in relazione all'assunzione dei
soggetti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera d).
4. I contributi previsti
dal comma 1 possono essere concessi a favore delle imprese che
nei dodici mesi precedenti alle assunzioni e durante il periodo
di fruizione dei contributi stessi non abbiano proceduto a riduzione
di personale e non abbiano sospensioni dal lavoro conseguenti
all'attivazione di procedure per la concessione a qualsiasi titolo
di interventi straordinari di integrazioni salariali.
5. I predetti contributi
possono essere concessi per le assunzioni effettuate nel periodo
compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1994. (5) Essi
non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla vigente
normativa regionale, statale e comunitaria.
5 bis. I benefici di cui
al comma 2 del presente articolo si intendono estesi, nelle misure
ivi previste, anche ai rapporti di lavoro in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dalla medesima
data.
5 ter. Agli oneri di cui
al comma precedente si farà fronte con gli stanziamenti
a carico del capitolo 33708 del bilancio della Regione, rubrica
Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell'emigrazione.
6. La concessione dei contributi
è subordinata alla applicazione da parte delle imprese
nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e
normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti
collettivi di categoria.
7. L'impresa è tenuta
a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore,
nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato per riduzione di
personale nei mesi successivi alla sua assunzione.
8. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione ha facoltà di effettuare ispezioni presso
le imprese beneficiarie dei contributi a mezzo degli ispettorati
del lavoro e dispone, in caso di accertate violazioni, la revoca
dei contributi stessi.
9. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione dispone con proprio decreto l'impegno degli stanziamenti
annualmente autorizzati per le finalità del presente articolo,
nonché l'accreditamento delle somme occorrenti ai direttori
degli uffici provinciali del lavoro, i quali provvederanno all'erogazione
dei contributi.
10. Con decreto dell'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
emanate le occorrenti istruzioni attuative.
Art. 10
Contratti di formazione e
lavoro (18) (21) (22)
(modificato dall'art. 5 della L.R. 25/93
e integrato dall'art. 29 della L.R. 33/96)
1. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione, anche nel quadro delle intese previste dall'articolo
8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, è autorizzato
a concedere alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura
e del credito cooperativo, della piccola e media industria, del
commercio, dell'artigianato, del turismo e dell'ambiente, nonché
ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, i quali
procedano ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e sulla base
di progetti preventivamente approvati dalla Commissione regionale
per l'impiego, contributi sulla retribuzione pari:
a) al 30 per cento della
retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi
di categoria, per l'intera durata del contratto di formazione
e lavoro. Tale percentuale è elevata al 50 per cento qualora
le assunzioni avvengano in attuazione di progetti conformi alle
intese previste dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre
1988, n. 35, ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo
9;
b) contributi pari al 50
per cento, 40 per cento e 25 per cento della retribuzione spettante
in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente
per il primo, il secondo ed il terzo anno, in caso di mantenimento
in servizio a tempo indeterminato dei lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro. I contributi sono elevati alla misura
del 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente
per il primo, il secondo ed il terzo anno, nei casi previsti dal
comma 2 dell'articolo 9. (6)
2. Le provvidenze di cui
al comma 1 trovano applicazione per le assunzioni con contratto
di formazione e lavoro effettuate nel periodo compreso tra il
primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge ed il 31 dicembre 1996 (7)
ed a condizione che le imprese nei dodici mesi non abbiano
effettuato riduzioni di personale; le provvidenze di cui al
comma 1 trovano altresì applicazione, limitatamente agli
interventi previsti alla lettera b), nei casi in cui entro il
predetto periodo si sia verificato il mantenimento in servizio
a tempo indeterminato di unità assunte con contratto di
formazione e lavoro anteriomente al periodo medesimo.
3. Gli interventi previsti
dal comma 1 si applicano ai datori di lavoro i quali mantengano
in servizio a tempo indeterminato almeno il 50 per cento dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro a partire dal
primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge.
4. L'Assessorato regionale
del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale
e dell'emigrazione effettua controlli ispettivi a mezzo degli
ispettorati del lavoro anche per quanto concerne il regolare svolgimento
delle attività formative e dispone, in caso di accertata
inosservanza, la revoca dei contributi.
5. Qualora intervengano in
campo nazionale provvedimenti di proroga dei benefici disposti
dall'articolo 3 della legge 11 aprile 1986, n. 113, i contributi
di cui al comma 1 saranno erogati detraendo dall'ammontare degli
stessi l'importo del corrispondente trattamento statale.
6. Trovano applicazione i
commi 4, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge regionale 8 novembre
1988, n. 35. (8)
7. I progetti di cui al comma
1, preventivamente approvati dalla Commissione regionale per l'impiego,
sono:
a) quelli singolarmente approvati
dalla predetta Commissione, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, in accoglimento di istanze direttamente rivolte alla
medesima dai datori di lavoro;
b) i progetti tipo contenuti
in accordi quadro generali per i contratti di formazione e lavoro,
- previsti dai contratti nazionali di lavoro depositati presso
il Ministero del lavoro e, tramite esso, presso la Commissione
regionale per l'impiego utilizzati dalle imprese, previo visto
di conformità delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro stipulanti contratti collettivi nazionali
di lavoro, rilasciato attraverso le loro strutture territorialmente
competenti al livello provinciale.
