D.P.R. 18.06.1997, n.246
Regolamento recante modificazioni in materia di assunzioni obbligatorie c/o gli enti pubblici.

Art.3 - Graduatorie

L'art.31 del D.P.R. 09.05.1994, n.487, è sostituito dal seguente:

Art.31 - Graduatorie

  1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle D.P.L.- serv.pol.del lavoro secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata.
  2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle D.P.L. con riferimento alla data 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente.
  3. I criteri per la formazione delle graduatorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decr. del Min. del Lavoro e P.S. di concerto col Min della Funzione Pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall'anno successivo a quello d'adozione del decreto di modifica.
  4. La D.P.L., sentita la Comm. Prov. per il Coll.Obbl., stabilisce cri-
    teri generali che prevedano la cancellazione o eventuali penalizzazioni del
    punteggio di graduatoria nei confronti dei lavoratori che, senza
    giustificato motivo, rinuncianoall'avviamento a selezione.

Art.4 - Modalità d'assunzione.

L'art.32 del D.P.R. 09.05.1994, n.487 è sostituito dal seguente:

Art.32 - Modalità di assunzione.

  1. Le richieste di avviamento da parte di Amm.ni e E.P., anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla D.P.L.-serv.pol.del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella G.U. della Rep. - 4¦ serie speciali Concorsi ed esami.
  2. Le D.P.L. in conformità alla disciplina attuattiva dell'art.16 L. 28.02.1987, n.56, in quanto applicabileavviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna
    categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
  3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amm.ne o ente interessati, entro 45 gg. dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla D.P.L. entro 5 gg. dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di 50 gg., anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.
  4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
  5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la D.P.L. d'intesa con l'amm.ne o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
  6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la D.P.L. concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse prof.lità di livello corrispondente.
  7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'art.9,c.1, del D.L.12.09.1983, n.463, conv. con mod. dalla L. n.638 11.11.1983, deve essere richiesta direttamente dall'amm.ne o E.P. interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro 30 gg. alla D.P.L. serv.pol. del Lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.


SCALFARO - PRODI - TREU - BASSANINI

TABELLA ALLEGATA: Criteri per la formazione delle graduatorie.

A) Elementi:

a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato famiglia e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegnoper il nucleo familiare.

b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare.

c) Anzianità d'iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data d'iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

d) Grado d'invalidità.

B) Valutazione degli elementi:

Sul programma deve essere posta la "X" per il calcolo per il Collocamento Obbligatorio su APRILE '88.

 La tabella della detrazione dell'invalidità deve riportare:

percentuale
invalidante
punteggio categorie
I.G. e I.S.
punteggio
91 - 100% -28 1 -28
81 - 90 % -24 2 -24.5
71 - 80 % -20 3 -21
61 - 70 % -16 4 -17.5
51 - 60 % -11.5 5 -14
41 - 50 % - 7.5 6 -10.5
33 - 40 % - 3.5 7 -7
    8 -3.5


Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31.12 di ogni anno.

Il punteggio per i figli a carico è attribuito a entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore conpunteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità d'iscrizione e, in caso di ulteriore parità in ordine decrescente di data di nascita.