Art. 11
Formazione in azienda (20)
(modificato dall'art. 6 della L.R. 25/93)
1. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione, previo parere della Commissione regionale per
l'impiego di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, e successive
modifiche ed integrazioni, è autorizzato a stipulare convenzioni
con imprese, gruppi di imprese e loro consorzi, aventi ad oggetto
lo svolgimento di attività formative in azienda per l'acquisizione
di professionalità specifiche, ovvero diverse o più
elevate rispetto a quelle possedute, da parte di lavoratori iscritti
nelle liste di collocamento, disoccupati o occupati a tempo parziale,
di età non superiore ai quarantacinque anni.
Tali attività saranno
indirizzate, in particolare, ai giovani e potranno realizzarsi
anche attraverso forme di alternanza tra studio e formazione.
Le predette convenzioni potranno
essere stipulate anche con imprese di servizi e loro consorzi
le quali si prefiggono lo scopo di promuovere ed organizzare le
predette attività formative per conto di imprese che intendano
realizzarle e che si impegnino all'osservanza degli obblighi e
delle prescrizioni previsti dal presente articolo.
2. Ai fini della stipula
delle convenzioni previste dal comma 1, le imprese, gruppi di
imprese e loro consorzi debbono obbligarsi ad assumere a tempo
indeterminato, entro dodici mesi dalla conclusione delle attività
formative, almeno il 70 per cento delle unità da formare.
In caso di inadempienza a tale obbligo l'Assessore regionale per
il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai
sensi del presente articolo ed il recupero delle somme erogate.
Con le medesime convenzioni saranno individuati i criteri di selezione,
la durata ed i contenuti delle attività formative, le modalità
del loro svolgimento, nonchè le strutture e le capacità
organizzative da utilizzare.
3. Le attività formative
previste dal comma 1 non potranno avere una durata complessivamente
superiore a dodici mesi o, eventualmente a ventiquattro mesi per
profili professionali elevati o che comportino l'acquisizione
di cognizioni tecniche particolarmente complesse. Esse debbono
essere finalizzate esclusivamente all'apprendimento, con esclusione
di qualsiasi scopo di produzione aziendale e non sono ripetibili
per i medesimi soggetti, relativamente a profili professionali
di contenuto eguale o analogo, nè presso la medesima impresa,
nè presso altre imprese.
4. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione, previo parere della Commissione regionale per
l'impiego di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, e successive
modifiche ed integrazioni, fissa i parametri per la determinazione
dell'importo delle quote forfettarie da corrispondere alle imprese
a titolo di rimborso delle spese sostenute per la formazione,
nonchè per la promozione ed organizzazione delle
attività formative.
5. Ai lavoratori che svolgano
attività formative in aziende ai sensi del comma 1, è
corrisposto, per ogni giorno di effettiva presenza, un assegno
nella misura prevista dall'articolo 16.
6. Qualora le imprese, per
lo svolgimento delle attività formative previste dal comma
1, chiedano l'autorizzazione della Regione ai fini dell'accesso
agli interventi del Fondo sociale europeo, l'importo delle quote
di cui ai commi 4 e 5 è detratto dall'ammontare dei contributi
concedibili, da porre a carico della Comunità Europea ed
eventualmente del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
7. Durante i periodi di formazione
in azienda i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie
previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè alla
completa copertura dai rischi di infortunio, attraverso apposita
convenzione da stipularsi tra l'Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (I.N.A.I.L.).
8. La Commissione regionale
per l'impiego, per lo svolgimento dei compiti previsti dai commi
1, e 4, è facultata ad avvalersi di esperti di settore
di amministrazioni, enti ed organismi pubblici o privati in numero
non superiore a due per ciascuna seduta, ai quali sarà
corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello spettante
ai componenti e, ricorrendone i presupposti, il trattamento di
missione spettante al funzionario regionale con la qualifica di
dirigente superiore.
9. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione effettua controlli sullo svolgimento delle attività
formative previste dal presente articolo a mezzo degli ispettorati
del lavoro e può procedere in caso di accertate inosservanze
da parte dell'impresa alla disdetta delle convenzioni.
10. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione provvede con proprio decreto all'impegno dei fondi
stanziati annualmente per le finalità del presente articolo
e all'accreditamento delle quote occorrenti ai direttori degli
uffici provinciali del lavoro, i quali faranno luogo al pagamento
delle spettanze previste dai commi 4 e 5.
11. Al termine dell'attività
formativa l'impresa è tenuta ad attestare con annotazione
sul libretto di lavoro i risultati formativi conseguiti dal lavoratore,
dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente
competente.
12. Entro dodici mesi dal
termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà
di assumere nominativamente a tempo indeterminato coloro che hanno
svolto tale attività, per l'assolvimento di mansioni corrispondenti
ai risultati formativi conseguiti. Le imprese che svolgano attività
formative ai sensi del presente articolo non possono usufruire
dei contributi previsti dall'articolo 10.
13. Le imprese operanti nei
settori dell'agricoltura, della piccola e media industria, del
turismo, del commercio, dell'artigianato e dell'ambiente, le quali
avvalendosi della facoltà di richiesta nominativa prevista
dal comma 12 procedano all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato,
entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività formativa
in azienda e per quote non inferiori al 70 per cento delle unità
che hanno svolto l'attività stessa, hanno titolo a fruire
dei contributi di cui all'articolo 9.
14. Possono accedere alle
convenzioni previste dal presente articolo le imprese, gruppi
di imprese e loro consorzi, che applichino nei confronti dei loro
dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle
previste dai vigenti contratti collettivi di categoria e che non
abbiano effettuato sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo
2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nè abbiano proceduto
a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che
le professionalità da acquisirsi da parte dei lavoratori
da impegnare nelle attività formative oggetto delle convenzioni
non siano diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette
sospensioni o riduzioni di personale.
15. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione è altresì autorizzato a stipulare,
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, convenzioni con i datori di lavoro che procedano
all'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro,
per la realizzazione dei relativi programmi formativi. I progetti
approvati dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della
vigente normativa dovranno, in tal caso, precisare modalità
e contenuti delle attività formative condotte in alternanza
con quelle lavorative.
16. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni con
imprese e loro consorzi per l'organizzazione e la gestione di
corsi di formazione professionale a vantaggio degli apprendisti,
conformemente alle previsioni dei contratti collettivi nazionali
di lavoro, in specie nel settore dell'artigianato. (9)
Art. 12
Disposizioni relative ai
soggetti portatori di handicap
1. L'Assessorato regionale
del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale
e dell'emigrazione, in attuazione del piano di interventi approvato
con legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, entro centoottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il coordinamento
delle associazioni per i diritti degli handicappati, adotta iniziative
volte a favorire l'inserimento nelle imprese dei soggetti portatori
di handicap, attraverso gli interventi specificatamente previsti
dagli articoli 8, 9, 10 e 11.
2. Qualora non siano state
costituite le equipes interdisciplinari previste dal piano indicato
al comma 1, il tipo ed il grado di handicap dei soggetti di cui
all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 sono
accertati dai servizi sanitari esistenti presso le unità
sanitarie locali, che provvedono, altresì, alla relativa
diagnosi funzionale.
3. Al fine di promuovere
l'integrazione lavorativa dei portatori di handicap, le cooperative
formate da un numero di soggetti handicappati compreso tra il
30 per cento ed il 50 per cento del numero totale dei soci lavoratori
usufruiscono dei benefici previsti agli articoli 8, 9, 10 e 11
per tutti i soci lavoratori impegnati a tempo pieno nell'attività
delle cooperative.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 13
Programmazione e coordinamento
degli interventi
in materia di formazione professionale
1. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione in armonia con le linee della programmazione regionale
provvede alla programmazione delle iniziative di formazione professionale
di propria competenza, ivi comprese quelle previste dalla presente
legge, ed al coordinamento dei mezzi e delle risorse disponibili
derivanti dai fondi regionali, statali e comunitari, avvalendosi
della Commissione regionale per l'impiego, nonché dell'Agenzia
regionale per l'impiego e per la formazione professionale e dell'Osservatorio
regionale del mercato del lavoro, istituiti ai sensi della legge
regionale 21 settembre 1990, n. 36.
Art. 14
Interventi per l'incentivazione
della professionalità nel settore pubblico e
privato e istituzione del "Premio Giovanni Bonsignore"
(modificato dagli artt. 1, 2, 3, 4, e 5 della L.R. 47/95)
1. Nel quadro delle proprie
attività di programmazione ed allo scopo di incentivare
le professionalità nel settore pubblico e privato, la Regione
Siciliana promuove ogni utile iniziativa volta a realizzare la
diffusione e l'applicazione di nuovi modelli di gestione e di
avanzate tecnologie di ricerca e sperimentazione.
2. Per le finalità
di cui al comma 1 il Presidente della Regione è autorizzato
ad erogare al Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.),
un contributo annuo, a decorrere dal 1995, di lire 2.300
milioni, da destinare:
a) quanto a lire 500 milioni,
all'istituzione di dieci borse di studio, annuali o biennali,
denominate "Premio Giovanni Bonsignore", per ricordare
la figura e la professionalità del dirigente regionale
dottor Giovanni Bonsignore;
b) quanto a lire 1.000
milioni, all'organizzazione e gestione di iniziative
per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale direttivo,
dei funzionari e dei quadri nel settore pubblico, parapubblico
e privato sulla base di specifici programmi o piani formativi,
ivi compresa la spesa per gli assistenti di ricerca stabili la
cui formazione sia stata curata dal Centro ricerche studi direzionali
(CE.RI.S.DI.). Tali iniziative dovranno mirare sia all'adeguamento
ai mutati processi gestionali, che alla sperimentazione di metodi
per lo scambio delle risorse professionali, anche mediante convenzioni
con altri istituti specializzati operanti nell'ambito comunitario;
c) quanto a lire 800 milioni
per le spese di gestione e funzionamento del Centro, ivi comprese
le somme destinate ai dipendenti, con esclusione di quelle relative
alla manutenzione straordinaria dell'immobile in cui ha sede l'ente.
L'erogazione, fatta eccezione per la prima annualità, è
subordinata alla presentazione di apposita relazione illustrativa
della spesa corrispondente all'utilizzo del contributo percepito
l'anno precedente.
3. Il Presidente della Regione,
con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, provvederà a stabilire le modalità
per l'assegnazione a giovani laureati delle università
siciliane delle borse di studio di cui alla lettera a) del comma
2, destinandole ad attività di alta formazione e ricerca
nel settore del management pubblico e garantendo criteri per la
più ampia partecipazione alla selezione.
4. Delle predette borse di
studio una, di carattere biennale, dovrà essere riservata
a soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge
regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso di diploma di laurea
conseguito in una università siciliana, che intendano impegnarsi
nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica
nucleare avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare
dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio
ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare della stessa
potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato
da parte del predetto centro, per lo svolgimento di attività
di ricerca. Agli oneri derivanti dal predetto contratto si provvede
ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977,
n. 47. Le relative somme saranno versate direttamente al Centro
siciliano di fisica nucleare. (10)
5. Il contributo di cui alla
lettera b) del comma 2 erogato in anticipazione, nella misura
dell'80 per cento, previa presentazione del programma annuale
di attività.
5 bis. L'erogazione del saldo
è effettuata a seguito di presentazione di una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente e del bilancio
consuntivo del Centro relativo all'anno medesimo.
Art. 15
Corsi di orientamento e di
formazione di base
1. Per il triennio 1991-1993
l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato
ad istituire e finanziare, con le modalità previste dalla
legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, corsi di orientamento e di
formazione di base, riservati ai giovani di età non superiore
ai ventinove anni iscritti nelle liste di collocamento e privi
di occupazione, i quali nel medesimo anno scolastico frequentino
presso istituzioni scolastiche pubbliche corsi sperimentali di
scuola media per lavoratori finalizzati al conseguimento del titolo
di studio della scuola dell'obbligo.
2. I corsi di formazione
dovranno essere organizzati con modalità tali da consentire
la contemporanea frequenza di quelli scolastici.
3. I corsi dovranno essere
finalizzati ad orientare i giovani circa le scelte lavorative
ed a fornire strumenti culturali integrativi e complementari rispetto
a quelli offerti dalla scuola dell'obbligo, nonché tecniche
e metodologie atte a potenziare le opportunità di adeguato
inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'acquisizione
di esperienze presso strutture produttive.
4. Ai giovani che dimostrino
di aver superato positivamente gli esami finali dei corsi sperimentali
di cui al comma 1 e che superino anche quelli finali del corso
di formazione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione potrà
concedere, per una sola volta, un assegno finale pari a metà
dell'importo complessivo degli assegni giornalieri spettanti per
la frequenza del corso di formazione.
5. Gli enti cui venga affidata
la gestione dei corsi di formazione previsti dal presente articolo
dovranno utilizzare per lo svolgimento dei corsi medesimi esclusivamente
personale in forza alla data di entrata in vigore della presente
legge, dando la precedenza a quello impegnato in processi di mobilità,
ove ricorrano i necessari requisiti professionali.
6. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione è autorizzato a partecipare, anche attraverso
idoneo concorso finanziario, alla realizzazione di iniziative
innovative e/o sperimentali attuate in Sicilia dagli organi competenti
in materia di pubblica istruzione, i cui programmi prevedano anche
lo svolgimento di attività formative e/o di orientamento.
Art. 16
Assegno agli allievi per
la frequenza ai corsi
di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24
1. Agli allievi che partecipano
ai corsi istituiti e finanziati ai sensi della legge regionale
6 marzo 1976, n. 24, è corrisposto per ogni giorno di effettiva
presenza un assegno giornaliero dell'importo di lire 8.000.
2. Le disposizioni contenute
nel comma 1 trovano applicazione a partire dall'anno formativo
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego,
è autorizzato ad elevare con proprio decreto l'importo
dello assegno di cui al comma 1, anche in relazione alla tipologia
ed ai contenuti dei corsi di formazione.
4. Le norme di cui alla legge
regionale 22 aprile 1987, n. 12, nel caso in cui si verifichino
le condizioni in essa previste, sono estese a tutto il personale
dipendente dagli enti di formazione professionale con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 17
Procedure per l'erogazione
dei contributi
per la formazione professionale
1. I commi 1 e 2 dell'articolo
23 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono sostituiti
dai seguenti:
"1. L'Assessorato regionale
del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale
e della emigrazione entro il mese di luglio di ogni anno, approva
il piano regionale per la formazione professionale secondo le
modalità e le procedure previste dalla legge regionale
6 marzo 1976, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni. Entro
novanta giorni dall'adozione del decreto approvativo del piano
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione provvede al
versamento delle somme impegnate con il medesimo decreto, in favore
degli enti cui è affidata la gestione delle attività
formative. All'impegno ed al versamento delle rimanenti somme,
necessarie a coprire l'intero fabbisogno delle spese per il personale,
fino alla conclusione dell'attività inclusa nel piano,
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione provvederà
entro il mese di gennaio. A tal fine gli enti gestori inoltreranno
i prospetti dei costi globali da sostenere, per il completamento
delle attività formative, all'Assessorato regionale del
lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale
e dell'emigrazione, il quale, effettuato l'esame dei prospetti
medesimi, corrisponderà altresì le somme occorrenti
alla copertura delle spese di gestione, fino alla concorrenza
del 90 per cento delle stesse. (11)
2. Le somme saranno versate
su due appositi conti correnti destinati, rispettivamente, al
pagamento delle competenze da corrispondere al personale impegnato
nell'attività formativa, compresi gli oneri riflessi, ed
alle spese di gestione. Gli interessi attivi maturati sui predetti
conti correnti, il cui tasso di interesse non può essere
inferiore a quello praticato dagli istituti di credito che gestiscono
il servizio di cassa della Regione ai sensi della legge regionale
6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni,
sono versati in entrata nel bilancio della Regione, al netto delle
spese per la tenuta dei conti medesimi, il cui ammontare non può
comunque essere superiore a quello determinato a norma dell'articolo
2, n. 2, della predetta legge regionale 6 maggio 1976, n. 45,
e successive modifiche ed integrazioni.
I pagamenti relativi alle
spese del personale sono disposti mensilmente dagli enti previa
apposizione, sui prospetti contenenti l'indicazione delle somme
da erogare, del visto da parte degli uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione, i quali verificheranno preventivamente
l'avvenuto pagamento delle somme dovute al personale ed il versamento
dei relativi oneri riflessi riguardanti il mese precedente".
2. Al comma 4 dell'articolo
23 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, dopo le parole:
"10 per cento" sono aggiunte le seguenti: "delle
spese di gestione".
3. Le disposizioni contenute
nel presente articolo hanno effetto a partire dall'anno formativo
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 18
Attività formativa
nel settore sanitario
1. Per un periodo di cinque
anni, a decorrere dall'anno scolastico 1990-91, sono prorogati
con le modalità ivi stabilite gli assegni di studio e le
indennità di cui all'articolo 10 della legge regionale
24 luglio 1978, n. 22, così come modificata ed integrata
dalle leggi regionali 6 gennaio 1981, n. 7, e 13 giugno 1984,
n. 40, da corrispondere agli allievi che frequentano i corsi di
formazione. L'ammontare dei predetti assegni di studio è
elevato a lire 20.000 milioni.
2. All'onere ricadente nell'esercizio
finanziario 1991, valutato in lire 12.158 milioni, di cui lire
3.000 milioni per i corsi istituiti presso le università
dell'Isola e lire 9.158 milioni per i corsi istituiti presso le
unità sanitarie locali, si fa fronte, quanto a lire 1.300
milioni con la disponibilità del capitolo 42822 e, quanto
a lire 10.858 milioni, con parte delle disponibilità del
capitolo 42840 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
3. Agli oneri ricadenti negli
esercizi successivi si farà fronte con parte delle assegnazioni
di parte corrente del Fondo sanitario regionale.
Capo III
INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 23
DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67
Art. 19
Interventi integrativi dell'articolo
23 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e dell'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 1990,
n. 36
(modificato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 25/93)
1. La Commissione regionale
per l'impiego è facultata ad estendere fino al 30 giugno
1992 la durata massima dei progetti di utilità collettiva
di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modifiche ed integrazioni, compresi i progetti di utilità
collettiva di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale
21 settembre 1990, n. 36, con le modalità previste dallo
stesso articolo 22. (12) (13)
2. Per quanto attiene ai
settori dell'informatica e della telematica, dell'agricoltura
specializzata, dell'agriturismo, dei servizi sociali, dell'animazione
socio-culturale, della tutela ambientale, del turismo, dei beni
culturali, della protezione civile e degli interventi a favore
degli immigrati possono essere stipulate convenzioni con gli enti
locali, gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali
da parte di società, comprese quelle cooperative composte
per almeno l'80 per cento da soggetti che abbiano partecipato
alla realizzazione di progetti di utilità collettiva per
un periodo non inferiore a 180 giorni ed in servizio alla data
della stipula della convenzione, o che si impegnano ad assumere
ed a mantenere in servizio almeno l'80 per cento dei soggetti
sopraindicati. (14)
Art. 20
Interventi a favore dei soggetti
di cui all'articolo 23
della legge 11 marzo 1988, n. 67
(integrato dall'art. 19, comma 3, della L.R. 25/93
nel testo modificato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 24/96)
1. Per il periodo di un triennio
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
il 50 per cento delle assunzioni da effettuarsi ai sensi della
vigente normativa da parte delle amministrazioni, enti ed aziende
di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988,
n. 2, relativamente a qualifiche o profili professionali per i
quali è previsto ai fini dell'accesso il possesso del titolo
di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, è
riservato ai soggetti che per periodi complessivamente non inferiori
a centoottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei
progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo
23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed
integrazioni, purché in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995,
n. 85 e successive modifiche ed integrazioni. (19)
Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 21
Interventi a favore dei coordinatori
dei progetti di utilità collettiva (13)
1. I benefici di cui agli
articoli 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, lettera f), 9, comma
2, 19, comma 2 e all'articolo 20, previsti per i soggetti impegnati
nella realizzazione dei progetti di utilità collettiva
disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modifiche e integrazioni, sono estesi ai coordinatori
dei progetti medesimi che abbiano svolto tale compito per un periodo
non inferiore a centoottanta giorni. (15)
Art. 22
Competenze delle direzioni
regionali
1. Ferme restando le attribuzioni
generali ed in materia di occupazione e di disciplina dei rapporti
di lavoro, anche di carattere speciale, della direzione "Lavoro"
dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione sono demandati
alle competenze della direzione "formazione professionale
ed orientamento" del medesimo Assessorato gli interventi
relativi alla programmazione, organizzazione e svolgimento di
corsi di formazione e di attività formative.
Art. 23
Personale delle soppresse
scuole sussidiarie
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 61 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145,
si applicano, ad istanza da presentarsi entro il sessantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
personale delle soppresse scuole sussidiarie che non abbia optato
per il ruolo amministrativo della Regione Siciliana, per essere
utilizzato nelle direzioni didattiche o nei distretti scolastici.
Art. 24
Personale dell'Amministrazione
regionale
1. L'Amministrazione regionale
è autorizzata a trasformare il rapporto di lavoro del personale
già in servizio, nonché di quello che dovrà
essere assunto in forza di concorsi già banditi da part-time
a tempo pieno con decorrenza giuridica non successiva a sessanta
giorni dalla data di approvazione della presente legge.
2. L'articolo 29 della legge
regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è abrogato.
Art. 25
Personale del Corpo forestale
della Regione Siciliana
1. L'organico del Corpo forestale
della Regione Siciliana, per far fronte ai nuovi compiti allo
stesso attribuiti dalle recenti leggi statali e regionali in materia
di difesa del suolo, di tutela delle aree protette e di protezione
civile è aumentato del 25 per cento rispetto alla tabella
M di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. (16)
2. Per l'assunzione dei sottufficiali
e delle guardie forestali, ai fini della determinazione dei requisiti
nei limiti di età previsti dagli articoli 27 e 28 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, va valutato il servizio
militare ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Tale disposto
si applica anche per i concorsi già espletati, banditi
antecedentemente alla data della suddetta legge statale sempreché
sia ancora utilizzabile la graduatoria.
Art. 26
Interventi a sostegno di
lavoratori di aziende in crisi
1. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione è autorizzato a concedere, a titolo di
anticipazione, ai lavoratori sospesi dalle aziende operanti nel
settore dell'indotto petrolchimico di Gela e dalle aziende operanti
nell'indotto della raffineria di Milazzo, un'indennità
straordinaria mensile pari al 95 per cento del trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria per i periodi di effettiva
sospensione, compresi tra il 1° aprile e il 30 settembre
1991. (17)
2. Trovano applicazione le
procedure previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale
21 agosto 1984, n. 61.
3. Per le finalità
del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario
in corso la spesa di lire 8.000 milioni, cui si provvede con parte
delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento
di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del Fondo
siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati,
istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951,
n. 25.
Art. 27
Cantieri di lavoro riservati
ai lavoratori edili disoccupati
1. L'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione è autorizzato ai sensi della legge regionale
12 marzo 1986, n. 12, a disporre l'apertura dei cantieri di lavoro
da realizzarsi mediante l'utilizzazione dei lavoratori edili disoccupati,
iscritti nelle liste dei rispettivi uffici di collocamento, che
risultino tali alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere occorrente per
la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, previsto
per il corrente esercizio finanziario in lire 12.000 milioni,
si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito
fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi,
iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed
il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto
del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.
3. Per quanto non diversamente
previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni
contenute negli articoli da 1 a 3 della legge regionale 12 marzo
1986, n. 12.
4. In tutti i cantieri di
lavoro è riservata una quota del 10 per cento di lavoratori
in favore degli ex carcerati e dei soggetti dimessi da comunità
o centri di cura e recupero di tossicodipendenti o soggetti d'alcolismo.
I soggetti interessati sono tenuti a fornire idonea certificazione
agli uffici di collocamento competenti per territorio.
Art. 28
Norme finanziarie
1. Per le finalità
della presente legge, è autorizzata, per il triennio 1991-1993,
la spesa complessiva di lire 834.000 milioni, così ripartita:
TABELLA (vedi atto
legislativo)
2. L'onere complessivo di
lire 834.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli
di cui al comma 1 per il triennio 1991-1993 trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 827.500 milioni
nel progetto strategico "C" - Consolidamento ed ampliamento
della base produttiva - Codice 3111 "Fondo per l'occupazione",
e quanto a lire 6.500 milioni nel progetto 07.09 "Attività
ed interventi non inseriti nei progetti strategici".
3. All'onere ricadente nell'esercizio
finanziario 1991, pari a lire 88.000 milioni, si provvede quanto
a lire 81.500 milioni con le disponibilità del capitolo
60780 e quanto a lire 6.500 milioni con parte delle disponibilità
del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario medesimo.
4. Le somme occorrenti per
il raggiungimento delle finalità previste dagli articoli
15 e 16 sono iscritte annualmente nel capitolo 34109 del bilancio
di previsione.
Art. 29
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed
entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 15 maggio 1991.
NICOLOSI
NOTE:
(1) I piani di formazione
professionale previsti dagli articoli annotati sono stati approvati
con Decr. Ass. Lavoro 04/12/92.
In ordine alle modifiche
procedurali per i corsi di cui agli articoli 1 e 5 che si annotano
vedi l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 25/93.
Inoltre vedi:
- Decr. Ass. Lavoro 23/01/93,
relativo ai "Criteri per la selezione delle proposte relative
ad attività di formazione professionale, ai sensi degli
articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27."
- Decr. Ass. Lavoro 28/12/93:
"Piani di formazione professionale previsti dalla legge regionale
15 maggio 1991, n. 27, articoli 1 e 5, per l'anno 1993.
- Decr. Ass. Lavoro 02/09/94:
"Modalità per la realizzazione delle attività
formative di cui ai piani istituiti ai sensi degli articoli 1
e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche
ed integrazioni.
(2) Comma abrogato
dall'art. 1, comma 5 della L.R. 25/93.
(3) Vedi Decr.
Pres. 31/01/95 n. 43 relativo a "Regolamento per la concessione
dei contributi per l'avvio di attività imprenditoriali
da parte di giovani partecipanti a progetti di pubblica utilità
di cui all'art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
25", ed in particolare l'art. 11, comma 5 del Decr. Pres.
medesimo.
(4) Per l'interpretazione
autentica dell'articolo che si annota, vedi art. 2 della L.R.
20/95.
Vedi D.A. Lavoro
9 maggio 1997: "Interventi a favore dell'occupazione. Istruzioni
attuative dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n.
27 e successive modifiche ed integrazioni"
(5) Il termine del
31 dicembre 1994, per effetto dell'art. 4 della L.R. 5/95, è
stato prorogato al 31 dicembre 1996 e successivamente per l'art.
69, comma 1, della L.R. 6/97, tale termine è stato prorogato
al 31 dicembre 1999.
(6) Ai fini delle
modalità per la corresponsione dei contributi di che trattasi
vedi Decr. Ass. Lavoro 17/02/94.
(7) L'originario
termine del 31 dicembre 1992 è stato differito:
al 31 dicembre 1993, per
effetto dell'art. 43 della L.R. 15/93;
al 31 dicembre 1994 per effetto
dell'art. 5, comma 1, lett. c) della L.R. 25/93;
al 31 dicembre 1996 per effetto
dell'art. 10 della L.R. 47/95.
(8) Vedi Decr. Ass.
Lavoro 24/02/94 relativo alla "Estensione a imprese o studi
professionali dei benefici previsti dall'art. 10 della legge regionale
15 maggio 1991, n. 27."
(9) Si riporta il
testo dell'art. 6, comma 3 della L.R. 25/93:
"ART. 6
3. Le convenzioni di cui
all'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, saranno
predisposte in conformità di quanto previsto dal comma
4 dell'articolo 1 della presente legge."
In ordine alle modalità
per la selezione delle proposte concernenti iniziative promosse
dall'articolo che si annota vedi Decr. Ass. Lavoro 12/03/93.
(10) In ordine
all'erogazione di somme in favore del Centro siciliano di fisica
nucleare, con sede in Catania, vedi art. 1 della L.R. 12/95.
Vedi Decr. Pres.
07/08/1995: "Modalità per l'assegnazione delle borse
di studio denominate Premio Giovanni Bonsignore."
(11) Per effetto dell'art.
7, comma 1, della L.R. 25/93 , il testo dell'art. 17, comma 1,
punto 1, che si annota, deve ritenersi inefficace.
(12) Il termine
previsto nell'articolo che si annota è stato prorogato
al 31 dicembre 1993 con l'art. 1 della L.R. 5/92.
(13) Si riporta il
testo dell'art. 67 della L.R. 15/93:
"ART. 67 - Catalogazione
beni culturali
1. Da parte delle società
e dei consorzi che hanno assunto l'appalto dei lavori di censimento,
catalogazione, inventariazione dei beni culturali ed ambientali
nonchè i servizi aerofotografici (capitolo 38354) vengono
utilizzati prioritariamente i soggetti che hanno prestato e prestano
la loro opera.
2. Della rimanente quota
il 50 per cento viene selezionato dal personale di cui agli articoli
19 e 21 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive
modifiche ed integrazioni purchè in possesso dei requisiti
previsti dalle convenzioni e dagli accordi sindacali."
(14) Si riporta il
testo dell'art. 20 della L.R. 25/93:
"ART. 20 - Incentivi
all'imprenditoria giovanile
1. Al testo del secondo comma
dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27,
sostituire le parole successive ad "enti locali" con
le seguenti: "gli enti parco e gli enti gestori delle riserve
naturali da parte di società, comprese quelle cooperative
composte per almeno l'80 per cento da soggetti che abbiano partecipato
alla realizzazione di progetti di utilità collettiva per
un periodo non inferiore a 180 giorni ed in servizio alla data
della stipula della convenzione, o che si impegnano ad assumere
ed a mantenere in servizio almeno l'80 per cento dei soggetti
sopraindicati". Alla attuazione del presente articolo si
provvederà, a norma dell'articolo 13 della legge 3 aprile
1991, n. 10, con parte degli stanziamenti autorizzati ai sensi
dell'articolo 165. In caso di insufficienza di tali stanziamenti
alla copertura degli oneri per la parte residua provvederanno
gli enti interessati con le disponibilità dei loro bilanci.
Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo
4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
2. I soggetti di cui al comma
1 i quali intendono intraprendere una attività autonoma
individualmente o in forma societaria hanno preferenza ai fini
della fruizione delle agevolazioni contributive e/o creditizie
previste per i vari comparti economici dalla vigente legislazione
regionale, purché la relativa richiesta venga avanzata
entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge."
Vedi Decr. Ass. Lavoro
20/12/1993: "Disposizioni per il rimborso di spese relative
all'attuazione di progetti di utilità collettiva."
(15) Si riporta il
testo dell'art. 18, comma 9 della L.R. 25/93:
"ART. 18
9. Le disposizioni di cui
all'articolo 21 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, nonché
quelle della presente legge, trovano applicazione esclusivamente
nei confronti dei soggetti previsti dal medesimo articolo che
siano in possesso dei requisiti ivi indicati alla data di entrata
in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15."
(16) Per l'interpretazione
autentica dell'articolo che si annota, vedi art. 6 della L.R.
46/95.
(17) Il termine
finale previsto nell'articolo che si annota è stato prorogato
di ulteriori sei mesi con l'art. 1 della L.R. 47/91.
(18) Si riporta il
testo dell'art. 11 della L.R. 84/95:
"ART. 11 - Interpretazione
autentica dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991,
n. 27
1. Le disposizioni previste
all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 vanno
interpretate nel senso che esse si applicano anche ai progetti
approvati dalla Commissione centrale per l'impiego."
(19) Si riporta il
testo dell'art. 14, comma 1, della L.R. 85/95:
"ART. 14 - Proroga dei
termini di cui all'articolo 19 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 25 e disposizioni concernenti i pubblici concorsi
1. I termini previsti dai
commi 4 e 9 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 25 sono prorogati fino al 31 dicembre 1998."
(20) Per effetto
dell'art. 69, comma 2, della L.R. 6/97 gli interventi previsti
dall'articolo annotato sono autorizzati fino al 31 dicembre 1999.
(21) Si riporta il
testo dell'art. 69, commi 3 e 4, della L.R. 6/97:
"ART. 69
3. Ai fini dell'accelerazione
della spesa, nelle more delle verifiche degli Ispettorati provinciali
del lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione autorizza
l'erogazione immediata dei contributi previsti dagli articoli
9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, qualora le
istanze siano corredate di dichiarazione di conformità,
resa ai sensi di legge, da soggetto abilitato all'esercizio della
professione di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12 ed attestante il possesso dei requisiti da parte del datore
di lavoro richiedente.
4. Le istanze presentate
prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere
integrate ai sensi del comma 3."
(22) Si riporta il
testo dell'art. 20 della L.R. 30/97:
"ART. 20 - Norme transitorie
1. Le disposizioni previste
dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n.
27, e successive modificazioni ed integrazioni, cessano la loro
efficacia il 1° gennaio 1999.
2. Limitatamente alle assunzioni
effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano a trovare applicazione le disposizioni indicate
al comma 1 fino alla completa erogazione degli incentivi ivi previsti
(capitoli 33708 e 33709)."